1 premessa
Con il DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), pubblicato sulla G.U. 8.4.2020 n. 94 ed in vigore dal 9.4.2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono state previste ulteriori misure di sostegno a carattere finanziario.
Il DL 8.4.2020 n. 23 reca infatti alcune misure volte, fino al 31.12.2020, a facilitare il processo e ad incrementare il volume di concessione di finanziamenti alle imprese e agli esercenti arti e professioni, da parte di banche e altri intermediari finanziari autorizzati all’esercizio del credito, mediante la concessione di garanzie statali per il tramite di SACE spa e del Fondo centrale di garanzia per le PMI.
In particolare:
2 Potenziamento temporaneo del Fondo centrale di garanzia per le PMI
L’art. 13 del DL 23/2020, sostituendosi all’art. 49 del DL 18/2020, che viene abrogato dal co. 12, reca una serie di modifiche temporanee alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, destinate a durare fino al 31.12.2020.
Innanzitutto, viene previsto che la garanzia è concessa dal Fondo a titolo gratuito e non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie, di cui all’art. 10 co. 2 del DM 6.3.2017.
2.1 Importo massimo garantito
L’importo massimo che può essere garantito per singola impresa viene elevato da 2,5 a 5 milioni di euro.
2.2 Beneficiari
La platea dei beneficiari dei finanziamenti per i quali è ammessa la garanzia viene estesa alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, laddove in via ordinaria possono accedervi soltanto le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249.
Premesso che restano in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria, la garanzia può essere concessa anche in favore di:
2.3 Percentuale di copertura della garanzia
Previa autorizzazione della Commissione europea, viene incrementata al 90% la percentuale di copertura di garanzia diretta e al 100% quella di riassicurazione con riguardo ai finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:
– il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019;
– il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019 (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa, ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti);
– il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento (attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario, ai sensi del DPR 445/2000) nei successivi 18 mesi (nei successivi 12 per le imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 499);
La garanzia del 90% (previa autorizzazione della Commissione europea) può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso:
Vengono altresì ammesse alla garanzia del Fondo, nella misura dell’80% per le garanzie dirette e del 90% per le garanzie di riassicurazione (a condizione che le sottostanti garanzie dirette non superino la percentuale massima dell’80%), le operazioni di finanziamento finalizzate alla rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
La circ. ABI 9.4.2020 n. 686 chiarisce che “ai fini dell’accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per l’alimentazione del modulo economico-finanziario”, senza dunque l’applicazione del modulo andamentale.
Finanziamenti fino a 25.000,00 euro
Limitatamente alle richieste di garanzia per finanziamenti di importo non superiore a 25.000,00 euro (fermo restando il rispetto del tetto massimo del 25% dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario) viene previsto che la copertura della garanzia possa arrivare al 100% dell’importo finanziato (previa autorizzazione della Commissione europea), purché:
Per questi finanziamenti fino ad un massimo di 25.000,00 euro, viene previsto anche un iter procedurale accelerato, nel senso che il rilascio della garanzia è automatico, senza alcuna valutazione da parte del Fondo, e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo.
2.4 Tabella riepilogativa
Di seguito si propone una tabella riepilogativa delle nuove regole del Fondo centrale di garanzia per le PMI, valevoli fino al 31.12.2020.
Limite ricavi del beneficiario | Durata finanzia-mento | Periodo preammor-tamento | Importo massimo finanziamento | Importo garanzia diretta | Importo garanzia in riassicura-zione | Valutazione del beneficiario |
Nessun limite | Fino a 72 mesi | 24 mesi | 25% dei ricavi fino ad un massimo di 25.000,00 euro | 100% | 100% | Nessuna valutazione |
3.200.000,00 euro | 25% dei ricavi fino ad un massimo di 800.000,00 euro |
100% di cui: 90% garanzia statale + 10% garanzia confidi o di altro fondo |
Nessuna valutazione | |||
Nessun limite | Fino a 72 mesi | Uno tra i seguenti importi:
|
90% | 100% | Nessuna valutazione |
3 rilascio da parte di SACE spa di garanzie per i finanziamenti
Oltre alle misure di temporaneo potenziamento e ampliamento degli interventi del Fondo centrale di garanzia per le PMI, il DL 23/2020, con il relativo art. 1, mette in campo, sempre con orizzonte temporale il 31.12.2020, anche la SACE spa, cui consente di rilasciare garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese.
3.1 Beneficiari
Tra i soggetti beneficiari rientrano in questo caso non solo gli esercenti arti e professioni e le PMI (ossia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249 e con un totale di ricavi non superiore a 50 milioni di euro o un totale attivo non superiore a 43 milioni di euro), ma anche e soprattutto la grande impresa, posto che l’art. 1 del DL 23/2020 prevede espressamente che le PMI, ivi inclusi i lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, possano avvalersi delle garanzie di SACE spa solo dopo che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.
3.2 caratteristiche della garanzia della sace
La garanzia rilasciata da SACE spa, ai sensi dell’art. 1 del DL 23/2020, non è gratuita (l’entità delle commissioni annuali è stabilita dal co. 2 lett. e) ed è rilasciata a condizione che il finanziamento:
– il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale;
– il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio.
La garanzia copre:
Fonte: Eutekne
1 premessa
Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, sono state disposte misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
Di seguito vengono analizzate le misure di sostegno a carattere finanziario contenute nel DL 18/2020.
2 Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi
Con l’art. 56 del DL 18/2020 viene disposta una moratoria straordinaria sui mutui e finanziamenti volta ad aiutare le micro, piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia da Coronavirus.
2.1 Moratoria sui finanziamenti, mutui e leasing
In particolare, viene previsto che:
In proposito, nella circ. 24.3.2020, l’ABI ha chiarito che:
Ambito soggettivo
La moratoria trova applicazione in relazione:
– hanno meno di 250 occupati e
– hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
Come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la moratoria trova applicazione anche ai lavoratori autonomi:
Come precisato dal suddetto Ministero:
Ambito oggettivo
La norma trova applicazione in relazione alle esposizioni debitorie:
Condizioni di applicazione della moratoria
Per ottenere la moratoria è necessario che i soggetti interessati inviino alle banche o agli intermediari finanziari un’apposita “comunicazione”:
Trattandosi di una “comunicazione” e non di una “istanza”, le banche saranno tenute ad accettare le comunicazioni di moratoria che rispettino i requisiti, ma non dovranno verificare la veridicità delle autocertificazioni. In ogni caso, una eventuale autocertificazione mendace sarà passibile di sanzione ai sensi del DPR 445/2000.
Bozza di modello
Di seguito si riporta una bozza di modello della comunicazione (corredata dall’autocertificazione) da utilizzare per la moratoria.
Occorre però preventivamente verificare se il soggetto finanziatore ha predisposto un proprio modello.
COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DELLE MISURE
DI CUI ALL’ART. 56 CO. 2 DEL DL 18/2020
Spett.le ..........................................................
Via PEC .........................................................
Io sottoscritto/a ......................................................................... nato/a a ………................................ il .................... e residente a ……..…….………............... Via ........................................................... n. ......, in qualità di titolare/legale rappresentante della …………………………………………….
........................................................................................................................................., residente in ....................................................................., Via ................................................................. n. ........, codice fiscale ................................................................. partita IVA ……………………………………
DICHIARO
Di conseguenza,
CHIEDO
n. …………………………………… con scadenza il ....................................................... / prestito .......................................................... accordato a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.2.2020 (o, se superiori, alla data del 17.3.2020), ai sensi dell’art. 56 co. 2 lett. a) del DL 18/2020;
oppure
oppure
Si allega autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.
..........................................., li ..............................
Firma
.............................................
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 DEL DPR 445/2000)
Io sottoscritto/a …………………………............................................. nato/a a .................................... il .............................. e residente a ................................................ Via ............................................. n. ........., in qualità di titolare/legale rappresentante della ..............................................................., residente in ............................................................, Via ….…............................................................ n. ........., codice fiscale ..............................................................................................,
DICHIARO
......................................., li .......................................
Firma
.............................................
2.2 garanzia a favore delle banche e degli intermediari finanziari
L’art. 56 del DL 18/2020 introduce inoltre una garanzia a favore dei soggetti finanziatori (banche e intermediari finanziari) a copertura del rischio derivante dalle misure di moratoria sopra illustrate.
Viene infatti previsto che le operazioni oggetto delle misure a sostegno delle micro, piccole e medie imprese siano ammesse alla garanzia di una sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.
La garanzia ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. Essa copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati in applicazione della moratoria.
La garanzia potrà essere attivata dalla banca o dagli intermediari finanziari mediante una richiesta telematica, che dovrà recare l’indicazione dell’importo massimo garantito, e coprirà solo in parte i danni subiti dai finanziatori a causa del fenomeno epidemiologico da COVID-19. In particolare, il Fondo garantisce:
3 potenziamento del fondo centrale di garanzia per le pmi
L’art. 49 del DL 18/2020 prevede il potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti.
Le modifiche saranno operative dal 17.3.2020 al 17.12.2020 (9 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020).
Tra le principali misure, si segnalano le seguenti:
4 Supporto alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato mediante meccanismi di garanzia
Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica, l’art. 57 del DL 18/2020 prevede una controgaranzia per le banche da parte di Cassa depositi e prestiti spa, che consente, in sostanza, alle banche di erogare più agevolmente finanziamenti.
In particolare, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti spa in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti, sotto qualsiasi forma, alle imprese che:
5 accesso al fondo mutui prima casa per i lavoratori autonomi e i professionisti
L’art. 54 del DL 18/2020 ha disposto l’ammissione dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”) per il periodo 17.3.2020 - 17.12.2020 (9 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020).
Tale Fondo prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.
In linea generale, può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000,00 euro.
5.1 requisito del minor fatturato
I lavoratori autonomi e i liberi professionisti, per accedere al Fondo, devono aver registrato:
Autocertificazione
Tale circostanza deve risultare da un’apposita autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
5.2 modalità di presentazione dell’istanza
La domanda di sospensione deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile nell’apposita sezione del sito Internet del Dipartimento del Tesoro (www.dt.tesoro.it) o della CONSAP (www.consap.it).
A tale domanda dovrà presumibilmente essere allegata la suddetta autocertificazione relativa alla riduzione di fatturato.
Non è invece più necessario allegare il modello ISEE.
5.3 disposizioni attuative
Le disposizioni attuative della nuova disciplina saranno adottare con un apposito decreto ministeriale.
6 Incentivi per le imprese che producono dispositivi medici e/o di protezione individuale
Per assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31.12.2019, vista l’inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, il Commissario straordinario è autorizzato, dall’art. 5 del DL 18/2020, a erogare finanziamenti mediante contributi e finanziamenti agevolati alle imprese produttrici di tali dispositivi.
Con l’ordinanza 23.3.2020 n. 4 sono state definite le disposizioni attuative di tale agevolazione.
La misura è gestita da Invitalia e ha una dotazione finanziaria a favore delle imprese di 50 milioni di euro.
6.1 Soggetti beneficiari
Gli incentivi si rivolgono a tutte le imprese costituite in forma societaria (società di persone e di capitali, comprese le società cooperative e le società consortili), localizzate sull’intero territorio nazionale e in regime di contabilità ordinaria.
Sono escluse le imprese individuali.
6.2 Investimenti agevolabili
Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento, avviati successivamente al 17.3.2020, volti all’incremento della disponibilità nel territorio nazionale di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale attraverso:
Si evidenzia che:
La dimensione del progetto di investimento può variare da 200.000,00 euro a 2 milioni di euro.
Spese ammissibili
Sono agevolabili le spese necessarie alle finalità del programma di investimento relative a:
È inoltre agevolabile un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, fino a un massimo del 20% del totale delle suddette spese.
6.3 Determinazione dell’agevolazione
È previsto un finanziamento agevolato a tasso zero a copertura del 75% del programma di spesa, rimborsabile in 7 anni.
Gli incentivi saranno erogati in base all’investimento e al capitale circolante. La massima agevolazione conseguibile (in termini di ESL) è pari a 800.000,00 euro.
Il finanziamento agevolato può trasformarsi in un contributo a fondo perduto, in misura variabile in funzione della velocità di intervento:
6.4 Modalità di accesso all’agevolazione
Le agevolazioni sono concesse mediante una procedura valutativa “a sportello”.
La domanda:
La valutazione delle domande è effettuata in base all’ordine cronologico di presentazione delle stesse, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
6.5 concessione dell’agevolazione
Le agevolazioni sono concesse in seguito ad un provvedimento di ammissione che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall’impresa beneficiaria entro 5 giorni dalla relativa notifica.
Le agevolazioni non potranno essere concesse successivamente al 31.12.2020.
A conclusione del programma l’impresa dovrà presentare un’apposita dichiarazione di entrata in produzione degli investimenti agevolati e della messa a disposizione del Commissario straordinario dei dispositivi.
7 misure per l’internazionalizzazione
L’art. 72 del DL 18/2020 istituisce il “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:
I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti de minimis.
8 contratti di soggiorno e biglietti per musei e spettacoli
8.1 rimborso dei contratti di soggiorno
L’art. 88 co. 1 del DL 18/2020 estende ai contratti di soggiorno, per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure urgenti adottate ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, la possibilità di ottenere il rimborso del corrispettivo già versato, richiamando a tal fine la disciplina prevista dall’art. 28 del DL 9/2020 relativamente ai titoli di viaggio e ai pacchetti turistici.
In tal caso, si procede al rimborso del corrispettivo versato ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
8.2 Risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli e musei
L’art. 88 co. 2 - 4 del DL 18/2020 dispone la risoluzione, per impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di contenimento del virus COVID-19, dei contratti di acquisto di:
La conseguenza della sopravvenuta impossibilità della prestazione è il rimborso di quanto corrisposto. A tal fine:
Il Decreto Legge 23 dell’8 Aprile 2020 ha introdotto, tra le altre, ulteriori misure di natura fiscale.
Sospensione dei versamenti tributari e contributivi
Per le imprese e i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9 Aprile 2020 (anno 2019 per i soggetti “solari”) che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi dell’anno 2019, viene prevista la sospensione per i mesi di aprile e maggio dei versamenti tributari in autoliquidazione per:
Rimane confermato l’obbligo di versare nei termini ordinariamente previsti, le altre ritenute alla fonte, quali ad esempio, quelle operate sui redditi di lavoro autonomo, su provvigioni, di cui all’art. 25, 25-bis del DPR 600/73.
La sospensione dei versamenti è prevista anche per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni, i quali dovranno però dimostrare una diminuzione di fatturato di almeno il 50% per i mesi di marzo e aprile, e per i soggetti che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 Marzo 2019.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.
Sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e di impresa
Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 Euro nell’anno 2019 (per i soggetti solari), i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto (di cui agli artt. 25 e 25 bis DPR 633/1973) da parte del sostituto d’imposta a patto che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Per avvalersi di tale opzione, dovrà essere rilasciata ai committenti apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi/compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell’art. 19 del D.L. 23/2020.
Tali ritenute dovranno poi essere versate per l’intero ammontare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a decorrere dal mese di luglio, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Rimessione nei termini
I versamenti nei confronti della pubblica amministrazione in scadenza il 16 marzo 2020 prorogati al 20 marzo 2020, potranno essere eseguiti entro il 16 aprile 2020 senza il pagamento di interessi e sanzioni
Consegna e trasmissione delle Certificazioni Uniche
Sono prorogati al 30 Aprile 2020 i termini per la consegna ai sostituiti e per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, delle Certificazioni Uniche 2020.
Semplificazione per versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Il decreto modifica i termini per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, che può essere effettuato senza applicazione di interessi e sanzioni:
Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
Al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio di Covid19 nei luoghi di lavoro, il credito d’imposta di cui all’art. 64 del Decreto Cura Italia (vedi circolare Studio n.6 del 19/3/2020) viene esteso anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori (quali ad esempio mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visore di protezione e occhiali protettivi, ecc. compresi detergenti mani e disinfettanti).
Il credito è corrisposto nella misura del 50% fino ad un importo massimo di 20.000,00 euro.
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.
Studio dR48
A integrazione e approfondimento di quanto già segnalato nella nostra Circolare n. 6 relativa al DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), vi evidenziamo quanto segue.
premio ai dipendenti che lavorano in sede nel mese di marzo 2020
Viene previsto il riconoscimento di un premio di 100,00 euro ai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, che hanno continuato a lavorare presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.
Nello specifico, il premio:
I sostituti d’imposta recuperano l’incentivo erogato ai dipendenti mediante compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97 (analogamente quindi al c.d. “bonus Renzi”).
credito d’imposta per la locazione di botteghe e negozi
Con l’art. 65 del DL 18/2020 viene riconosciuto un credito d’imposta:
- ai soggetti esercenti attività d’impresa (esclusi quindi gli esercenti arti e professioni);
- nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020;
- limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, vale a dire “botteghe e negozi”.
L’agevolazione non riguarda le attività “essenziali” di cui agli Allegati 1 e 2 del DPCM 11.3.2020 (es. farmacie, supermercati, edicole, ecc.).
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97. A tali fini, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 20.3.2020 n. 13:
ha istituito l’apposito codice tributo “6914”, utilizzabile dal 25.3.2020, indicando nel campo “anno di riferimento” l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta (“2020”);
ha stabilito che il modello F24 contenente tale compensazione deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia.
credito d’imposta per investimenti pubblicitari
Viene previsto un regime straordinario per il bonus investimenti pubblicitari: per il 2020.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% del valore complessivo degli investimenti effettuati (non quindi nella misura del 75% degli investimenti incrementali).
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta 2020 deve essere presentata dall’1.9.2020 al 30.9.2020.
Restano valide le comunicazioni presentate dall’1.3.2020 al 31.3.2020 in base alla disciplina ordinaria.
agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali
Sono state introdotte delle agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali effettuate nell’anno 2020 per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Persone fisiche ed enti non commerciali
Per le persone fisiche e gli enti non commerciali spetta una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES), nella misura del 30%, per:
le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell’anno 2020;
in favore: dello Stato; delle Regioni;
degli enti locali territoriali;
di enti o istituzioni pubbliche;
di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.
La detrazione non può superare i 30.000,00 euro.
Soggetti titolari di reddito d’impresa
Sono deducibili dal reddito d’impresa in misura piena le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 da parte delle imprese a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (le stesse non sono considerate destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 27 della L. 133/99).
Ai fini dell’IRAP tali erogazioni sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.
Possono beneficiare della nuova deduzione dal reddito d’impresa dunque: gli imprenditori individuali, le società di persone commerciali (snc e sas), le società di capitali (spa, sapa e srl); gli enti commerciali, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Sia ai fini della detrazione dall’imposta lorda che della deduzione dal reddito d’impresa, la valorizzazione delle erogazioni in natura avviene in base agli artt. 3 e 4 del DM 28.11.2019, pertanto in base:
L’erogazione liberale in natura dovrebbe risultare da un atto scritto contenente una dichiarazione:
In caso di redazione della perizia giurata di stima, il donatore deve consegnarne copia al soggetto destinatario dell’erogazione.
Esenzione dall’imposta sulle donazioni
Le erogazioni liberali (in denaro o in natura) operate in ragione dell’emergenza Coronavirus rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sulle donazioni, in quanto liberalità, ma godono di un particolare regime di esenzione.
1 PREMESSA
Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19), sono stati:
Inoltre, la diffusione del Coronavirus produce effetti rilevanti anche ai fini della predisposizione, attualmente in corso, dei bilanci relativi all’esercizio 2019.
Le principali problematiche conseguenti a tale diffusione attengono, in particolare:
2 ASSEMBLEA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2019
2.1 rinvio dei Termini di convocazione dell’assemblea
Con l’art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18 viene stabilito, in via generale, che, in deroga a quanto normativamente previsto, o in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata, ai fini dell’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, cioè entro il 28.6.2020 (che, peraltro, si tenga presente, cade di domenica).
L’utilizzo di tale termine più ampio si presenta quale mera facoltà. Le società, quindi, possono tenere l’assemblea nella data più adeguata rispetto alle proprie esigenze. Ad ogni modo, l’utilizzo del termine più ampio non deve necessariamente essere motivato dalla società, apparendo sufficiente darne atto nella Relazione sulla gestione. Esso, inoltre, dovrebbe essere riferito alla data di prima convocazione dell’assemblea.
Effetti sui termini di versamento delle imposte dirette e dell’IRAP
Ai sensi dell’art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435, in relazione ai soggetti IRES, i versamenti del saldo e della prima rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli REDDITI e IRAP devono essere effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
In relazione ai soggetti IRES con esercizio sociale coincidente con l’anno solare chiuso il 31.12.2019, i termini di versamento del saldo relativo al 2019 e del primo acconto del 2020 sono, quindi, stabiliti:
Tuttavia, per i soggetti IRES che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, è stabilito che i suddetti versamenti devono avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Ad esempio, considerando una società di capitali con esercizio sociale coincidente con l’anno solare chiuso il 31.12.2019 e approvazione del bilancio il 22.6.2020, i termini di versamento del saldo relativo al 2019 e del primo acconto del 2020 scadono:
Tale disposizione è applicabile anche per effetto del differimento del termine di convocazione dell’assemblea ordinaria disposto dall’art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18 a seguito dell’emergenza Coronavirus.
Pertanto, in relazione a tutte le società che approveranno i bilanci dell’esercizio 2019 dal 1° al 28.6.2020 beneficiando di tale proroga generalizzata, i versamenti del saldo 2019 e del primo acconto 2020 delle imposte dirette e dell’IRAP avranno quale scadenza il 31.7.2020, ovvero il 31.8.2020 con la maggiorazione dello 0,4%.
2.2 Semplificazioni procedurali per la tenuta delle assemblee
Con l’art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18 si stabilisce, inoltre, sempre in via generale, che, con l’avviso di convocazione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, le spa, le sapa, le srl, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Tutte le società sopra ricordate possono, altresì, prevedere che l’assemblea si svolga, “anche esclusivamente”, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Con particolare riguardo alle srl, ancora, si tiene conto della peculiarità che consente ai loro soci l’espressione del voto mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto, precisandosi come tale modalità operativa possa essere sempre utilizzata, anche in deroga ai limiti normativi ed alle diverse disposizioni statutarie.
Tali modalità, quindi, sembrerebbero poter essere utilizzate anche quando:
Ulteriori misure sono previste per le spa quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative, le mutue assicuratrici e le società a controllo pubblico. Si tende, in particolare, ad agevolare il ricorso alle deleghe di voto.
2.3 Ambito temporale di operatività delle nuove previsioni
Si tenga presente, infine, che le esaminate novità sono destinate a presentare una valenza limitata nel tempo.
Esse, infatti, si applicano alle assemblee convocate entro il 31.7.2020 o comunque, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19.
Allo stato, quindi, tali previsioni dovrebbero valere anche per le assemblee di approvazione dei bilanci 2019 che, in prima convocazione, non dovessero raggiungere i prescritti quorum costitutivi (da riconvocare entro 30 giorni dalla data della prima convocazione).
3 EFFETTI DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS SUL BILANCIO 2019
Il Coronavirus si è diffuso, nel nostro Paese, a partire dal mese di febbraio 2020 e, quindi, con riferimento ai soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, successivamente alla chiusura dell’esercizio 2019.
Facendo applicazione delle indicazioni contenute nell’art. 2427 co. 1 n. 22-quater c.c. e nei principi contabili nazionali (in particolare nel documento OIC 29), l’emergenza epidemiologica non rientra tra i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che devono essere recepiti nei valori (delle attività e passività) di bilancio, in quanto è sorta dopo la data di bilancio ed è, quindi, di competenza dell’esercizio 2020, ma, in considerazione della sua rilevanza, rientra tra i fatti successivi che devono essere illustrati in Nota integrativa.
L’epidemia è, infatti, assimilabile ad una calamità naturale avvenuta nell’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio.
3.1 Obbligo di fornire l’informativa in funzione della tempistica di approvazione del bilancio
Secondo i principi contabili, devono essere indicati in bilancio:
Avuto riguardo alla diffusione del Coronavirus, l’emergenza si è manifestata, con le conseguenti limitazioni o sospensioni delle attività economiche, a partire da fine febbraio 2020 (quando, quindi, il progetto di bilancio non era, generalmente, ancora stato predisposto).
Ove l’assemblea per l’approvazione dei bilanci 2019 sia convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (ovvero entro il prossimo 28.6.2020) in base alle disposizioni statutarie o usufruendo del rinvio disposto dal DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) per le spa, le sapa e le srl, il progetto di bilancio dovrebbe essere predisposto entro il 29.5.2020.
In tali ipotesi (che dovrebbero rappresentare la maggioranza), l’emergenza si manifesterebbe prima della redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori e di essa dovrebbe, quindi, opportunamente tenersi conto.
Per i soggetti che approvano il bilancio entro termini diversi da quelli previsti per le società di capitali, occorre valutare la tempistica di evoluzione dell’epidemia in relazione alla tempistica di approvazione del bilancio.
Non devono fornire informazioni in bilancio soltanto i soggetti che hanno approvato il bilancio entro il mese di febbraio, quando il virus non aveva ancora avuto una diffusione tale da poter considerare rilevante l’effetto sui dati di bilancio.
Diversamente, ove il progetto di bilancio fosse stato redatto entro il mese di febbraio, ma il bilancio non fosse stato ancora approvato, la diffusione dell’epidemia impone, data la sua portata, la modifica del progetto di bilancio, con l’inserimento della relativa informativa.
3.2 Contenuto dell’informativa
Occorre indicare in Nota integrativa l’effetto che l’epidemia produce sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa.
A tal fine, occorre ricorrere ad una stima. Ove la stima non sia fattibile, è necessario indicare le ragioni per cui l’effetto non è determinabile.
Tale ultima situazione potrebbe verificarsi con frequenza, considerata la continua evoluzione del fenomeno. In questo caso, occorre comunque dare conto nella Nota integrativa della situazione di generale incertezza determinata dall’epidemia.
Analoga informativa deve essere fornita nei bilanci redatti in forma abbreviata, mentre risultano escluse le micro imprese, salvo che le stesse redigano la Nota integrativa in via volontaria.
Le informazioni da inserire nella Nota integrativa devono essere coordinate con le analisi fornite nella Relazione sulla gestione, in relazione alle quali si rinvia al successivo § 4.
3.3 Rilevazione di un fondo rischi e oneri - Esclusione
L’epidemia non può determinare la rilevazione, nel bilancio 2019, di un fondo rischi e oneri.
Tali poste contabili non possono, infatti, essere utilizzate per:
L’epidemia potrà, invece, incidere sulla scelta di distribuire gli utili relativi all’esercizio 2019, essendo auspicabile un accantonamento degli stessi a riserva, al fine di far fronte alla situazione di emergenza sanitaria emersa nel 2020.
3.4 Soggetti “non solari”
Per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, generalmente la diffusione del Coronavirus rientra tra i fatti che devono essere recepiti nei valori di bilancio.
L’epidemia provocherà, in prima battuta, una riduzione del fatturato, ma potrà incidere, altresì, a seconda del settore di attività in cui opera l’impresa, della sua localizzazione geografica, del modello di business adottato, su altre poste contabili, determinando, ad esempio:
4 INFORMATIVA NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE
L’assoluta rilevanza dell’attuale emergenza sanitaria, emersa nel nostro Paese verso la fine del mese di febbraio 2020, rende necessario che ne venga data opportuna informativa, con riferimento al bilancio chiuso al 31.12.2019, oltre che nella Nota integrativa (come evento successivo alla chiusura del bilancio) anche nella Relazione sulla gestione (con particolare riguardo alla evoluzione prevedibile della gestione). In particolare, nella Relazione sulla gestione relativa al bilancio chiuso al 31.12.2019 è opportuno fornire:
4.1 Informativa nella parte generale
La parte generale della Relazione sulla gestione, che solitamente contestualizza l’attività d’impresa nell’ambiente di riferimento, evidenziando le condizioni generali che possono portare all’evoluzione futura aziendale, può essere dettagliata in informazioni esterne ed interne relative all’impresa.
In particolare, le informazioni esterne possono riferirsi ai:
Nel documento “Relazione sulla gestione”, a cura del CNDCEC e di Confindustria (pubblicato nel giugno 2018), si evidenzia come sia auspicabile che i punti sopra riportati vengano analizzati sia retrospettivamente sugli ultimi esercizi che “prospetticamente rispetto all’analisi dei rischi, attraverso l’utilizzo di strumenti descrittivi, numerici e di sintesi utili a meglio rappresentare tutte le grandezze qualitative e quantitative”. In ogni caso, continua il documento, le informazioni che si dovrebbero poter desumere sono i rischi che possono compromettere il going concern o l’evoluzione prospettica della società.
Come sottolineato nel documento “Informativa alle associate n. 513”, predisposto da Assirevi (datato 13.3.2020), in considerazione della continua evoluzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, appare particolarmente complesso prevedere gli effetti dell’attuale situazione di emergenza sulle attività economiche in generale e delle imprese in particolare. In tale situazione, è auspicabile che le società valutino l’opportunità di rinviare i termini di approvazione del bilancio d’esercizio al fine di avere un lasso di tempo più ampio per finalizzare la predisposizione del fascicolo di bilancio e avere a disposizione un quadro maggiormente definito della crisi.
In tale sezione potrebbe ritenersi opportuno, ad esempio, illustrare le misure adottate dal Governo fino al momento della redazione della Relazione sulla gestione, con particolare riferimento all’introduzione di ammortizzatori sociali e agli interventi a favore delle imprese.
4.2 Informativa relativa all'evoluzione prevedivile della gestione
La Relazione sulla gestione solitamente si chiude con l’esame della prevedibile evoluzione della gestione, espressamente richiesta dall’art. 2428 c.c., secondo cui, nell’allegato al bilancio è necessario riportare, in ogni caso, tra le altre informazioni, “le attività di ricerca e sviluppo; l’evoluzione prevedibile della gestione; in relazione all’uso di strumenti finanziari: gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione e copertura del rischio finanziario, l’esposizione al rischio di prezzo, di credito, di liquidità, di variazione dei flussi finanziari”.
Tale parte della Relazione sulla gestione è dedicata all’analisi degli aspetti prospettici, già introdotti nell’analisi della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, effettuata sulla base degli strumenti di pianificazione e programmazione della società quali, ad esempio, budget e piani industriali, oltre che da situazioni di periodo aggiornate.
A questo riguardo, considerate anche le informazioni ottenute nel corso del periodo che va dalla chiusura dell’esercizio alla formazione del bilancio, si possono fornire alcuni orientamenti generali dell’azienda e per settore.
Nella situazione di crisi attuale, pertanto, è richiesto agli amministratori di aggiornare le situazioni economiche e finanziare prospettiche predisposte prima dell’emersione dell’emergenza, sulla base dei dati consuntivati nei primi mesi del 2020 e della prospettata evoluzione per l’intero esercizio, valutando l’ampio spettro di fattori connessi alla situazione economica avversa.
Tale attività, risulterebbe, presumibilmente, meno onerosa ed aleatoria qualora si decida di beneficiare del rinvio dell’approvazione dei bilanci, aumentando, così, l’orizzonte temporale dei dati consuntivati e riducendo la finestra temporale prospettica.
Azioni di mitigazione attuate dalla società
Sebbene il co. 1 dell’art. 2428 c.c. non richieda esplicitamente di inserire le azioni di mitigazione attuate dalla società con riferimento ai rischi descritti, la loro indicazione può rappresentare un’opportunità per rendere le informazioni pubblicate maggiormente complete ed esaustive, aumentando nel contempo la loro trasparenza e qualità, nonché la reputazione aziendale (cfr. documento “Relazione sulla gestione”, a cura del CNDCEC e di Confindustria, pubblicato nel giugno 2018).
Nel contesto attuale assume particolare rilevanza la descrizione:
5 CONTINUITA' AZIENDALE
L’emergenza Coronavirus potrebbe far venire meno il presupposto della continuità aziendale o going concern (art. 2423-bis co. 1 n. 1 c.c.), cioè la capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un arco temporale futuro di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. In relazione all’esercizio “solare” 2019, occorre, quindi, riferirsi almeno al periodo 1.1.2020 - 31.12.2020.
In particolare, laddove gli amministratori manifestino motivatamente l’intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l’attività operativa, oppure laddove le condizioni gestionali della società (risultato di gestione e posizione finanziaria) peggiorino, occorre considerare se, nella redazione del bilancio 2019, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.
Se tale presupposto non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, occorre riflettere in bilancio l’effetto che l’epidemia determina sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio.
5.1 Incertezze sulla continuità aziendale
Nei casi in cui, a seguito della valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito alla continuità aziendale, nella Nota integrativa devono essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Devono, inoltre, essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.
5.2 Prospettiva della cessazione dell’attività senza accertamento dello scioglimento
Ove la valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell’arco temporale futuro di riferimento, non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non si siano ancora accertate cause di scioglimento, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo peraltro conto, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo.
La Nota integrativa deve descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.
Il mutato (ridotto) orizzonte temporale di riferimento può determinare, ad esempio:
5.3 Prospettiva della cessazione dell’attività con accertamento dello scioglimento
Quando viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento della società, la valutazione delle voci in bilancio non è fatta nella prospettiva della continuità aziendale. Tuttavia, si applicano ancora i criteri di funzionamento, tenendo conto dell’ancor più ristretto orizzonte temporale di riferimento.
L’adozione di criteri di liquidazione non è, infatti, consentita prima del formale avvio della procedura liquidatoria, anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di redazione del bilancio.
5.4 Informativa nella relazione sulla gestione
Qualora siano presenti dubbi sulla continuità aziendale, è opportuno che la società, richiamando anche il contenuto della Nota integrativa, esponga le modalità e le attività per mezzo delle quali si auspica un ripristino dell’equilibrio economico e finanziario o altrimenti le operazioni da porre in essere per reagire alla crisi in corso.
In particolare, le informazioni contenute nella Nota integrativa, se rilevanti, sono riproposte ed ampliate nella Relazione sulla gestione, tenendo in considerazione elementi non sempre riportati nella Nota integrativa, quali:
Il Dpcm approvato nel corso della serata di domenica 22 Marzo intensifica le misure di contenimento previste per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ampliando il perimetro delle limitazioni alle attività produttive.
Le disposizioni del Dpcm si applicano da oggi e sono efficaci fino al prossimo 3 aprile, ma le imprese che devono sospendere l’attività hanno la possibilità di completare quanto serve per la sospensione entro il prossimo 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Il principio di fondo è la sospensione di tutte le attività industriali e commerciali, accompagnato però da una serie di eccezioni e precisazioni.
Per le attività industriali, le eccezioni alla sospensione riguardano una serie di ambiti, riconducibili direttamente o indirettamente a quelli della salute e dell’agroalimentare, individuati in allegato al Dpcm e basate su un elenco di codici ATECO (in allegato).
L’elenco dei codici potrà essere integrato con decreto del MISE, sentito il MEF.
Al contempo, è prevista la prosecuzione di tutte quelle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate. La continuità produttiva è assicurata attraverso una procedura semplificata, basata su una comunicazione al Prefetto competente per territorio. Nella comunicazione andranno indicate le imprese e le amministrazioni destinatarie delle attività svolte.
Il Dpcm prevede anche la prosecuzione delle attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Anche in questi casi è prevista una comunicazione al Prefetto, che può sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate.
Per quanto concerne le attività commerciali rimangono ferme le misure previste dai precedenti provvedimenti (DPCM 11.03.2020).
Le attività professionali sono escluse dalla sospensione e, come per tutte le imprese le cui attività non sono sospese, devono rispettare le raccomandazioni del Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso, che prevedeva:
- che fosse attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- che fossero incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- che fossero sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- che fossero assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- che fossero incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro,
anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Al di fuori delle attività essenziali e delle attività produttive rilevanti per il Paese, il lavoro sarà consentito solo in modalità smart working.
Infine è prevista la prosecuzione dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali: continueranno a restare aperti i supermercati, i negozi di generi alimentari e di prima necessità, così come le farmacie, i servizi bancari, postali e assicurativi, nonché i servizi pubblici essenziali come i trasporti.
È inoltre fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi in un comune diverso da quello nel quale attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta emergenza o per motivi di salute. Non è quindi più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Le attività dello Studio proseguono quindi in “modalità a distanza”, vi terremo aggiornati sulle principali novità tramite comunicazioni via mail.
Vi suggeriamo di:
Di seguito si riepilogano le principali misure contenute nel Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Argomento | Descrizione |
Sospensione dei versamenti in scadenza il 16/3/2020 (articolo 60) |
Tutti i versamenti fiscali nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi Inail scaduti il 16 marzo sono rinviati al 20 marzo, salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti di seguito esaminati.
|
Sospensione dei versamenti per soggetti con ricavi o compensi < 2 milioni nel 2019 (articolo 62) |
Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi o compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro (il riferimento non è al fatturato Iva). Più precisamente, sono oggetto di sospensione i versamenti dell’Iva, delle ritenute alla fonte e delle addizionali Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l’assicurazione obbligatoria compreso l’Inail. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020. |
Sospensione degli altri adempimenti fiscali per tutti i contribuenti (articolo 62) |
Sono sospesi tutti gli adempimenti tributari in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale. Tali adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020. A titolo esemplificativo rientrano nel differimento:
Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall’articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse e consegnate entro il 31 marzo. |
Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti (articolo 61) |
La sospensione dei versamenti, fino al 30/4/2020, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli adempimenti e versamenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali compreso l’Inail, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub. Sono sospesi anche i termini dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020. |
Effettuazione ritenute d’acconto rinvio (articolo 62) |
I compensi percepiti, tra il 17 e il 31 marzo 2020, dai soggetti con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore. Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente. Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio). |
Sospensione termini di pagamento delle cartelle e degli accertamenti esecutivi (articolo 68) |
Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a: - avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate in materia di imposte sui redditi, Irap e Iva, - avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, - ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali in materia di tributi locali, - atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. Non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo. I versamenti dovranno essere effettuati entro il 30.06.2020. Rottamazione: dovranno essere versate entro il 31.05.2020: - la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020; - la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo. Avvisi bonari: gli avvisi emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione non fruiscono di alcuna sospensione. |
Sospensione termini di accertamento e termini per le risposte alle istanze di interpello (articolo 68) |
Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e di consulenza giuridica. |
Indennità una tantum a professionisti, Co.co.co e altre categorie (articoli 23, 27, 28 e 30) | È riconosciuta, previa domanda all’Inps, un’indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, L.335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. |
Credito d’imposta contratti di locazione (articolo 65) |
È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito d’imposta non si applica alle attività di commercio al dettaglio che restano aperti. |
Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti (articolo 64) |
È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. |
Sospensione udienze e differimento dei termini (articolo 83) |
Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e pensali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma). Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono sospesi i termini per il compimento di procedimenti. Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie. |
Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva (articolo 54) |
È riconosciuta la possibilità, per i titolari di partita iva, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee. |
Differimento termini approvazione bilancio (articolo 106) |
Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto. |
Sospensione rimborso prestiti PMI (articolo 56) |
Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020. La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore a 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest’ultima data. Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre. |
Premio per il lavoro svolto nella sede (articolo 63) |
Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working” , da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro. Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito. |
Sospensione versamenti contributi lavoratori domestici (articolo 37) |
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23/2/2020 al 31/5/2020 I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 10/6/2020 senza applicazione di sanzioni e interessi. |
Detrazione erogazioni liberali (articolo 66) |
Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa, trovando applicazione l’articolo 27 L. 133/1999. |
Riforma terzo settore e adeguamento statuti (articolo 35) |
È stato spostato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore. |
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.
Vi segnaliamo che i nostri uffici sono aperti e operativi, ma che, in ottemperanza a quanto previsto dal Dpcm del 9 marzo 2020 e al fine di tutelare la salute dei nostri clienti e collaboratori, abbiamo deciso di sospendere sino al 3 Aprile p.v. le riunioni e il ricevimento dei clienti.
Nel rimanere a vostra disposizione, continueremo ad assisterVi anche in modalità smart working.
In caso di necessità o urgenze non esitate a contattarci per concordare un appuntamento.
Qualora aveste necessità di consegnare documenti, è possibile depositarli sul mobile nella veranda antistante l’ingresso, senza accedere agli uffici.
Vi ringraziamo per la collaborazione, certi della vostra comprensione.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, nota 3, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/72, il 16 marzo 2020 scade il termine per il versamento della tassa annuale di concessione governativa dovuta per l’anno 2020 per la vidimazione dei libri sociali.
Soggetti obbligati: società di capitali ed enti commerciali
La tassa annuale di concessione governativa è dovuta annualmente dalle società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, le sedi secondarie di società estere) con esclusione delle società cooperative e le società di mutua assicurazione, dei consorzi diversi dalle società consortili e delle società sportive dilettantistiche.
Importi dovuti dalle società di capitali
La tassa annuale (deducibile ai fini IRES e IRAP nell’anno del versamento) è dovuta in maniera forfettaria, a prescindere dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine. Gli importi da versare devono essere individuati come segue:
CAPITALE SOCIALE AL PRIMO GENNAIO 2020 | TASSA ANNUALE DOVUTA |
l'ammontare del capitale è uguale o inferiore all'importo di euro 516.456,90 | euro 309,87 |
l'ammontare del capitale è superiore a euro 516.456,90 | euro 516,46 |
Se, successivamente alla data del 1.1.2020, sono intervenute variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione, queste non sono rilevanti per la determinazione dell’importo dovuto per l’anno 2020.
Modalità di versamento
Il pagamento della tassa di concessione deve essere eseguito tramite il Modello F24 on-line indicando nella sezione Erario il codice tributo 7085 - periodo di riferimento "2020".
Misura della tassa per altri soggetti diversi dalle società di capitali
Le società cooperative, i consorzi e le società di mutua assicurazione devono provvedere alla corresponsione della tassa di concessione governativa, relativamente a ciascun libro sociale obbligatorio, nella misura di euro 67,00 (articolo 1, comma 300, della Legge n. 311, del 30 dicembre 2004 - con decorrenza dal 1° febbraio 2005), ogni 500 pagine o frazione.
Il versamento deve essere eseguito tramite c/c postale n. 6007 intestato “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura e numerazione libri sociali”.
La tassa deve essere versata nella stessa misura anche dalle società di persone e dalle ditte individuali che, in assenza di obbligo, ritengano opportuno istituire registri sociali.
Con la L. 27.12.2019 n. 160 è stata emanata la “legge di bilancio 2020” e con il D.L. 26.10.2019 n. 124 è stato emanato il “decreto fiscale collegato”, entrambi in vigore dall’1.1.2020; di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni.
Argomento | Descrizione |
Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento tracciabile |
A decorrere dall’1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:
Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità La disposizione non si applica:
Pertanto ai fini della detrazione fiscale sarà necessario che le spese per prestazioni sanitarie effettuate da strutture private NON ACCREDITATE e/o dai singoli professionisti NON siano pagate tramite contante |
Presentazione dei modelli F24 contenenti Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate – Estensione |
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Progressiva riduzione dei limiti all’utilizzo dei contanti |
Con l’art. 18 del DL 124/2019 viene previsto un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante, dagli attuali 2.999,99 euro:
Alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro:
Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua a essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali. |
Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. “bonus facciate”) |
È introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per:
Considerato che la norma dispone, genericamente, che l’agevolazione consista in una detrazione dall’imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l’IRPEF che l’IRES. Interventi agevolati La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di:
A titolo esemplificativo, sono esclusi gli interventi sulle grondaie e pluviali, per i queli si potrà continuare a usufruire della detrazione del 50%. Assenza di limite massimo di spesa Con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo. Ripartizione La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali. |
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga |
È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020. Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%. |
Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga |
È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR. |
Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili” |
Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2019. |
Cedolare secca
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Viene portata “a regime” l’aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato. Ambito di applicazione dell’aliquota del 10% Si ricorda che l’art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l’applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che:
Cedolare secca sulle locazioni commerciali La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019. |
Ravvedimento operoso - Limiti temporali |
Per effetto dell’art. 10-bis del DL 124/2019 convertito, viene estesa a tutti i comparti impositivi la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso senza limitazioni temporali, entro, quindi, i termini di decadenza per la notifica dell’atto impositivo. Ciò vale, in particolar modo, per i tributi locali e per tutte le entrate che hanno natura tributaria, come i contributi consortili. |
Tasse automobilistiche - Pagamento | L’Dall’1.1.2020, la tassa automobilistica (c.d. “bollo auto”) deve essere pagata esclusivamente attraverso il sistema di pagamenti elettronici “pagoPA”. |
Obbligo di accettare pagamenti tramite carte | I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Non sono previste sanzioni in caso di “mancata accettazione” di pagamenti tramite carte di pagamento. |
Detrazioni IRPEF 19% - Parametrazione al reddito complessivo |
Dall’1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:
Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano. Rientrano nei nuovi limiti, ad esempio, le detrazioni relative a:
Oneri esclusi dalla parametrazione al reddito complessivo Sono esclusi dalla parametrazione (la detrazione compete, quindi, per l’intero importo a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo):
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