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COMUNICAZIONI ED EVENTI

Studio Frasnedi

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1 premessa

Con il DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), pubblicato sulla G.U. 8.4.2020 n. 94 ed in vigore dal 9.4.2020, a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus, sono state previste ulteriori misure di sostegno a carattere finanziario.

Il DL 8.4.2020 n. 23 reca infatti alcune misure volte, fino al 31.12.2020, a facilitare il processo e ad incrementare il volume di concessione di finanziamenti alle imprese e agli esercenti arti e professioni, da parte di banche e altri intermediari finanziari autorizzati all’esercizio del credito, mediante la concessione di garanzie statali per il tramite di SACE spa e del Fondo centrale di garanzia per le PMI.

In particolare:

  • l’art. 13 del DL 23/2020 introduce alcune norme derogatorie all’ordinaria disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, di cui all’art. 2 co. 100 lett. a) della L. 662/96, riproponendo ed in parte ampliando quelle che già erano state introdotte dall’art. 49 del DL 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), che viene infatti contestualmente abrogato;
  • l’art. 1 del DL 23/2020 attribuisce a SACE spa la possibilità di concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, a fronte di finanziamenti da questi erogati alle imprese con sede in Italia, fino ad un ammontare complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto delle PMI, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato le loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.

2 Potenziamento temporaneo del Fondo centrale di garanzia per le PMI

L’art. 13 del DL 23/2020, sostituendosi all’art. 49 del DL 18/2020, che viene abrogato dal co. 12, reca una serie di modifiche temporanee alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, destinate a durare fino al 31.12.2020.

Innanzitutto, viene previsto che la garanzia è concessa dal Fondo a titolo gratuito e non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie, di cui all’art. 10 co. 2 del DM 6.3.2017.

2.1 Importo massimo garantito

L’importo massimo che può essere garantito per singola impresa viene elevato da 2,5 a 5 milioni di euro.

2.2 Beneficiari

La platea dei beneficiari dei finanziamenti per i quali è ammessa la garanzia viene estesa alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, laddove in via ordinaria possono accedervi soltanto le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249.

Premesso che restano in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria, la garanzia può essere concessa anche in favore di:

  • beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi della disciplina bancaria, purché tale classificazione non sia precedente alla data del 31.1.2020;
  • beneficiari finali che, in data successiva al 31.12.2019, sono stati ammessi alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, di cui, rispettivamente, agli artt. 186-bis, 182-bis e 67 della legge fallimentare, purché alla data del 9.4.2020 le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

2.3 Percentuale di copertura della garanzia

Previa autorizzazione della Commissione europea, viene incrementata al 90% la percentuale di copertura di garanzia diretta e al 100% quella di riassicurazione con riguardo ai finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:

  • un ammontare non superiore all’importo maggiore tra:

      il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019;

      il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019 (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa, ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti);

      il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento (attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario, ai sensi del DPR 445/2000) nei successivi 18 mesi (nei successivi 12 per le imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 499);

  • una durata fino a 72 mesi.

La garanzia del 90% (previa autorizzazione della Commissione europea) può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso:

  • in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro;
  • per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

Vengono altresì ammesse alla garanzia del Fondo, nella misura dell’80% per le garanzie dirette e del 90% per le garanzie di riassicurazione (a condizione che le sottostanti garanzie dirette non superino la percentuale massima dell’80%), le operazioni di finanziamento finalizzate alla rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’im­porto del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

La circ. ABI 9.4.2020 n. 686 chiarisce che “ai fini dell’accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per l’alimentazione del modulo economico-finanziario”, senza dunque l’applicazione del modulo andamentale.

Finanziamenti fino a 25.000,00 euro

Limitatamente alle richieste di garanzia per finanziamenti di importo non superiore a 25.000,00 euro (fermo restando il rispetto del tetto massimo del 25% dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario) viene previsto che la copertura della garanzia possa arrivare al 100% dell’importo finanziato (previa autorizzazione della Commissione europea), purché:

  • il finanziamento preveda l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbia una durata fino a 72 mesi;
  • il soggetto finanziatore che richiede la garanzia applichi un tasso di interesse (o, nel caso di riassicurazione, un premio complessivo di garanzia) “che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento”.

Per questi finanziamenti fino ad un massimo di 25.000,00 euro, viene previsto anche un iter procedurale accelerato, nel senso che il rilascio della garanzia è automatico, senza alcuna valutazione da parte del Fondo, e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo.

2.4 Tabella riepilogativa

Di seguito si propone una tabella riepilogativa delle nuove regole del Fondo centrale di garanzia per le PMI, valevoli fino al 31.12.2020.

Limite ricavi del beneficiario Durata finanzia-mento Periodo preammor-tamento Importo massimo finanziamento Importo garanzia diretta Importo garanzia in riassicura-zione Valutazione del beneficiario
Nessun limite Fino a 72 mesi 24 mesi 25% dei ricavi fino ad un massimo di 25.000,00 euro 100% 100% Nessuna valutazione
3.200.000,00 euro 25% dei ricavi fino ad un massimo di 800.000,00 euro

100% di cui:

90% garanzia statale + 10% garanzia confidi o di altro fondo

Nessuna valutazione
Nessun limite Fino a 72 mesi Uno tra i seguenti importi:
  • doppio della spesa salariale 2019;
  • 25% ultimo fatturato;
  • fabbisogno per capitale esercizio e investimento a 18 mesi.
90% 100% Nessuna valutazione

3 rilascio da parte di SACE spa di garanzie per i finanziamenti

Oltre alle misure di temporaneo potenziamento e ampliamento degli interventi del Fondo centrale di garanzia per le PMI, il DL 23/2020, con il relativo art. 1, mette in campo, sempre con orizzonte temporale il 31.12.2020, anche la SACE spa, cui consente di rilasciare garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese.

3.1 Beneficiari

Tra i soggetti beneficiari rientrano in questo caso non solo gli esercenti arti e professioni e le PMI (ossia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249 e con un totale di ricavi non superiore a 50 milioni di euro o un totale attivo non superiore a 43 milioni di euro), ma anche e soprattutto la grande impresa, posto che l’art. 1 del DL 23/2020 prevede espressamente che le PMI, ivi inclusi i lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, possano avvalersi delle garanzie di SACE spa solo dopo che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.

3.2 caratteristiche della garanzia della sace

La garanzia rilasciata da SACE spa, ai sensi dell’art. 1 del DL 23/2020, non è gratuita (l’entità delle commissioni annuali è stabilita dal co. 2 lett. e) ed è rilasciata a condizione che il finanziamento:

  • sia di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per il beneficiario di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
  • sia di ammontare non superiore all’importo maggiore tra:

      il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale;

      il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio.

La garanzia copre:

  • il 90% del finanziamento, per le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
  • l’80% del finanziamento, per le imprese con più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro;
  • il 70% del finanziamento, per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

 

 

 

Fonte: Eutekne

1 premessa

Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, sono state disposte misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Di seguito vengono analizzate le misure di sostegno a carattere finanziario contenute nel DL 18/2020.

2 Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi

Con l’art. 56 del DL 18/2020 viene disposta una moratoria straordinaria sui mutui e finanziamenti volta ad aiutare le micro, piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia da Coronavirus.

2.1 Moratoria sui finanziamenti, mutui e leasing

In particolare, viene previsto che:

  • le aperture di credito accordate “sino a revoca” e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (esistenti alla data del 29.2.2020 o, se superiori, alla data del 17.3.2020) non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
  • i contratti di prestito non rateale con scadenza anteriore al 30.9.2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30.9.2020 alle medesime condizioni;
  • è sospeso fino al 30.9.2020 il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30.9.2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e il relativo piano di rimborso è dilazionato secondo modalità che garantiscano l’assenza di nuovi e maggiori oneri per le parti. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.

In proposito, nella circ. 24.3.2020, l’ABI ha chiarito che:

  • il riferimento agli “elementi accessori” riguarda tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione (nonché i contratti in derivati);
  • anche le rate in scadenza il 30.9.2020 rientrano nel periodo di sospensione e non dovranno, quindi, essere pagate.

Ambito soggettivo

La moratoria trova applicazione in relazione:

  • alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 2003/361/CE, cioè le imprese che:

      hanno meno di 250 occupati e

      hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

  • aventi sede in Italia.

Come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la moratoria trova applicazione anche ai lavoratori autonomi:

  • titolari di partita IVA;
  • iscritti agli Ordini o senza Albo;
  • aventi sede in Italia.

Come precisato dal suddetto Ministero:

  • deve trattarsi di imprese/lavoratori autonomi in bonis, anche qualora abbiano già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti;
  • non possono accedere alla moratoria le imprese che abbiano rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Ambito oggettivo

La norma trova applicazione in relazione alle esposizioni debitorie:

  • nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia;
  • a condizione che, alla data del 17.3.2020, non siano classificate come “crediti deteriorati”.

Condizioni di applicazione della moratoria

Per ottenere la moratoria è necessario che i soggetti interessati inviino alle banche o agli intermediari finanziari un’apposita “comunicazione”:

  • mediante PEC, oppure attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa;
  • corredata da una autocertificazione relativa al fatto di aver subito, quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19, carenze di liquidità in via temporanea.

Trattandosi di una “comunicazione” e non di una “istanza”, le banche saranno tenute ad accettare le comunicazioni di moratoria che rispettino i requisiti, ma non dovranno verificare la veridicità delle autocertificazioni. In ogni caso, una eventuale autocertificazione mendace sarà passibile di sanzione ai sensi del DPR 445/2000.

Bozza di modello

Di seguito si riporta una bozza di modello della comunicazione (corredata dall’autocertificazione) da utilizzare per la moratoria.

Occorre però preventivamente verificare se il soggetto finanziatore ha predisposto un proprio modello.


COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DELLE MISURE

DI CUI ALL’ART. 56 CO. 2 DEL DL 18/2020

Spett.le ..........................................................

Via PEC .........................................................

Io sottoscritto/a ......................................................................... nato/a a ………................................ il .................... e residente a ……..…….………............... Via ........................................................... n. ......, in qualità di titolare/legale rappresentante della …………………………………………….
........................................................................................................................................., residente in ....................................................................., Via ................................................................. n. ........, codice fiscale ................................................................. partita IVA ……………………………………

DICHIARO

  • di essere titolare/legale rappresentante di una Microimpresa/Piccola impresa/Media Impresa, come definita dalla Raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 2003/361/CE, avente sede in Italia;
  • di non essere titolare di esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

Di conseguenza,

CHIEDO

  • che non siano revocati fino al 30.9.2020 gli importi accordati, sia per la parte utilizzata che per quella non ancora utilizzata, con riferimento all’apertura di credito in conto corrente

n. …………………………………… con scadenza il ....................................................... / prestito .......................................................... accordato a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.2.2020 (o, se superiori, alla data del 17.3.2020), ai sensi dell’art. 56 co. 2 lett. a) del DL 18/2020;

oppure

  • che sia prorogato fino al 30.9.2020, alle medesime condizioni, il contratto di prestito non rateale n. .............................................................., con scadenza al ..............................................., unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, ai sensi dell’art. 56 co. 2 lett. b) del DL 18/2020;

oppure

  • che sia sospeso sino al 30.9.2020 il pagamento dell’intera rata (oppure della quota di capitale) del mutuo ................................................................. in scadenza al ......................................., / dei canoni di leasing relativi al finanziamento ............................................................ in scadenza al ............................................................, ai sensi dell’art. 56 co. 2 lett. c) del DL 18/2020, con conseguente dilazione del piano di rimborso, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità e senza nuovi o maggiori oneri.

Si allega autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.

..........................................., li ..............................

                                                                                                                                                             Firma

.............................................

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

(ART. 47 DEL DPR 445/2000)

Io sottoscritto/a …………………………............................................. nato/a a .................................... il .............................. e residente a ................................................ Via ............................................. n. ........., in qualità di titolare/legale rappresentante della ..............................................................., residente in ............................................................, Via ….…............................................................ n. ........., codice fiscale ..............................................................................................,

DICHIARO

  • di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
  • di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000.

......................................., li .......................................

                                                                                                                                                             Firma

.............................................


2.2 garanzia a favore delle banche e degli intermediari finanziari

L’art. 56 del DL 18/2020 introduce inoltre una garanzia a favore dei soggetti finanziatori (banche e intermediari finanziari) a copertura del rischio derivante dalle misure di moratoria sopra illustrate.

Viene infatti previsto che le operazioni oggetto delle misure a sostegno delle micro, piccole e medie imprese siano ammesse alla garanzia di una sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.

La garanzia ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. Essa copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati in applicazione della moratoria.

La garanzia potrà essere attivata dalla banca o dagli intermediari finanziari mediante una richiesta telematica, che dovrà recare l’indicazione dell’importo massimo garantito, e coprirà solo in parte i danni subiti dai finanziatori a causa del fenomeno epidemiologico da COVID-19. In particolare, il Fondo garantisce:

  • per un importo pari al 33%, i maggiori utilizzi dei prestiti, alla data del 30.9.2020, rispetto all’importo utilizzato alla data del 17.3.2020;
  • per un importo pari al 33%, i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata;
  • per un importo pari al 33%, le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso ratea­le o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30.9.2020 e che siano state sospese.

3 potenziamento del fondo centrale di garanzia per le pmi

L’art. 49 del DL 18/2020 prevede il potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti.

Le modifiche saranno operative dal 17.3.2020 al 17.12.2020 (9 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020).

Tra le principali misure, si segnalano le seguenti:

  • la concessione della garanzia del Fondo alle imprese, precedentemente onerosa, diventa gratuita per tutte le operazioni finanziarie previste dal Fondo;
  • fino a un importo garantito di 1,5 milioni di euro per impresa, viene applicata la percentuale massima di copertura della garanzia consentita dalla normativa europea (pari all’80% del finanziamento per la garanzia “diretta” e al 90% dell’importo garantito da confidi o altri fondi di garanzia);
  • l’importo massimo garantito per impresa è stato innalzato da 2,5 a 5 milioni di euro;
  • la valutazione per l’accesso alla garanzia del Fondo viene effettuata esclusivamente sulla base delle informazioni economico-finanziarie riferite agli ultimi due bilanci chiusi e approvati o, per le imprese non soggette alla redazione del bilancio, alle due ultime dichiarazioni fiscali presentate. Ai fini dell’accesso al Fondo, non sono, dunque, valutate le informazioni di tipo andamentale della Centrale dei rischi;
  • i finanziamenti con durata fino a 18 mesi e importo fino a 3.000,00 euro concessi a persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni, la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, sono ammessi alla garanzia del Fondo gratuitamente e senza alcuna valutazione del soggetto beneficiario;
  • diventano ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a patto che il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di un credito aggiuntivo all’impresa pari almeno al 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
  • viene aumentato l’importo massimo per operazioni di microcredito da 25.000,00 a 40.000,00 euro.

4 Supporto alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato mediante meccanismi di garanzia

Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica, l’art. 57 del DL 18/2020 prevede una controgaranzia per le banche da parte di Cassa depositi e prestiti spa, che consente, in sostanza, alle banche di erogare più agevolmente finanziamenti.

In particolare, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti spa in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti, sotto qualsiasi forma, alle imprese che:

  • non hanno accesso al Fondo di garanzia PMI;
  • hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza;

5 accesso al fondo mutui prima casa per i lavoratori autonomi e i professionisti

L’art. 54 del DL 18/2020 ha disposto l’ammissione dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”) per il periodo 17.3.2020 - 17.12.2020 (9 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020).

Tale Fondo prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

In linea generale, può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione prin­cipale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000,00 euro.

5.1 requisito del minor fatturato

I lavoratori autonomi e i liberi professionisti, per accedere al Fondo, devono aver registrato:

  • in un trimestre successivo al 21.2.2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la data del 21.2.2020;
  • un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.

Autocertificazione

Tale circostanza deve risultare da un’apposita autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

5.2 modalità di presentazione dell’istanza

La domanda di sospensione deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il paga­mento delle rate del mutuo, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile nell’apposita sezio­ne del sito Internet del Dipartimento del Tesoro (www.dt.tesoro.it) o della CONSAP (www.consap.it).

A tale domanda dovrà presumibilmente essere allegata la suddetta autocertificazione relativa alla riduzione di fatturato.

Non è invece più necessario allegare il modello ISEE.

5.3 disposizioni attuative

Le disposizioni attuative della nuova disciplina saranno adottare con un apposito decreto ministeriale.

6 Incentivi per le imprese che producono dispositivi medici e/o di protezione individuale

Per assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31.12.2019, vista l’inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, il Commissario straordinario è autorizzato, dall’art. 5 del DL 18/2020, a erogare finanziamenti mediante contributi e finanziamenti agevolati alle imprese produttrici di tali dispositivi.

Con l’ordinanza 23.3.2020 n. 4 sono state definite le disposizioni attuative di tale agevolazione.

La misura è gestita da Invitalia e ha una dotazione finanziaria a favore delle imprese di 50 milioni di euro.

6.1 Soggetti beneficiari

Gli incentivi si rivolgono a tutte le imprese costituite in forma societaria (società di persone e di ca­pitali, comprese le società cooperative e le società consortili), localizzate sull’intero territorio naziona­le e in regime di contabilità ordinaria.

Sono escluse le imprese individuali.

6.2 Investimenti agevolabili

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento, avviati successivamente al 17.3.2020, volti all’incremento della disponibilità nel territorio nazionale di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale attraverso:

  • l’ampliamento della capacità di un’unità produttiva esistente già adibita alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale;
  • la riconversione di una unità produttiva esistente finalizzata alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale.

Si evidenzia che:

  • per dispositivi medici si intendono strumenti, apparecchi e impianti utilizzati per finalità diagnostiche o terapeutiche nella cura del virus COVID-19, quali ad esempio respiratori e attrezzature connesse;
  • per dispositivi di protezione individuali (DPI) si intendono, ad esempio, occhiali protettivi o visie­re, mascherine, guanti e tute di protezione, come individuati dalla circ. Min. Salute 12.2.2020 n. 4373, e altri dispositivi equiparati.

La dimensione del progetto di investimento può variare da 200.000,00 euro a 2 milioni di euro.

Spese ammissibili

Sono agevolabili le spese necessarie alle finalità del programma di investimento relative a:

  • macchinari, impianti ed attrezzature varie commisurate alle esigenze del ciclo produttivo;
  • programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa.

È inoltre agevolabile un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, fino a un massimo del 20% del totale delle suddette spese.

6.3 Determinazione dell’agevolazione

È previsto un finanziamento agevolato a tasso zero a copertura del 75% del programma di spesa, rimborsabile in 7 anni.

Gli incentivi saranno erogati in base all’investimento e al capitale circolante. La massima agevolazione conseguibile (in termini di ESL) è pari a 800.000,00 euro.

Il finanziamento agevolato può trasformarsi in un contributo a fondo perduto, in misura variabile in funzione della velocità di intervento:

  • 100%, se l’investimento è completato entro 15 giorni;
  • 50%, se l’investimento è completato entro 30 giorni;
  • 25%, se l’investimento è completato entro 60 giorni.

6.4 Modalità di accesso all’agevolazione

Le agevolazioni sono concesse mediante una procedura valutativa “a sportello”.

La domanda:

  • deve essere compilata esclusivamente in formato elettronico, secondo gli schemi messi a disposizione nel sito Internet ;
  • può essere inviata a partire dalle ore 12.00 del 26.3.2020, esclusivamente on line, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia.

La valutazione delle domande è effettuata in base all’ordine cronologico di presentazione delle stesse, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

6.5 concessione dell’agevolazione

Le agevolazioni sono concesse in seguito ad un provvedimento di ammissione che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall’impresa beneficiaria entro 5 giorni dalla relativa notifica.

Le agevolazioni non potranno essere concesse successivamente al 31.12.2020.

A conclusione del programma l’impresa dovrà presentare un’apposita dichiarazione di entrata in produzione degli investimenti agevolati e della messa a disposizione del Commissario straordinario dei dispositivi.

7 misure per l’internazionalizzazione

L’art. 72 del DL 18/2020 istituisce il “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

  • realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, anche avvalendosi dell’ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;
  • potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;
  • cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni;
  • concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DL 28.5.81 n. 251, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all’art. 1 co. 270 della L. 205/2017.

I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti de minimis.

8 contratti di soggiorno e biglietti per musei e spettacoli

8.1 rimborso dei contratti di soggiorno

L’art. 88 co. 1 del DL 18/2020 estende ai contratti di soggiorno, per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure urgenti adottate ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, la possibilità di ottenere il rimborso del corrispettivo già versato, richiamando a tal fine la disciplina prevista dall’art. 28 del DL 9/2020 relativamente ai titoli di viaggio e ai pacchetti turistici.

In tal caso, si procede al rimborso del corrispettivo versato ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

8.2 Risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli e musei

L’art. 88 co. 2 - 4 del DL 18/2020 dispone la risoluzione, per impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di contenimento del virus COVID-19, dei contratti di acquisto di:

  • titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura;
  • biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

La conseguenza della sopravvenuta impossibilità della prestazione è il rimborso di quanto corrisposto. A tal fine:

  • i soggetti acquirenti devono presentare, entro il 16.4.2020 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020), apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto;
  • il venditore, entro 30 giorni dalla presentazione di tale istanza, deve provvedere all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Friday, 10 April 2020 15:34

CIRCOLARE 10/2020 DECRETO LIQUIDITA'

Il Decreto Legge 23 dell’8 Aprile 2020 ha introdotto, tra le altre, ulteriori misure di natura fiscale.

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi

Per le imprese e i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9 Aprile 2020 (anno 2019 per i soggetti “solari”) che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi dell’anno 2019, viene prevista la sospensione per i mesi di aprile e maggio dei versamenti tributari in autoliquidazione per:

  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d’imposta;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

Rimane confermato l’obbligo di versare nei termini ordinariamente previsti, le altre ritenute alla fonte, quali ad esempio, quelle operate sui redditi di lavoro autonomo, su provvigioni, di cui all’art. 25, 25-bis del DPR 600/73.

La sospensione dei versamenti è prevista anche per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni, i quali dovranno però dimostrare una diminuzione di fatturato di almeno il 50% per i mesi di marzo e aprile, e per i soggetti che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 Marzo 2019.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e di impresa

Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 Euro nell’anno 2019 (per i soggetti solari), i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto (di cui agli artt. 25 e 25 bis DPR 633/1973) da parte del sostituto d’imposta a patto che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per avvalersi di tale opzione, dovrà essere rilasciata ai committenti apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi/compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell’art. 19 del D.L. 23/2020.

Tali ritenute dovranno poi essere versate per l’intero ammontare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a decorrere dal mese di luglio, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Rimessione nei termini

I versamenti nei confronti della pubblica amministrazione in scadenza il 16 marzo 2020 prorogati al 20 marzo 2020, potranno essere eseguiti entro il 16 aprile 2020 senza il pagamento di interessi e sanzioni

Consegna e trasmissione delle Certificazioni Uniche

Sono prorogati al 30 Aprile 2020 i termini per la consegna ai sostituiti e per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, delle Certificazioni Uniche 2020.

Semplificazione per versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il decreto modifica i termini per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, che può essere effettuato senza applicazione di interessi e sanzioni:

  • per il primo trimestre, se l’importo totale da versare è inferiore a 250€, entro il 20 luglio dell’anno di riferimento;
  • per il primo e secondo trimestre, se l’importo totale da versare è inferiore a 250€, entro il 20 ottobre dell’anno di riferimento.

Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio di Covid19 nei luoghi di lavoro, il credito d’imposta di cui all’art. 64 del Decreto Cura Italia (vedi circolare Studio n.6 del 19/3/2020) viene esteso anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori (quali ad esempio mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visore di protezione e occhiali protettivi, ecc. compresi detergenti mani e disinfettanti).

Il credito è corrisposto nella misura del 50% fino ad un importo massimo di 20.000,00 euro.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.

Studio dR48

A integrazione e approfondimento di quanto già segnalato nella nostra Circolare n. 6 relativa al DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), vi evidenziamo quanto segue.

premio ai dipendenti che lavorano in sede nel mese di marzo 2020

Viene previsto il riconoscimento di un premio di 100,00 euro ai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, che hanno continuato a lavorare presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Nello specifico, il premio:

  • spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 co. 1 del TUIR, con un reddito da lavoro dipendente 2019 non superiore a 40.000,00 euro;
  • è riconosciuto relativamente al mese di marzo 2020 in misura pari a 100,00 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti nella propria sede di lavoro;
  • non concorre alla formazione del reddito del beneficiario;
  • è riconosciuto dal sostituto d’imposta in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta possibilmente nel mese di aprile 2020 o, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti d’imposta recuperano l’incentivo erogato ai dipendenti mediante compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97 (analogamente quindi al c.d. “bonus Renzi”).

credito d’imposta per la locazione di botteghe e negozi

Con l’art. 65 del DL 18/2020 viene riconosciuto un credito d’imposta:

-          ai soggetti esercenti attività d’impresa (esclusi quindi gli esercenti arti e professioni);

-          nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020;

-          limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, vale a dire “botteghe e negozi”.

L’agevolazione non riguarda le attività “essenziali” di cui agli Allegati 1 e 2 del DPCM 11.3.2020 (es. farmacie, supermercati, edicole, ecc.).

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97. A tali fini, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 20.3.2020 n. 13:

ž   ha istituito l’apposito codice tributo “6914”, utilizzabile dal 25.3.2020, indicando nel campo “anno di riferimento” l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta (“2020”);

ž   ha stabilito che il modello F24 contenente tale compensazione deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia.

credito d’imposta per investimenti pubblicitari

Viene previsto un regime straordinario per il bonus investimenti pubblicitari: per il 2020.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% del valore complessivo degli investimenti effettuati (non quindi nella misura del 75% degli investimenti incrementali).

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta 2020 deve essere presentata dall’1.9.2020 al 30.9.2020.

Restano valide le comunicazioni presentate dall’1.3.2020 al 31.3.2020 in base alla disciplina ordinaria.

 

agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali

Sono state introdotte delle agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali effettuate nell’anno 2020 per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Persone fisiche ed enti non commerciali

Per le persone fisiche e gli enti non commerciali spetta una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES), nella misura del 30%, per:

ž   le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell’anno 2020;

ž   in favore: dello Stato; delle Regioni;

ž   degli enti locali territoriali;

ž   di enti o istituzioni pubbliche;

ž   di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

La detrazione non può superare i 30.000,00 euro.

 

Soggetti titolari di reddito d’impresa

Sono deducibili dal reddito d’impresa in misura piena le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 da parte delle imprese a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (le stesse non sono considerate destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 27 della L. 133/99).

Ai fini dell’IRAP tali erogazioni sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.

Possono beneficiare della nuova deduzione dal reddito d’impresa dunque: gli imprenditori individuali, le società di persone commerciali (snc e sas), le società di capitali (spa, sapa e srl); gli enti commerciali, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Sia ai fini della detrazione dall’imposta lorda che della deduzione dal reddito d’impresa, la valorizzazione delle erogazioni in natura avviene in base agli artt. 3 e 4 del DM 28.11.2019, pertanto in base:

  • al valore normale del bene ai sensi dell’art. 9 del TUIR. Il donatore deve acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, “recante data non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene”, se:
  • il valore normale della cessione, singolarmente considerata, è superiore a 30.000,00 euro;
  • per la natura dei beni, non è possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi;
  • al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento quando l’erogazione ha ad oggetto un bene strumentale;
  • al minore tra il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR e quello assunto ai fini della valorizzazione delle rimanenze ai sensi dell’art. 92 del TUIR, se l’erogazione ha per oggetto:
  • beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (c.d. “beni merce”) di cui all’art. 85 co. 1 lett. a) del TUIR;
  • materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85 co. 1 lett. b) del TUIR).

L’erogazione liberale in natura dovrebbe risultare da un atto scritto contenente una dichiarazione:

  • del donatore, contenente la descrizione analitica dei beni donati e i relativi valori;
  • del destinatario dell’erogazione, riguardante l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di redazione della perizia giurata di stima, il donatore deve consegnarne copia al soggetto destinatario dell’erogazione.

 

Esenzione dall’imposta sulle donazioni

Le erogazioni liberali (in denaro o in natura) operate in ragione dell’emergenza Coronavirus rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sulle donazioni, in quanto liberalità, ma godono di un particolare regime di esenzione.

Thursday, 26 March 2020 10:45

CIRCOLARE 8/2020 PROROGA TERMINI BILANCIO

1 PREMESSA

Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19), sono stati:

  • prorogati i termini entro i quali è possibile approvare il bilancio d’esercizio 2019; il rinvio dell’ap­provazione del bilancio può comportare il differimento dei termini di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 delle imposte dirette e dell’IRAP;
  • adottati alcuni accorgimenti tesi a facilitare il concreto svolgimento delle assemblee, a prescindere dall’argomento posto all’ordine del giorno.

Inoltre, la diffusione del Coronavirus produce effetti rilevanti anche ai fini della predisposizione, at­tualmente in corso, dei bilanci relativi all’esercizio 2019.

Le principali problematiche conseguenti a tale diffusione attengono, in particolare:

  • ai fatti successivi alla chiusura dell’esercizio;
  • all’informativa da fornire nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione;
  • alla continuità aziendale.

2 ASSEMBLEA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2019

2.1 rinvio dei Termini di convocazione dell’assemblea

Con l’art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18 viene stabilito, in via generale, che, in deroga a quanto normativamente previsto, o in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata, ai fini dell’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, cioè entro il 28.6.2020 (che, peraltro, si tenga presente, cade di domenica).

L’utilizzo di tale termine più ampio si presenta quale mera facoltà. Le società, quindi, possono tenere l’assemblea nella data più adeguata rispetto alle proprie esigenze. Ad ogni modo, l’utilizzo del termine più ampio non deve necessariamente essere motivato dalla società, apparendo sufficiente darne atto nella Relazione sulla gestione. Esso, inoltre, dovrebbe essere riferito alla data di prima convocazione dell’assemblea.

Effetti sui termini di versamento delle imposte dirette e dell’IRAP

Ai sensi dell’art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435, in relazione ai soggetti IRES, i versamenti del saldo e della prima rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli REDDITI e IRAP devono essere effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

In relazione ai soggetti IRES con esercizio sociale coincidente con l’anno solare chiuso il 31.12.2019, i termini di versamento del saldo relativo al 2019 e del primo acconto del 2020 sono, quindi, stabiliti:

  • al 30.6.2020, senza maggiorazione dello 0,4%;
  • oppure al 30.7.2020, con la maggiorazione dello 0,4%.

Tuttavia, per i soggetti IRES che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, è stabilito che i suddetti versamenti devono avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Ad esempio, considerando una società di capitali con esercizio sociale coincidente con l’anno solare chiuso il 31.12.2019 e approvazione del bilancio il 22.6.2020, i termini di versamento del saldo rela­ti­vo al 2019 e del primo acconto del 2020 scadono:

  • il 31.7.2020, senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • oppure il 31.8.2020 (in quanto il 30.8.2020 cade di domenica), con la maggiorazione dello 0,4%.

Tale disposizione è applicabile anche per effetto del differimento del termine di convocazione dell’assemblea ordinaria disposto dall’art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18 a seguito dell’emergenza Coronavirus.

Pertanto, in relazione a tutte le società che approveranno i bilanci dell’esercizio 2019 dal 1° al 28.6.2020 beneficiando di tale proroga generalizzata, i versamenti del saldo 2019 e del primo acconto 2020 delle imposte dirette e dell’IRAP avranno quale scadenza il 31.7.2020, ovvero il 31.8.2020 con la maggiorazione dello 0,4%.

2.2 Semplificazioni procedurali per la tenuta delle assemblee

Con l’art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18 si stabilisce, inoltre, sempre in via generale, che, con l’avviso di convocazione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, le spa, le sapa, le srl, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Tutte le società sopra ricordate possono, altresì, prevedere che l’assemblea si svolga, “anche esclusivamente”, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Con particolare riguardo alle srl, ancora, si tiene conto della peculiarità che consente ai loro soci l’espressione del voto mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto, precisandosi come tale modalità operativa possa essere sempre utilizzata, anche in deroga ai limiti normativi ed alle diverse disposizioni statutarie.

Tali modalità, quindi, sembrerebbero poter essere utilizzate anche quando:

  • non siano previste dall’atto costitutivo;
  • la decisione riguardi modifiche dell’atto costitutivo oppure decisioni relative a operazioni che comportino una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o perdite del capitale superiore a un terzo;
  • vi sia una richiesta di utilizzare la deliberazione assembleare da parte di amministratori o di un numero qualificato di soci.

Ulteriori misure sono previste per le spa quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative, le mutue assicuratrici e le società a controllo pubblico. Si tende, in particolare, ad agevolare il ricorso alle deleghe di voto.

2.3 Ambito temporale di operatività delle nuove previsioni

Si tenga presente, infine, che le esaminate novità sono destinate a presentare una valenza limitata nel tempo.

Esse, infatti, si applicano alle assemblee convocate entro il 31.7.2020 o comunque, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19.

Allo stato, quindi, tali previsioni dovrebbero valere anche per le assemblee di approvazione dei bilanci 2019 che, in prima convocazione, non dovessero raggiungere i prescritti quorum costitutivi (da riconvocare entro 30 giorni dalla data della prima convocazione).

3 EFFETTI DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS SUL BILANCIO 2019

Il Coronavirus si è diffuso, nel nostro Paese, a partire dal mese di febbraio 2020 e, quindi, con riferimento ai soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, successivamente alla chiusura dell’esercizio 2019.

Facendo applicazione delle indicazioni contenute nell’art. 2427 co. 1 n. 22-quater c.c. e nei principi contabili nazionali (in particolare nel documento OIC 29), l’emergenza epidemiologica non rientra tra i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che devono essere recepiti nei valori (delle attività e passività) di bilancio, in quanto è sorta dopo la data di bilancio ed è, quindi, di competenza dell’eser­cizio 2020, ma, in considerazione della sua rilevanza, rientra tra i fatti successivi che devono essere illustrati in Nota integrativa.

L’epidemia è, infatti, assimilabile ad una calamità naturale avvenuta nell’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio.

3.1 Obbligo di fornire l’informativa in funzione della tempistica di approvazione del bilancio

Secondo i principi contabili, devono essere indicati in bilancio:

  • i fatti che si verificano entro la data di redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori;
  • ove producano un effetto rilevante sul bilancio, anche gli eventi che si verificano tra la data di re­dazione del progetto di bilancio e la data di approvazione da parte dell’organo assembleare. In questo caso, il progetto di bilancio (già predisposto) deve essere adeguatamente modificato.

Avuto riguardo alla diffusione del Coronavirus, l’emergenza si è manifestata, con le conseguenti limitazioni o sospensioni delle attività economiche, a partire da fine febbraio 2020 (quando, quindi, il progetto di bilancio non era, generalmente, ancora stato predisposto).

Ove l’assemblea per l’approvazione dei bilanci 2019 sia convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (ovvero entro il prossimo 28.6.2020) in base alle disposizioni statutarie o usufruendo del rinvio disposto dal DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) per le spa, le sapa e le srl, il progetto di bilancio dovrebbe essere predisposto entro il 29.5.2020.

In tali ipotesi (che dovrebbero rappresentare la maggioranza), l’emergenza si manifesterebbe prima della redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori e di essa dovrebbe, quindi, opportunamente tenersi conto.

Per i soggetti che approvano il bilancio entro termini diversi da quelli previsti per le società di capitali, occorre valutare la tempistica di evoluzione dell’epidemia in relazione alla tempistica di approvazione del bilancio.

Non devono fornire informazioni in bilancio soltanto i soggetti che hanno approvato il bilancio entro il mese di febbraio, quando il virus non aveva ancora avuto una diffusione tale da poter considerare rilevante l’effetto sui dati di bilancio.

Diversamente, ove il progetto di bilancio fosse stato redatto entro il mese di febbraio, ma il bilancio non fosse stato ancora approvato, la diffusione dell’epidemia impone, data la sua portata, la modifica del progetto di bilancio, con l’inserimento della relativa informativa.

3.2 Contenuto dell’informativa

Occorre indicare in Nota integrativa l’effetto che l’epidemia produce sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa.

A tal fine, occorre ricorrere ad una stima. Ove la stima non sia fattibile, è necessario indicare le ragioni per cui l’effetto non è determinabile.

Tale ultima situazione potrebbe verificarsi con frequenza, considerata la continua evoluzione del fenomeno. In questo caso, occorre comunque dare conto nella Nota integrativa della situazione di generale incertezza determinata dall’epidemia.

Analoga informativa deve essere fornita nei bilanci redatti in forma abbreviata, mentre risultano escluse le micro imprese, salvo che le stesse redigano la Nota integrativa in via volontaria.

Le informazioni da inserire nella Nota integrativa devono essere coordinate con le analisi fornite nella Relazione sulla gestione, in relazione alle quali si rinvia al successivo § 4.

3.3 Rilevazione di un fondo rischi e oneri - Esclusione

L’epidemia non può determinare la rilevazione, nel bilancio 2019, di un fondo rischi e oneri.

Tali poste contabili non possono, infatti, essere utilizzate per:

  • rettificare i valori dell’attivo;
  • coprire rischi generici;
  • effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e relativi a situazioni non in essere alla data di bilancio.

L’epidemia potrà, invece, incidere sulla scelta di distribuire gli utili relativi all’esercizio 2019, essendo auspicabile un accantonamento degli stessi a riserva, al fine di far fronte alla situazione di emergenza sanitaria emersa nel 2020.

3.4 Soggetti “non solari”

Per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, generalmente la diffusione del Coronavirus rientra tra i fatti che devono essere recepiti nei valori di bilancio.

L’epidemia provocherà, in prima battuta, una riduzione del fatturato, ma potrà incidere, altresì, a seconda del settore di attività in cui opera l’impresa, della sua localizzazione geografica, del modello di business adottato, su altre poste contabili, determinando, ad esempio:

  • la necessità di svalutare le attività materiali e immateriali;
  • la necessità di svalutare le rimanenze di magazzino;
  • la necessità di rilevare svalutazioni e/o perdite su crediti;
  • la necessità di svalutare partecipazioni e titoli di debito.

4 INFORMATIVA NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

L’assoluta rilevanza dell’attuale emergenza sanitaria, emersa nel nostro Paese verso la fine del mese di febbraio 2020, rende necessario che ne venga data opportuna informativa, con riferimento al bilancio chiuso al 31.12.2019, oltre che nella Nota integrativa (come evento successivo alla chiusura del bilancio) anche nella Relazione sulla gestione (con particolare riguardo alla evoluzione prevedibile della gestione). In particolare, nella Relazione sulla gestione relativa al bilancio chiuso al 31.12.2019 è opportuno fornire:

  • nella cosiddetta “Parte generale”, un iniziale inquadramento dell’attuale situazione di emergenza e dei relativi impatti sull’operatività e sulle performance economiche e finanziarie dell’impresa e del settore in cui opera;
  • nella sezione conclusiva “Evoluzione prevedibile della gestione”, un focus sugli effetti, consuntivati e stimati, dell’emergenza sull’andamento dei primi mesi del 2020 e sulla restante parte dell’esercizio, nonché una descrizione dei rischi individuati (che possono inficiare, ad esempio, la continuità aziendale).

4.1 Informativa nella parte generale

La parte generale della Relazione sulla gestione, che solitamente contestualizza l’attività d’impresa nell’ambiente di riferimento, evidenziando le condizioni generali che possono portare all’evoluzione futura aziendale, può essere dettagliata in informazioni esterne ed interne relative all’impresa.

In particolare, le informazioni esterne possono riferirsi ai:

  • fattori economici generali di mercato (quali, ad esempio, l’andamento del livello dei consumi, l’esistenza di nuove tecnologie, le condizioni politiche e legislative che interessano l’attività, la congiuntura economica, l’andamento dei cambi o dei tassi di interesse, ecc.);
  • fattori economici specifici dell’ambiente in cui l’impresa opera (quali, ad esempio, l’andamento del settore o dei settori di riferimento, lo sviluppo della domanda, la situazione dei mercati di approvvigionamento, l’introduzione di disposizioni normative che possono impattare sull’attività operativa, l’ingresso di nuove forze competitive sul mercato, ecc.).

Nel documento “Relazione sulla gestione”, a cura del CNDCEC e di Confindustria (pubblicato nel giugno 2018), si evidenzia come sia auspicabile che i punti sopra riportati vengano analizzati sia retrospettivamente sugli ultimi esercizi che “prospetticamente rispetto all’analisi dei rischi, attraverso l’utilizzo di strumenti descrittivi, numerici e di sintesi utili a meglio rappresentare tutte le grandezze qualitative e quantitative”. In ogni caso, continua il documento, le informazioni che si dovrebbero poter desumere sono i rischi che possono compromettere il going concern o l’evoluzione prospettica della società.

Come sottolineato nel documento “Informativa alle associate n. 513”, predisposto da Assirevi (datato 13.3.2020), in considerazione della continua evoluzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, appare particolarmente complesso prevedere gli effetti dell’attuale situazione di emergenza sulle attività economiche in generale e delle imprese in particolare. In tale situazione, è auspicabile che le società valutino l’opportunità di rinviare i termini di approvazione del bilancio d’esercizio al fine di avere un lasso di tempo più ampio per finalizzare la predisposizione del fascicolo di bilancio e avere a disposizione un quadro maggiormente definito della crisi.

In tale sezione potrebbe ritenersi opportuno, ad esempio, illustrare le misure adottate dal Governo fino al momento della redazione della Relazione sulla gestione, con particolare riferimento all’intro­duzione di ammortizzatori sociali e agli interventi a favore delle imprese.

4.2 Informativa relativa all'evoluzione prevedivile della gestione

La Relazione sulla gestione solitamente si chiude con l’esame della prevedibile evoluzione della gestione, espressamente richiesta dall’art. 2428 c.c., secondo cui, nell’allegato al bilancio è necessario riportare, in ogni caso, tra le altre informazioni, “le attività di ricerca e sviluppo; l’evolu­zione prevedibile della gestione; in relazione all’uso di strumenti finanziari: gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione e copertura del rischio finanziario, l’esposizione al rischio di prezzo, di credito, di liquidità, di variazione dei flussi finanziari”.

Tale parte della Relazione sulla gestione è dedicata all’analisi degli aspetti prospettici, già introdotti nell’analisi della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, effettuata sulla base degli strumenti di pianificazione e programmazione della società quali, ad esempio, budget e piani industriali, oltre che da situazioni di periodo aggiornate.

A questo riguardo, considerate anche le informazioni ottenute nel corso del periodo che va dalla chiusura dell’esercizio alla formazione del bilancio, si possono fornire alcuni orientamenti generali dell’azienda e per settore.

Nella situazione di crisi attuale, pertanto, è richiesto agli amministratori di aggiornare le situazioni economiche e finanziare prospettiche predisposte prima dell’emersione dell’emergenza, sulla base dei dati consuntivati nei primi mesi del 2020 e della prospettata evoluzione per l’intero esercizio, valutando l’ampio spettro di fattori connessi alla situazione economica avversa.

Tale attività, risulterebbe, presumibilmente, meno onerosa ed aleatoria qualora si decida di beneficiare del rinvio dell’approvazione dei bilanci, aumentando, così, l’orizzonte temporale dei dati consuntivati e riducendo la finestra temporale prospettica.

Azioni di mitigazione attuate dalla società

Sebbene il co. 1 dell’art. 2428 c.c. non richieda esplicitamente di inserire le azioni di mitigazione attuate dalla società con riferimento ai rischi descritti, la loro indicazione può rappresentare un’op­portunità per rendere le informazioni pubblicate maggiormente complete ed esaustive, aumentando nel contempo la loro trasparenza e qualità, nonché la reputazione aziendale (cfr. documento “Relazione sulla gestione”, a cura del CNDCEC e di Confindustria, pubblicato nel giugno 2018).

Nel contesto attuale assume particolare rilevanza la descrizione:

  • delle decisioni assunte dalla società con riferimento alla gestione del personale (quali, ad esempio, ricorso allo smart working, azioni intraprese volte a favorire la fruizione di periodi di congedo e ferie, eventuale ricorso alla cassa integrazione);
  • di eventuali piani di ristrutturazione;
  • di accordi presi con i principali clienti e fornitori (relativi, ad esempio, alla rivisitazione dei termini di incasso e pagamento);
  • degli impatti sulla capacità di rimborso dell’indebitamento (e di eventuali accordi aggiuntivi stipulati con gli istituti di credito e altri finanziatori, quali, ad esempio, altre società del gruppo);
  • dei benefici connessi agli interventi del Governo a favore delle imprese;
  • di eventuali rischi specifici individuati.

5 CONTINUITA' AZIENDALE

L’emergenza Coronavirus potrebbe far venire meno il presupposto della continuità aziendale o going concern (art. 2423-bis co. 1 n. 1 c.c.), cioè la capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un arco temporale futuro di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. In relazione all’esercizio “solare” 2019, occorre, quindi, riferirsi almeno al periodo 1.1.2020 - 31.12.2020.

In particolare, laddove gli amministratori manifestino motivatamente l’intendimento di proporre la li­qui­dazione della società o di cessare l’attività operativa, oppure laddove le condizioni gestio­nali della società (risultato di gestione e posizione finanziaria) peggiorino, occorre considerare se, nella redazione del bilancio 2019, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.

Se tale presupposto non risulta essere più ap­pro­priato al momento della redazione del bilancio, occorre riflettere in bilancio l’effetto che l’epidemia deter­mina sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio.

5.1 Incertezze sulla continuità aziendale

Nei casi in cui, a seguito della valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito alla continuità aziendale, nella Nota integrativa devono essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Devono, inoltre, essere espli­citate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

5.2 Prospettiva della cessazione dell’attività senza accerta­men­to dello scio­glimento

Ove la valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell’arco temporale futuro di riferimento, non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione del­l’attività, ma non si siano ancora accertate cause di scioglimento, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo peraltro conto, nell’ap­plicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo.

La Nota integrativa deve descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Il mutato (ridotto) orizzonte temporale di riferimento può determinare, ad esempio:

  • la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni;
  • la determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni, al fine di una eventuale svalutazione, in base al fair value e non al valore d’uso.

5.3 Prospettiva della cessazione dell’attività con accertamento dello scioglimento

Quando viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento della società, la valutazione delle voci in bilancio non è fatta nella prospettiva della continuità aziendale. Tuttavia, si applicano ancora i criteri di funzionamento, tenendo conto dell’ancor più ristretto orizzonte temporale di riferimento.

L’adozione di criteri di liquidazione non è, infatti, consentita prima del formale avvio della procedura liquidatoria, anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di redazione del bilancio.

5.4 Informativa nella relazione sulla gestione

Qualora siano presenti dubbi sulla continuità aziendale, è opportuno che la società, richiamando anche il contenuto della Nota integrativa, esponga le modalità e le attività per mezzo delle quali si auspica un ripristino dell’equilibrio economico e finanziario o altrimenti le operazioni da porre in essere per reagire alla crisi in corso.

In particolare, le informazioni contenute nella Nota integrativa, se rilevanti, sono riproposte ed ampliate nella Relazione sulla gestione, tenendo in considerazione elementi non sempre riportati nella Nota integrativa, quali:

  • le connessioni con le operazioni intraprese per garantire la continuità aziendale con l’evoluzione strategica e futura dell’attività;
  • l’illustrazione delle assunzioni alla base del piano e un esame più dettagliato concernente l’analisi macro e micro economica considerata.

Il Dpcm approvato nel corso della serata di domenica 22 Marzo intensifica le misure di contenimento previste per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ampliando il perimetro delle limitazioni alle attività produttive.

Le disposizioni del Dpcm si applicano da oggi e sono efficaci fino al prossimo 3 aprile, ma le imprese che devono sospendere l’attività hanno la possibilità di completare quanto serve per la sospensione entro il prossimo 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Il principio di fondo è la sospensione di tutte le attività industriali e commerciali, accompagnato però da una serie di eccezioni e precisazioni.

Per le attività industriali, le eccezioni alla sospensione riguardano una serie di ambiti, riconducibili direttamente o indirettamente a quelli della salute e dell’agroalimentare, individuati in allegato al Dpcm e basate su un elenco di codici ATECO (in allegato).

L’elenco dei codici potrà essere integrato con decreto del MISE, sentito il MEF.

Al contempo, è prevista la prosecuzione di tutte quelle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate. La continuità produttiva è assicurata attraverso una procedura semplificata, basata su una comunicazione al Prefetto competente per territorio. Nella comunicazione andranno indicate le imprese e le amministrazioni destinatarie delle attività svolte.

Il Dpcm prevede anche la prosecuzione delle attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Anche in questi casi è prevista una comunicazione al Prefetto, che può sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate.

Per quanto concerne le attività commerciali rimangono ferme le misure previste dai precedenti provvedimenti (DPCM 11.03.2020).

Le attività professionali sono escluse dalla sospensione e, come per tutte le imprese le cui attività non sono sospese, devono rispettare le raccomandazioni del Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso, che prevedeva:

-        che fosse attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

-        che fossero incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

-        che fossero sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

-        che fossero assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

-         che fossero incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro,

anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Al di fuori delle attività essenziali e delle attività produttive rilevanti per il Paese, il lavoro sarà consentito solo in modalità smart working.

Infine è prevista la prosecuzione dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali: continueranno a restare aperti i supermercati, i negozi di generi alimentari e di prima necessità, così come le farmacie, i servizi bancari, postali e assicurativi, nonché i servizi pubblici essenziali come i trasporti.

È inoltre fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi in un comune diverso da quello nel quale attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta emergenza o per motivi di salute. Non è quindi più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Le attività dello Studio proseguono quindi in “modalità a distanza”, vi terremo aggiornati sulle principali novità tramite comunicazioni via mail.

Vi suggeriamo di:

  • mantenervi in costante aggiornamento con il vostro consulente del lavoro per tutelare i vostri dipendenti e collaboratori, nonché per tutte le Aziende che vedranno l’attività bloccata o, comunque, anche solo ridotta, per poter accedere agli ammortizzatori sociali (l’eventuale smart working può coesistere con la Cassa Integrazione). Vi rammentiamo in proposito che esistono varie tipologie di ammortizzatori Sociali a seconda del settore di attività dell’Azienda e del numero dei dipendenti.
  • rivolgersi al proprio consulente legale di fiducia per attività di consulenza e per tutte le problematiche contrattuali anche inerenti l'applicazione delle clausole di forza maggiore;
  • proseguire ove possibile le operazioni di chiusura del bilancio al 31/12/2019 per poter predisporre le attività necessarie per il controllo della liquidità e valutare l’eventuale proroga dei finanziamenti in essere.
Friday, 20 March 2020 10:06

CIRCOLARE 6/2020 DL CURA ITALIA

Di seguito si riepilogano le principali misure contenute nel Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Argomento Descrizione

Sospensione dei

versamenti in scadenza il 16/3/2020

(articolo 60)

Tutti i versamenti fiscali nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi Inail scaduti il 16 marzo sono rinviati al 20 marzo, salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti di seguito esaminati.

Sospensione dei versamenti per soggetti con ricavi o compensi < 2 milioni nel 2019

(articolo 62)

Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi o compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro (il riferimento non è al fatturato Iva).

Più precisamente, sono oggetto di sospensione i versamenti dell’Iva, delle ritenute alla fonte e delle addizionali Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l’assicurazione obbligatoria compreso l’Inail.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.           

Sospensione degli altri

adempimenti fiscali per tutti i contribuenti

(articolo 62)

Sono sospesi tutti gli adempimenti tributari in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale. Tali adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.

A titolo esemplificativo rientrano nel differimento:

  • La presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2019 (scadenza ordinaria 30/4/2020),
  • La presentazione del modello TR relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30/4/2020)
  • La comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 31/5/2020)
  • Il c.d. “esterometro” relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30/4/2020)
  • I modelli Intrastat relativi al mese di febbraio (scadenza ordinaria 25/3/2020), marzo (scadenza ordinaria 27/4/2020) e aprile (scadenza ordinaria 25/5/2020), nonché al trimestre gennaio-marzo 2020(scadenza ordinaria 27/4/2020).

Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall’articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse e consegnate entro il 31 marzo.

Sospensione dei

versamenti per

particolari categorie di

contribuenti

(articolo 61)

La sospensione dei versamenti, fino al 30/4/2020, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli adempimenti e versamenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali compreso l’Inail, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub.

Sono sospesi anche i termini dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.           

Effettuazione ritenute

d’acconto rinvio

(articolo 62)

I compensi percepiti, tra il 17 e il 31 marzo 2020, dai soggetti con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

Sospensione termini di

pagamento delle

cartelle e degli

accertamenti esecutivi

(articolo 68)

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate in materia di imposte sui redditi, Irap e Iva,

- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,

- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali in materia di tributi locali,

- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. Non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo.

I versamenti dovranno essere effettuati entro il 30.06.2020.

Rottamazione: dovranno essere versate entro il 31.05.2020:

- la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;

- la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.

Avvisi bonari: gli avvisi emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione non fruiscono di alcuna sospensione.

Sospensione termini di

accertamento e termini per le risposte alle istanze di interpello

(articolo 68)

Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e di consulenza giuridica.

Indennità una tantum a professionisti, Co.co.co e altre categorie (articoli 23, 27, 28 e 30) È riconosciuta, previa domanda all’Inps, un’indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, L.335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Credito d’imposta

contratti di locazione

(articolo 65)

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito d’imposta non si applica alle attività di commercio al dettaglio che restano aperti.

Credito d’imposta per la

sanificazione degli

ambienti (articolo 64)

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Sospensione udienze e differimento dei termini

(articolo 83)

Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e pensali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).      

Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono sospesi i termini per il compimento di procedimenti.

Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.

Sospensione mutui

prima casa per i titolari

di partita Iva

(articolo 54)

È riconosciuta la possibilità, per i titolari di partita iva, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019.

Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee.

Differimento termini

approvazione bilancio

(articolo 106)

Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.          

Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.  

Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto.

Sospensione rimborso prestiti PMI

(articolo 56)

Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020.

La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore a 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest’ultima data.

Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre.

Premio per il lavoro

svolto nella sede  

(articolo 63)

Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working” , da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito.

Sospensione versamenti contributi lavoratori domestici

(articolo 37)

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23/2/2020 al 31/5/2020 I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 10/6/2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Detrazione erogazioni liberali

(articolo 66)

Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa, trovando applicazione l’articolo 27 L. 133/1999.

Riforma terzo settore e

adeguamento statuti

(articolo 35)

È stato spostato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.

Wednesday, 11 March 2020 14:05

CIRCOLARE 5/2020 MISURE PRECAUZIONALI

Vi segnaliamo che i nostri uffici sono aperti e operativi, ma che, in ottemperanza a quanto previsto dal Dpcm del 9 marzo 2020 e al fine di tutelare la salute dei nostri clienti e collaboratori, abbiamo deciso di sospendere sino al 3 Aprile p.v. le riunioni e il ricevimento dei clienti.

Nel rimanere a vostra disposizione, continueremo ad assisterVi anche in modalità smart working.

In caso di necessità o urgenze non esitate a contattarci per concordare un appuntamento.

Qualora aveste necessità di consegnare documenti, è possibile depositarli sul mobile nella veranda antistante l’ingresso, senza accedere agli uffici.

Vi ringraziamo per la collaborazione, certi della vostra comprensione.

Friday, 06 March 2020 10:47

CIRCOLARE 4/2020 TASSA LIBRI SOCIALI

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, nota 3, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/72, il 16 marzo 2020 scade il termine per il versamento della tassa annuale di concessione governativa dovuta per l’anno 2020 per la vidimazione dei libri sociali.

Soggetti obbligati: società di capitali ed enti commerciali

La tassa annuale di concessione governativa è dovuta annualmente dalle società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, le sedi secondarie di società estere) con esclusione delle società cooperative e le società di mutua assicurazione, dei consorzi diversi dalle società consortili e delle società sportive dilettantistiche.

Importi dovuti dalle società di capitali

La tassa annuale (deducibile ai fini IRES e IRAP nell’anno del versamento) è dovuta in maniera forfettaria, a prescindere dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine. Gli importi da versare devono essere individuati come segue:

CAPITALE SOCIALE AL PRIMO GENNAIO 2020 TASSA ANNUALE DOVUTA
l'ammontare del capitale è uguale o inferiore all'importo di euro 516.456,90 euro 309,87
l'ammontare del capitale è superiore a euro 516.456,90 euro 516,46

Se, successivamente alla data del 1.1.2020, sono intervenute variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione, queste non sono rilevanti per la determinazione dell’importo dovuto per l’anno 2020.

Modalità di versamento

Il pagamento della tassa di concessione deve essere eseguito tramite il Modello F24 on-line indicando nella sezione Erario il codice tributo 7085 - periodo di riferimento "2020".

Misura della tassa per altri soggetti diversi dalle società di capitali

Le società cooperative, i consorzi e le società di mutua assicurazione devono provvedere alla corresponsione della tassa di concessione governativa, relativamente a ciascun libro sociale obbligatorio, nella misura di euro 67,00 (articolo 1, comma 300, della Legge n. 311, del 30 dicembre 2004 - con decorrenza dal 1° febbraio 2005), ogni 500 pagine o frazione.

Il versamento deve essere eseguito tramite c/c postale n. 6007 intestato “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura e numerazione libri sociali”.

La tassa deve essere versata nella stessa misura anche dalle società di persone e dalle ditte individuali che, in assenza di obbligo, ritengano opportuno istituire registri sociali.

Friday, 24 January 2020 11:33

CIRCOLARE 3/2020 NOVITA' PERSONE FISICHE

Con la L. 27.12.2019 n. 160 è stata emanata la “legge di bilancio 2020” e con il D.L. 26.10.2019 n. 124 è stato emanato il “decreto fiscale collegato”, entrambi in vigore dall’1.1.2020; di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni.

Argomento Descrizione
Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento
tracciabile

A decorrere dall’1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:

  • bonifico bancario o postale;
  • ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità

La disposizione non si applica:

  • alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
  • alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

Pertanto ai fini della detrazione fiscale sarà necessario che le spese per prestazioni sanitarie effettuate da strutture private NON ACCREDITATE e/o dai singoli professionisti NON siano pagate tramite contante

Presentazione dei modelli F24 contenenti
compensazioni –

Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate –

Estensione

  • Per effetto dell’art. 3 co. 2 del DL 124/2019 convertito, viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:
  • di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP;
  • dei crediti d’imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
    • In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 “a saldo zero” o di particolari crediti d’imposta agevolativi.
    • Quindi al fine di poter ottenere le quietanze dei modelli F24, con compensazione, presentati tramite i sistemi telematici di cui sopra, sarà indispensabile abilitare “il cassetto fiscale” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
    • Crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta
    • L’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni viene esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, “bonus Renzi”), indipendentemente dal possesso della partita IVA.
    • Decorrenza
La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito), quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020
Progressiva
riduzione dei limiti all’utilizzo dei contanti

Con l’art. 18 del DL 124/2019 viene previsto un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante, dagli attuali 2.999,99 euro:

  • dall’1.7.2020 al 31.12.2021 l’importo limite sarà di 1.999,99 euro.
  • dall’1.1.2022 varrà l’importo limite di 999,99 euro;

Alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro:

  • per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00);
  • per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua a essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate
degli edifici
(c.d. “bonus
facciate”)

È introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per:

  • le spese documentate e sostenute nell’anno 2020;
  • relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.

Considerato che la norma dispone, genericamente, che l’agevolazione consista in una detrazione dall’imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l’IRPEF che l’IRES.

Interventi agevolati

La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di:

  • sola pulitura;
  • sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).

A titolo esemplificativo, sono esclusi gli interventi sulle grondaie e pluviali, per i queli si potrà continuare a usufruire della detrazione del 50%.

Assenza di limite massimo di spesa

Con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo.

Ripartizione

La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020.

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

Interventi di
recupero del
patrimonio edilizio - Proroga

È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili”

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal­l’1.1.2019.

Cedolare secca

Viene portata “a regime” l’aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato.

Ambito di applicazione dell’aliquota del 10%

Si ricorda che l’art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l’applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che:

  • siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 551/88 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;
  • siano stipulati “a canone concordato” sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all’art. 2 co. 3 della L. 431/98 e di cui all’art. 8 della medesima legge (per poter applicare l’aliquota ridotta della cedolare secca, per i contratti stipulati in base al DM 16.1.2017 senza l’intervento delle associazioni sindacali, è necessaria una attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo definito in sede locale per la determinazione dei canoni).

Cedolare secca sulle locazioni commerciali

La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019.

 

Ravvedimento operoso - Limiti temporali

Per effetto dell’art. 10-bis del DL 124/2019 convertito, viene estesa a tutti i comparti impositivi la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso senza limitazioni temporali, entro, quindi, i termini di decadenza per la notifica dell’atto impositivo.

Ciò vale, in particolar modo, per i tributi locali e per tutte le entrate che hanno natura tributaria, come i contributi consortili.

Tasse automobilistiche - Pagamento L’Dall’1.1.2020, la tassa automobilistica (c.d. “bollo auto”) deve essere pagata esclusivamente attraverso il sistema di pagamenti elettronici “pagoPA”.
Obbligo di accettare pagamenti tramite carte I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tec­nica. Non sono previste sanzioni in caso di “mancata accettazione” di pagamenti tramite carte di pagamento.

Detrazioni
IRPEF 19% -
Parametrazione
al reddito
complessivo

Dall’1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:

  • per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.

Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.

Rientrano nei nuovi limiti, ad esempio, le detrazioni relative a:

  • spese veterinarie;
  • spese universitarie;
  • spese per la pratica sportiva dei ragazzi.

Oneri esclusi dalla parametrazione al reddito complessivo

Sono esclusi dalla parametrazione (la detrazione compete, quindi, per l’intero importo a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo):

  • gli oneri di cui al co. 1 lett. a) e b) e co. 1-ter dell’art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale);
  • le spese sanitarie di cui al co. 1 lett. c) dell’art. 15 del TUIR.