A integrazione e approfondimento di quanto già segnalato nella nostra Circolare n. 6 relativa al DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), vi evidenziamo quanto segue.
premio ai dipendenti che lavorano in sede nel mese di marzo 2020
Viene previsto il riconoscimento di un premio di 100,00 euro ai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, che hanno continuato a lavorare presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.
Nello specifico, il premio:
- spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 co. 1 del TUIR, con un reddito da lavoro dipendente 2019 non superiore a 40.000,00 euro;
- è riconosciuto relativamente al mese di marzo 2020 in misura pari a 100,00 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti nella propria sede di lavoro;
- non concorre alla formazione del reddito del beneficiario;
- è riconosciuto dal sostituto d’imposta in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta possibilmente nel mese di aprile 2020 o, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
I sostituti d’imposta recuperano l’incentivo erogato ai dipendenti mediante compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97 (analogamente quindi al c.d. “bonus Renzi”).
credito d’imposta per la locazione di botteghe e negozi
Con l’art. 65 del DL 18/2020 viene riconosciuto un credito d’imposta:
- ai soggetti esercenti attività d’impresa (esclusi quindi gli esercenti arti e professioni);
- nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020;
- limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, vale a dire “botteghe e negozi”.
L’agevolazione non riguarda le attività “essenziali” di cui agli Allegati 1 e 2 del DPCM 11.3.2020 (es. farmacie, supermercati, edicole, ecc.).
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97. A tali fini, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 20.3.2020 n. 13:
ha istituito l’apposito codice tributo “6914”, utilizzabile dal 25.3.2020, indicando nel campo “anno di riferimento” l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta (“2020”);
ha stabilito che il modello F24 contenente tale compensazione deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia.
credito d’imposta per investimenti pubblicitari
Viene previsto un regime straordinario per il bonus investimenti pubblicitari: per il 2020.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% del valore complessivo degli investimenti effettuati (non quindi nella misura del 75% degli investimenti incrementali).
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta 2020 deve essere presentata dall’1.9.2020 al 30.9.2020.
Restano valide le comunicazioni presentate dall’1.3.2020 al 31.3.2020 in base alla disciplina ordinaria.
agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali
Sono state introdotte delle agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali effettuate nell’anno 2020 per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Persone fisiche ed enti non commerciali
Per le persone fisiche e gli enti non commerciali spetta una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES), nella misura del 30%, per:
le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell’anno 2020;
in favore: dello Stato; delle Regioni;
degli enti locali territoriali;
di enti o istituzioni pubbliche;
di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.
La detrazione non può superare i 30.000,00 euro.
Soggetti titolari di reddito d’impresa
Sono deducibili dal reddito d’impresa in misura piena le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 da parte delle imprese a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (le stesse non sono considerate destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 27 della L. 133/99).
Ai fini dell’IRAP tali erogazioni sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.
Possono beneficiare della nuova deduzione dal reddito d’impresa dunque: gli imprenditori individuali, le società di persone commerciali (snc e sas), le società di capitali (spa, sapa e srl); gli enti commerciali, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Sia ai fini della detrazione dall’imposta lorda che della deduzione dal reddito d’impresa, la valorizzazione delle erogazioni in natura avviene in base agli artt. 3 e 4 del DM 28.11.2019, pertanto in base:
- al valore normale del bene ai sensi dell’art. 9 del TUIR. Il donatore deve acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, “recante data non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene”, se:
- il valore normale della cessione, singolarmente considerata, è superiore a 30.000,00 euro;
- per la natura dei beni, non è possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi;
- al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento quando l’erogazione ha ad oggetto un bene strumentale;
- al minore tra il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR e quello assunto ai fini della valorizzazione delle rimanenze ai sensi dell’art. 92 del TUIR, se l’erogazione ha per oggetto:
- beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (c.d. “beni merce”) di cui all’art. 85 co. 1 lett. a) del TUIR;
- materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85 co. 1 lett. b) del TUIR).
L’erogazione liberale in natura dovrebbe risultare da un atto scritto contenente una dichiarazione:
- del donatore, contenente la descrizione analitica dei beni donati e i relativi valori;
- del destinatario dell’erogazione, riguardante l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In caso di redazione della perizia giurata di stima, il donatore deve consegnarne copia al soggetto destinatario dell’erogazione.
Esenzione dall’imposta sulle donazioni
Le erogazioni liberali (in denaro o in natura) operate in ragione dell’emergenza Coronavirus rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sulle donazioni, in quanto liberalità, ma godono di un particolare regime di esenzione.