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CIRCOLARE 10/2020 DECRETO LIQUIDITA'

CIRCOLARE 10/2020 DECRETO LIQUIDITA'

CIRCOLARE 10/2020 DECRETO LIQUIDITA'

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Il Decreto Legge 23 dell’8 Aprile 2020 ha introdotto, tra le altre, ulteriori misure di natura fiscale.

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi

Per le imprese e i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9 Aprile 2020 (anno 2019 per i soggetti “solari”) che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi dell’anno 2019, viene prevista la sospensione per i mesi di aprile e maggio dei versamenti tributari in autoliquidazione per:

  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d’imposta;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

Rimane confermato l’obbligo di versare nei termini ordinariamente previsti, le altre ritenute alla fonte, quali ad esempio, quelle operate sui redditi di lavoro autonomo, su provvigioni, di cui all’art. 25, 25-bis del DPR 600/73.

La sospensione dei versamenti è prevista anche per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni, i quali dovranno però dimostrare una diminuzione di fatturato di almeno il 50% per i mesi di marzo e aprile, e per i soggetti che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 Marzo 2019.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e di impresa

Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 Euro nell’anno 2019 (per i soggetti solari), i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto (di cui agli artt. 25 e 25 bis DPR 633/1973) da parte del sostituto d’imposta a patto che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per avvalersi di tale opzione, dovrà essere rilasciata ai committenti apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi/compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell’art. 19 del D.L. 23/2020.

Tali ritenute dovranno poi essere versate per l’intero ammontare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a decorrere dal mese di luglio, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Rimessione nei termini

I versamenti nei confronti della pubblica amministrazione in scadenza il 16 marzo 2020 prorogati al 20 marzo 2020, potranno essere eseguiti entro il 16 aprile 2020 senza il pagamento di interessi e sanzioni

Consegna e trasmissione delle Certificazioni Uniche

Sono prorogati al 30 Aprile 2020 i termini per la consegna ai sostituiti e per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, delle Certificazioni Uniche 2020.

Semplificazione per versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il decreto modifica i termini per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, che può essere effettuato senza applicazione di interessi e sanzioni:

  • per il primo trimestre, se l’importo totale da versare è inferiore a 250€, entro il 20 luglio dell’anno di riferimento;
  • per il primo e secondo trimestre, se l’importo totale da versare è inferiore a 250€, entro il 20 ottobre dell’anno di riferimento.

Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio di Covid19 nei luoghi di lavoro, il credito d’imposta di cui all’art. 64 del Decreto Cura Italia (vedi circolare Studio n.6 del 19/3/2020) viene esteso anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori (quali ad esempio mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visore di protezione e occhiali protettivi, ecc. compresi detergenti mani e disinfettanti).

Il credito è corrisposto nella misura del 50% fino ad un importo massimo di 20.000,00 euro.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.

Studio dR48