Con la L. 27.12.2019 n. 160 è stata emanata la “legge di bilancio 2020” e con il D.L. 26.10.2019 n. 124 è stato emanato il “decreto fiscale collegato”, entrambi in vigore dall’1.1.2020; di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni.
Argomento | Descrizione |
Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento tracciabile |
A decorrere dall’1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:
Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità La disposizione non si applica:
Pertanto ai fini della detrazione fiscale sarà necessario che le spese per prestazioni sanitarie effettuate da strutture private NON ACCREDITATE e/o dai singoli professionisti NON siano pagate tramite contante |
Presentazione dei modelli F24 contenenti Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate – Estensione |
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Progressiva riduzione dei limiti all’utilizzo dei contanti |
Con l’art. 18 del DL 124/2019 viene previsto un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante, dagli attuali 2.999,99 euro:
Alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro:
Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua a essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali. |
Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. “bonus facciate”) |
È introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per:
Considerato che la norma dispone, genericamente, che l’agevolazione consista in una detrazione dall’imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l’IRPEF che l’IRES. Interventi agevolati La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di:
A titolo esemplificativo, sono esclusi gli interventi sulle grondaie e pluviali, per i queli si potrà continuare a usufruire della detrazione del 50%. Assenza di limite massimo di spesa Con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo. Ripartizione La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali. |
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga |
È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020. Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%. |
Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga |
È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR. |
Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili” |
Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2019. |
Cedolare secca
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Viene portata “a regime” l’aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato. Ambito di applicazione dell’aliquota del 10% Si ricorda che l’art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l’applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che:
Cedolare secca sulle locazioni commerciali La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019. |
Ravvedimento operoso - Limiti temporali |
Per effetto dell’art. 10-bis del DL 124/2019 convertito, viene estesa a tutti i comparti impositivi la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso senza limitazioni temporali, entro, quindi, i termini di decadenza per la notifica dell’atto impositivo. Ciò vale, in particolar modo, per i tributi locali e per tutte le entrate che hanno natura tributaria, come i contributi consortili. |
Tasse automobilistiche - Pagamento | L’Dall’1.1.2020, la tassa automobilistica (c.d. “bollo auto”) deve essere pagata esclusivamente attraverso il sistema di pagamenti elettronici “pagoPA”. |
Obbligo di accettare pagamenti tramite carte | I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Non sono previste sanzioni in caso di “mancata accettazione” di pagamenti tramite carte di pagamento. |
Detrazioni IRPEF 19% - Parametrazione al reddito complessivo |
Dall’1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:
Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano. Rientrano nei nuovi limiti, ad esempio, le detrazioni relative a:
Oneri esclusi dalla parametrazione al reddito complessivo Sono esclusi dalla parametrazione (la detrazione compete, quindi, per l’intero importo a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo):
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