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CIRCOLARE 6/2020 DL CURA ITALIA

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CIRCOLARE 6/2020 DL CURA ITALIA

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Di seguito si riepilogano le principali misure contenute nel Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Argomento Descrizione

Sospensione dei

versamenti in scadenza il 16/3/2020

(articolo 60)

Tutti i versamenti fiscali nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi Inail scaduti il 16 marzo sono rinviati al 20 marzo, salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti di seguito esaminati.

Sospensione dei versamenti per soggetti con ricavi o compensi < 2 milioni nel 2019

(articolo 62)

Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi o compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro (il riferimento non è al fatturato Iva).

Più precisamente, sono oggetto di sospensione i versamenti dell’Iva, delle ritenute alla fonte e delle addizionali Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l’assicurazione obbligatoria compreso l’Inail.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.           

Sospensione degli altri

adempimenti fiscali per tutti i contribuenti

(articolo 62)

Sono sospesi tutti gli adempimenti tributari in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale. Tali adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.

A titolo esemplificativo rientrano nel differimento:

  • La presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2019 (scadenza ordinaria 30/4/2020),
  • La presentazione del modello TR relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30/4/2020)
  • La comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 31/5/2020)
  • Il c.d. “esterometro” relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30/4/2020)
  • I modelli Intrastat relativi al mese di febbraio (scadenza ordinaria 25/3/2020), marzo (scadenza ordinaria 27/4/2020) e aprile (scadenza ordinaria 25/5/2020), nonché al trimestre gennaio-marzo 2020(scadenza ordinaria 27/4/2020).

Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall’articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse e consegnate entro il 31 marzo.

Sospensione dei

versamenti per

particolari categorie di

contribuenti

(articolo 61)

La sospensione dei versamenti, fino al 30/4/2020, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli adempimenti e versamenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali compreso l’Inail, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub.

Sono sospesi anche i termini dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.           

Effettuazione ritenute

d’acconto rinvio

(articolo 62)

I compensi percepiti, tra il 17 e il 31 marzo 2020, dai soggetti con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

Sospensione termini di

pagamento delle

cartelle e degli

accertamenti esecutivi

(articolo 68)

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate in materia di imposte sui redditi, Irap e Iva,

- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,

- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali in materia di tributi locali,

- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. Non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo.

I versamenti dovranno essere effettuati entro il 30.06.2020.

Rottamazione: dovranno essere versate entro il 31.05.2020:

- la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;

- la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.

Avvisi bonari: gli avvisi emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione non fruiscono di alcuna sospensione.

Sospensione termini di

accertamento e termini per le risposte alle istanze di interpello

(articolo 68)

Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e di consulenza giuridica.

Indennità una tantum a professionisti, Co.co.co e altre categorie (articoli 23, 27, 28 e 30) È riconosciuta, previa domanda all’Inps, un’indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, L.335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Credito d’imposta

contratti di locazione

(articolo 65)

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito d’imposta non si applica alle attività di commercio al dettaglio che restano aperti.

Credito d’imposta per la

sanificazione degli

ambienti (articolo 64)

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Sospensione udienze e differimento dei termini

(articolo 83)

Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e pensali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).      

Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono sospesi i termini per il compimento di procedimenti.

Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.

Sospensione mutui

prima casa per i titolari

di partita Iva

(articolo 54)

È riconosciuta la possibilità, per i titolari di partita iva, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019.

Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee.

Differimento termini

approvazione bilancio

(articolo 106)

Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.          

Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.  

Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto.

Sospensione rimborso prestiti PMI

(articolo 56)

Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020.

La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore a 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest’ultima data.

Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre.

Premio per il lavoro

svolto nella sede  

(articolo 63)

Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working” , da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito.

Sospensione versamenti contributi lavoratori domestici

(articolo 37)

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23/2/2020 al 31/5/2020 I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 10/6/2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Detrazione erogazioni liberali

(articolo 66)

Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa, trovando applicazione l’articolo 27 L. 133/1999.

Riforma terzo settore e

adeguamento statuti

(articolo 35)

È stato spostato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.