La L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”), in vigore dal 14.6.2017, modifica il trattamento, ai fini del calcolo del reddito di lavoro autonomo delle spese di formazione e delle spese sostenute direttamente dal committente a beneficio del professionista (c.d. spese “prepagate”).
Spese di formazione
Ai sensi dell’art. 54 co. 5 del TUIR (come modificato dalla L. 81/2017), le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, diventano integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo professionale, entro il limite annuo di 10.000,00 euro con effetto dal periodo d’imposta 2017.
Sono incluse tra le spese deducibili secondo tale disciplina anche quelle di viaggio e soggiorno (relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande) ove sostenuti nell’ambito di corsi di formazione, ferma restando la suddetta soglia massima di 10.000,00 euro.
Nel silenzio della legge, nell’ipotesi di studi associati e associazioni professionali, si ritiene che il limite vada riferito al singolo socio o associato (si veda la scheda di lettura n. 122 predisposta dal Servizio bilancio del Senato a commento della versione originaria del disegno di legge).
Spese “prepagate”
L’art. 54 co. 5 del TUIR (come modificato dalla L. 81/2017) estende la disciplina prevista, fino al periodo d’imposta 2016, per le spese di vitto e alloggio “prepagate” a tutte le spese “prepagate” dal committente (quali, tra le altre, quelle di viaggio e trasporto), relative all’esecuzione di un incarico conferito.
In particolare, diventano irrilevanti i valori corrispondenti a tutti i beni e servizi acquistati dal committente, di cui lo stesso professionista ha beneficiato per rendere la propria prestazione:
- sia quali compensi in natura;
- sia quali spese per la produzione del reddito (da addebitare in fattura).
In pratica, i professionisti non devono “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.
Rimborso delle spese di vitto e alloggio
Viene previsto che le soglie di deducibilità ordinariamente applicabili alle spese di vitto e alloggio (75% dell’onere sostenuto, nei limiti del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta) non si estendono ai medesimi costi se, nello stesso tempo, questi sono:
- sostenuti dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico;
- addebitati analiticamente in capo al committente.
Si consideri un professionista con compensi (comprensivi di rimborsi spese) pari a 100.000,00 euro e spese di vitto e alloggio pari a 3.000,00 euro. Tali spese, sostenute dal professionista per l’esecuzione di vari incarichi, sono riaddebitate in fattura al committente.
In base alla normativa vigente fino al periodo d’imposta 2016 si procede come segue:
- applicazione del limite del 75% alle spese (3.000,00 × 75% = 2.250,00);
- applicazione del limite del 2% ai compensi (100.000,00 × 2% = 2.000,00).
L’importo deducibile è pertanto pari a 2.000,00 euro.
Tuttavia, posto che tali spese, sostenute dal professionista, sono riaddebitate al committente, l’intero rimborso (3.000,00 euro) costituisce compenso imponibile.
A partire dal periodo d’imposta 2017, invece, nel caso in esame, i limiti di deducibilità non si applicano più, con il risultato che l’ammontare deducibile della spesa (3.000,00 euro) coincide con quello imponibile del rimborso (3.000,00 euro).
Il DL 24.4.2017 n. 50 (c.d. “manovra correttiva”) è stato convertito nella L. 21.6.2017 n. 96, prevedendo numerose novità in materia di compensazioni, che consistono, in particolare:
- nell’inasprimento dei vincoli all’utilizzo in compensazione “orizzontale” nel modello F24 dei crediti d’imposta, con estensione dell’obbligo del visto di conformità;
- nell’anticipazione del termine iniziale per la compensazione dei crediti IVA, annuali o trimestrali, di importo superiore a 5.000,00 euro annui;
- nell’introduzione di uno specifico regime sanzionatorio nel caso di compensazione “orizzontale” in violazione dell’obbligo del visto di conformità;
- nel controllo preventivo del limite massimo delle compensazioni;
- nell’estensione dell’obbligo, per i soggetti titolari di partita IVA, di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.
Si riportano di seguito le novità introdotte a integrazione di quanto riportato nella nostra circolare n. 8 del 4/5/2017.
Obbligo del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa
L’obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) è stato esteso anche alla compensazione “orizzontale” dei crediti IVA trimestrali, se di importo superiore a 5.000,00 euro annui, che emergono dai modelli TR.
La compensazione di crediti IVA per importi superiori a 5.000,00 euro annui potrà avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello TR da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale, mentre in precedenza bisognava attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello TR.
Decorrenza delle nuove disposizioni
L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 4.5.2017 n. 57, ha chiarito che:
- le nuove disposizioni in materia di visto di conformità si applicano alle dichiarazioni presentate dal 24.4.2017;
- i modelli F24 presentati successivamente al 23.4.2017, ma che utilizzano in compensazione, per importi fino a 15.000,00 euro, crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse entro tale data, non possono essere scartati.
Presentazione dei modelli F24 da parte dei titolari di partita IVA
Compensazione dei crediti d’imposta concessi a fini agevolativi
L’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 è stato esteso a tutte le compensazioni relative ai crediti d’imposta concessi a fini agevolativi, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Codici tributo rilevanti ai fini dell’obbligo
La ris. Agenzia delle Entrate 9.6.2017 n. 68 (allegato sub 1) ha fornito l’elenco dei codici tributo relativi alle suddette tipologie di crediti (riportati nel relativo allegato 2), il cui utilizzo in compensazione “orizzontale”, obbliga i soli titolari di partita IVA alla trasmissione telematica del modello F24 mediante i servizi dell’Agenzia delle Entrate, fermi restando gli obblighi di utilizzare i servizi telematici della stessa Agenzia già previsti in base alle previgenti disposizioni (il relativo elenco di codici tributo è riportato nell’allegato 1).
Codici tributo non rilevanti ai fini dell’obbligo
La suddetta risoluzione ha inoltre chiarito che detto obbligo non sussiste in relazione a particolari codici tributo (riportati nel relativo allegato 3), evidenziati nel medesimo F24, che identificano l’utilizzo del credito in compensazione “verticale” o “interna”, ossia con un importo a debito della stessa imposta (tipicamente gli acconti e i versamenti periodici IVA).
Esclusione dei crediti relativi al c.d. “bonus Renzi” e ai rimborsi da modelli 730
Sono esclusi dai nuovi obblighi delle compensazioni i crediti relativi:
- al c.d. “bonus Renzi” (80,00 euro al mese);
- ai rimborsi erogati dai sostituti d’imposta a seguito della presentazione dei modelli 730.
Compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte
Importo: Fino ai 5.000,00 Euro
Disciplina applicabile:
- Compensazione possibile dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta di maturazione del credito.
- Per i soggetti titolari di partita IVA, obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24, salvo che si tratti di “compensazioni interne”.
Importo: Oltre i 5.000,00 Euro
Disciplina applicabile:
- Compensazione dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta di maturazione del credito, purché la dichiarazione dalla quale emerge venga presentata, nei termini ordinari, munita del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di revisione legale dei conti.
- Per i soggetti titolari di partita IVA, obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24, salvo che si tratti di “compensazioni interne”.
Compensazione del credito IVA annuale
Importo: Fino ai 5.000,00 Euro
Disciplina applicabile:
- Compensazione possibile dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta di maturazione del credito.
- Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24, salvo che si tratti di “compensazioni interne”.
Importo: Oltre i 5.000,00 Euro
Disciplina applicabile:
- Compensazione solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, munita del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di revisione legale dei conti (limite elevato a 50.000,00 euro per le start up innovative).
- Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24, salvo che si tratti di “compensazioni interne”.
Compensazione dei crediti iva trimestrali
Importo: Fino ai 5.000,00 Euro
Disciplina applicabile:
- Compensazione possibile dal giorno successivo a quello di presentazione del relativo modello TR.
- Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24, salvo che si tratti di “compensazioni interne”.
Importo: Oltre i 5.000,00 Euro
Disciplina applicabile:
- Compensazione solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del relativo modello TR, munito del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di revisione legale dei conti (limite elevato a 50.000,00 euro per le start up innovative).
- Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24, salvo che si tratti di “compensazioni interne".
L’art. 4 del DL 50/2017 prevede una specifica disciplina fiscale per le “locazioni brevi”.
Ambito oggettivo
Deve trattarsi di contratti di locazione (sublocazione o locazione del comodatario) aventi a oggetto immobili a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni (per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione).
Nel campo di applicazione della norma rientrano anche le locazioni che prevedono la prestazione di servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.
Ambito soggettivo
La norma richiede che si tratti di contratti di locazione (sublocazione o locazione del comodatario) stipulati da persone fisiche, al di fuori del regime di impresa.
Rientrano nell’ambito di applicazione della nuova disciplina anche i contratti di locazione stipulati tramite soggetti che:
- esercitano attività di intermediazione immobiliare;
- gestiscono portali telematici (ad esempio la nota piattaforma Airbnb), mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Cedolare secca
Ai contratti di locazione breve stipulati a decorrere dall’1.6.2017, possono applicarsi le norme sulla cedolare secca, di cui all’art. 3 del DLgs. 14.3.2011 n. 23.
Obblighi di comunicazione a carico dell’intermediario
Gli intermediari devono trasmettere, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono, i dati relativi ai:
- contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite;
- contratti di sublocazione breve conclusi per il loro tramite;
- contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi ed aventi le caratteristiche delle locazioni brevi, stipulati per il loro tramite.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati è punita con la sanzione:
- da 250,00 a 2.000,00 euro (art. 11 co. 1 del DLgs. 18.12.97 n. 471);
- oppure da 125,00 a 1.000,00 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati
Obbligo di ritenuta a carico dell’intermediario
Gli intermediari residenti nel territorio dello Stato qualora incassino i canoni relativi ai contratti di locazione breve operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e alla relativa certificazione.
Ove il conduttore paghi direttamente al locatore, non si configura quindi l’obbligo di ritenuta.
Nel caso in cui:
- sia stata espressa l’opzione per la cedolare secca, la ritenuta si intende operata a titolo di imposta sostitutiva;
- non sia stata espressa l’opzione per la cedolare secca, la ritenuta si intende operata a titolo di acconto delle imposte sui redditi dovute.
Soggetti non residenti
Gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato se sono:
- in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono ai suddetti obblighi tramite la stabile organizzazione;
- riconosciuti privi di una stabile organizzazione in Italia, adempiono agli obblighi in esame nominando un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del DPR 600/73.
Imposta di soggiorno
I soggetti che incassano i canoni relativi ai contratti di locazione breve, sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del DLgs. 23/2011 e del contributo di soggiorno di cui all’art. 14 co. 16 lett. e) del DL 78/2010 e di ogni ulteriore adempimento previsto dalla legge e dal regolamento comunale.
Provvedimento attuativo
Con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dovranno essere stabilite le disposizioni attuative dei nuovi obblighi di comunicazione e di ritenuta.
Novità in materia di Iva
Il DL 24.4.2017 n. 50 (c.d. “manovra correttiva”) è stato convertito nella L. 21.6.2017 n. 96, di seguito si indicano le principali novità.
Modifiche ai termini di detrazione dell’IVA e di registrazione delle fatture d’acquisto
Viene ridotto notevolmente il termine per:
- l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA;
- la registrazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali d’importazione.
Nuovo termine di esercizio della detrazione IVA
Per effetto delle modifiche apportate, il diritto alla detrazione dell’IVA (art. 19 co. 1 del DPR 633/72):
- sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile;
- può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA annuale relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.
Il nuovo termine per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA è anticipato di due anni rispetto a quello precedentemente previsto.
A titolo esemplificativo, l’IVA assolta su un acquisto effettuato il 2.5.2017 potrà essere detratta, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno d’imposta, ossia entro il 30.4.2018 (e non più entro il 30.4.2020).
Nuovo termine per la registrazione delle fatture di acquisto
Il termine previsto per la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali (art. 25 co. 1 del DPR 633/72) deve avvenire:
- anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
- in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
A titolo esemplificativo, una fattura d’acquisto ricevuta il 2.5.2017 potrà essere registrata, al più tardi, entro il 30.4.2018.
Decorrenza
Le novità sopra descritte si applicano alle fatture e bollette doganali emesse a partire dall’1.1.2017.
Ne consegue che alle fatture ricevute e non registrate nel 2015 e 2016 sono ancora applicabili i termini più ampi per la registrazione e l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta.
Estensione del meccanismo dello “split payment”
Il DL 50/2017, convertito con il DM 27.6.2017, modificando l’art. 17-ter del DPR 633/72, ha esteso l’ambito di applicazione del c.d. “split payment” (scissione dei pagamenti):
- sia per quanto riguarda i soggetti passivi IVA tenuti ad applicare lo speciale meccanismo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate;
- sia per quanto riguarda i soggetti destinatari di tali operazioni.
Funzionamento del meccanismo dello "split payment"
Il meccanismo impositivo della scissione dei pagamenti prevede che l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture debba essere versata dal soggetto acquirente (Pubblica Amministrazione o società) direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo, quindi, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.
Pertanto, il cedente o prestatore emette la fattura con addebito dell’IVA, riportando sulla stessa l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ma non riceve l’imposta in rivalsa da parte del cessionario o committente.
L’applicazione dello “split payment” è, in ogni caso, esclusa per:
- le operazioni in reverse charge (art. 17-ter co. 1 del DPR 633/72);
- le operazioni che non prevedono l’evidenza dell’IVA in fattura, come quelle relative al regime del margine per i beni usati, al regime delle agenzie di viaggio, al regime dell’editoria, ecc. (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2015 n. 15, § 2);
- le operazioni non documentate da fattura (circ. Agenzia delle Entrate 9.2.2015 n. 1);
- le operazioni per le quali il cessionario o committente non effettua alcun pagamento al fornitore, il quale ha già il corrispettivo nella propria disponibilità (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2015 n. 15, § 2).
Estensione dei destinatari
Sono ricompresi nell’ambito di applicazione dello “split payment”, in qualità di destinatari delle operazioni alle quali si applica il citato meccanismo:
- le amministrazioni pubbliche, come definite dall’art. 1 co. 2 della L. 196/2009;
- le società controllate, mediante controllo “di diritto” (art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.) o “di fatto” (art. 2359 co. 1 n. 2 c.c.), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- le società controllate, mediante controllo “di diritto” (art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.), direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni o unioni di Comuni;
- le società controllate mediante controllo di diritto, direttamente o indirettamente, dalle società di cui ai due punti precedenti;
- le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Ai fini della corretta individuazione dei soggetti destinatari di operazioni soggette a split payment, occorre fare riferimento:
• per le Pubbliche Amministrazioni, all’elenco ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell’anno precedente;
• per le società controllate e le società quotate di cui all’art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72, agli elenchi appositamente predisposti e pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 20 ottobre dell’anno precedente (e successivamente approvati in via definitiva con decreto ministeriale entro il 15 novembre del medesimo anno).
Elenchi di riferimento per il 2017
Per le fatture emesse a partire dall’1.7.2017 e fino al 31.12.2017, le disposizioni di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72 si applicano:
• alle Pubbliche Amministrazioni indicate nell’elenco ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.9.2016 n. 229;
• alle società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB di cui al co. 1-bis dell’art. 17-ter del DPR 633/72, che risultano tali alla data del 24.4.2017 di entrata in vigore del DL 50/2017 (individuate dagli elenchi pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze).
Documento attestante la riconducibilità ai suddetti destinatari
È stato previsto che:
- su richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o committenti sopra individuati devono rilasciare un documento che attesti la loro riconducibilità ai soggetti ai quali si applica il meccanismo dello “split payment”;
- i cedenti e prestatori in possesso della suddetta attestazione sono tenuti ad applicare il meccanismo dello “split payment”.
Estensione dei fornitori
Viene esteso il meccanismo dello “split payment” ai compensi per le prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte (es. redditi di lavoro autonomo).
Applicazione temporale
Le novità sullo “split payment” si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dall’1.7.2017.
Il dipartimento delle finanze il 28/6/2017 ha pubblicato sul proprio sito il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze attuativo delle nuove disposizioni in materia di split payment.
Il DL 24 aprile 2017 n. 50, con entrata in vigore immediata dal 24/4/2017, prevede
• un nuovo limite per la compensazione orizzontale dei crediti d’imposta (riduzione della soglia da 15.000 a 5.000 euro): i contribuenti che utilizzano in compensazione mediante modello F24 i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali per importi superiori a 5.000 euro devono richiedere l’apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
• una modifica delle modalità con cui le compensazioni potranno essere realizzate, in particolare per i soggetti titolari di partita Iva tutte le compensazioni vanno gestite esclusivamente per il tramite di servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Modello F24 a saldo zero
Sia per i soggetti titolari di partita Iva che per i privati può essere presentato esclusivamente per il tramite di servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o tramite un intermediario abilitato.
Modello F24 con compensazioni con saldo finale positivo
Per i soggetti titolari di partita Iva può essere presentato esclusivamente per il tramite di servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o tramite un intermediario abilitato (non più solo per le compensazioni superiori a 5.000 euro o F24 a saldo 0).
Per i privati può essere presentato sia tramite i servizi di internet banking che tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o da un intermediario abilitato.
Modello F24 senza compensazioni
Per i soggetti titolari di partita Iva può essere presentato sia tramite i servizi di internet banking che tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o da un intermediario abilitato.
Per i privati può essere presentato, per qualunque importo anche superiore a 1.000 euro, in modalità cartacea o tramite i servizi di internet banking o tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o da un intermediario abilitato.
1 PREMESSA
L’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, convertito in L. 1.12.2016 n. 225, ha introdotto una sanatoria delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, che comporta forti sconti per chi ne fruisce (c.d. “rottamazione”).
Se sussistono i requisiti indicati dalla norma, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 21.4.2017 (come prorogato dal “decreto terremoto”), beneficia dello sgravio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative.
2 CONDIZIONI PER LA DEFINIZIONE
Al fine di beneficiare della sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi, sono necessarie le seguenti condizioni:
• si deve trattare di carichi definibili, quindi non rientranti nelle esclusioni previste dal DL 193/2016 stesso;
• i carichi devono essere stati affidati a Equitalia dall’1.1.2000 al 31.12.2016;
• se ci sono rateazioni in corso, il debitore deve essere in regola con i pagamenti delle rate scadenti dall’1.10.2016 al 31.12.2016;
• se ci sono contenziosi in corso in merito ai carichi definibili, occorre impegnarsi a rinunciare ai medesimi nella domanda inviata ad Equitalia.
2.1 CARICHI AFFIDATI DALL’1.1.2000 AL 31.12.2016
Occorre riferirsi non alla data di notifica/spedizione della cartella di pagamento ma alla data in cui è stato consegnato il ruolo a Equitalia, informazione che, di norma, non emerge dalla cartella di pagamento né dall’estratto di ruolo consegnato al contribuente, ma dai sistemi interni degli Agenti della Riscossione. In ogni caso dubbio, bisogna recarsi presso gli uffici di Equitalia al fine di appurare con esattezza la data di consegna del ruolo o di affidamento del debito.
2.2 DEFINIZIONE PARZIALE
L’art. 6 del DL 193/2016 convertito stabilisce che spetta al debitore decidere quali carichi definire, anche in relazione al singolo atto, dunque alla singola cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo o avviso di addebito.
2.3 ESCLUSIONI
Relativamente alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, vige una disciplina particolare. La definizione, sempre che la riscossione sia stata affidata a Equitalia, è possibile limitatamente alle maggiorazioni previste per le violazioni in oggetto (in sostanza le sanzioni rimangono dovute).
3 AMBITO APPLICATIVO
In presenza dei menzionati requisiti, tutti i ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione, con le tassative esclusioni elencate in precedenza, possono rientrare nella definizione.
Si tratta, in breve, di carichi concernenti qualsiasi imposta, tassa o tributo (IRES, IVA, addizionali, canone RAI, ecc.), nonché contributo previdenziale e/o assistenziale (esempio contributi INPS e premi INAIL).
Anche i contributi dovuti alle Casse professionali (Cassa dei Dottori commercialisti, degli Avvocati, ecc.) rientrano nella sanatoria, sempre che si tratti di riscossione affidata ad Equitalia.
Rientrano inoltre nella definizione tutte le entrate locali (IMU, TARSU, ecc.) nella misura in cui l’ente impositore, per sua scelta, abbia affidato la riscossione a Equitalia.
Anche i debitori che hanno già pagato parzialmente il debito sono ammessi alla procedura, ma la definizione non dà diritto al rimborso di alcuna somma versata a titolo di sanzioni e interessi di mora.
4 BENEFICI
Il beneficio della sanatoria consiste nello sgravio:
• di qualsiasi sanzione amministrativa, a condizione che si tratti, come detto, di sanzione avente natura tributaria e/o contributiva;
• degli interessi di mora.
Del pari, rimangono dovuti per intero gli aggi o compensi di riscossione, calcolati però sugli importi effettivamente da corrispondere (quindi non sulle sanzioni amministrative).
5 PROCEDURA
Il procedimento inizia con un adempimento a carico del debitore, consistente nella presentazione della domanda all’Agente della Riscossione, con cui si indica la volontà di pagare ratealmente e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.
Successivamente, Equitalia comunicherà al debitore l’importo delle somme o delle singole rate da versare, unitamente alle relative scadenze.
La definizione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate.
Pertanto, l’invio della domanda deve avvenire solo se si è ragionevolmente consci di poter onorare tutte le rate entro i termini.
5.1 DOMANDA DEL CONTRIBUENTE
La domanda va necessariamente presentata utilizzando la nuova versione del modello di istanza, entro il 21.4.2017. Sempre entro tale data, è possibile integrare l’istanza già presentata.
Il modello può essere presentato:
• sia personalmente, o tramite un soggetto delegato, presso gli sportelli di Equitalia;
• sia in modalità telematica, agli indirizzi di posta elettronica (e-mail) o posta elettronica certificata (PEC) ivi indicati.
Occorre allegare copia di un documento di identità del richiedente e, se la presentazione avviene mediante delega, anche del delegato.
5.2 VERSAMENTO DEGLI IMPORTI
I versamenti possono avvenire sia in unica soluzione sia in forma rateale.
La prima o unica rata scade il 31 luglio 2017. Equitalia ha tempo fino al 15/6/2017 per rispondere ai contribuenti con l’indicazione degli importi dovuti e il pagamento in un’unica soluzione o ripartito al massimo in cinque versamenti.1
1Scadenze rate: luglio 2017 (24% del dovuto), settembre 2017 (23% del dovuto), novembre 2017 (23% del dovuto), aprile 2018 (15% del dovuto) e settembre 2018 (15% del dovuto).
A seguito dell’introduzione di nuovi adempimenti per l’anno 2017, si riepilogano le prossime scadenze.
Scadenza Adempimento
10/04/2017 Spesometro relativo al 2016 per contribuenti con liquidazione Iva mensile
20/04/2017 Spesometro relativo al 2016 per contribuenti con liquidazione Iva trimestrale
28/05/2017 Stampa registri Iva del 2016 e conservazione in modalità elettronica delle fatture elettroniche del 2016
31/05/2017 Invio dati delle liquidazioni Iva 1° trimestre 2017
31/07/2017 Invio modello 770 per l'anno 2016
18/09/2017 Spesometro relativo al 1° semestre 2017 e invio dati delle liquidazioni Iva 2° trimestre 2017
02/10/2017 Invio dichiarazioni dei redditi e Irap persone fisiche, società di persone, enti non commerciali e società di capitali microimprese anno 2016
02/10/2017 Stampa del registro dei beni ammortizzabili su carta per i soggetti Irpef e Ires micro imprese anno 2016
15/10/2017 Invio dichiarazioni dei redditi e Irap società di capitali diverse dalle microimprese anno 2016
15/10/2017 Stampa del registro dei beni ammortizzabili su carta per i soggetti Ires diversi dalle micro imprese anno 2016
30/11/2017 Invio dati delle liquidazioni Iva 3° trimestre 2017
30/12/2017 Stampa del libro giornale, dei mastrini, del libro inventari, del registro dei beni ammortizzabili tenuto elettronicamente e delle scritture ausiliarie di magazzino per i soggetti Irpef e Ires micro imprese anno 2016
15/01/2018 Stampa del libro giornale, dei mastrini, del libro inventari, del registro dei beni ammortizzabili tenuto elettronicamente e delle scritture ausiliarie di magazzino per i soggetti Ires diversi dalle micro imprese anno 2016
28/02/2018 Spesometro relativo al 2° semestre 2017 e invio dati delle liquidazioni Iva 4° trimestre 2017
30/04/2018 Invio dichiarazione Iva anno 2017
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, nota 3, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/72, giovedì 16 marzo 2017 scade il termine per il versamento della tassa annuale di concessione governativa dovuta per l’anno 2017 per la vidimazione dei libri sociali. La norma dispone infatti che il termine di versamento della tassa coincide con la scadenza per il versamento del saldo annuale dell’iva dovuta per l’anno precedente.
Soggetti obbligati: società di capitali ed enti commerciali
La tassa annuale forfetaria di concessione governativa è dovuta annualmente dalle società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, le sedi secondarie di società estere) con esclusione delle società cooperative e le società di mutua assicurazione, dei consorzi diversi dalle società consortili e delle società sportive dilettantistiche.
Importi dovuti dalle società di capitali
La tassa annuale (deducibile ai fini IRES ed IRAP nell’anno del versamento) è dovuta in maniera forfetaria, a prescindere dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine. Gli importi da versare devono essere individuati secondo quanto sotto:
CAPITALE SOCIALE AL PRIMO GENNAIO 2017 TASSA ANNUALE DOVUTA
l'ammontare del capitale è uguale o inferiore all'importo di euro 516.456,90 euro 309,87
l'ammontare del capitale è superiore a euro 516.456,90 euro 516,46
Se, successivamente alla data del 1.1.2017, sono intervenute variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione, queste non sono rilevanti per la determinazione dell’importo dovuto per l’anno 2017.
Modalità di versamento
Il pagamento della tassa di concessione deve essere eseguito tramite il Modello F24 on-line indicando nella sezione Erario il codice tributo 7085 - periodo di riferimento "2017".
2. Misura della tassa per altri soggetti diversi dalle società di capitali
Le società cooperative, i consorzi e le società di mutua assicurazione devono provvedere alla corresponsione della tassa di concessione governativa, relativamente a ciascun libro sociale obbligatorio, nella misura di euro 67,00 (articolo 1, comma 300, della Legge n. 311, del 30 dicembre 2004 - con decorrenza dal 1° febbraio 2005), ogni 500 pagine o frazione.
Il versamento deve essere eseguito tramite c/c postale n. 6007 intestato “Agenzia delle Entrate–Centro Operativo di Pescara–Bollatura e numerazione libri sociali”.
La tassa deve essere versata nella stessa misura anche dalle società di persone e dalle ditte individuali che, in assenza di obbligo, ritengano opportuno istituire registri sociali.
Vi segnaliamo che, contrariamente a quanto disposto dal DL 193/2016 che prevedeva la soppressione delle comunicazioni intrastat relative agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute, in sede di conversione del DL 224/2016 (cd “Milleproroghe”) è stato ripristinato l’obbligo di presentare detti modelli per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi per l’anno 2017.
Il quadro complessivo che emerge per l’anno d’imposta 2017 è, dunque, il seguente:
- è confermato l’obbligo di presentazione per le cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis) e per le prestazioni di servizi rese (modello INTRA-1 quater);
- è ripristinato l’obbligo di presentazione per gli acquisti intracomunitari, sia per la parte fiscale sia per la parte statistica (modello INTRA-2 bis), nonché per le prestazioni di servizi ricevute (modello INTRA-2 quater), contrariamente a quanto prevede l’art. 4 comma 4 lett. b) del DL 193/2016.
Con comunicato stampa congiunto del 17 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’ISTAT hanno chiarito che l’obbligo di trasmissione delle comunicazioni INTRA-2 permane unicamente in capo ai soggetti passivi IVA che sono già tenuti alla presentazione, con periodicità mensile, dei modelli INTRA-2, oppure che rientrano nella suddetta periodicità sulla base dell’ammontare delle operazioni intracomunitarie di acquisto di beni per un valore superiore a 50.000 euro nel quarto trimestre 2016 ovvero a gennaio 2017.
Tali soggetti, pertanto, sono tenuti ad effettuare, con le consuete modalità, la comunicazione mensile dei modelli INTRA-2 compilando integralmente tali modelli e a procedere al loro invio utilizzando gli usuali canali telematici (Servizio telematico doganale e Entratel), al fine di rispettare gli obblighi statistici definiti a livello UE.
Entro il prossimo 27 febbraio 2017 (il 25 è sabato) deve essere trasmesso il modello per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi del mese di gennaio 2017 da parte di tutti i soggetti passivi:
Saranno, comunque, esonerati dalla presentazione dell’INTRA acquisti per il 2017 i soggetti che optano, entro il 31 marzo 2017, per il regime facoltativo di comunicazione dei dati delle fatture ex art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, in virtù della specifica esclusione prevista dall’art. 3 lett. b) dello stesso DLgs.
1. Fogli di lavoro per la dichiarazione IVA annuale
In allegato alla presente Vi inviamo alcuni fogli di lavoro che potrete utilizzare per la raccolta dei dati necessari per la redazione della dichiarazione Iva annuale e per effettuare gli opportuni controlli con i progressivi annuali relativi alla liquidazione di detta imposta.
Indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi d’imposta a decorrere dal periodo d’imposta 2016 devono presentare la dichiarazione Iva in via autonoma entro il mese di febbraio.
2. Termini per il versamento dell'IVA annuale
La presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale comporta che il versamento del saldo annuale debba essere fatto entro il 16 marzo in un’unica soluzione, o rateizzando le somme dovute da tale data con la maggiorazione dello 0,33% mensile (le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese e in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre). Il versamento può essere differito al termine previsto per le imposte dovute dalla dichiarazione dei redditi (entro il 30/6/2017) con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16/3.
3. Compensazione di crediti IVA
Come già più volte in passato comunicato, la compensazione del credito IVA annuale, può essere effettuata per importi:
Per compensazioni di crediti IVA superiori a 5.000 euro, dovranno essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici Entratel e Fisconline, con esclusione quindi dei servizi home banking e remote banking.