Il DL 24.4.2017 n. 50 (c.d. “manovra correttiva”) è stato convertito nella L. 21.6.2017 n. 96, prevedendo numerose novità in materia di compensazioni, che consistono, in particolare:
- nell’inasprimento dei vincoli all’utilizzo in compensazione “orizzontale” nel modello F24 dei crediti d’imposta, con estensione dell’obbligo del visto di conformità;
- nell’anticipazione del termine iniziale per la compensazione dei crediti IVA, annuali o trimestrali, di importo superiore a 5.000,00 euro annui;
- nell’introduzione di uno specifico regime sanzionatorio nel caso di compensazione “orizzontale” in violazione dell’obbligo del visto di conformità;
- nel controllo preventivo del limite massimo delle compensazioni;
- nell’estensione dell’obbligo, per i soggetti titolari di partita IVA, di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.
Si riportano di seguito le novità introdotte a integrazione di quanto riportato nella nostra circolare n. 8 del 4/5/2017.
Obbligo del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa
L’obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) è stato esteso anche alla compensazione “orizzontale” dei crediti IVA trimestrali, se di importo superiore a 5.000,00 euro annui, che emergono dai modelli TR.
La compensazione di crediti IVA per importi superiori a 5.000,00 euro annui potrà avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello TR da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale, mentre in precedenza bisognava attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello TR.
Decorrenza delle nuove disposizioni
L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 4.5.2017 n. 57, ha chiarito che:
- le nuove disposizioni in materia di visto di conformità si applicano alle dichiarazioni presentate dal 24.4.2017;
- i modelli F24 presentati successivamente al 23.4.2017, ma che utilizzano in compensazione, per importi fino a 15.000,00 euro, crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse entro tale data, non possono essere scartati.
Presentazione dei modelli F24 da parte dei titolari di partita IVA
Compensazione dei crediti d’imposta concessi a fini agevolativi
L’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 è stato esteso a tutte le compensazioni relative ai crediti d’imposta concessi a fini agevolativi, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Codici tributo rilevanti ai fini dell’obbligo
La ris. Agenzia delle Entrate 9.6.2017 n. 68 (allegato sub 1) ha fornito l’elenco dei codici tributo relativi alle suddette tipologie di crediti (riportati nel relativo allegato 2), il cui utilizzo in compensazione “orizzontale”, obbliga i soli titolari di partita IVA alla trasmissione telematica del modello F24 mediante i servizi dell’Agenzia delle Entrate, fermi restando gli obblighi di utilizzare i servizi telematici della stessa Agenzia già previsti in base alle previgenti disposizioni (il relativo elenco di codici tributo è riportato nell’allegato 1).
Codici tributo non rilevanti ai fini dell’obbligo
La suddetta risoluzione ha inoltre chiarito che detto obbligo non sussiste in relazione a particolari codici tributo (riportati nel relativo allegato 3), evidenziati nel medesimo F24, che identificano l’utilizzo del credito in compensazione “verticale” o “interna”, ossia con un importo a debito della stessa imposta (tipicamente gli acconti e i versamenti periodici IVA).
Esclusione dei crediti relativi al c.d. “bonus Renzi” e ai rimborsi da modelli 730
Sono esclusi dai nuovi obblighi delle compensazioni i crediti relativi:
- al c.d. “bonus Renzi” (80,00 euro al mese);
- ai rimborsi erogati dai sostituti d’imposta a seguito della presentazione dei modelli 730.
Compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte
Importo: Fino ai 5.000,00 Euro
Disciplina applicabile:
- Compensazione possibile dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta di maturazione del credito.
- Per i soggetti titolari di partita IVA, obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24, salvo che si tratti di “compensazioni interne”.
Importo: Oltre i 5.000,00 Euro
Disciplina applicabile:
- Compensazione dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta di maturazione del credito, purché la dichiarazione dalla quale emerge venga presentata, nei termini ordinari, munita del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di revisione legale dei conti.
- Per i soggetti titolari di partita IVA, obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24, salvo che si tratti di “compensazioni interne”.
Compensazione del credito IVA annuale
Importo: Fino ai 5.000,00 Euro
Disciplina applicabile:
- Compensazione possibile dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta di maturazione del credito.
- Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24, salvo che si tratti di “compensazioni interne”.
Importo: Oltre i 5.000,00 Euro
Disciplina applicabile:
- Compensazione solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, munita del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di revisione legale dei conti (limite elevato a 50.000,00 euro per le start up innovative).
- Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24, salvo che si tratti di “compensazioni interne”.
Compensazione dei crediti iva trimestrali
Importo: Fino ai 5.000,00 Euro
Disciplina applicabile:
- Compensazione possibile dal giorno successivo a quello di presentazione del relativo modello TR.
- Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24, salvo che si tratti di “compensazioni interne”.
Importo: Oltre i 5.000,00 Euro
Disciplina applicabile:
- Compensazione solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del relativo modello TR, munito del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di revisione legale dei conti (limite elevato a 50.000,00 euro per le start up innovative).
- Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24, salvo che si tratti di “compensazioni interne".