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Circolare 08/2017 - Rottamazione delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi

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Circolare 08/2017 - Rottamazione delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi

Circolare 08/2017 - Rottamazione delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi

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1 PREMESSA

L’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, convertito in L. 1.12.2016 n. 225, ha introdotto una sanatoria delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, che comporta forti sconti per chi ne fruisce (c.d. “rottamazione”).
Se sussistono i requisiti indicati dalla norma, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 21.4.2017 (come prorogato dal “decreto terremoto”), beneficia dello sgravio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative.

2 CONDIZIONI PER LA DEFINIZIONE

Al fine di beneficiare della sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi, sono necessarie le seguenti condizioni:
• si deve trattare di carichi definibili, quindi non rientranti nelle esclusioni previste dal DL 193/2016 stesso;
• i carichi devono essere stati affidati a Equitalia dall’1.1.2000 al 31.12.2016;
• se ci sono rateazioni in corso, il debitore deve essere in regola con i pagamenti delle rate scadenti dall’1.10.2016 al 31.12.2016;
• se ci sono contenziosi in corso in merito ai carichi definibili, occorre impegnarsi a rinunciare ai medesimi nella domanda inviata ad Equitalia.

2.1 CARICHI AFFIDATI DALL’1.1.2000 AL 31.12.2016

Occorre riferirsi non alla data di notifica/spedizione della cartella di pagamento ma alla data in cui è stato consegnato il ruolo a Equitalia, informazione che, di norma, non emerge dalla cartella di pagamento né dall’estratto di ruolo consegnato al contribuente, ma dai sistemi interni degli Agenti della Riscossione. In ogni caso dubbio, bisogna recarsi presso gli uffici di Equitalia al fine di appurare con esattezza la data di consegna del ruolo o di affidamento del debito.

2.2 DEFINIZIONE PARZIALE

L’art. 6 del DL 193/2016 convertito stabilisce che spetta al debitore decidere quali carichi definire, anche in relazione al singolo atto, dunque alla singola cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo o avviso di addebito.

2.3 ESCLUSIONI

Relativamente alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, vige una disciplina particolare. La definizione, sempre che la riscossione sia stata affidata a Equitalia, è possibile limitatamente alle maggiorazioni previste per le violazioni in oggetto (in sostanza le sanzioni rimangono dovute).

3 AMBITO APPLICATIVO

In presenza dei menzionati requisiti, tutti i ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione, con le tassative esclusioni elencate in precedenza, possono rientrare nella definizione.
Si tratta, in breve, di carichi concernenti qualsiasi imposta, tassa o tributo (IRES, IVA, addizionali, canone RAI, ecc.), nonché contributo previdenziale e/o assistenziale (esempio contributi INPS e premi INAIL).
Anche i contributi dovuti alle Casse professionali (Cassa dei Dottori commercialisti, degli Avvocati, ecc.) rientrano nella sanatoria, sempre che si tratti di riscossione affidata ad Equitalia.
Rientrano inoltre nella definizione tutte le entrate locali (IMU, TARSU, ecc.) nella misura in cui l’ente impositore, per sua scelta, abbia affidato la riscossione a Equitalia.
Anche i debitori che hanno già pagato parzialmente il debito sono ammessi alla procedura, ma la definizione non dà diritto al rimborso di alcuna somma versata a titolo di sanzioni e interessi di mora.

4 BENEFICI

Il beneficio della sanatoria consiste nello sgravio:

• di qualsiasi sanzione amministrativa, a condizione che si tratti, come detto, di sanzione avente natura tributaria e/o contributiva;
• degli interessi di mora.
Del pari, rimangono dovuti per intero gli aggi o compensi di riscossione, calcolati però sugli importi effettivamente da corrispondere (quindi non sulle sanzioni amministrative).

5 PROCEDURA

Il procedimento inizia con un adempimento a carico del debitore, consistente nella presentazione della domanda all’Agente della Riscossione, con cui si indica la volontà di pagare ratealmente e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.
Successivamente, Equitalia comunicherà al debitore l’importo delle somme o delle singole rate da versare, unitamente alle relative scadenze.
La definizione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate.
Pertanto, l’invio della domanda deve avvenire solo se si è ragionevolmente consci di poter onorare tutte le rate entro i termini.

5.1 DOMANDA DEL CONTRIBUENTE

La domanda va necessariamente presentata utilizzando la nuova versione del modello di istanza, entro il 21.4.2017. Sempre entro tale data, è possibile integrare l’istanza già presentata.
Il modello può essere presentato:
• sia personalmente, o tramite un soggetto delegato, presso gli sportelli di Equitalia;
• sia in modalità telematica, agli indirizzi di posta elettronica (e-mail) o posta elettronica certificata (PEC) ivi indicati.
Occorre allegare copia di un documento di identità del richiedente e, se la presentazione avviene mediante delega, anche del delegato.

5.2 VERSAMENTO DEGLI IMPORTI

I versamenti possono avvenire sia in unica soluzione sia in forma rateale.
La prima o unica rata scade il 31 luglio 2017. Equitalia ha tempo fino al 15/6/2017 per rispondere ai contribuenti con l’indicazione degli importi dovuti e il pagamento in un’unica soluzione o ripartito al massimo in cinque versamenti.1

 

 

1Scadenze rate: luglio 2017 (24% del dovuto), settembre 2017 (23% del dovuto), novembre 2017 (23% del dovuto), aprile 2018 (15% del dovuto) e settembre 2018 (15% del dovuto).