La L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”), in vigore dal 14.6.2017, modifica il trattamento, ai fini del calcolo del reddito di lavoro autonomo delle spese di formazione e delle spese sostenute direttamente dal committente a beneficio del professionista (c.d. spese “prepagate”).
Spese di formazione
Ai sensi dell’art. 54 co. 5 del TUIR (come modificato dalla L. 81/2017), le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, diventano integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo professionale, entro il limite annuo di 10.000,00 euro con effetto dal periodo d’imposta 2017.
Sono incluse tra le spese deducibili secondo tale disciplina anche quelle di viaggio e soggiorno (relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande) ove sostenuti nell’ambito di corsi di formazione, ferma restando la suddetta soglia massima di 10.000,00 euro.
Nel silenzio della legge, nell’ipotesi di studi associati e associazioni professionali, si ritiene che il limite vada riferito al singolo socio o associato (si veda la scheda di lettura n. 122 predisposta dal Servizio bilancio del Senato a commento della versione originaria del disegno di legge).
Spese “prepagate”
L’art. 54 co. 5 del TUIR (come modificato dalla L. 81/2017) estende la disciplina prevista, fino al periodo d’imposta 2016, per le spese di vitto e alloggio “prepagate” a tutte le spese “prepagate” dal committente (quali, tra le altre, quelle di viaggio e trasporto), relative all’esecuzione di un incarico conferito.
In particolare, diventano irrilevanti i valori corrispondenti a tutti i beni e servizi acquistati dal committente, di cui lo stesso professionista ha beneficiato per rendere la propria prestazione:
- sia quali compensi in natura;
- sia quali spese per la produzione del reddito (da addebitare in fattura).
In pratica, i professionisti non devono “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.
Rimborso delle spese di vitto e alloggio
Viene previsto che le soglie di deducibilità ordinariamente applicabili alle spese di vitto e alloggio (75% dell’onere sostenuto, nei limiti del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta) non si estendono ai medesimi costi se, nello stesso tempo, questi sono:
- sostenuti dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico;
- addebitati analiticamente in capo al committente.
Si consideri un professionista con compensi (comprensivi di rimborsi spese) pari a 100.000,00 euro e spese di vitto e alloggio pari a 3.000,00 euro. Tali spese, sostenute dal professionista per l’esecuzione di vari incarichi, sono riaddebitate in fattura al committente.
In base alla normativa vigente fino al periodo d’imposta 2016 si procede come segue:
- applicazione del limite del 75% alle spese (3.000,00 × 75% = 2.250,00);
- applicazione del limite del 2% ai compensi (100.000,00 × 2% = 2.000,00).
L’importo deducibile è pertanto pari a 2.000,00 euro.
Tuttavia, posto che tali spese, sostenute dal professionista, sono riaddebitate al committente, l’intero rimborso (3.000,00 euro) costituisce compenso imponibile.
A partire dal periodo d’imposta 2017, invece, nel caso in esame, i limiti di deducibilità non si applicano più, con il risultato che l’ammontare deducibile della spesa (3.000,00 euro) coincide con quello imponibile del rimborso (3.000,00 euro).