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Circolare 05/2017 - Intrastat

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Vi segnaliamo che, contrariamente a quanto disposto dal DL 193/2016 che prevedeva la soppressione delle comunicazioni intrastat relative agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute, in sede di conversione del DL 224/2016 (cd “Milleproroghe”) è stato ripristinato l’obbligo di presentare detti modelli per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi per l’anno 2017.

Il quadro complessivo che emerge per l’anno d’imposta 2017 è, dunque, il seguente:

    - è confermato l’obbligo di presentazione per le cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis) e per le prestazioni di servizi rese (modello INTRA-1 quater);

    - è ripristinato l’obbligo di presentazione per gli acquisti intracomunitari, sia per la parte fiscale sia per la parte statistica (modello INTRA-2 bis), nonché per le prestazioni di servizi ricevute (modello INTRA-2   quater), contrariamente a quanto prevede l’art. 4 comma 4 lett. b) del DL 193/2016.

Con comunicato stampa congiunto del 17 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’ISTAT hanno chiarito che l’obbligo di trasmissione delle comunicazioni INTRA-2 permane unicamente in capo ai soggetti passivi IVA che sono già tenuti alla presentazione, con periodicità mensile, dei modelli INTRA-2, oppure che rientrano nella suddetta periodicità sulla base dell’ammontare delle operazioni intracomunitarie di acquisto di beni per un valore superiore a 50.000 euro nel quarto trimestre 2016 ovvero a gennaio 2017.

Tali soggetti, pertanto, sono tenuti ad effettuare, con le consuete modalità, la comunicazione mensile dei modelli INTRA-2 compilando integralmente tali modelli e a procedere al loro invio utilizzando gli usuali canali telematici (Servizio telematico doganale e Entratel), al fine di rispettare gli obblighi statistici definiti a livello UE.

Entro il prossimo 27 febbraio 2017 (il 25 è sabato) deve essere trasmesso il modello per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi del mese di gennaio 2017 da parte di tutti i soggetti passivi:

  • tenuti nel 2016 alla presentazione mensile dell’INTRA-2,
  • che rientrano in tale periodicità nel 2017 per aver superato la soglia  di 50.000 euro nell’ultimo trimestre 2016 o nel gennaio 2017.

Saranno, comunque, esonerati dalla presentazione dell’INTRA acquisti per il 2017 i soggetti che optano, entro il 31 marzo 2017, per il regime facoltativo di comunicazione dei dati delle fatture ex art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, in virtù della specifica esclusione prevista dall’art. 3 lett. b) dello stesso DLgs.