Il DL 24 aprile 2017 n. 50, con entrata in vigore immediata dal 24/4/2017, prevede
• un nuovo limite per la compensazione orizzontale dei crediti d’imposta (riduzione della soglia da 15.000 a 5.000 euro): i contribuenti che utilizzano in compensazione mediante modello F24 i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali per importi superiori a 5.000 euro devono richiedere l’apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
• una modifica delle modalità con cui le compensazioni potranno essere realizzate, in particolare per i soggetti titolari di partita Iva tutte le compensazioni vanno gestite esclusivamente per il tramite di servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Modello F24 a saldo zero
Sia per i soggetti titolari di partita Iva che per i privati può essere presentato esclusivamente per il tramite di servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o tramite un intermediario abilitato.
Modello F24 con compensazioni con saldo finale positivo
Per i soggetti titolari di partita Iva può essere presentato esclusivamente per il tramite di servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o tramite un intermediario abilitato (non più solo per le compensazioni superiori a 5.000 euro o F24 a saldo 0).
Per i privati può essere presentato sia tramite i servizi di internet banking che tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o da un intermediario abilitato.
Modello F24 senza compensazioni
Per i soggetti titolari di partita Iva può essere presentato sia tramite i servizi di internet banking che tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o da un intermediario abilitato.
Per i privati può essere presentato, per qualunque importo anche superiore a 1.000 euro, in modalità cartacea o tramite i servizi di internet banking o tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o da un intermediario abilitato.