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Studio Frasnedi

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Thursday, 26 March 2020 10:45

CIRCOLARE 8/2020 PROROGA TERMINI BILANCIO

1 PREMESSA

Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19), sono stati:

  • prorogati i termini entro i quali è possibile approvare il bilancio d’esercizio 2019; il rinvio dell’ap­provazione del bilancio può comportare il differimento dei termini di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 delle imposte dirette e dell’IRAP;
  • adottati alcuni accorgimenti tesi a facilitare il concreto svolgimento delle assemblee, a prescindere dall’argomento posto all’ordine del giorno.

Inoltre, la diffusione del Coronavirus produce effetti rilevanti anche ai fini della predisposizione, at­tualmente in corso, dei bilanci relativi all’esercizio 2019.

Le principali problematiche conseguenti a tale diffusione attengono, in particolare:

  • ai fatti successivi alla chiusura dell’esercizio;
  • all’informativa da fornire nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione;
  • alla continuità aziendale.

2 ASSEMBLEA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2019

2.1 rinvio dei Termini di convocazione dell’assemblea

Con l’art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18 viene stabilito, in via generale, che, in deroga a quanto normativamente previsto, o in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata, ai fini dell’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, cioè entro il 28.6.2020 (che, peraltro, si tenga presente, cade di domenica).

L’utilizzo di tale termine più ampio si presenta quale mera facoltà. Le società, quindi, possono tenere l’assemblea nella data più adeguata rispetto alle proprie esigenze. Ad ogni modo, l’utilizzo del termine più ampio non deve necessariamente essere motivato dalla società, apparendo sufficiente darne atto nella Relazione sulla gestione. Esso, inoltre, dovrebbe essere riferito alla data di prima convocazione dell’assemblea.

Effetti sui termini di versamento delle imposte dirette e dell’IRAP

Ai sensi dell’art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435, in relazione ai soggetti IRES, i versamenti del saldo e della prima rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli REDDITI e IRAP devono essere effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

In relazione ai soggetti IRES con esercizio sociale coincidente con l’anno solare chiuso il 31.12.2019, i termini di versamento del saldo relativo al 2019 e del primo acconto del 2020 sono, quindi, stabiliti:

  • al 30.6.2020, senza maggiorazione dello 0,4%;
  • oppure al 30.7.2020, con la maggiorazione dello 0,4%.

Tuttavia, per i soggetti IRES che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, è stabilito che i suddetti versamenti devono avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Ad esempio, considerando una società di capitali con esercizio sociale coincidente con l’anno solare chiuso il 31.12.2019 e approvazione del bilancio il 22.6.2020, i termini di versamento del saldo rela­ti­vo al 2019 e del primo acconto del 2020 scadono:

  • il 31.7.2020, senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • oppure il 31.8.2020 (in quanto il 30.8.2020 cade di domenica), con la maggiorazione dello 0,4%.

Tale disposizione è applicabile anche per effetto del differimento del termine di convocazione dell’assemblea ordinaria disposto dall’art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18 a seguito dell’emergenza Coronavirus.

Pertanto, in relazione a tutte le società che approveranno i bilanci dell’esercizio 2019 dal 1° al 28.6.2020 beneficiando di tale proroga generalizzata, i versamenti del saldo 2019 e del primo acconto 2020 delle imposte dirette e dell’IRAP avranno quale scadenza il 31.7.2020, ovvero il 31.8.2020 con la maggiorazione dello 0,4%.

2.2 Semplificazioni procedurali per la tenuta delle assemblee

Con l’art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18 si stabilisce, inoltre, sempre in via generale, che, con l’avviso di convocazione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, le spa, le sapa, le srl, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Tutte le società sopra ricordate possono, altresì, prevedere che l’assemblea si svolga, “anche esclusivamente”, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Con particolare riguardo alle srl, ancora, si tiene conto della peculiarità che consente ai loro soci l’espressione del voto mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto, precisandosi come tale modalità operativa possa essere sempre utilizzata, anche in deroga ai limiti normativi ed alle diverse disposizioni statutarie.

Tali modalità, quindi, sembrerebbero poter essere utilizzate anche quando:

  • non siano previste dall’atto costitutivo;
  • la decisione riguardi modifiche dell’atto costitutivo oppure decisioni relative a operazioni che comportino una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o perdite del capitale superiore a un terzo;
  • vi sia una richiesta di utilizzare la deliberazione assembleare da parte di amministratori o di un numero qualificato di soci.

Ulteriori misure sono previste per le spa quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative, le mutue assicuratrici e le società a controllo pubblico. Si tende, in particolare, ad agevolare il ricorso alle deleghe di voto.

2.3 Ambito temporale di operatività delle nuove previsioni

Si tenga presente, infine, che le esaminate novità sono destinate a presentare una valenza limitata nel tempo.

Esse, infatti, si applicano alle assemblee convocate entro il 31.7.2020 o comunque, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19.

Allo stato, quindi, tali previsioni dovrebbero valere anche per le assemblee di approvazione dei bilanci 2019 che, in prima convocazione, non dovessero raggiungere i prescritti quorum costitutivi (da riconvocare entro 30 giorni dalla data della prima convocazione).

3 EFFETTI DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS SUL BILANCIO 2019

Il Coronavirus si è diffuso, nel nostro Paese, a partire dal mese di febbraio 2020 e, quindi, con riferimento ai soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, successivamente alla chiusura dell’esercizio 2019.

Facendo applicazione delle indicazioni contenute nell’art. 2427 co. 1 n. 22-quater c.c. e nei principi contabili nazionali (in particolare nel documento OIC 29), l’emergenza epidemiologica non rientra tra i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che devono essere recepiti nei valori (delle attività e passività) di bilancio, in quanto è sorta dopo la data di bilancio ed è, quindi, di competenza dell’eser­cizio 2020, ma, in considerazione della sua rilevanza, rientra tra i fatti successivi che devono essere illustrati in Nota integrativa.

L’epidemia è, infatti, assimilabile ad una calamità naturale avvenuta nell’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio.

3.1 Obbligo di fornire l’informativa in funzione della tempistica di approvazione del bilancio

Secondo i principi contabili, devono essere indicati in bilancio:

  • i fatti che si verificano entro la data di redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori;
  • ove producano un effetto rilevante sul bilancio, anche gli eventi che si verificano tra la data di re­dazione del progetto di bilancio e la data di approvazione da parte dell’organo assembleare. In questo caso, il progetto di bilancio (già predisposto) deve essere adeguatamente modificato.

Avuto riguardo alla diffusione del Coronavirus, l’emergenza si è manifestata, con le conseguenti limitazioni o sospensioni delle attività economiche, a partire da fine febbraio 2020 (quando, quindi, il progetto di bilancio non era, generalmente, ancora stato predisposto).

Ove l’assemblea per l’approvazione dei bilanci 2019 sia convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (ovvero entro il prossimo 28.6.2020) in base alle disposizioni statutarie o usufruendo del rinvio disposto dal DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) per le spa, le sapa e le srl, il progetto di bilancio dovrebbe essere predisposto entro il 29.5.2020.

In tali ipotesi (che dovrebbero rappresentare la maggioranza), l’emergenza si manifesterebbe prima della redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori e di essa dovrebbe, quindi, opportunamente tenersi conto.

Per i soggetti che approvano il bilancio entro termini diversi da quelli previsti per le società di capitali, occorre valutare la tempistica di evoluzione dell’epidemia in relazione alla tempistica di approvazione del bilancio.

Non devono fornire informazioni in bilancio soltanto i soggetti che hanno approvato il bilancio entro il mese di febbraio, quando il virus non aveva ancora avuto una diffusione tale da poter considerare rilevante l’effetto sui dati di bilancio.

Diversamente, ove il progetto di bilancio fosse stato redatto entro il mese di febbraio, ma il bilancio non fosse stato ancora approvato, la diffusione dell’epidemia impone, data la sua portata, la modifica del progetto di bilancio, con l’inserimento della relativa informativa.

3.2 Contenuto dell’informativa

Occorre indicare in Nota integrativa l’effetto che l’epidemia produce sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa.

A tal fine, occorre ricorrere ad una stima. Ove la stima non sia fattibile, è necessario indicare le ragioni per cui l’effetto non è determinabile.

Tale ultima situazione potrebbe verificarsi con frequenza, considerata la continua evoluzione del fenomeno. In questo caso, occorre comunque dare conto nella Nota integrativa della situazione di generale incertezza determinata dall’epidemia.

Analoga informativa deve essere fornita nei bilanci redatti in forma abbreviata, mentre risultano escluse le micro imprese, salvo che le stesse redigano la Nota integrativa in via volontaria.

Le informazioni da inserire nella Nota integrativa devono essere coordinate con le analisi fornite nella Relazione sulla gestione, in relazione alle quali si rinvia al successivo § 4.

3.3 Rilevazione di un fondo rischi e oneri - Esclusione

L’epidemia non può determinare la rilevazione, nel bilancio 2019, di un fondo rischi e oneri.

Tali poste contabili non possono, infatti, essere utilizzate per:

  • rettificare i valori dell’attivo;
  • coprire rischi generici;
  • effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e relativi a situazioni non in essere alla data di bilancio.

L’epidemia potrà, invece, incidere sulla scelta di distribuire gli utili relativi all’esercizio 2019, essendo auspicabile un accantonamento degli stessi a riserva, al fine di far fronte alla situazione di emergenza sanitaria emersa nel 2020.

3.4 Soggetti “non solari”

Per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, generalmente la diffusione del Coronavirus rientra tra i fatti che devono essere recepiti nei valori di bilancio.

L’epidemia provocherà, in prima battuta, una riduzione del fatturato, ma potrà incidere, altresì, a seconda del settore di attività in cui opera l’impresa, della sua localizzazione geografica, del modello di business adottato, su altre poste contabili, determinando, ad esempio:

  • la necessità di svalutare le attività materiali e immateriali;
  • la necessità di svalutare le rimanenze di magazzino;
  • la necessità di rilevare svalutazioni e/o perdite su crediti;
  • la necessità di svalutare partecipazioni e titoli di debito.

4 INFORMATIVA NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

L’assoluta rilevanza dell’attuale emergenza sanitaria, emersa nel nostro Paese verso la fine del mese di febbraio 2020, rende necessario che ne venga data opportuna informativa, con riferimento al bilancio chiuso al 31.12.2019, oltre che nella Nota integrativa (come evento successivo alla chiusura del bilancio) anche nella Relazione sulla gestione (con particolare riguardo alla evoluzione prevedibile della gestione). In particolare, nella Relazione sulla gestione relativa al bilancio chiuso al 31.12.2019 è opportuno fornire:

  • nella cosiddetta “Parte generale”, un iniziale inquadramento dell’attuale situazione di emergenza e dei relativi impatti sull’operatività e sulle performance economiche e finanziarie dell’impresa e del settore in cui opera;
  • nella sezione conclusiva “Evoluzione prevedibile della gestione”, un focus sugli effetti, consuntivati e stimati, dell’emergenza sull’andamento dei primi mesi del 2020 e sulla restante parte dell’esercizio, nonché una descrizione dei rischi individuati (che possono inficiare, ad esempio, la continuità aziendale).

4.1 Informativa nella parte generale

La parte generale della Relazione sulla gestione, che solitamente contestualizza l’attività d’impresa nell’ambiente di riferimento, evidenziando le condizioni generali che possono portare all’evoluzione futura aziendale, può essere dettagliata in informazioni esterne ed interne relative all’impresa.

In particolare, le informazioni esterne possono riferirsi ai:

  • fattori economici generali di mercato (quali, ad esempio, l’andamento del livello dei consumi, l’esistenza di nuove tecnologie, le condizioni politiche e legislative che interessano l’attività, la congiuntura economica, l’andamento dei cambi o dei tassi di interesse, ecc.);
  • fattori economici specifici dell’ambiente in cui l’impresa opera (quali, ad esempio, l’andamento del settore o dei settori di riferimento, lo sviluppo della domanda, la situazione dei mercati di approvvigionamento, l’introduzione di disposizioni normative che possono impattare sull’attività operativa, l’ingresso di nuove forze competitive sul mercato, ecc.).

Nel documento “Relazione sulla gestione”, a cura del CNDCEC e di Confindustria (pubblicato nel giugno 2018), si evidenzia come sia auspicabile che i punti sopra riportati vengano analizzati sia retrospettivamente sugli ultimi esercizi che “prospetticamente rispetto all’analisi dei rischi, attraverso l’utilizzo di strumenti descrittivi, numerici e di sintesi utili a meglio rappresentare tutte le grandezze qualitative e quantitative”. In ogni caso, continua il documento, le informazioni che si dovrebbero poter desumere sono i rischi che possono compromettere il going concern o l’evoluzione prospettica della società.

Come sottolineato nel documento “Informativa alle associate n. 513”, predisposto da Assirevi (datato 13.3.2020), in considerazione della continua evoluzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, appare particolarmente complesso prevedere gli effetti dell’attuale situazione di emergenza sulle attività economiche in generale e delle imprese in particolare. In tale situazione, è auspicabile che le società valutino l’opportunità di rinviare i termini di approvazione del bilancio d’esercizio al fine di avere un lasso di tempo più ampio per finalizzare la predisposizione del fascicolo di bilancio e avere a disposizione un quadro maggiormente definito della crisi.

In tale sezione potrebbe ritenersi opportuno, ad esempio, illustrare le misure adottate dal Governo fino al momento della redazione della Relazione sulla gestione, con particolare riferimento all’intro­duzione di ammortizzatori sociali e agli interventi a favore delle imprese.

4.2 Informativa relativa all'evoluzione prevedivile della gestione

La Relazione sulla gestione solitamente si chiude con l’esame della prevedibile evoluzione della gestione, espressamente richiesta dall’art. 2428 c.c., secondo cui, nell’allegato al bilancio è necessario riportare, in ogni caso, tra le altre informazioni, “le attività di ricerca e sviluppo; l’evolu­zione prevedibile della gestione; in relazione all’uso di strumenti finanziari: gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione e copertura del rischio finanziario, l’esposizione al rischio di prezzo, di credito, di liquidità, di variazione dei flussi finanziari”.

Tale parte della Relazione sulla gestione è dedicata all’analisi degli aspetti prospettici, già introdotti nell’analisi della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, effettuata sulla base degli strumenti di pianificazione e programmazione della società quali, ad esempio, budget e piani industriali, oltre che da situazioni di periodo aggiornate.

A questo riguardo, considerate anche le informazioni ottenute nel corso del periodo che va dalla chiusura dell’esercizio alla formazione del bilancio, si possono fornire alcuni orientamenti generali dell’azienda e per settore.

Nella situazione di crisi attuale, pertanto, è richiesto agli amministratori di aggiornare le situazioni economiche e finanziare prospettiche predisposte prima dell’emersione dell’emergenza, sulla base dei dati consuntivati nei primi mesi del 2020 e della prospettata evoluzione per l’intero esercizio, valutando l’ampio spettro di fattori connessi alla situazione economica avversa.

Tale attività, risulterebbe, presumibilmente, meno onerosa ed aleatoria qualora si decida di beneficiare del rinvio dell’approvazione dei bilanci, aumentando, così, l’orizzonte temporale dei dati consuntivati e riducendo la finestra temporale prospettica.

Azioni di mitigazione attuate dalla società

Sebbene il co. 1 dell’art. 2428 c.c. non richieda esplicitamente di inserire le azioni di mitigazione attuate dalla società con riferimento ai rischi descritti, la loro indicazione può rappresentare un’op­portunità per rendere le informazioni pubblicate maggiormente complete ed esaustive, aumentando nel contempo la loro trasparenza e qualità, nonché la reputazione aziendale (cfr. documento “Relazione sulla gestione”, a cura del CNDCEC e di Confindustria, pubblicato nel giugno 2018).

Nel contesto attuale assume particolare rilevanza la descrizione:

  • delle decisioni assunte dalla società con riferimento alla gestione del personale (quali, ad esempio, ricorso allo smart working, azioni intraprese volte a favorire la fruizione di periodi di congedo e ferie, eventuale ricorso alla cassa integrazione);
  • di eventuali piani di ristrutturazione;
  • di accordi presi con i principali clienti e fornitori (relativi, ad esempio, alla rivisitazione dei termini di incasso e pagamento);
  • degli impatti sulla capacità di rimborso dell’indebitamento (e di eventuali accordi aggiuntivi stipulati con gli istituti di credito e altri finanziatori, quali, ad esempio, altre società del gruppo);
  • dei benefici connessi agli interventi del Governo a favore delle imprese;
  • di eventuali rischi specifici individuati.

5 CONTINUITA' AZIENDALE

L’emergenza Coronavirus potrebbe far venire meno il presupposto della continuità aziendale o going concern (art. 2423-bis co. 1 n. 1 c.c.), cioè la capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un arco temporale futuro di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. In relazione all’esercizio “solare” 2019, occorre, quindi, riferirsi almeno al periodo 1.1.2020 - 31.12.2020.

In particolare, laddove gli amministratori manifestino motivatamente l’intendimento di proporre la li­qui­dazione della società o di cessare l’attività operativa, oppure laddove le condizioni gestio­nali della società (risultato di gestione e posizione finanziaria) peggiorino, occorre considerare se, nella redazione del bilancio 2019, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.

Se tale presupposto non risulta essere più ap­pro­priato al momento della redazione del bilancio, occorre riflettere in bilancio l’effetto che l’epidemia deter­mina sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio.

5.1 Incertezze sulla continuità aziendale

Nei casi in cui, a seguito della valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito alla continuità aziendale, nella Nota integrativa devono essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Devono, inoltre, essere espli­citate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

5.2 Prospettiva della cessazione dell’attività senza accerta­men­to dello scio­glimento

Ove la valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell’arco temporale futuro di riferimento, non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione del­l’attività, ma non si siano ancora accertate cause di scioglimento, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo peraltro conto, nell’ap­plicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo.

La Nota integrativa deve descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Il mutato (ridotto) orizzonte temporale di riferimento può determinare, ad esempio:

  • la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni;
  • la determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni, al fine di una eventuale svalutazione, in base al fair value e non al valore d’uso.

5.3 Prospettiva della cessazione dell’attività con accertamento dello scioglimento

Quando viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento della società, la valutazione delle voci in bilancio non è fatta nella prospettiva della continuità aziendale. Tuttavia, si applicano ancora i criteri di funzionamento, tenendo conto dell’ancor più ristretto orizzonte temporale di riferimento.

L’adozione di criteri di liquidazione non è, infatti, consentita prima del formale avvio della procedura liquidatoria, anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di redazione del bilancio.

5.4 Informativa nella relazione sulla gestione

Qualora siano presenti dubbi sulla continuità aziendale, è opportuno che la società, richiamando anche il contenuto della Nota integrativa, esponga le modalità e le attività per mezzo delle quali si auspica un ripristino dell’equilibrio economico e finanziario o altrimenti le operazioni da porre in essere per reagire alla crisi in corso.

In particolare, le informazioni contenute nella Nota integrativa, se rilevanti, sono riproposte ed ampliate nella Relazione sulla gestione, tenendo in considerazione elementi non sempre riportati nella Nota integrativa, quali:

  • le connessioni con le operazioni intraprese per garantire la continuità aziendale con l’evoluzione strategica e futura dell’attività;
  • l’illustrazione delle assunzioni alla base del piano e un esame più dettagliato concernente l’analisi macro e micro economica considerata.

Il Dpcm approvato nel corso della serata di domenica 22 Marzo intensifica le misure di contenimento previste per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ampliando il perimetro delle limitazioni alle attività produttive.

Le disposizioni del Dpcm si applicano da oggi e sono efficaci fino al prossimo 3 aprile, ma le imprese che devono sospendere l’attività hanno la possibilità di completare quanto serve per la sospensione entro il prossimo 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Il principio di fondo è la sospensione di tutte le attività industriali e commerciali, accompagnato però da una serie di eccezioni e precisazioni.

Per le attività industriali, le eccezioni alla sospensione riguardano una serie di ambiti, riconducibili direttamente o indirettamente a quelli della salute e dell’agroalimentare, individuati in allegato al Dpcm e basate su un elenco di codici ATECO (in allegato).

L’elenco dei codici potrà essere integrato con decreto del MISE, sentito il MEF.

Al contempo, è prevista la prosecuzione di tutte quelle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate. La continuità produttiva è assicurata attraverso una procedura semplificata, basata su una comunicazione al Prefetto competente per territorio. Nella comunicazione andranno indicate le imprese e le amministrazioni destinatarie delle attività svolte.

Il Dpcm prevede anche la prosecuzione delle attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Anche in questi casi è prevista una comunicazione al Prefetto, che può sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate.

Per quanto concerne le attività commerciali rimangono ferme le misure previste dai precedenti provvedimenti (DPCM 11.03.2020).

Le attività professionali sono escluse dalla sospensione e, come per tutte le imprese le cui attività non sono sospese, devono rispettare le raccomandazioni del Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso, che prevedeva:

-        che fosse attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

-        che fossero incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

-        che fossero sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

-        che fossero assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

-         che fossero incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro,

anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Al di fuori delle attività essenziali e delle attività produttive rilevanti per il Paese, il lavoro sarà consentito solo in modalità smart working.

Infine è prevista la prosecuzione dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali: continueranno a restare aperti i supermercati, i negozi di generi alimentari e di prima necessità, così come le farmacie, i servizi bancari, postali e assicurativi, nonché i servizi pubblici essenziali come i trasporti.

È inoltre fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi in un comune diverso da quello nel quale attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta emergenza o per motivi di salute. Non è quindi più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Le attività dello Studio proseguono quindi in “modalità a distanza”, vi terremo aggiornati sulle principali novità tramite comunicazioni via mail.

Vi suggeriamo di:

  • mantenervi in costante aggiornamento con il vostro consulente del lavoro per tutelare i vostri dipendenti e collaboratori, nonché per tutte le Aziende che vedranno l’attività bloccata o, comunque, anche solo ridotta, per poter accedere agli ammortizzatori sociali (l’eventuale smart working può coesistere con la Cassa Integrazione). Vi rammentiamo in proposito che esistono varie tipologie di ammortizzatori Sociali a seconda del settore di attività dell’Azienda e del numero dei dipendenti.
  • rivolgersi al proprio consulente legale di fiducia per attività di consulenza e per tutte le problematiche contrattuali anche inerenti l'applicazione delle clausole di forza maggiore;
  • proseguire ove possibile le operazioni di chiusura del bilancio al 31/12/2019 per poter predisporre le attività necessarie per il controllo della liquidità e valutare l’eventuale proroga dei finanziamenti in essere.
Friday, 20 March 2020 10:06

CIRCOLARE 6/2020 DL CURA ITALIA

Di seguito si riepilogano le principali misure contenute nel Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Argomento Descrizione

Sospensione dei

versamenti in scadenza il 16/3/2020

(articolo 60)

Tutti i versamenti fiscali nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi Inail scaduti il 16 marzo sono rinviati al 20 marzo, salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti di seguito esaminati.

Sospensione dei versamenti per soggetti con ricavi o compensi < 2 milioni nel 2019

(articolo 62)

Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi o compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro (il riferimento non è al fatturato Iva).

Più precisamente, sono oggetto di sospensione i versamenti dell’Iva, delle ritenute alla fonte e delle addizionali Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l’assicurazione obbligatoria compreso l’Inail.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.           

Sospensione degli altri

adempimenti fiscali per tutti i contribuenti

(articolo 62)

Sono sospesi tutti gli adempimenti tributari in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale. Tali adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.

A titolo esemplificativo rientrano nel differimento:

  • La presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2019 (scadenza ordinaria 30/4/2020),
  • La presentazione del modello TR relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30/4/2020)
  • La comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 31/5/2020)
  • Il c.d. “esterometro” relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30/4/2020)
  • I modelli Intrastat relativi al mese di febbraio (scadenza ordinaria 25/3/2020), marzo (scadenza ordinaria 27/4/2020) e aprile (scadenza ordinaria 25/5/2020), nonché al trimestre gennaio-marzo 2020(scadenza ordinaria 27/4/2020).

Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall’articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse e consegnate entro il 31 marzo.

Sospensione dei

versamenti per

particolari categorie di

contribuenti

(articolo 61)

La sospensione dei versamenti, fino al 30/4/2020, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli adempimenti e versamenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali compreso l’Inail, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub.

Sono sospesi anche i termini dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.           

Effettuazione ritenute

d’acconto rinvio

(articolo 62)

I compensi percepiti, tra il 17 e il 31 marzo 2020, dai soggetti con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

Sospensione termini di

pagamento delle

cartelle e degli

accertamenti esecutivi

(articolo 68)

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate in materia di imposte sui redditi, Irap e Iva,

- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,

- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali in materia di tributi locali,

- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. Non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo.

I versamenti dovranno essere effettuati entro il 30.06.2020.

Rottamazione: dovranno essere versate entro il 31.05.2020:

- la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;

- la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.

Avvisi bonari: gli avvisi emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione non fruiscono di alcuna sospensione.

Sospensione termini di

accertamento e termini per le risposte alle istanze di interpello

(articolo 68)

Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e di consulenza giuridica.

Indennità una tantum a professionisti, Co.co.co e altre categorie (articoli 23, 27, 28 e 30) È riconosciuta, previa domanda all’Inps, un’indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, L.335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Credito d’imposta

contratti di locazione

(articolo 65)

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito d’imposta non si applica alle attività di commercio al dettaglio che restano aperti.

Credito d’imposta per la

sanificazione degli

ambienti (articolo 64)

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Sospensione udienze e differimento dei termini

(articolo 83)

Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e pensali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).      

Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono sospesi i termini per il compimento di procedimenti.

Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.

Sospensione mutui

prima casa per i titolari

di partita Iva

(articolo 54)

È riconosciuta la possibilità, per i titolari di partita iva, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019.

Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee.

Differimento termini

approvazione bilancio

(articolo 106)

Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.          

Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.  

Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto.

Sospensione rimborso prestiti PMI

(articolo 56)

Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020.

La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore a 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest’ultima data.

Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre.

Premio per il lavoro

svolto nella sede  

(articolo 63)

Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working” , da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito.

Sospensione versamenti contributi lavoratori domestici

(articolo 37)

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23/2/2020 al 31/5/2020 I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 10/6/2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Detrazione erogazioni liberali

(articolo 66)

Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa, trovando applicazione l’articolo 27 L. 133/1999.

Riforma terzo settore e

adeguamento statuti

(articolo 35)

È stato spostato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.

Wednesday, 11 March 2020 14:05

CIRCOLARE 5/2020 MISURE PRECAUZIONALI

Vi segnaliamo che i nostri uffici sono aperti e operativi, ma che, in ottemperanza a quanto previsto dal Dpcm del 9 marzo 2020 e al fine di tutelare la salute dei nostri clienti e collaboratori, abbiamo deciso di sospendere sino al 3 Aprile p.v. le riunioni e il ricevimento dei clienti.

Nel rimanere a vostra disposizione, continueremo ad assisterVi anche in modalità smart working.

In caso di necessità o urgenze non esitate a contattarci per concordare un appuntamento.

Qualora aveste necessità di consegnare documenti, è possibile depositarli sul mobile nella veranda antistante l’ingresso, senza accedere agli uffici.

Vi ringraziamo per la collaborazione, certi della vostra comprensione.

Friday, 06 March 2020 10:47

CIRCOLARE 4/2020 TASSA LIBRI SOCIALI

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, nota 3, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/72, il 16 marzo 2020 scade il termine per il versamento della tassa annuale di concessione governativa dovuta per l’anno 2020 per la vidimazione dei libri sociali.

Soggetti obbligati: società di capitali ed enti commerciali

La tassa annuale di concessione governativa è dovuta annualmente dalle società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, le sedi secondarie di società estere) con esclusione delle società cooperative e le società di mutua assicurazione, dei consorzi diversi dalle società consortili e delle società sportive dilettantistiche.

Importi dovuti dalle società di capitali

La tassa annuale (deducibile ai fini IRES e IRAP nell’anno del versamento) è dovuta in maniera forfettaria, a prescindere dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine. Gli importi da versare devono essere individuati come segue:

CAPITALE SOCIALE AL PRIMO GENNAIO 2020 TASSA ANNUALE DOVUTA
l'ammontare del capitale è uguale o inferiore all'importo di euro 516.456,90 euro 309,87
l'ammontare del capitale è superiore a euro 516.456,90 euro 516,46

Se, successivamente alla data del 1.1.2020, sono intervenute variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione, queste non sono rilevanti per la determinazione dell’importo dovuto per l’anno 2020.

Modalità di versamento

Il pagamento della tassa di concessione deve essere eseguito tramite il Modello F24 on-line indicando nella sezione Erario il codice tributo 7085 - periodo di riferimento "2020".

Misura della tassa per altri soggetti diversi dalle società di capitali

Le società cooperative, i consorzi e le società di mutua assicurazione devono provvedere alla corresponsione della tassa di concessione governativa, relativamente a ciascun libro sociale obbligatorio, nella misura di euro 67,00 (articolo 1, comma 300, della Legge n. 311, del 30 dicembre 2004 - con decorrenza dal 1° febbraio 2005), ogni 500 pagine o frazione.

Il versamento deve essere eseguito tramite c/c postale n. 6007 intestato “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura e numerazione libri sociali”.

La tassa deve essere versata nella stessa misura anche dalle società di persone e dalle ditte individuali che, in assenza di obbligo, ritengano opportuno istituire registri sociali.

Friday, 24 January 2020 11:33

CIRCOLARE 3/2020 NOVITA' PERSONE FISICHE

Con la L. 27.12.2019 n. 160 è stata emanata la “legge di bilancio 2020” e con il D.L. 26.10.2019 n. 124 è stato emanato il “decreto fiscale collegato”, entrambi in vigore dall’1.1.2020; di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni.

Argomento Descrizione
Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento
tracciabile

A decorrere dall’1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:

  • bonifico bancario o postale;
  • ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità

La disposizione non si applica:

  • alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
  • alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

Pertanto ai fini della detrazione fiscale sarà necessario che le spese per prestazioni sanitarie effettuate da strutture private NON ACCREDITATE e/o dai singoli professionisti NON siano pagate tramite contante

Presentazione dei modelli F24 contenenti
compensazioni –

Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate –

Estensione

  • Per effetto dell’art. 3 co. 2 del DL 124/2019 convertito, viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:
  • di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP;
  • dei crediti d’imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
    • In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 “a saldo zero” o di particolari crediti d’imposta agevolativi.
    • Quindi al fine di poter ottenere le quietanze dei modelli F24, con compensazione, presentati tramite i sistemi telematici di cui sopra, sarà indispensabile abilitare “il cassetto fiscale” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
    • Crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta
    • L’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni viene esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, “bonus Renzi”), indipendentemente dal possesso della partita IVA.
    • Decorrenza
La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito), quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020
Progressiva
riduzione dei limiti all’utilizzo dei contanti

Con l’art. 18 del DL 124/2019 viene previsto un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante, dagli attuali 2.999,99 euro:

  • dall’1.7.2020 al 31.12.2021 l’importo limite sarà di 1.999,99 euro.
  • dall’1.1.2022 varrà l’importo limite di 999,99 euro;

Alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro:

  • per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00);
  • per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua a essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate
degli edifici
(c.d. “bonus
facciate”)

È introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per:

  • le spese documentate e sostenute nell’anno 2020;
  • relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.

Considerato che la norma dispone, genericamente, che l’agevolazione consista in una detrazione dall’imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l’IRPEF che l’IRES.

Interventi agevolati

La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di:

  • sola pulitura;
  • sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).

A titolo esemplificativo, sono esclusi gli interventi sulle grondaie e pluviali, per i queli si potrà continuare a usufruire della detrazione del 50%.

Assenza di limite massimo di spesa

Con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo.

Ripartizione

La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020.

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

Interventi di
recupero del
patrimonio edilizio - Proroga

È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili”

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal­l’1.1.2019.

Cedolare secca

Viene portata “a regime” l’aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato.

Ambito di applicazione dell’aliquota del 10%

Si ricorda che l’art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l’applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che:

  • siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 551/88 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;
  • siano stipulati “a canone concordato” sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all’art. 2 co. 3 della L. 431/98 e di cui all’art. 8 della medesima legge (per poter applicare l’aliquota ridotta della cedolare secca, per i contratti stipulati in base al DM 16.1.2017 senza l’intervento delle associazioni sindacali, è necessaria una attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo definito in sede locale per la determinazione dei canoni).

Cedolare secca sulle locazioni commerciali

La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019.

 

Ravvedimento operoso - Limiti temporali

Per effetto dell’art. 10-bis del DL 124/2019 convertito, viene estesa a tutti i comparti impositivi la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso senza limitazioni temporali, entro, quindi, i termini di decadenza per la notifica dell’atto impositivo.

Ciò vale, in particolar modo, per i tributi locali e per tutte le entrate che hanno natura tributaria, come i contributi consortili.

Tasse automobilistiche - Pagamento L’Dall’1.1.2020, la tassa automobilistica (c.d. “bollo auto”) deve essere pagata esclusivamente attraverso il sistema di pagamenti elettronici “pagoPA”.
Obbligo di accettare pagamenti tramite carte I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tec­nica. Non sono previste sanzioni in caso di “mancata accettazione” di pagamenti tramite carte di pagamento.

Detrazioni
IRPEF 19% -
Parametrazione
al reddito
complessivo

Dall’1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:

  • per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.

Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.

Rientrano nei nuovi limiti, ad esempio, le detrazioni relative a:

  • spese veterinarie;
  • spese universitarie;
  • spese per la pratica sportiva dei ragazzi.

Oneri esclusi dalla parametrazione al reddito complessivo

Sono esclusi dalla parametrazione (la detrazione compete, quindi, per l’intero importo a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo):

  • gli oneri di cui al co. 1 lett. a) e b) e co. 1-ter dell’art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale);
  • le spese sanitarie di cui al co. 1 lett. c) dell’art. 15 del TUIR.

Di seguito si riepilogano le principali novità in ambito fiscale contenute nel DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”), convertito nella L. 19.12.2019 n. 157, pubblicata sulla G.U. 24.12.2019 n. 301, entrata in vigore il 25.12.2019, tuttavia per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Argomento Descrizione
Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi

L’art. 4 del DL 124/2019 convertito ha introdotto il nuovo art. 17-bis nel DLgs. 241/97, che deroga al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni.

Nella formulazione attuale la norma prevede che spetti alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera. Il committente, invece, ha l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente.

Ambito soggettivo

La norma si applica ai committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi, che siano sostituti d’imposta e residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato.

Sono esclusi dalla disciplina in esame i committenti che non hanno la qualifica di sostituti d’imposta, ad esempio le persone fisiche che non agiscono nell’ambito di attività imprenditoriali o professionali (c.d. “privati”).

Ambito oggettivo

La deroga introdotta con l’art. 17-bis del DLgs. 241/97 si applica ai committenti che affidino ad un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro, attraverso “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente uti­lizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo”.

Per rientrare nell’ambito applicativo della disposizione devono coesistere:

  • sia il limite economico (importo annuo complessivo dell’opera o delle opere e del servizio o dei servizi commissionati superiore a 200.000,00 euro);
  • sia quello relativo all’esecuzione, caratterizzato dalla prevalenza dell’utilizzo della manodopera presso le sedi di attività del committente con beni strumentali di quest’ultimo.
  • Obblighi dell’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrici
  • L’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice:
    • determina e trattiene l’importo delle ritenute fiscali calcolate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’opera o del servizio per tutta la durata del contratto;
    • provvede al versamento delle medesime nel rispetto del termine ordinario, ma senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie.
  • Nei 5 giorni lavorativi successivi rispetto alla scadenza del termine per il pagamento delle ritenute, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente, e per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:
    • i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nella prestazione dell’opera o del servizio affidatogli dal medesimo committente, compilati secondo le indicazioni contenute nella ris. Agenzia delle Entrate 24.12.2019 n. 109;
    • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, indicandone anche il codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;
    • l’ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore impiegato nell’esecuzione dell’opera o del servizio affidato dal committente;
    • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.
  • Responsabilità dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice
  • L’art. 17-bis del DLgs. 241/97 prevede che l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice sia responsabile per la corretta determinazione e per la corretta esecuzione delle ritenute, nonché per il versamento delle medesime, senza possibilità di compensazione nel modello F24.
  • Tale impresa è responsabile anche nel caso in cui non fornisca al committente i modelli F24 utilizzati per il versamento delle ritenute e i dati necessari per permettergli di verificare la corretta determinazione delle medesime.
  • Obblighi del committente
  • Il committente deve:
    • chiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici la copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute, al fine di riscontrarne il corretto adempimento;
    • sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l’inadempimento, fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o se inferiore per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate, nel caso in cui non riceva, entro i 5 giorni successivi al termine per il versamento, i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dovute in relazione ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, o nel caso in cui li abbia ricevuti ed abbia rilevato un omesso o insufficiente versamento;
    • comunicare l’inadempimento riscontrato all’Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni.
  • Responsabilità del committente
  • L’inadempimento degli obblighi previsti per il committente dall’art. 17-bis del
    D.Lgs. 241/97 genera una responsabilità a suo carico solo nel caso in cui si verifichi l’omesso o il parziale versamento delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, esponendolo all’obbligo di pagare una somma commisurata alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice.
  • Sanzioni per il committente
  • L’art. 17-bis co. 4 del D.Lgs. 241/97 dispone che il committente inadempiente sia obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice per la violazione degli obblighi di:
  • corretta determinazione delle ritenute;
  • corretta esecuzione delle medesime;
  • tempestivo versamento delle ritenute senza possibilità di compensazione.
  • La somma chiesta al committente si aggiunge alla sanzione irrogata per l’ina­dempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice e non può essere pagata mediante compensazione nel modello F24.
  • Ravvedimento operoso
  • Il termine di 90 giorni previsto per il committente che, avendo riscontrato un inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate, permette alle medesime di avvalersi del ravvedimento per rimediare alla violazione commessa, potendo beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un decimo se perfezionato entro 30 giorni dalla data della violazione e ad un nono se la regolarizzazione viene posta in essere entro 90 giorni dalla violazione commessa.
  • L’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice può regolarizzare la violazione commessa anche dopo il termine dei 90 giorni, ma in tal caso il committente avrà comunicato l’inadempimento all’Agenzia delle Entrate. Pertanto, aumenta per l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice il rischio di non poter ravvedere la violazione commessa, nel caso in cui venga notificato uno degli atti che inibiscono la facoltà di ravvedersi (es. atto di accertamento, irrogazione di sanzioni, cartella di pagamento).

Contributi previdenziali e premi INAIL - Esclusione della compensazione

Il nuovo art. 17-bis del D.Lgs. 241/97 prevede inoltre che le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono versare, senza potersi avvalere della compensazione nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, quanto dovuto per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati:

  • in relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati;
  • nel corso di durata del contratto.

Facoltà di disapplicazione della nuova disciplina

L’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice disapplica l’art. 17-bis del D.Lgs. 241/97 (anche per i versamenti contributivi) se nell’ultimo giorno del mese precedente a quello previsto per il versamento delle ritenute soddisfa i seguenti requisiti:

ü  risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;

ü  non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

È previsto il rilascio di un certificato da parte dell’Agenzia delle Entrate che attesti il possesso dei richiamati requisiti e che ha validità di 4 mesi dal rilascio.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.1.2020, quindi dalle ritenute operate da tale data, anche con riferimento ai contratti stipulati prima del 1° gennaio (ris. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 108).

Cessazione
partita IVA e VIES –

Divieto di
compensazione

L’art. 2 del DL 124/2019 convertito prevede l’impossibilità di avvalersi della compensazione per i contribuenti nei confronti di quali sia stato notificato da parte dell’Agenzia delle Entrate:

·       il provvedimento di cessazione della partita IVA;

·       ovvero il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES.

Cessazione della partita IVA

Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ha effetti:

·       relativamente a qualsiasi tipologia di crediti (tributari e non tributari);

·       senza limiti di importo dei crediti stessi;

·       a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando la partita IVA risulti cessata.

Esclusione dal VIES

Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES, ha effetti:

·       relativamente ai soli crediti IVA;

·       a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di es­clusione.

Scarto del modello F24

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto descritto, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

Compensazione nel modello F24 di crediti relativi a imposte dirette e IRAP - Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione

Per effetto dell’art. 3 co. 1 del DL 124/2019 convertito, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso:

  • alle imposte sui redditi e relative addizionali;
  • alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
  • all’IRAP.

Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:

  • solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;
  • a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.

  • Decorrenza
  • La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito), quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

Presentazione dei modelli F24 contenenti
compensazioni –

Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate –

Estensione

  • Per effetto dell’art. 3 co. 2 del DL 124/2019 convertito, viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:
  • di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP;
  • dei crediti d’imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
    • In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 “a saldo zero” o di particolari crediti d’imposta agevolativi.
    • Crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta
    • L’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni viene esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, “bonus Renzi”), indipendentemente dal possesso della partita IVA.
    • Decorrenza
    • La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (
Accollo fiscale con compensazione di crediti - Divieto
  • Per effetto dell’art. 1 del DL 124/2019 convertito, è vietato estinguere debiti tributari tramite il c.d. “accollo fiscale”, nel caso in cui il debito del contribuente accollato venga pagato non in contanti dall’accollante, bensì utilizzando in compensazione un credito d’imposta a disposizione dell’accollante.
  • Ove ciò avvenga, il pagamento si dà per non eseguito.
  • Vengono inoltre previste sanzioni amministrative (e, eventualmente, anche penali) a carico dell’accollante e dell’accollato.
  • In capo all’accollato viene recuperato il debito d’imposta, con responsabilità solidale dell’accollante.

Controllo preventivo delle compensazioni –

Scarto dei modelli F24 - Sanzioni

L’Agenzia delle Entrate, se ravvisa profili di rischio dalla stessa individuati, può bloccare preventivamente i modelli F24 che contengono compensazioni e successivamente disporne lo scarto.

Se il modello F24 viene bloccato e scartato, il pagamento non è eseguito.

Con l’art. 4 co. 5- 8 del DL 124/2019 convertito si prevede una sanzione pari al 5% dell’importo per importi fino a 5.000,00 euro, oppure pari a 250,00 euro per importi superiori a 5.000,00 euro, a carico del contribuente il cui modello F24 sia stato preventivamente scartato. Tale sanzione viene contestata mediante cartella di pagamento, con diretta iscrizione a ruolo.

Ove il contribuente paghi la sanzione entro 30 giorni dall’apposita comunicazione preventiva inviata dall’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita.

In ogni caso, il contribuente può far presente all’Agenzia delle Entrate elementi valutati erroneamente o non considerati.

Compensazione crediti
commerciali verso Pubbliche Amministra­zioni con somme iscritte a ruolo –

Proroga per il 2019 e 2020

  • Con l’art. 37 co. 1-bis del DL 124/2019 convertito, viene estesa anche agli anni 2019 e 2020 la possibilità, per le imprese e i lavoratori autonomi, di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o derivanti da atti esecutivi, affidate agli Agenti della Riscossione entro il 31.10.2019, i crediti:
  • maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
  • relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
  • non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell’Ente debitore.
    • La nuova modalità di compensazione dei crediti commerciali e professionali può quindi essere esercitata:
  • a decorrere dal 25.12.2019 (data di entrata in vigore della L. 157/2019) e fino al 31.12.2020;
  • in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi pre­vi­denziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligato­ria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entra­te spettanti all’Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell’Agente della Riscossione, relativi ai carichi affidati entro il 31.10.2019;
  • qualora la somma affidata all’Agente della Riscossione sia inferiore o pari al credito vantato;
  • su richiesta del creditore, che dovrà presentare all’Agente della Riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dalla Pubblica Amministrazione debitrice.
Modifica della misura
delle rate degli acconti IRPEF, IRES e IRAP

L’art. 58 del DL 124/2019 convertito modifica, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell’importo complessivamente dovuto, dal 2020 occorrerà versare due rate di pari importo (ognuna del 50%).

  • Soggetti interessati dalla modifica
  • La modifica interessa soltanto i contribuenti che, contestualmente:
    • esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
    • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569,00 euro).
    • Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:
      • partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;
      • applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;
        • applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
        • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
        • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
        • Per gli altri contribuenti, resta ferma l’attuale bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%), sia per il 2019, sia per gli anni successivi.
        • Imposte interessate dalla modifica
          • La modifica delle rate di acconto si estende, oltre che all’IRPEF, all’IRES e all’IRAP (espressamente citate dalla norma), anche all’imposta sostitutiva per il regime forfettario e alle altre imposte sostitutive per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto, quali, ad esempio la cedolare secca, I’IVAFE, l’IVIE.

Tassazione dei dividendi percepiti da
società semplici
  • Con l’art. 32-quater del DL 124/2019 convertito è stato previsto che i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.
  • Questa norma si applica per i dividendi distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale della società. Pertanto:
  • per la quota imputabile ai soggetti IRES che applicano l’art. 89 del TUIR, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;
  • per la quota imputabile alle imprese individuali ed alle società di persone commerciali, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;
  • per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa, i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
    • La ritenuta a titolo d’imposta menzionata nell’ultimo punto deve essere operata dalle società e dagli enti commerciali residenti sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.
Consegna e trasmissione telematica delle certificazioni del sostituto d’imposta -
Nuovi termini
dal 2021

Per effetto dell’art. 16-bis co. 2 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 viene stabilito al 16 marzo il termine per:

  • la consegna al contribuente delle certificazioni del sostituto d’imposta;
  • la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche.

Certificazioni Uniche non rilevanti per la precompilata

Rimane ferma la scadenza del 31 ottobre per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate.

Certificazioni relative al periodo d’imposta 2019

Le certificazioni relative al 2019 dovranno quindi ancora essere:

  • inviate in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 9.3.2020 (in quanto il 7 marzo cade di sabato);
  • consegnate ai contribuenti entro il 31.3.2020.
 
Presentazione e trasmissione telematica dei modelli 730 ed effettuazione dei conguagli -
Nuovi termini dal 2021

Per effetto dell’art. 16-bis co. 1 e 3 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 vengono previsti nuovi termini in relazione ai modelli 730.

Presentazione dei modelli 730 - Nuovo termine dal 2021

A decorrere dal 2021, il termine di presentazione del modello 730 viene stabilito al 30 settembre, indipendentemente dalla modalità di presentazione.

Presentazione dei modelli 730/2020

I modelli 730/2020, relativi al periodo d’imposta 2019, devono quindi ancora essere presentati entro il:

Ravvedimento operoso - Limiti temporali

Per effetto dell’art. 10-bis del DL 124/2019 convertito, viene estesa a tutti i comparti impositivi la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso senza limitazioni temporali, entro, quindi, i termini di decadenza per la notifica dell’atto impositivo.

Ciò vale, in particolar modo, per i tributi locali e per tutte le entrate che hanno natura tributaria, come i contributi consortili.

Interessi fiscali - Rimodulazione
  • Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinato in misura compresa tra lo 0,1% e il 3%.
  • Nel rispetto di tali limiti, i tassi applicabili dovranno essere individuati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Utilizzo dei file delle fatture elettroniche
  • L’art. 14 del DL 124/2019 convertito modifica l’art. 1 del D.Lgs. 127/2015, prevedendo la memorizzazione integrale dei file delle fatture elettroniche sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o alla definizione di eventuali giudizi. Sulla base della nuova disposizione, l’Amministrazione finanziaria potrà, quindi, memorizzare anche i dati richiesti dall’art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72, concernenti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell’operazione, anche in caso di mancata adesione del contribuente al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.
Prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche - Proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche

Non essendo ancora state individuate modalità specifiche per l’emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, l’art. 15 del DL 124/2019 convertito ha disposto la proroga, anche per l’anno 2020, del divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a tale Sistema (art. 10-bis del DL 23.10.2018 n. 119).

Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 9-bis co. 2 del DL 14.12.2018 n. 135, la proroga ha effetto anche con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche da parte dei soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. 

Il “decreto fiscale” stabilisce altresì che, a decorrere dall’1.7.2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri mediante trasmissione degli stessi al Sistema tessera sanitaria, tramite strumenti tecnologici che ne garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza (ivi compresi quelli che consentono pagamenti con carte di debito o credito).

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
  • L’art. 17 del DL 124/2019 convertito, modificando l’art 12-novies del DL 34/2019, prevede che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunichi all’interessato, con modalità telematiche:
  • l’importo dovuto;
  • la sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta a un terzo;
  • gli interessi calcolati fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.
    • Qualora il soggetto non proceda al versamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l’Agenzia delle Entrate provvederà all’iscrizione a ruolo delle somme non versate.
    • Versamenti fino a 1.000,00 euro annui
    • Al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori, qualora gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dell’imposta può essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.
Reverse charge per appalti e subappalti

L’art. 4 co. 3 del DL 124/2019 convertito stabilisce l’introduzione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni di servizi effettuate:

  • tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera;
  • presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Esclusioni

La nuova disciplina non si applica:

  • alle prestazioni di servizi relative al settore dell’edilizia (art. 17 co. 6 lett. a) e a-ter) del DPR 633/72) ed alle prestazioni nei confronti della P.A. e di altri enti e società assoggettati a split payment (art. 17-ter del DPR 633/72);
  • alle agenzie per il lavoro (Capo I del Titolo II del DLgs. 276/2003).
  • Efficacia

L’efficacia della nuova fattispecie di reverse charge è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una specifica misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE (art. 4 co. 4 del DL 124/2019 convertito).

Lotteria degli scontrini - Rinvio –

Premi speciali

  • Gli artt. 19 e 20 del DL 124/2019 convertito apportano alcune modifiche alla disciplina della c.d. “lotteria degli scontrini”, con lo scopo di rafforzare l’efficacia della misura e di favorire la diffusione dei pagamenti elettronici.
  • La “lotteria degli scontrini” consentirà ai soggetti che effettuano acquisti di beni o servizi, presso esercenti che trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi, di partecipare all’estrazione a sorte di premi messi in palio.
  • La partecipazione alla lotteria è ammessa per le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che effettuano acquisti al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione. Inoltre, ai fini dell’estrazione:
  • il cliente dovrà comunicare all’esercente, all’atto dell’acquisto, il proprio codice identificativo (“codice lotteria”);
  • l’esercente dovrà inviarlo all’Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati dell’operazione effettuata (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122).
    • Rinvio della lotteria all’1.7.2020
    • L’art. 20 del DL 124/2019 convertito differisce dall’1.1.2020 all’1.7.2020 l’avvio della lotteria degli scontrini, allineando tale termine di decorrenza all’entrata in vigore, a regime, dei nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
    • Rinvio al 30.6.2020 dell’adeguamento dei registratori telematici
    • È stato differito dal 31.12.2019 al 30.6.2020 il termine entro cui gli esercenti devono adeguare i registratori telematici alle nuove funzioni richieste per l’attuazione della lotteria, vale a dire l’acquisizione del “codice lotteria” dei clienti e la trasmissione dei dati delle operazioni valide per la partecipazione alle estrazioni dei premi.
    • Sistema di segnalazione delle violazioni
    • In sede di conversione in legge, è stata abolita la sanzione amministrativa inizialmente prevista dall’art. 20 del DL 124/2019 per gli esercenti che avessero rifiutato di acquisire il codice identificativo del cliente o che avessero omesso di inviare i dati delle operazioni valide per la lotteria.
    • Il nuovo art. 20 del DL 124/2019 convertito si limita a prevedere un meccanismo di segnalazioni da parte dei clienti. Nello specifico, stabilisce che il cliente ha la facoltà di segnalare sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in apposito portale, se l’esercente si è rifiutato di acquisire il codice lotteria. Tale segnalazione sarà poi utilizzata dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.
    • Esenzione fiscale dei premi
    • Per incoraggiare la partecipazione alla lotteria, viene stabilito che i premi attribuiti nell’ambito della stessa non concorrono a formare il reddito del percipiente, per cui sono esclusi dall’imposizione ai fini IRPEF. Inoltre, sono esenti da qualsiasi ulteriore prelievo erariale.
    • Istituzione di premi speciali in caso di pagamenti elettronici
    • La definizione delle modalità di estrazione, dell’entità dei premi, nonché di ogni altra disposizione attuativa della lotteria è demandata a un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, da adottare d’intesa con l’Agenzia delle Entrate.
    • L’art. 19 del DL 124/2019 convertito prevede che con il medesimo provvedimento:

•     vengano istituiti premi speciali, da attribuire agli acquirenti che effettuano il pagamento mediante mezzi elettronici, mediante estrazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie;

•     vengano istituiti dei premi anche per gli esercenti che certificano le operazioni ex art. 2 co. 1 del D.Lgs. 127/2015 (ossia mediante registratori telematici o procedura web dell’Agenzia delle Entrate).

Va tuttavia rilevato che, in base a quanto indicato nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto, l’attribuzione dei premi per gli esercenti sembra sia comunque subordinata all’utilizzo di mezzi di pagamento elettronici.

Esterometro
  • La trasmissione telematica delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere dovrà essere effettuata trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (1° trimestre entro il 30/4, 2° trimestre entro 31/7, 3° trimestre entro 31/10 e 4° trimestre entro 31/1).
Credito d’imposta su commissioni per pagamenti elettronici Per incentivare i mezzi di pagamento elettronici viene previsto il riconoscimento di un credito d’imposta a esercenti attività d’impresa, arti e professioni (che hanno ricavi non superiori a 400.000,00 euro) pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:
  • mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari (banche, poste, ecc.) o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili;
  • in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall’1.7.2020.

Nuovo regime degli impatriati –

Decorrenza

Per effetto dell’art. 13-ter del DL 124/2019 convertito, la nuova versione del regime degli impatriati, come modificato dal DL 34/2019, si applica, già dal 2019, ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30.4.2019 (in luogo dell’originaria decorrenza prevista per il 2020).
Obbligo di accettare
pagamenti tramite carte
  • I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità te­cnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007).
  • È stata soppressa, in sede di conversione in legge, la previsione di sanzioni amministrative in caso di “mancata accettazione” di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali
Agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi
  • L’art. 53-bis del DL 124/2019 convertito prevede alcune agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi.
  • Aliquota IVA del 4%
  • Con la modifica del n. 31 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% viene estesa:
  • alle cessioni di motoveicoli e autoveicoli ad alimentazione ibrida ed elettrica effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 3 della L. 5.2.92 n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, oppure dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
  • alle prestazioni rese ai predetti soggetti dalle officine per adattare tali veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento.

Detta aliquota IVA si applica anche alle cessioni dei citati autoveicoli a soggetti non vedenti e a soggetti affetti da sordomutismo, nonché ai familiari di cui i predetti soggetti sono fiscalmente a carico.

Rientrano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione in esame, in particolare, i veicoli:

  • di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido;
  • di cilindrata fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido;
  • di potenza non superiore a 150 kW, se con motore elettrico.

Le stesse caratteristiche di potenza sono replicate nell’art. 1 co. 1 della L. 9.4.86
n. 97 e nell’art. 8 co. 3 primo periodo della L. 27.12.97 n. 449.

Esenzione dall’imposta di trascrizione

Agli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i citati veicoli ibridi e a motore elettrico, destinati a portatori di handicap, viene estesa l’esenzione:

  • dall’imposta erariale di trascrizione;
  • dall’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione;
  • dall’imposta di registro.
Frodi nell’acquisto
di veicoli fiscalmente
usati
  • L’art. 9 del DL 124/2019 convertito prevede che l’Agenzia delle Entrate verifichi la sussistenza delle condizioni di esclusione dall’obbligo di versamento dell’IVA, a mezzo modello F24 ELIDE, per l’immatricolazione o la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso (art. 1 co. 9-bis del DL 262/2006).
  • Si introduce la verifica preventiva, dunque, anche per i “privati consumatori” che acquistano mezzi fiscalmente usati in altri Stati membri dell’Unione europea.
  • Gli esiti del controllo operato saranno trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai fini dell’immatricolazione del veicolo.
  • I termini e le modalità della verifica saranno stabiliti con provvedimento del Di­rettore dell’Agenzia delle Entrate.
Tasse automobilistiche - Pagamento tramite pagoPA L’art. 38-ter del DL 124/2019 convertito stabilisce che, dall’1.1.2020, la tassa automobilistica (c.d “bollo auto”) deve essere pagata esclusivamente attraverso il sistema di pagamenti elettronici “pagoPA” di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 7.3.2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
Progressiva
riduzione dei limiti all’utilizzo dei contanti
  • Con l’art. 18 del DL 124/2019 convertito viene previsto un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante verso quota 999,99 euro, dagli attuali 2.999,99 euro. In particolare:
  • dall’1.7.2020 al 31.12.2021 l’importo limite sarà di 1.999,99 euro.
  • dall’1.1.2022 varrà l’importo limite di 999,99 euro;
    • Conseguenze sulla disciplina sanzionatoria
    • Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.
    • Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alle novità apportate in ordine ai limiti di utilizzo del denaro contante, si prevede che:
  • per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00);
  • per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua ad essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

·       L’art. 2 del DL 124/2019 convertito prevede l’impossibilità di avvalersi della compensazione per i contribuenti nei confronti di quali sia stato notificato da parte dell’Agenzia delle Entrate:

·       il provvedimento di cessazione della partita IVA;

·       ovvero il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES.

·      

·       Cessazione della partita IVA

·       Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ha effetti:

·       relativamente a qualsiasi tipologia di crediti (tributari e non tributari);

·       senza limiti di importo dei crediti stessi;

·       a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando la partita IVA risulti cessata.

·       Esclusione dal VIES

·       Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES, ha effetti:

·       relativamente ai soli crediti IVA;

·       a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di es­clusione.

·       Scarto del modello F24

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto descritto, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

Monday, 13 January 2020 11:24

CIRCOLARE 1/2020 LEGGE DI BILANCIO 2020

Con la L. 27.12.2019 n. 160 è stata emanata la “legge di bilancio 2020”, in vigore dall’1.1.2020, di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni.

Argomento Descrizione

Nuovi limiti nel

regime forfetario

ex L. 190/2014

Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall’1.1.2020.

La legge di bilancio 2020 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

Spese sostenute per lavoro dipendente

Per accedere al regime forfetario, dal 2020, le spese per lavoro dipendente sostenute nell’anno precedente devono essere di ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi. Le spese che concorrono alla formazione di tale limite sono quelle per:

  • lavoro accessorio;
  • lavoratori dipendenti e collaboratori;
  • utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro;
  • somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari.

Resta confermato il limite di ricavi e compensi che non deve superare, nell’anno precedente, i 65.000,00 euro.

Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati (come i redditi da pensione)

Rispetto alle cause di esclusione, dal 2020, il regime forfetario non può essere applicato dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati superiori a 30.000,00 euro.

Tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Riduzione dei termini di accertamento per fatturazione elettronica

Per i contribuenti in regime forfetario che aderiscono volontariamente alla fatturazione elettronica per tutte le fatture emesse, il termine di decadenza per l’accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno (passando al 31 dicembre del quarto, anziché del quinto, anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

Resta fermo anche per il 2020 il divieto di emettere fatture elettronica per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (art. 15 del DL 124/2019 “collegato alla Legge di Bilancio).

Fruibilità di benefici fiscali e non fiscali

Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato all’imposta sostitutiva prevista dal regime forfetario (15% o 5%) deve essere considerato ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di:

  • deduzioni dal reddito e detrazioni d’imposta;
  • benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
Ripristino dell’ACE

La legge di bilancio 2020 ha ripristinato l’ACE, già dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (ovvero, dal 2019 per i soggetti “solari”). L’agevolazione si applica, quindi, senza soluzione di continuità rispetto al 2018, in base alle regole previgenti.

È stato, però, ulteriormente ridotto il coefficiente di remunerazione del capitale, previsto a regime (dal 2019) nella misura dell’1,3%: il reddito detassato è, quindi, pari a 13.000,00 euro per ogni milione di euro di incrementi di capitale rilevanti.

Rivalutazione dei beni d’impresa

La legge di bilancio 2020 ha riaperto le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa. La rivalutazione:

  • riguarda i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018;
  • deve essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo (per i soggetti “solari”, si tratta del bilancio al 31.12.2019).

Rispetto ai precedenti provvedimenti speciali di rivalutazione:

  • è stata ridotta l’entità delle imposte sostitutive da versare (12% per i beni ammortizzabili; 10% per i beni non ammortizzabili);
  • è stata introdotta la facoltà di versamento rateale dell’imposta (in 3 o 6 rate a seconda della relativa entità).
Estromissione dell’immobile
strumentale dell’impresa
individuale

Sono state riaperte le disposizioni agevolative per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, con le quali è possibile fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella privata della persona con un’imposizione ridotta.

L’imposta è, infatti, prevista nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale dell’immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto, e può essere calcolata adottando, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.

L’estromissione deve essere perfezionata entro il 31.5.2020, anche se i relativi effetti retroagiscono all’1.1.2020 (l’immobile si considera, quindi, posseduto dalla persona nella sfera “privata” per l’intero 2020).

Aumento della percentuale di deducibilità dell’IMU

Si interviene sulla percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell’IMU relativa agli immobili strumentali; analoghe percentuali si applicano all’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all’IMIS della Provincia autonoma di Trento.

Rimangono fermi i consueti criteri di deducibilità.

Deducibilità per il periodo d’imposta 2019 “solare”

È confermata, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo d’imposta 2019 “solare”), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell’IMU relativa agli immobili strumentali.

Deducibilità per i periodi d’imposta successivi al 2019 “solare”

La deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, aumenta nella misura del:

  • 60%, per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 “solari”);
  • 100%, a regime, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 “solare”).
Auto in uso
promiscuo ai
dipendenti -
Fringe benefit
Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’1.7.2020, la percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:
  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chi­lometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dal­le Tabelle nazionali dell’ACI;
  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%;
  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;
  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.
Buoni pasto -
Limiti di
esclusione da imposizione

Dall’1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all’importo complessivo giornaliero di:

4,00 euro per i buoni pasto “cartacei” (al posto dei precedenti 5,29 euro);

8,00 euro per i buoni pasto “elettronici” (al posto dei precedenti 7,00 euro).

Indennità sostitutive di mensa per addetti ai cantieri

Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

Credito d’imposta per investimenti in beni
strumentali

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d’imposta.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario).

Gli esercenti arti e professioni possono fruire soltanto del credito d’imposta “generale”.

Investimenti agevolabili

Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:

• beni materiali strumentali nuovi “ordinari”;

• beni materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016;

• beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016.

Sono esclusi dall’agevolazione:

• i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del TUIR;

• i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;

• i fabbricati e le costruzioni;

• i beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/2015;

• i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti

Profili temporali

Sono agevolabili i suddetti investimenti effettuati dall’1.1.2020 al 31.12.2020.

L’agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020:

• il relativo ordine risulti accettato dal venditore;

• e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

  • nella misura del 6% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni “4.0” compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 15% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
  • spetta per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”) in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all’anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all’anno);
  • nel caso di investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.

In relazione agli investimenti nei beni di cui all’Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico, le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo DM.

Dicitura in fattura

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione.

Credito d’imposta per ricerca,
sviluppo e
innovazione

Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma

giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione

del reddito (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario).

Misura dell’agevolazione

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta:

  • in misura pari al 12% della relativa base di calcolo;
  • nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • in misura pari al 6% della relativa base di calcolo o al 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
  • nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • in misura pari al 6% della relativa base di calcolo;
  • nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
  • in tre quote annuali di pari importo;
  • a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;

subordinatamente all’adempimento dei previsti obblighi di certificazione.

Credito d’imposta per la formazione 4.0

Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

Misura dell’agevolazione

Alle piccole imprese (dipendenti < 50; fatturato/totale di bilancio ≤ 10 milioni di euro) il credito d’imposta spetta:

  • nella misura del 50% delle spese ammissibili;
  • nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.

Per le medie imprese (dipendenti < 250; fatturato ≤ 50 milioni di euro e/o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro), l’agevolazione spetta:

  • in misura pari al 40% delle spese ammissibili;
  • nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 300.000,00 euro).

Per le grandi imprese, l’agevolazione spetta:

  • in misura pari al 30% delle spese ammissibili;
  • nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 200.000,00 euro).

Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d’imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Eliminazione dell’obbligo dei contratti collettivi

È stato eliminato l’obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Credito d’imposta per le fiere Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali.
Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate
degli edifici
(c.d. “bonus
facciate”)

È introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per:

  • le spese documentate e sostenute nell’anno 2020;
  • relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.

Considerato che la norma dispone, genericamente, che l’agevolazione consista in una detrazione dall’imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l’IRPEF che l’IRES.

Interventi agevolati

La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di:

  • sola pulitura;
  • sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).

Assenza di limite massimo di spesa

Con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo.

Ripartizione

La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici

Proroga

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020.

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

Interventi di
recupero del
patrimonio edilizio - Proroga

È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili”

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2019.

Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli immobili
(recupero, riqualificazione energetica e antisismici)
Dall’1.1.2020:
  • viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici;
  • lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica rimane possibile per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 200.000,00 euro;
  • viene soppressa la possibilità di cessione della detrazione IRPEF derivante dall’esecuzione dagli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico, di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR.
Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento
tracciabile

A decorrere dall’1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:

  • bonifico bancario o postale;
  • ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità

La disposizione non si applica:

  • alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
  • alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Detrazioni
IRPEF 19% -
Parametrazione
al reddito
complessivo

Dall’1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:

  • per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.

Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.

Rientrano nei nuovi limiti, ad esempio, le detrazioni relative a:

  • spese veterinarie;
  • spese universitarie;
  • spese per la pratica sportiva dei ragazzi.

Oneri esclusi dalla parametrazione al reddito complessivo

Sono esclusi dalla parametrazione (la detrazione compete, quindi, per l’intero importo a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo):

  • gli oneri di cui al co. 1 lett. a) e b) e co. 1-ter dell’art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale);
  • le spese sanitarie di cui al co. 1 lett. c) dell’art. 15 del TUIR.

Reddito complessivo

A questi fini, il reddito complessivo (determinato ai sensi dell’art. 8 del TUIR) è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-bis del TUIR.

Si deve, invece, tenere conto:

  • del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi ex L. 190/2014 (art. 1 co. 75 della L. 190/2014);
  • dei redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni” (ai sensi dell’art. 3 co. 7 del DLgs. 23/2011).

Cedolare secca

Viene portata “a regime” l’aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato.

Ambito di applicazione dell’aliquota del 10%

Si ricorda che l’art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l’applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che:

  • siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 551/88 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;
  • siano stipulati “a canone concordato” sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all’art. 2 co. 3 della L. 431/98 e di cui all’art. 8 della medesima legge (per poter applicare l’aliquota ridotta della cedolare secca, per i contratti stipulati in base al DM 16.1.2017 senza l’intervento delle associazioni sindacali, è necessaria una attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo definito in sede locale per la determinazione dei canoni).

Cedolare secca sulle locazioni commerciali

La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019.

Terreni dei coltivatori diretti e IAP - Proroga dell’esenzione IRPEF

È prorogata anche per il 2020 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.

Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2020

Dal 2017 e fino al 2020 la disciplina fiscale dei terreni in argomento è la seguente:

  • i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
  • i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP per il 2021

Per l’anno 2021, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e IAP di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, concorrono a formare la base imponibile ai fini dell’IRPEF nella misura del 50%.

Sterilizzazione degli aumenti
delle aliquote IVA

Per l’anno 2020 l’aliquota IVA ordinaria è confermata in misura pari al 22%. Fatta salva l’adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è fissata al:

  • 25% a decorrere dall’1.1.2021;
  • 26,5% a decorrere dall’1.1.2022.

Per l’anno 2020 è inoltre confermata l’aliquota IVA ridotta del 10%. Fatta salva l’adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è stabilita al 12% a decorrere dall’1.1.2021.

IVIE e IVAFE - Estensione dell’ambito
soggettivo

La legge di bilancio 2020 amplia i soggetti tenuti all’applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE per gli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all’estero.

Prima di questo intervento normativo, le imposte patrimoniali in argomento erano dovute solo dalle persone fisiche residenti.

A partire dall’1.1.2020, invece, esse saranno dovute:

  • dalle persone fisiche (anche imprenditori e lavoratori autonomi);
  • dagli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni;
  • dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR).

Proroga della
rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate

La legge di bilancio 2020 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2020, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 30.6.2020:

  • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
  • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

Incremento dell’aliquota dell’imposta
sostitutiva sulle plusvalenze
immobiliari

La legge di bilancio 2020 prevede l’incremento dal 20% al 26% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze ex art. 67 del TUIR che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa.

Questa imposta sostituisce l’imposizione IRPEF su richiesta del contribuente e deve essere versata a cura del notaio tramite il modello F24.

Si ricorda che questo regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni (e non, quindi, i terreni lottizzati di cui all’art. 67 co. 1 lett. a) del TUIR, né i terreni edificabili).

IUC e TASI -
Abolizione

A decorrere dal 2020, è abolita la IUC di cui all’art. 1 co. 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta la disciplina dell’IMU.

Considerato che la IUC si compone dell’IMU e della componente riferita ai servizi comunali che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI, di fatto, dall’1.1.2020 viene abolita la TASI.

“Nuova” IMU

Dall’1.1.2020, viene riscritta la disciplina dell’IMU che, ai sensi dell’art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, continua a sostituire, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.

Rispetto alla vecchia disciplina dell’IMU rimangono sostanzialmente invariati:

  • il presupposto impositivo;
  • i soggetti passivi;
  • la definizione di abitazione principale e relative pertinenze;
  • le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree fabbricabili (con qualche piccola differenza) e dei terreni agricoli;
  • le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i fabbricati inagibili o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni;
  • le fattispecie di immobili esenti (con qualche piccola differenza).

Aliquote IMU

Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della “nuova” IMU che sono stabilite nel modo che segue:

  • abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, con detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono deliberare l’aumento dello 0,1% o la diminuzione fino all’azzeramento);
  • fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono diminuirla fino all’azzeramento);
  • immobili merce (si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): per gli anni 2020 e 2021 l’aliquota di base è fissata allo 0,1% (i Comuni possono deliberare l’aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino all’azzeramento), mentre dall’anno 2022 sono esenti;
  • terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento);
  • immobili produttivi del gruppo “D”: aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% destinata allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono soltanto aumentare l’aliquota sino all’1,06%);
  • altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberare l’aumento sino all’1,06% o la diminuzione fino all’azzeramento). Per questa fattispecie, in sostituzione dell’abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l’aliquota massima dell’1,06 sino all’1,14%.

Liquidazione dell’IMU

L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:

  • alla quota di possesso;
  • ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.

Ai fini della “nuova” IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Ad esempio, il mese di febbraio 2020, composto da 29 giorni, è computato al soggetto che possiede l’immobile per un numero di giorni pari o superiore a 15.

Si computa in capo all’acquirente dell’immobile:

  • il giorno di trasferimento del possesso;
  • l’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.

Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 15.4.2020, l’intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell’acquirente.

Termini di versamento

Rimangono invariati i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle rate. L’IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate:

  • la prima scadente il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;
  • la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.

Per l’anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.

Modalità di versamento

I versamenti dell’IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:

  • il modello F24;
  • l’apposito bollettino postale;
  • la piattaforma di cui all’art. 5 del DLgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA).

Per i soggetti residenti all’estero non sono previste ulteriori modalità di versamento.

Spese veterinarie - Aumento dell’importo
massimo detraibile
Dall’1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie prevista dall’art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR si applica fino all’importo massimo di 500,00 euro (in luogo dei precedenti 387,34 euro), per la parte eccedente 129,11 euro.
Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi -
Detrazione IRPEF del 19% dal 2021

Dall’1.1.2021, spetta la detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese di iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:

  • conservatori di musica,
  • istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 21.12.99 n. 508,
  • scuole di musica iscritte nei registri regionali,
  • cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione,

per lo studio e la pratica della musica (nuova lett. e-quater all’art. 15 co. 1 del TUIR).

Limite massimo di reddito e di spesa

La detrazione spetta:

  • ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000,00 euro;
  • per un importo delle spese non superiore a 1.000,00 euro;
  • anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).
Regime forfetario per l’agriturismo - Estensione all’oleoturismo

Dall’1.1.2020, alle attività di oleoturismo sono estese le disposizioni che sono state previste per l’attività di enoturismo dai co. 502 - 505 dell’art. 1 della L. 205/2017 e, di conseguenza, il regime speciale per i soggetti che esercitano attività di agriturismo.

Caratteristiche del regime forfetario

Il regime fiscale riservato agli agriturismi, e quindi anche agli oleoturismi dall’1.1.2020 (oltre che agli enoturismi), consiste nell’applicazione di un metodo forfetario:

  • ai fini delle imposte sui redditi, per la determinazione del reddito derivante dall’attività agrituristica;
  • ai fini dell’IVA, per la determinazione dell’imposta da portare in detrazione a quella applicata sulle operazioni imponibili effettuate nell’esercizio dell’attività agrituristica.

Determinazione del reddito

Per gli imprenditori che esercitano attività di oleoturismo, fatta eccezione per i soggetti IRES di cui all’art. 73 co. 1 lett. a) e b) del TUIR (società di capitali ed enti commerciali), il reddito imponibile derivante dall’attività di agriturismo si determina applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività, al netto dell’IVA, il coefficiente di redditività del 25%.

Investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali Viene stabilito che, ai soli fini della determinazione della quota deducibile nell’ambito del reddito d’impresa negli esercizi 2020, 2021 e 2022, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali (tra cui la vite, l’olivo, i frutti maggiori) sono incrementate del 20% con esclusione dei costi relativi all’acquisto di terreni.

Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego
(c.d. “plastic tax”)

Decorrenza differita

È istituita l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (c.d. “plastic tax”).

Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta, fra l’altro, i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002.

Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell’imposta:

  • per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;
  • per i MACSI provenienti da altri Stati membri dell’UE, il soggetto che acquista i manufatti nell’esercizio dell’attività economica o il cedente se i MACSI sono acquistati da un consumatore privato;
  • per i MACSI provenienti da Paesi extra-UE, l’importatore.

Misura dell’imposta

L’imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI.

Credito d’imposta

Per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti com­po­stabili secondo lo standard EN 13432:2002, è riconosciuto un credito d’im­posta nella misura del 10% delle spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020 fino a un importo massimo di 20.000,00 euro per ciascun bene­ficiario.

Disposizioni attuative

Le modalità attuative della nuova imposta saranno stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Decorrenza della nuova imposta

La nuova imposta si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento attuativo.

Imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate
(c.d. “sugar tax”)

Decorrenza differita

È istituita un’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).

Si tratta di prodotti finiti o prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’UE (succhi di frutta, compresi i mosti di uva, o di ortaggi e legumi, nonché le acque minerali e le acque gassate) e ottenuti con l’aggiunta di sostanze edulcoranti di origine naturale o sintetica il cui contenuto complessivo, determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza, sia superiore a:

  • 25 grammi per litro nel caso di prodotti finiti;
  • 125 grammi per chilogrammo nel caso di prodotti da diluire.

Insorgenza dell’obbligazione tributaria

L’obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:

  • all’atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate da parte del fabbricante nazionale o del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, ai consumatori nazionali o a ditte nazionali che ne effettuano la rivendita (in tal caso, il fabbricante nazionale o il soggetto che provvede al condizionamento sono tenuti al pagamento);
  • all’atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi UE (in tal caso, l’acquirente è tenuto al pagamento);
  • all’atto dell’importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate da Paesi non UE (in tal caso, l’importatore è tenuto al pagamento).

L’imposta non si applica alle bevande edulcorate cedute dal fabbricante nazionale in altri Paesi UE o destinate ad essere esportate.

Misura dell’imposta

L’imposta è fissata nella misura di:

  • 10,00 euro per ettolitro, per i prodotti finiti;
  • 0,25 euro per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

Disposizioni attuative

Le modalità attuative della nuova imposta saranno stabilite da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Decorrenza della nuova imposta

La nuova imposta si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo.

Canone unico - Istituzione dal 2021

Dal 2021 sarà introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. “canone unico”) che dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle città metropolitane.

Il canone sostituirà:

  • la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
  • il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
  • l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,
  • il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’art. 27 co. 7 e 8 del DLgs. 30.4.92 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

Il canone, inoltre, sarà comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Sport bonus Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

 

PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Argomento Descrizione
Agevolazione contributiva per l’apprendistato
di primo livello
Con riferimento all’anno 2020, per i contratti di apprendistato di “primo livello” di cui all’art. 43 del DLgs. 81/2015, stipulati dall’1.1.2020 al 31.12.2020, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100%:
  • ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9;
  • per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Esonero
contributivo
giovani

Si stabilisce l’estensione dell’esonero di cui all’art. 1 co. 100 ss. della L. 27.12.2017 n. 205, limitatamente al biennio 2019-2020, anche ai giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età.

L’esonero può essere richiesto dai datori di lavoro privati che, entro il 31.12.2020:

  • assumono con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti,

nei confronti di giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età.

Il beneficio consiste nella riduzione, per un periodo massimo di 36 mesi, del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i contributi INAIL, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000,00 euro su base annua.

L’esonero è elevato al 100% per le assunzioni, effettuate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti:

  • che non abbiano compiuto 35 anni di età,

Viene abrogato l’incentivo introdotto con l’art. 1-bis co. 1, 2 e 3 del DL 12.7.2018 n. 87 (c.d. “decreto dignità”).

Esonero contributivo giovani eccellenze

Viene prevista l’operatività dell’incentivo c.d. “bonus eccellenze”, di cui all’art. 1 co. 706 e ss. della L. 30.12.2018 n. 145, attraverso:

  • l’abrogazione dell’art. 1 co. 714 della L. 145/2018, che subordinava la fruizione dell’incentivo all’emanazione di una circolare da parte dell’INPS;
  • l’applicazione, dall’1.1.2020, delle procedure, delle modalità e dei controlli previsti per l’esonero contributivo per gli “under 35” (di cui all’art. 1 co. 100-108 della L. 27.12.2017 n. 205).

L’incentivo, che consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle aziende, con esclusione dei premi INAIL, per un massimo di 12 mesi, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 31.12.2019:

  • hanno assunto giovani altamente qualificati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale;

I lavoratori devono aver conseguito nel periodo compreso tra l’1.1.2018 e il 30.6.2019:

  • una laurea magistrale con voto 110 e lode (e con una media ponderata di almeno 108/110) prima del compimento del trentesimo anno di età;
  • un dottorato di ricerca prima del compimento dei 34 anni di età.
Esonero
contributivo per coltivatori diretti e IAP

Si reintroduce l’esonero contributivo per i coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) che:

  • non abbiano compiuto 40 anni di età;
  • effettuano nuove iscrizioni nella previdenza agricola nel periodo compreso tra l’1.1.2020 e il 31.12.2020.

L’esonero in questione è:

  • fissato nella misura del 100% dell’accredito contributivo dovuto all’Assicura­zione Generale Obbligatoria, con l’esclusione del contributo di maternità e quello dovuto all’INAIL;
  • riconosciuto per la durata massima di 24 mesi.
Esonero
contributivo
per le atlete
Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportive, si consente alle società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo per gli anni 2020, 2021 e 2022, di poter richiedere l’esonero dal versamento:
  • del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali;
  • con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica;
  • entro il limite massimo di 8.000,00 euro su base annua.

CIGS e mobilità
in deroga

Vengono previsti diversi trattamenti in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito.

Le aziende operanti nelle aree di crisi industriale complessa possono chiedere una proroga di 12 mesi:

  • della CIGS, di cui all’art. 44 co. 11-bis del DLgs. 14.9.2015 n. 148, previo accordo stipulato in sede governativa e con la presentazione di un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politica attiva;
  • mentre, per i lavoratori beneficiari di un trattamento di mobilità al 31.12.2019, è possibile una proroga, sempre di 12 mesi, della mobilità in deroga di cui all’art. 53-ter del DL 24.4.2017 n. 50.

Per le aziende che hanno avviato un percorso di cessione aziendale, è possibile chiedere un’ulteriore proroga di 6 mesi della CIGS, di cui all’art. 44 del DL 109/2018, qualora:

  • sia necessario ai fini del completamento del processo di cessione e per la salvaguardia occupazionale;
  • si sono incontrate fasi di particolare complessità.

In quest’ultimo caso è necessario la stipula di un accordo presso il Ministero del Lavoro, con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico.

Proroga
dell’APE sociale
Si estende l’accesso all’APE sociale, ossia all’anticipo pensionistico a carico dello Stato ex art. 1 co. 179 della L. 232/2016, ai lavoratori che matureranno i requisiti per il beneficio entro il 31.12.2020. Viene quindi prorogato il periodo sperimentale iniziato l’1.3.2017 e che, per effetto dell’art. 18 del DL 28.1.2019 n. 4, era stato prorogato fino al 31.12.2019.
Proroga dell’opzione
donna
Viene prorogata anche per il 2020 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. “opzione donna”, per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2019 (e non più il 31.12.2018, come da disposizione previgente), ossia possano far valere:
  • un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
  • un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.
Proroga del
congedo del
padre lavoratore
Per l’anno 2020 sono previste una serie di proroghe in relazione al congedo del padre lavoratore. Viene infatti:
  • aumentata la durata del congedo obbligatorio da 5 a 7 giorni;
  • disposta la possibilità di astensione dal lavoro per il periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Proroga del
c.d. “bonus bebè”
Si dispone che l’assegno mensile di natalità (c.d. “bonus bebé”), già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l’1.1.2015 e il 31.12.2019, sia:
  • riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dall’1.1.2020 al 31.12.2020;
  • corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione;
  • esteso, contrariamente agli anni scorsi, anche a nuclei familiari che abbiano un ISEE superiore a 25.000,00 euro.
Aumento del
c.d. “bonus asili nido”
Dal 2019 viene reso strutturale l’aumento a 1.500,00 euro su base annua del c.d. “bonus asili nido”, inizialmente previsto solo per il triennio 2019-2021. Inoltre, a decorrere dal 2020, il bonus in esame è comunque incrementato di:

L’articolo 12-septies del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 prevede alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento e un inasprimento del relativo regime sanzionatorio.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dall’anno 2020. A tutt’oggi manca tuttavia il provvedimento attutivo delle nuove disposizioni.

Le novità apportate dall’art. 12-septies del D.L. 34/2019 possono essere così brevemente riassunte:

  • il cessionario o committente avente lo status di esportatore abituale non è più tenuto a consegnare al cedente o prestatore la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
  • il cedente o prestatore deve indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e non genericamente quelli della stessa;
  • non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale IVA (quadro VI), da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute.

Per gli esportatori abituali e i rispettivi fornitori non sussiste più l’obbligo di:

  • numerare progressivamente le dichiarazioni di intento;
  • annotare le dichiarazioni di intento in appositi registri e conservarle.

E’ stato inoltre previsto un inasprimento delle relative sanzioni.

Infatti, al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, è irrogata la sanzione amministrativa proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta, fermo restando l’obbligo di pagamento della stessa) e non più quella fissa (da 250,00 a 2.000,00 euro).

Decorrenza e modalità di attuazione

Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 2020, tuttavia le relative modalità di attuazione devono essere definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che a tutt’oggi non è ancora stato emanato.

 

 

 

 

 

 

 

Friday, 13 December 2019 14:56

CIRCOLARE 15/2019 CHIUSURA STUDIO

Vi comunichiamo che lo Studio sarà chiuso per le festività natalizie dal 24 al 27 Dicembre e dal 31 Dicembre al 3 Gennaio 2020.