1 PREMESSA
Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19), sono stati:
Inoltre, la diffusione del Coronavirus produce effetti rilevanti anche ai fini della predisposizione, attualmente in corso, dei bilanci relativi all’esercizio 2019.
Le principali problematiche conseguenti a tale diffusione attengono, in particolare:
2 ASSEMBLEA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2019
2.1 rinvio dei Termini di convocazione dell’assemblea
Con l’art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18 viene stabilito, in via generale, che, in deroga a quanto normativamente previsto, o in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata, ai fini dell’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, cioè entro il 28.6.2020 (che, peraltro, si tenga presente, cade di domenica).
L’utilizzo di tale termine più ampio si presenta quale mera facoltà. Le società, quindi, possono tenere l’assemblea nella data più adeguata rispetto alle proprie esigenze. Ad ogni modo, l’utilizzo del termine più ampio non deve necessariamente essere motivato dalla società, apparendo sufficiente darne atto nella Relazione sulla gestione. Esso, inoltre, dovrebbe essere riferito alla data di prima convocazione dell’assemblea.
Effetti sui termini di versamento delle imposte dirette e dell’IRAP
Ai sensi dell’art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435, in relazione ai soggetti IRES, i versamenti del saldo e della prima rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli REDDITI e IRAP devono essere effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
In relazione ai soggetti IRES con esercizio sociale coincidente con l’anno solare chiuso il 31.12.2019, i termini di versamento del saldo relativo al 2019 e del primo acconto del 2020 sono, quindi, stabiliti:
Tuttavia, per i soggetti IRES che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, è stabilito che i suddetti versamenti devono avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Ad esempio, considerando una società di capitali con esercizio sociale coincidente con l’anno solare chiuso il 31.12.2019 e approvazione del bilancio il 22.6.2020, i termini di versamento del saldo relativo al 2019 e del primo acconto del 2020 scadono:
Tale disposizione è applicabile anche per effetto del differimento del termine di convocazione dell’assemblea ordinaria disposto dall’art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18 a seguito dell’emergenza Coronavirus.
Pertanto, in relazione a tutte le società che approveranno i bilanci dell’esercizio 2019 dal 1° al 28.6.2020 beneficiando di tale proroga generalizzata, i versamenti del saldo 2019 e del primo acconto 2020 delle imposte dirette e dell’IRAP avranno quale scadenza il 31.7.2020, ovvero il 31.8.2020 con la maggiorazione dello 0,4%.
2.2 Semplificazioni procedurali per la tenuta delle assemblee
Con l’art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18 si stabilisce, inoltre, sempre in via generale, che, con l’avviso di convocazione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, le spa, le sapa, le srl, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Tutte le società sopra ricordate possono, altresì, prevedere che l’assemblea si svolga, “anche esclusivamente”, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Con particolare riguardo alle srl, ancora, si tiene conto della peculiarità che consente ai loro soci l’espressione del voto mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto, precisandosi come tale modalità operativa possa essere sempre utilizzata, anche in deroga ai limiti normativi ed alle diverse disposizioni statutarie.
Tali modalità, quindi, sembrerebbero poter essere utilizzate anche quando:
Ulteriori misure sono previste per le spa quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative, le mutue assicuratrici e le società a controllo pubblico. Si tende, in particolare, ad agevolare il ricorso alle deleghe di voto.
2.3 Ambito temporale di operatività delle nuove previsioni
Si tenga presente, infine, che le esaminate novità sono destinate a presentare una valenza limitata nel tempo.
Esse, infatti, si applicano alle assemblee convocate entro il 31.7.2020 o comunque, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19.
Allo stato, quindi, tali previsioni dovrebbero valere anche per le assemblee di approvazione dei bilanci 2019 che, in prima convocazione, non dovessero raggiungere i prescritti quorum costitutivi (da riconvocare entro 30 giorni dalla data della prima convocazione).
3 EFFETTI DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS SUL BILANCIO 2019
Il Coronavirus si è diffuso, nel nostro Paese, a partire dal mese di febbraio 2020 e, quindi, con riferimento ai soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, successivamente alla chiusura dell’esercizio 2019.
Facendo applicazione delle indicazioni contenute nell’art. 2427 co. 1 n. 22-quater c.c. e nei principi contabili nazionali (in particolare nel documento OIC 29), l’emergenza epidemiologica non rientra tra i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che devono essere recepiti nei valori (delle attività e passività) di bilancio, in quanto è sorta dopo la data di bilancio ed è, quindi, di competenza dell’esercizio 2020, ma, in considerazione della sua rilevanza, rientra tra i fatti successivi che devono essere illustrati in Nota integrativa.
L’epidemia è, infatti, assimilabile ad una calamità naturale avvenuta nell’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio.
3.1 Obbligo di fornire l’informativa in funzione della tempistica di approvazione del bilancio
Secondo i principi contabili, devono essere indicati in bilancio:
Avuto riguardo alla diffusione del Coronavirus, l’emergenza si è manifestata, con le conseguenti limitazioni o sospensioni delle attività economiche, a partire da fine febbraio 2020 (quando, quindi, il progetto di bilancio non era, generalmente, ancora stato predisposto).
Ove l’assemblea per l’approvazione dei bilanci 2019 sia convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (ovvero entro il prossimo 28.6.2020) in base alle disposizioni statutarie o usufruendo del rinvio disposto dal DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) per le spa, le sapa e le srl, il progetto di bilancio dovrebbe essere predisposto entro il 29.5.2020.
In tali ipotesi (che dovrebbero rappresentare la maggioranza), l’emergenza si manifesterebbe prima della redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori e di essa dovrebbe, quindi, opportunamente tenersi conto.
Per i soggetti che approvano il bilancio entro termini diversi da quelli previsti per le società di capitali, occorre valutare la tempistica di evoluzione dell’epidemia in relazione alla tempistica di approvazione del bilancio.
Non devono fornire informazioni in bilancio soltanto i soggetti che hanno approvato il bilancio entro il mese di febbraio, quando il virus non aveva ancora avuto una diffusione tale da poter considerare rilevante l’effetto sui dati di bilancio.
Diversamente, ove il progetto di bilancio fosse stato redatto entro il mese di febbraio, ma il bilancio non fosse stato ancora approvato, la diffusione dell’epidemia impone, data la sua portata, la modifica del progetto di bilancio, con l’inserimento della relativa informativa.
3.2 Contenuto dell’informativa
Occorre indicare in Nota integrativa l’effetto che l’epidemia produce sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa.
A tal fine, occorre ricorrere ad una stima. Ove la stima non sia fattibile, è necessario indicare le ragioni per cui l’effetto non è determinabile.
Tale ultima situazione potrebbe verificarsi con frequenza, considerata la continua evoluzione del fenomeno. In questo caso, occorre comunque dare conto nella Nota integrativa della situazione di generale incertezza determinata dall’epidemia.
Analoga informativa deve essere fornita nei bilanci redatti in forma abbreviata, mentre risultano escluse le micro imprese, salvo che le stesse redigano la Nota integrativa in via volontaria.
Le informazioni da inserire nella Nota integrativa devono essere coordinate con le analisi fornite nella Relazione sulla gestione, in relazione alle quali si rinvia al successivo § 4.
3.3 Rilevazione di un fondo rischi e oneri - Esclusione
L’epidemia non può determinare la rilevazione, nel bilancio 2019, di un fondo rischi e oneri.
Tali poste contabili non possono, infatti, essere utilizzate per:
L’epidemia potrà, invece, incidere sulla scelta di distribuire gli utili relativi all’esercizio 2019, essendo auspicabile un accantonamento degli stessi a riserva, al fine di far fronte alla situazione di emergenza sanitaria emersa nel 2020.
3.4 Soggetti “non solari”
Per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, generalmente la diffusione del Coronavirus rientra tra i fatti che devono essere recepiti nei valori di bilancio.
L’epidemia provocherà, in prima battuta, una riduzione del fatturato, ma potrà incidere, altresì, a seconda del settore di attività in cui opera l’impresa, della sua localizzazione geografica, del modello di business adottato, su altre poste contabili, determinando, ad esempio:
4 INFORMATIVA NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE
L’assoluta rilevanza dell’attuale emergenza sanitaria, emersa nel nostro Paese verso la fine del mese di febbraio 2020, rende necessario che ne venga data opportuna informativa, con riferimento al bilancio chiuso al 31.12.2019, oltre che nella Nota integrativa (come evento successivo alla chiusura del bilancio) anche nella Relazione sulla gestione (con particolare riguardo alla evoluzione prevedibile della gestione). In particolare, nella Relazione sulla gestione relativa al bilancio chiuso al 31.12.2019 è opportuno fornire:
4.1 Informativa nella parte generale
La parte generale della Relazione sulla gestione, che solitamente contestualizza l’attività d’impresa nell’ambiente di riferimento, evidenziando le condizioni generali che possono portare all’evoluzione futura aziendale, può essere dettagliata in informazioni esterne ed interne relative all’impresa.
In particolare, le informazioni esterne possono riferirsi ai:
Nel documento “Relazione sulla gestione”, a cura del CNDCEC e di Confindustria (pubblicato nel giugno 2018), si evidenzia come sia auspicabile che i punti sopra riportati vengano analizzati sia retrospettivamente sugli ultimi esercizi che “prospetticamente rispetto all’analisi dei rischi, attraverso l’utilizzo di strumenti descrittivi, numerici e di sintesi utili a meglio rappresentare tutte le grandezze qualitative e quantitative”. In ogni caso, continua il documento, le informazioni che si dovrebbero poter desumere sono i rischi che possono compromettere il going concern o l’evoluzione prospettica della società.
Come sottolineato nel documento “Informativa alle associate n. 513”, predisposto da Assirevi (datato 13.3.2020), in considerazione della continua evoluzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, appare particolarmente complesso prevedere gli effetti dell’attuale situazione di emergenza sulle attività economiche in generale e delle imprese in particolare. In tale situazione, è auspicabile che le società valutino l’opportunità di rinviare i termini di approvazione del bilancio d’esercizio al fine di avere un lasso di tempo più ampio per finalizzare la predisposizione del fascicolo di bilancio e avere a disposizione un quadro maggiormente definito della crisi.
In tale sezione potrebbe ritenersi opportuno, ad esempio, illustrare le misure adottate dal Governo fino al momento della redazione della Relazione sulla gestione, con particolare riferimento all’introduzione di ammortizzatori sociali e agli interventi a favore delle imprese.
4.2 Informativa relativa all'evoluzione prevedivile della gestione
La Relazione sulla gestione solitamente si chiude con l’esame della prevedibile evoluzione della gestione, espressamente richiesta dall’art. 2428 c.c., secondo cui, nell’allegato al bilancio è necessario riportare, in ogni caso, tra le altre informazioni, “le attività di ricerca e sviluppo; l’evoluzione prevedibile della gestione; in relazione all’uso di strumenti finanziari: gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione e copertura del rischio finanziario, l’esposizione al rischio di prezzo, di credito, di liquidità, di variazione dei flussi finanziari”.
Tale parte della Relazione sulla gestione è dedicata all’analisi degli aspetti prospettici, già introdotti nell’analisi della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, effettuata sulla base degli strumenti di pianificazione e programmazione della società quali, ad esempio, budget e piani industriali, oltre che da situazioni di periodo aggiornate.
A questo riguardo, considerate anche le informazioni ottenute nel corso del periodo che va dalla chiusura dell’esercizio alla formazione del bilancio, si possono fornire alcuni orientamenti generali dell’azienda e per settore.
Nella situazione di crisi attuale, pertanto, è richiesto agli amministratori di aggiornare le situazioni economiche e finanziare prospettiche predisposte prima dell’emersione dell’emergenza, sulla base dei dati consuntivati nei primi mesi del 2020 e della prospettata evoluzione per l’intero esercizio, valutando l’ampio spettro di fattori connessi alla situazione economica avversa.
Tale attività, risulterebbe, presumibilmente, meno onerosa ed aleatoria qualora si decida di beneficiare del rinvio dell’approvazione dei bilanci, aumentando, così, l’orizzonte temporale dei dati consuntivati e riducendo la finestra temporale prospettica.
Azioni di mitigazione attuate dalla società
Sebbene il co. 1 dell’art. 2428 c.c. non richieda esplicitamente di inserire le azioni di mitigazione attuate dalla società con riferimento ai rischi descritti, la loro indicazione può rappresentare un’opportunità per rendere le informazioni pubblicate maggiormente complete ed esaustive, aumentando nel contempo la loro trasparenza e qualità, nonché la reputazione aziendale (cfr. documento “Relazione sulla gestione”, a cura del CNDCEC e di Confindustria, pubblicato nel giugno 2018).
Nel contesto attuale assume particolare rilevanza la descrizione:
5 CONTINUITA' AZIENDALE
L’emergenza Coronavirus potrebbe far venire meno il presupposto della continuità aziendale o going concern (art. 2423-bis co. 1 n. 1 c.c.), cioè la capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un arco temporale futuro di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. In relazione all’esercizio “solare” 2019, occorre, quindi, riferirsi almeno al periodo 1.1.2020 - 31.12.2020.
In particolare, laddove gli amministratori manifestino motivatamente l’intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l’attività operativa, oppure laddove le condizioni gestionali della società (risultato di gestione e posizione finanziaria) peggiorino, occorre considerare se, nella redazione del bilancio 2019, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.
Se tale presupposto non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, occorre riflettere in bilancio l’effetto che l’epidemia determina sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio.
5.1 Incertezze sulla continuità aziendale
Nei casi in cui, a seguito della valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito alla continuità aziendale, nella Nota integrativa devono essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Devono, inoltre, essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.
5.2 Prospettiva della cessazione dell’attività senza accertamento dello scioglimento
Ove la valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell’arco temporale futuro di riferimento, non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non si siano ancora accertate cause di scioglimento, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo peraltro conto, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo.
La Nota integrativa deve descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.
Il mutato (ridotto) orizzonte temporale di riferimento può determinare, ad esempio:
5.3 Prospettiva della cessazione dell’attività con accertamento dello scioglimento
Quando viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento della società, la valutazione delle voci in bilancio non è fatta nella prospettiva della continuità aziendale. Tuttavia, si applicano ancora i criteri di funzionamento, tenendo conto dell’ancor più ristretto orizzonte temporale di riferimento.
L’adozione di criteri di liquidazione non è, infatti, consentita prima del formale avvio della procedura liquidatoria, anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di redazione del bilancio.
5.4 Informativa nella relazione sulla gestione
Qualora siano presenti dubbi sulla continuità aziendale, è opportuno che la società, richiamando anche il contenuto della Nota integrativa, esponga le modalità e le attività per mezzo delle quali si auspica un ripristino dell’equilibrio economico e finanziario o altrimenti le operazioni da porre in essere per reagire alla crisi in corso.
In particolare, le informazioni contenute nella Nota integrativa, se rilevanti, sono riproposte ed ampliate nella Relazione sulla gestione, tenendo in considerazione elementi non sempre riportati nella Nota integrativa, quali:
Il Dpcm approvato nel corso della serata di domenica 22 Marzo intensifica le misure di contenimento previste per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ampliando il perimetro delle limitazioni alle attività produttive.
Le disposizioni del Dpcm si applicano da oggi e sono efficaci fino al prossimo 3 aprile, ma le imprese che devono sospendere l’attività hanno la possibilità di completare quanto serve per la sospensione entro il prossimo 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Il principio di fondo è la sospensione di tutte le attività industriali e commerciali, accompagnato però da una serie di eccezioni e precisazioni.
Per le attività industriali, le eccezioni alla sospensione riguardano una serie di ambiti, riconducibili direttamente o indirettamente a quelli della salute e dell’agroalimentare, individuati in allegato al Dpcm e basate su un elenco di codici ATECO (in allegato).
L’elenco dei codici potrà essere integrato con decreto del MISE, sentito il MEF.
Al contempo, è prevista la prosecuzione di tutte quelle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate. La continuità produttiva è assicurata attraverso una procedura semplificata, basata su una comunicazione al Prefetto competente per territorio. Nella comunicazione andranno indicate le imprese e le amministrazioni destinatarie delle attività svolte.
Il Dpcm prevede anche la prosecuzione delle attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Anche in questi casi è prevista una comunicazione al Prefetto, che può sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate.
Per quanto concerne le attività commerciali rimangono ferme le misure previste dai precedenti provvedimenti (DPCM 11.03.2020).
Le attività professionali sono escluse dalla sospensione e, come per tutte le imprese le cui attività non sono sospese, devono rispettare le raccomandazioni del Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso, che prevedeva:
- che fosse attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- che fossero incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- che fossero sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- che fossero assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- che fossero incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro,
anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Al di fuori delle attività essenziali e delle attività produttive rilevanti per il Paese, il lavoro sarà consentito solo in modalità smart working.
Infine è prevista la prosecuzione dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali: continueranno a restare aperti i supermercati, i negozi di generi alimentari e di prima necessità, così come le farmacie, i servizi bancari, postali e assicurativi, nonché i servizi pubblici essenziali come i trasporti.
È inoltre fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi in un comune diverso da quello nel quale attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta emergenza o per motivi di salute. Non è quindi più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Le attività dello Studio proseguono quindi in “modalità a distanza”, vi terremo aggiornati sulle principali novità tramite comunicazioni via mail.
Vi suggeriamo di:
Di seguito si riepilogano le principali misure contenute nel Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Argomento | Descrizione |
Sospensione dei versamenti in scadenza il 16/3/2020 (articolo 60) |
Tutti i versamenti fiscali nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi Inail scaduti il 16 marzo sono rinviati al 20 marzo, salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti di seguito esaminati.
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Sospensione dei versamenti per soggetti con ricavi o compensi < 2 milioni nel 2019 (articolo 62) |
Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi o compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro (il riferimento non è al fatturato Iva). Più precisamente, sono oggetto di sospensione i versamenti dell’Iva, delle ritenute alla fonte e delle addizionali Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l’assicurazione obbligatoria compreso l’Inail. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020. |
Sospensione degli altri adempimenti fiscali per tutti i contribuenti (articolo 62) |
Sono sospesi tutti gli adempimenti tributari in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale. Tali adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020. A titolo esemplificativo rientrano nel differimento:
Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall’articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse e consegnate entro il 31 marzo. |
Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti (articolo 61) |
La sospensione dei versamenti, fino al 30/4/2020, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli adempimenti e versamenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali compreso l’Inail, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub. Sono sospesi anche i termini dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020. |
Effettuazione ritenute d’acconto rinvio (articolo 62) |
I compensi percepiti, tra il 17 e il 31 marzo 2020, dai soggetti con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore. Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente. Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio). |
Sospensione termini di pagamento delle cartelle e degli accertamenti esecutivi (articolo 68) |
Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a: - avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate in materia di imposte sui redditi, Irap e Iva, - avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, - ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali in materia di tributi locali, - atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. Non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo. I versamenti dovranno essere effettuati entro il 30.06.2020. Rottamazione: dovranno essere versate entro il 31.05.2020: - la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020; - la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo. Avvisi bonari: gli avvisi emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione non fruiscono di alcuna sospensione. |
Sospensione termini di accertamento e termini per le risposte alle istanze di interpello (articolo 68) |
Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e di consulenza giuridica. |
Indennità una tantum a professionisti, Co.co.co e altre categorie (articoli 23, 27, 28 e 30) | È riconosciuta, previa domanda all’Inps, un’indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, L.335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. |
Credito d’imposta contratti di locazione (articolo 65) |
È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito d’imposta non si applica alle attività di commercio al dettaglio che restano aperti. |
Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti (articolo 64) |
È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. |
Sospensione udienze e differimento dei termini (articolo 83) |
Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e pensali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma). Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono sospesi i termini per il compimento di procedimenti. Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie. |
Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva (articolo 54) |
È riconosciuta la possibilità, per i titolari di partita iva, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee. |
Differimento termini approvazione bilancio (articolo 106) |
Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto. |
Sospensione rimborso prestiti PMI (articolo 56) |
Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020. La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore a 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest’ultima data. Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre. |
Premio per il lavoro svolto nella sede (articolo 63) |
Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working” , da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro. Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito. |
Sospensione versamenti contributi lavoratori domestici (articolo 37) |
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23/2/2020 al 31/5/2020 I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 10/6/2020 senza applicazione di sanzioni e interessi. |
Detrazione erogazioni liberali (articolo 66) |
Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa, trovando applicazione l’articolo 27 L. 133/1999. |
Riforma terzo settore e adeguamento statuti (articolo 35) |
È stato spostato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore. |
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.
Vi segnaliamo che i nostri uffici sono aperti e operativi, ma che, in ottemperanza a quanto previsto dal Dpcm del 9 marzo 2020 e al fine di tutelare la salute dei nostri clienti e collaboratori, abbiamo deciso di sospendere sino al 3 Aprile p.v. le riunioni e il ricevimento dei clienti.
Nel rimanere a vostra disposizione, continueremo ad assisterVi anche in modalità smart working.
In caso di necessità o urgenze non esitate a contattarci per concordare un appuntamento.
Qualora aveste necessità di consegnare documenti, è possibile depositarli sul mobile nella veranda antistante l’ingresso, senza accedere agli uffici.
Vi ringraziamo per la collaborazione, certi della vostra comprensione.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, nota 3, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/72, il 16 marzo 2020 scade il termine per il versamento della tassa annuale di concessione governativa dovuta per l’anno 2020 per la vidimazione dei libri sociali.
Soggetti obbligati: società di capitali ed enti commerciali
La tassa annuale di concessione governativa è dovuta annualmente dalle società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, le sedi secondarie di società estere) con esclusione delle società cooperative e le società di mutua assicurazione, dei consorzi diversi dalle società consortili e delle società sportive dilettantistiche.
Importi dovuti dalle società di capitali
La tassa annuale (deducibile ai fini IRES e IRAP nell’anno del versamento) è dovuta in maniera forfettaria, a prescindere dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine. Gli importi da versare devono essere individuati come segue:
CAPITALE SOCIALE AL PRIMO GENNAIO 2020 | TASSA ANNUALE DOVUTA |
l'ammontare del capitale è uguale o inferiore all'importo di euro 516.456,90 | euro 309,87 |
l'ammontare del capitale è superiore a euro 516.456,90 | euro 516,46 |
Se, successivamente alla data del 1.1.2020, sono intervenute variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione, queste non sono rilevanti per la determinazione dell’importo dovuto per l’anno 2020.
Modalità di versamento
Il pagamento della tassa di concessione deve essere eseguito tramite il Modello F24 on-line indicando nella sezione Erario il codice tributo 7085 - periodo di riferimento "2020".
Misura della tassa per altri soggetti diversi dalle società di capitali
Le società cooperative, i consorzi e le società di mutua assicurazione devono provvedere alla corresponsione della tassa di concessione governativa, relativamente a ciascun libro sociale obbligatorio, nella misura di euro 67,00 (articolo 1, comma 300, della Legge n. 311, del 30 dicembre 2004 - con decorrenza dal 1° febbraio 2005), ogni 500 pagine o frazione.
Il versamento deve essere eseguito tramite c/c postale n. 6007 intestato “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura e numerazione libri sociali”.
La tassa deve essere versata nella stessa misura anche dalle società di persone e dalle ditte individuali che, in assenza di obbligo, ritengano opportuno istituire registri sociali.
Con la L. 27.12.2019 n. 160 è stata emanata la “legge di bilancio 2020” e con il D.L. 26.10.2019 n. 124 è stato emanato il “decreto fiscale collegato”, entrambi in vigore dall’1.1.2020; di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni.
Argomento | Descrizione |
Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento tracciabile |
A decorrere dall’1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:
Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità La disposizione non si applica:
Pertanto ai fini della detrazione fiscale sarà necessario che le spese per prestazioni sanitarie effettuate da strutture private NON ACCREDITATE e/o dai singoli professionisti NON siano pagate tramite contante |
Presentazione dei modelli F24 contenenti Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate – Estensione |
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Progressiva riduzione dei limiti all’utilizzo dei contanti |
Con l’art. 18 del DL 124/2019 viene previsto un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante, dagli attuali 2.999,99 euro:
Alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro:
Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua a essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali. |
Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. “bonus facciate”) |
È introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per:
Considerato che la norma dispone, genericamente, che l’agevolazione consista in una detrazione dall’imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l’IRPEF che l’IRES. Interventi agevolati La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di:
A titolo esemplificativo, sono esclusi gli interventi sulle grondaie e pluviali, per i queli si potrà continuare a usufruire della detrazione del 50%. Assenza di limite massimo di spesa Con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo. Ripartizione La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali. |
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga |
È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020. Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%. |
Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga |
È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR. |
Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili” |
Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2019. |
Cedolare secca
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Viene portata “a regime” l’aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato. Ambito di applicazione dell’aliquota del 10% Si ricorda che l’art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l’applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che:
Cedolare secca sulle locazioni commerciali La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019. |
Ravvedimento operoso - Limiti temporali |
Per effetto dell’art. 10-bis del DL 124/2019 convertito, viene estesa a tutti i comparti impositivi la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso senza limitazioni temporali, entro, quindi, i termini di decadenza per la notifica dell’atto impositivo. Ciò vale, in particolar modo, per i tributi locali e per tutte le entrate che hanno natura tributaria, come i contributi consortili. |
Tasse automobilistiche - Pagamento | L’Dall’1.1.2020, la tassa automobilistica (c.d. “bollo auto”) deve essere pagata esclusivamente attraverso il sistema di pagamenti elettronici “pagoPA”. |
Obbligo di accettare pagamenti tramite carte | I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Non sono previste sanzioni in caso di “mancata accettazione” di pagamenti tramite carte di pagamento. |
Detrazioni IRPEF 19% - Parametrazione al reddito complessivo |
Dall’1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:
Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano. Rientrano nei nuovi limiti, ad esempio, le detrazioni relative a:
Oneri esclusi dalla parametrazione al reddito complessivo Sono esclusi dalla parametrazione (la detrazione compete, quindi, per l’intero importo a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo):
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Di seguito si riepilogano le principali novità in ambito fiscale contenute nel DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”), convertito nella L. 19.12.2019 n. 157, pubblicata sulla G.U. 24.12.2019 n. 301, entrata in vigore il 25.12.2019, tuttavia per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Argomento | Descrizione |
Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi |
L’art. 4 del DL 124/2019 convertito ha introdotto il nuovo art. 17-bis nel DLgs. 241/97, che deroga al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni. Nella formulazione attuale la norma prevede che spetti alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera. Il committente, invece, ha l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente. Ambito soggettivo La norma si applica ai committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi, che siano sostituti d’imposta e residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato. Sono esclusi dalla disciplina in esame i committenti che non hanno la qualifica di sostituti d’imposta, ad esempio le persone fisiche che non agiscono nell’ambito di attività imprenditoriali o professionali (c.d. “privati”). Ambito oggettivo La deroga introdotta con l’art. 17-bis del DLgs. 241/97 si applica ai committenti che affidino ad un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro, attraverso “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo”. Per rientrare nell’ambito applicativo della disposizione devono coesistere:
Contributi previdenziali e premi INAIL - Esclusione della compensazione Il nuovo art. 17-bis del D.Lgs. 241/97 prevede inoltre che le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono versare, senza potersi avvalere della compensazione nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, quanto dovuto per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati:
Facoltà di disapplicazione della nuova disciplina L’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice disapplica l’art. 17-bis del D.Lgs. 241/97 (anche per i versamenti contributivi) se nell’ultimo giorno del mese precedente a quello previsto per il versamento delle ritenute soddisfa i seguenti requisiti: ü risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni; ü non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza. È previsto il rilascio di un certificato da parte dell’Agenzia delle Entrate che attesti il possesso dei richiamati requisiti e che ha validità di 4 mesi dal rilascio. Decorrenza Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.1.2020, quindi dalle ritenute operate da tale data, anche con riferimento ai contratti stipulati prima del 1° gennaio (ris. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 108).
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Cessazione Divieto di |
L’art. 2 del DL 124/2019 convertito prevede l’impossibilità di avvalersi della compensazione per i contribuenti nei confronti di quali sia stato notificato da parte dell’Agenzia delle Entrate: · il provvedimento di cessazione della partita IVA; · ovvero il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES.
Cessazione della partita IVA Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ha effetti: · relativamente a qualsiasi tipologia di crediti (tributari e non tributari); · senza limiti di importo dei crediti stessi; · a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando la partita IVA risulti cessata. Esclusione dal VIES Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES, ha effetti: · relativamente ai soli crediti IVA; · a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione. Scarto del modello F24 Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto descritto, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta. |
Compensazione nel modello F24 di crediti relativi a imposte dirette e IRAP - Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione |
Per effetto dell’art. 3 co. 1 del DL 124/2019 convertito, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso:
Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:
In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.
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Presentazione dei modelli F24 contenenti Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate – Estensione |
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Accollo fiscale con compensazione di crediti - Divieto |
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Controllo preventivo delle compensazioni – Scarto dei modelli F24 - Sanzioni |
L’Agenzia delle Entrate, se ravvisa profili di rischio dalla stessa individuati, può bloccare preventivamente i modelli F24 che contengono compensazioni e successivamente disporne lo scarto. Se il modello F24 viene bloccato e scartato, il pagamento non è eseguito. Con l’art. 4 co. 5- 8 del DL 124/2019 convertito si prevede una sanzione pari al 5% dell’importo per importi fino a 5.000,00 euro, oppure pari a 250,00 euro per importi superiori a 5.000,00 euro, a carico del contribuente il cui modello F24 sia stato preventivamente scartato. Tale sanzione viene contestata mediante cartella di pagamento, con diretta iscrizione a ruolo. Ove il contribuente paghi la sanzione entro 30 giorni dall’apposita comunicazione preventiva inviata dall’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita. In ogni caso, il contribuente può far presente all’Agenzia delle Entrate elementi valutati erroneamente o non considerati. |
Compensazione crediti Proroga per il 2019 e 2020 |
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Modifica della misura delle rate degli acconti IRPEF, IRES e IRAP |
L’art. 58 del DL 124/2019 convertito modifica, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell’importo complessivamente dovuto, dal 2020 occorrerà versare due rate di pari importo (ognuna del 50%).
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Tassazione dei dividendi percepiti da società semplici |
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Consegna e trasmissione telematica delle certificazioni del sostituto d’imposta - Nuovi termini dal 2021 |
Per effetto dell’art. 16-bis co. 2 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 viene stabilito al 16 marzo il termine per:
Certificazioni Uniche non rilevanti per la precompilata Rimane ferma la scadenza del 31 ottobre per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate. Certificazioni relative al periodo d’imposta 2019 Le certificazioni relative al 2019 dovranno quindi ancora essere:
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Presentazione e trasmissione telematica dei modelli 730 ed effettuazione dei conguagli - Nuovi termini dal 2021 |
Per effetto dell’art. 16-bis co. 1 e 3 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 vengono previsti nuovi termini in relazione ai modelli 730. Presentazione dei modelli 730 - Nuovo termine dal 2021 A decorrere dal 2021, il termine di presentazione del modello 730 viene stabilito al 30 settembre, indipendentemente dalla modalità di presentazione. Presentazione dei modelli 730/2020 I modelli 730/2020, relativi al periodo d’imposta 2019, devono quindi ancora essere presentati entro il:
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Ravvedimento operoso - Limiti temporali |
Per effetto dell’art. 10-bis del DL 124/2019 convertito, viene estesa a tutti i comparti impositivi la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso senza limitazioni temporali, entro, quindi, i termini di decadenza per la notifica dell’atto impositivo. Ciò vale, in particolar modo, per i tributi locali e per tutte le entrate che hanno natura tributaria, come i contributi consortili.
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Interessi fiscali - Rimodulazione |
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Utilizzo dei file delle fatture elettroniche |
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Prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche - Proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche |
Non essendo ancora state individuate modalità specifiche per l’emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, l’art. 15 del DL 124/2019 convertito ha disposto la proroga, anche per l’anno 2020, del divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a tale Sistema (art. 10-bis del DL 23.10.2018 n. 119). Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 9-bis co. 2 del DL 14.12.2018 n. 135, la proroga ha effetto anche con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche da parte dei soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Il “decreto fiscale” stabilisce altresì che, a decorrere dall’1.7.2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri mediante trasmissione degli stessi al Sistema tessera sanitaria, tramite strumenti tecnologici che ne garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza (ivi compresi quelli che consentono pagamenti con carte di debito o credito). |
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche |
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Reverse charge per appalti e subappalti |
L’art. 4 co. 3 del DL 124/2019 convertito stabilisce l’introduzione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni di servizi effettuate:
Esclusioni La nuova disciplina non si applica:
L’efficacia della nuova fattispecie di reverse charge è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una specifica misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE (art. 4 co. 4 del DL 124/2019 convertito).
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Lotteria degli scontrini - Rinvio – Premi speciali |
• vengano istituiti premi speciali, da attribuire agli acquirenti che effettuano il pagamento mediante mezzi elettronici, mediante estrazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie; • vengano istituiti dei premi anche per gli esercenti che certificano le operazioni ex art. 2 co. 1 del D.Lgs. 127/2015 (ossia mediante registratori telematici o procedura web dell’Agenzia delle Entrate). Va tuttavia rilevato che, in base a quanto indicato nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto, l’attribuzione dei premi per gli esercenti sembra sia comunque subordinata all’utilizzo di mezzi di pagamento elettronici. |
Esterometro |
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Credito d’imposta su commissioni per pagamenti elettronici | Per incentivare i mezzi di pagamento elettronici viene previsto il riconoscimento di un credito d’imposta a esercenti attività d’impresa, arti e professioni (che hanno ricavi non superiori a 400.000,00 euro) pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:
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Nuovo regime degli impatriati – Decorrenza |
Per effetto dell’art. 13-ter del DL 124/2019 convertito, la nuova versione del regime degli impatriati, come modificato dal DL 34/2019, si applica, già dal 2019, ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30.4.2019 (in luogo dell’originaria decorrenza prevista per il 2020). |
Obbligo di accettare pagamenti tramite carte |
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Agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi |
Detta aliquota IVA si applica anche alle cessioni dei citati autoveicoli a soggetti non vedenti e a soggetti affetti da sordomutismo, nonché ai familiari di cui i predetti soggetti sono fiscalmente a carico. Rientrano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione in esame, in particolare, i veicoli:
Le stesse caratteristiche di potenza sono replicate nell’art. 1 co. 1 della L. 9.4.86 Esenzione dall’imposta di trascrizione Agli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i citati veicoli ibridi e a motore elettrico, destinati a portatori di handicap, viene estesa l’esenzione:
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Frodi nell’acquisto di veicoli fiscalmente usati |
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Tasse automobilistiche - Pagamento tramite pagoPA | L’art. 38-ter del DL 124/2019 convertito stabilisce che, dall’1.1.2020, la tassa automobilistica (c.d “bollo auto”) deve essere pagata esclusivamente attraverso il sistema di pagamenti elettronici “pagoPA” di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 7.3.2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). |
Progressiva riduzione dei limiti all’utilizzo dei contanti |
Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua ad essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.
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· L’art. 2 del DL 124/2019 convertito prevede l’impossibilità di avvalersi della compensazione per i contribuenti nei confronti di quali sia stato notificato da parte dell’Agenzia delle Entrate:
· il provvedimento di cessazione della partita IVA;
· ovvero il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES.
·
· Cessazione della partita IVA
· Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ha effetti:
· relativamente a qualsiasi tipologia di crediti (tributari e non tributari);
· senza limiti di importo dei crediti stessi;
· a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando la partita IVA risulti cessata.
· Esclusione dal VIES
· Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES, ha effetti:
· relativamente ai soli crediti IVA;
· a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.
· Scarto del modello F24
Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto descritto, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.
Con la L. 27.12.2019 n. 160 è stata emanata la “legge di bilancio 2020”, in vigore dall’1.1.2020, di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni.
Argomento | Descrizione |
Nuovi limiti nel regime forfetario ex L. 190/2014 Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall’1.1.2020.
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La legge di bilancio 2020 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Spese sostenute per lavoro dipendente Per accedere al regime forfetario, dal 2020, le spese per lavoro dipendente sostenute nell’anno precedente devono essere di ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi. Le spese che concorrono alla formazione di tale limite sono quelle per:
Resta confermato il limite di ricavi e compensi che non deve superare, nell’anno precedente, i 65.000,00 euro. Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati (come i redditi da pensione) Rispetto alle cause di esclusione, dal 2020, il regime forfetario non può essere applicato dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati superiori a 30.000,00 euro. Tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Riduzione dei termini di accertamento per fatturazione elettronica Per i contribuenti in regime forfetario che aderiscono volontariamente alla fatturazione elettronica per tutte le fatture emesse, il termine di decadenza per l’accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno (passando al 31 dicembre del quarto, anziché del quinto, anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). Resta fermo anche per il 2020 il divieto di emettere fatture elettronica per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (art. 15 del DL 124/2019 “collegato alla Legge di Bilancio). Fruibilità di benefici fiscali e non fiscali Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato all’imposta sostitutiva prevista dal regime forfetario (15% o 5%) deve essere considerato ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di:
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Ripristino dell’ACE |
La legge di bilancio 2020 ha ripristinato l’ACE, già dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (ovvero, dal 2019 per i soggetti “solari”). L’agevolazione si applica, quindi, senza soluzione di continuità rispetto al 2018, in base alle regole previgenti. È stato, però, ulteriormente ridotto il coefficiente di remunerazione del capitale, previsto a regime (dal 2019) nella misura dell’1,3%: il reddito detassato è, quindi, pari a 13.000,00 euro per ogni milione di euro di incrementi di capitale rilevanti. |
Rivalutazione dei beni d’impresa |
La legge di bilancio 2020 ha riaperto le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa. La rivalutazione:
Rispetto ai precedenti provvedimenti speciali di rivalutazione:
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Estromissione dell’immobile strumentale dell’impresa individuale |
Sono state riaperte le disposizioni agevolative per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, con le quali è possibile fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella privata della persona con un’imposizione ridotta. L’imposta è, infatti, prevista nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale dell’immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto, e può essere calcolata adottando, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale. L’estromissione deve essere perfezionata entro il 31.5.2020, anche se i relativi effetti retroagiscono all’1.1.2020 (l’immobile si considera, quindi, posseduto dalla persona nella sfera “privata” per l’intero 2020). |
Aumento della percentuale di deducibilità dell’IMU |
Si interviene sulla percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell’IMU relativa agli immobili strumentali; analoghe percentuali si applicano all’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all’IMIS della Provincia autonoma di Trento. Rimangono fermi i consueti criteri di deducibilità. Deducibilità per il periodo d’imposta 2019 “solare” È confermata, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo d’imposta 2019 “solare”), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell’IMU relativa agli immobili strumentali. Deducibilità per i periodi d’imposta successivi al 2019 “solare” La deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, aumenta nella misura del:
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Auto in uso promiscuo ai dipendenti - Fringe benefit |
Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’1.7.2020, la percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:
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Buoni pasto - Limiti di esclusione da imposizione |
Dall’1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all’importo complessivo giornaliero di: 4,00 euro per i buoni pasto “cartacei” (al posto dei precedenti 5,29 euro); 8,00 euro per i buoni pasto “elettronici” (al posto dei precedenti 7,00 euro). Indennità sostitutive di mensa per addetti ai cantieri Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. |
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali |
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d’imposta. Soggetti beneficiari Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario). Gli esercenti arti e professioni possono fruire soltanto del credito d’imposta “generale”. Investimenti agevolabili Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili: • beni materiali strumentali nuovi “ordinari”; • beni materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016; • beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016. Sono esclusi dall’agevolazione: • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del TUIR; • i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%; • i fabbricati e le costruzioni; • i beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/2015; • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti Profili temporali Sono agevolabili i suddetti investimenti effettuati dall’1.1.2020 al 31.12.2020. L’agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020: • il relativo ordine risulti accettato dal venditore; • e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Misura dell’agevolazione Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):
Per gli investimenti in beni “4.0” compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:
Modalità di utilizzo dell’agevolazione Il credito d’imposta:
In relazione agli investimenti nei beni di cui all’Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico, le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo DM. Dicitura in fattura Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione.
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Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione |
Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Soggetti beneficiari Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario). Misura dell’agevolazione Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta:
Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:
Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:
Modalità di utilizzo dell’agevolazione Il credito d’imposta è utilizzabile:
subordinatamente all’adempimento dei previsti obblighi di certificazione.
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Credito d’imposta per la formazione 4.0 |
Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione. Misura dell’agevolazione Alle piccole imprese (dipendenti < 50; fatturato/totale di bilancio ≤ 10 milioni di euro) il credito d’imposta spetta:
Per le medie imprese (dipendenti < 250; fatturato ≤ 50 milioni di euro e/o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro), l’agevolazione spetta:
Per le grandi imprese, l’agevolazione spetta:
Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d’imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. Eliminazione dell’obbligo dei contratti collettivi È stato eliminato l’obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente. |
Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno | Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. |
Credito d’imposta per le fiere | Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali. |
Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. “bonus facciate”) |
È introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per:
Considerato che la norma dispone, genericamente, che l’agevolazione consista in una detrazione dall’imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l’IRPEF che l’IRES. Interventi agevolati La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di:
Assenza di limite massimo di spesa Con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo. Ripartizione La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali. |
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici Proroga |
È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020. Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%. |
Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga |
È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR. |
Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili” |
Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2019. |
Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli immobili (recupero, riqualificazione energetica e antisismici) |
Dall’1.1.2020:
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Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento tracciabile |
A decorrere dall’1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:
Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità La disposizione non si applica:
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Detrazioni IRPEF 19% - Parametrazione al reddito complessivo |
Dall’1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:
Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano. Rientrano nei nuovi limiti, ad esempio, le detrazioni relative a:
Oneri esclusi dalla parametrazione al reddito complessivo Sono esclusi dalla parametrazione (la detrazione compete, quindi, per l’intero importo a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo):
Reddito complessivo A questi fini, il reddito complessivo (determinato ai sensi dell’art. 8 del TUIR) è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-bis del TUIR. Si deve, invece, tenere conto:
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Cedolare secca
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Viene portata “a regime” l’aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato. Ambito di applicazione dell’aliquota del 10% Si ricorda che l’art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l’applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che:
Cedolare secca sulle locazioni commerciali La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019. |
Terreni dei coltivatori diretti e IAP - Proroga dell’esenzione IRPEF |
È prorogata anche per il 2020 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti. Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2020 Dal 2017 e fino al 2020 la disciplina fiscale dei terreni in argomento è la seguente:
Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP per il 2021 Per l’anno 2021, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e IAP di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, concorrono a formare la base imponibile ai fini dell’IRPEF nella misura del 50%. |
Sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA |
Per l’anno 2020 l’aliquota IVA ordinaria è confermata in misura pari al 22%. Fatta salva l’adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è fissata al:
Per l’anno 2020 è inoltre confermata l’aliquota IVA ridotta del 10%. Fatta salva l’adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è stabilita al 12% a decorrere dall’1.1.2021. |
IVIE e IVAFE - Estensione dell’ambito soggettivo |
La legge di bilancio 2020 amplia i soggetti tenuti all’applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE per gli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all’estero. Prima di questo intervento normativo, le imposte patrimoniali in argomento erano dovute solo dalle persone fisiche residenti. A partire dall’1.1.2020, invece, esse saranno dovute:
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Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate |
La legge di bilancio 2020 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001. Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2020, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 30.6.2020:
La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata. |
Incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari |
La legge di bilancio 2020 prevede l’incremento dal 20% al 26% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze ex art. 67 del TUIR che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa. Questa imposta sostituisce l’imposizione IRPEF su richiesta del contribuente e deve essere versata a cura del notaio tramite il modello F24. Si ricorda che questo regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni (e non, quindi, i terreni lottizzati di cui all’art. 67 co. 1 lett. a) del TUIR, né i terreni edificabili). |
IUC e TASI - Abolizione |
A decorrere dal 2020, è abolita la IUC di cui all’art. 1 co. 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta la disciplina dell’IMU. Considerato che la IUC si compone dell’IMU e della componente riferita ai servizi comunali che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI, di fatto, dall’1.1.2020 viene abolita la TASI. |
“Nuova” IMU
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Dall’1.1.2020, viene riscritta la disciplina dell’IMU che, ai sensi dell’art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, continua a sostituire, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati. Rispetto alla vecchia disciplina dell’IMU rimangono sostanzialmente invariati:
Aliquote IMU Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della “nuova” IMU che sono stabilite nel modo che segue:
Liquidazione dell’IMU L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:
Ai fini della “nuova” IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Ad esempio, il mese di febbraio 2020, composto da 29 giorni, è computato al soggetto che possiede l’immobile per un numero di giorni pari o superiore a 15. Si computa in capo all’acquirente dell’immobile:
Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 15.4.2020, l’intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell’acquirente. Termini di versamento Rimangono invariati i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle rate. L’IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate:
Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione. Per l’anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Modalità di versamento I versamenti dell’IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:
Per i soggetti residenti all’estero non sono previste ulteriori modalità di versamento. |
Spese veterinarie - Aumento dell’importo massimo detraibile |
Dall’1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie prevista dall’art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR si applica fino all’importo massimo di 500,00 euro (in luogo dei precedenti 387,34 euro), per la parte eccedente 129,11 euro. |
Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi - Detrazione IRPEF del 19% dal 2021 |
Dall’1.1.2021, spetta la detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese di iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:
per lo studio e la pratica della musica (nuova lett. e-quater all’art. 15 co. 1 del TUIR). Limite massimo di reddito e di spesa La detrazione spetta:
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Regime forfetario per l’agriturismo - Estensione all’oleoturismo |
Dall’1.1.2020, alle attività di oleoturismo sono estese le disposizioni che sono state previste per l’attività di enoturismo dai co. 502 - 505 dell’art. 1 della L. 205/2017 e, di conseguenza, il regime speciale per i soggetti che esercitano attività di agriturismo. Caratteristiche del regime forfetario Il regime fiscale riservato agli agriturismi, e quindi anche agli oleoturismi dall’1.1.2020 (oltre che agli enoturismi), consiste nell’applicazione di un metodo forfetario:
Determinazione del reddito Per gli imprenditori che esercitano attività di oleoturismo, fatta eccezione per i soggetti IRES di cui all’art. 73 co. 1 lett. a) e b) del TUIR (società di capitali ed enti commerciali), il reddito imponibile derivante dall’attività di agriturismo si determina applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività, al netto dell’IVA, il coefficiente di redditività del 25%. |
Investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali | Viene stabilito che, ai soli fini della determinazione della quota deducibile nell’ambito del reddito d’impresa negli esercizi 2020, 2021 e 2022, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali (tra cui la vite, l’olivo, i frutti maggiori) sono incrementate del 20% con esclusione dei costi relativi all’acquisto di terreni. |
Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego
Decorrenza differita |
È istituita l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (c.d. “plastic tax”). Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta, fra l’altro, i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002. Soggetti passivi Sono obbligati al pagamento dell’imposta:
Misura dell’imposta L’imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI. Credito d’imposta Per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 10% delle spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020 fino a un importo massimo di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario. Disposizioni attuative Le modalità attuative della nuova imposta saranno stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Decorrenza della nuova imposta La nuova imposta si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento attuativo. |
Imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate
Decorrenza differita
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È istituita un’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”). Si tratta di prodotti finiti o prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’UE (succhi di frutta, compresi i mosti di uva, o di ortaggi e legumi, nonché le acque minerali e le acque gassate) e ottenuti con l’aggiunta di sostanze edulcoranti di origine naturale o sintetica il cui contenuto complessivo, determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza, sia superiore a:
Insorgenza dell’obbligazione tributaria L’obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:
L’imposta non si applica alle bevande edulcorate cedute dal fabbricante nazionale in altri Paesi UE o destinate ad essere esportate. Misura dell’imposta L’imposta è fissata nella misura di:
Disposizioni attuative Le modalità attuative della nuova imposta saranno stabilite da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Decorrenza della nuova imposta La nuova imposta si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo. |
Canone unico - Istituzione dal 2021 |
Dal 2021 sarà introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. “canone unico”) che dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle città metropolitane. Il canone sostituirà:
Il canone, inoltre, sarà comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. |
Sport bonus | Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. |
PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Argomento | Descrizione |
Agevolazione contributiva per l’apprendistato di primo livello |
Con riferimento all’anno 2020, per i contratti di apprendistato di “primo livello” di cui all’art. 43 del DLgs. 81/2015, stipulati dall’1.1.2020 al 31.12.2020, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100%:
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Esonero
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Si stabilisce l’estensione dell’esonero di cui all’art. 1 co. 100 ss. della L. 27.12.2017 n. 205, limitatamente al biennio 2019-2020, anche ai giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età. L’esonero può essere richiesto dai datori di lavoro privati che, entro il 31.12.2020:
nei confronti di giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età. Il beneficio consiste nella riduzione, per un periodo massimo di 36 mesi, del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i contributi INAIL, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000,00 euro su base annua. L’esonero è elevato al 100% per le assunzioni, effettuate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti:
Viene abrogato l’incentivo introdotto con l’art. 1-bis co. 1, 2 e 3 del DL 12.7.2018 n. 87 (c.d. “decreto dignità”). |
Esonero contributivo giovani eccellenze |
Viene prevista l’operatività dell’incentivo c.d. “bonus eccellenze”, di cui all’art. 1 co. 706 e ss. della L. 30.12.2018 n. 145, attraverso:
L’incentivo, che consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle aziende, con esclusione dei premi INAIL, per un massimo di 12 mesi, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 31.12.2019:
I lavoratori devono aver conseguito nel periodo compreso tra l’1.1.2018 e il 30.6.2019:
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Esonero contributivo per coltivatori diretti e IAP |
Si reintroduce l’esonero contributivo per i coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) che:
L’esonero in questione è:
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Esonero contributivo per le atlete |
Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportive, si consente alle società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo per gli anni 2020, 2021 e 2022, di poter richiedere l’esonero dal versamento:
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CIGS e mobilità
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Vengono previsti diversi trattamenti in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito. Le aziende operanti nelle aree di crisi industriale complessa possono chiedere una proroga di 12 mesi:
Per le aziende che hanno avviato un percorso di cessione aziendale, è possibile chiedere un’ulteriore proroga di 6 mesi della CIGS, di cui all’art. 44 del DL 109/2018, qualora:
In quest’ultimo caso è necessario la stipula di un accordo presso il Ministero del Lavoro, con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico. |
Proroga dell’APE sociale |
Si estende l’accesso all’APE sociale, ossia all’anticipo pensionistico a carico dello Stato ex art. 1 co. 179 della L. 232/2016, ai lavoratori che matureranno i requisiti per il beneficio entro il 31.12.2020. Viene quindi prorogato il periodo sperimentale iniziato l’1.3.2017 e che, per effetto dell’art. 18 del DL 28.1.2019 n. 4, era stato prorogato fino al 31.12.2019. |
Proroga dell’opzione donna |
Viene prorogata anche per il 2020 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. “opzione donna”, per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2019 (e non più il 31.12.2018, come da disposizione previgente), ossia possano far valere:
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Proroga del congedo del padre lavoratore |
Per l’anno 2020 sono previste una serie di proroghe in relazione al congedo del padre lavoratore. Viene infatti:
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Proroga del c.d. “bonus bebè” |
Si dispone che l’assegno mensile di natalità (c.d. “bonus bebé”), già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l’1.1.2015 e il 31.12.2019, sia:
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Aumento del c.d. “bonus asili nido” |
Dal 2019 viene reso strutturale l’aumento a 1.500,00 euro su base annua del c.d. “bonus asili nido”, inizialmente previsto solo per il triennio 2019-2021. Inoltre, a decorrere dal 2020, il bonus in esame è comunque incrementato di: |
L’articolo 12-septies del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 prevede alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento e un inasprimento del relativo regime sanzionatorio.
Le nuove disposizioni si applicano a partire dall’anno 2020. A tutt’oggi manca tuttavia il provvedimento attutivo delle nuove disposizioni.
Le novità apportate dall’art. 12-septies del D.L. 34/2019 possono essere così brevemente riassunte:
Per gli esportatori abituali e i rispettivi fornitori non sussiste più l’obbligo di:
E’ stato inoltre previsto un inasprimento delle relative sanzioni.
Infatti, al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, è irrogata la sanzione amministrativa proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta, fermo restando l’obbligo di pagamento della stessa) e non più quella fissa (da 250,00 a 2.000,00 euro).
Decorrenza e modalità di attuazione
Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 2020, tuttavia le relative modalità di attuazione devono essere definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che a tutt’oggi non è ancora stato emanato.
Vi comunichiamo che lo Studio sarà chiuso per le festività natalizie dal 24 al 27 Dicembre e dal 31 Dicembre al 3 Gennaio 2020.