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Studio Frasnedi

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Di seguito si riepilogano le principali novità in ambito fiscale contenute nel DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”), convertito nella L. 19.12.2019 n. 157, pubblicata sulla G.U. 24.12.2019 n. 301, entrata in vigore il 25.12.2019, tuttavia per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Argomento Descrizione
Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi

L’art. 4 del DL 124/2019 convertito ha introdotto il nuovo art. 17-bis nel DLgs. 241/97, che deroga al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni.

Nella formulazione attuale la norma prevede che spetti alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera. Il committente, invece, ha l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente.

Ambito soggettivo

La norma si applica ai committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi, che siano sostituti d’imposta e residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato.

Sono esclusi dalla disciplina in esame i committenti che non hanno la qualifica di sostituti d’imposta, ad esempio le persone fisiche che non agiscono nell’ambito di attività imprenditoriali o professionali (c.d. “privati”).

Ambito oggettivo

La deroga introdotta con l’art. 17-bis del DLgs. 241/97 si applica ai committenti che affidino ad un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro, attraverso “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente uti­lizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo”.

Per rientrare nell’ambito applicativo della disposizione devono coesistere:

  • sia il limite economico (importo annuo complessivo dell’opera o delle opere e del servizio o dei servizi commissionati superiore a 200.000,00 euro);
  • sia quello relativo all’esecuzione, caratterizzato dalla prevalenza dell’utilizzo della manodopera presso le sedi di attività del committente con beni strumentali di quest’ultimo.
  • Obblighi dell’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrici
  • L’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice:
    • determina e trattiene l’importo delle ritenute fiscali calcolate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’opera o del servizio per tutta la durata del contratto;
    • provvede al versamento delle medesime nel rispetto del termine ordinario, ma senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie.
  • Nei 5 giorni lavorativi successivi rispetto alla scadenza del termine per il pagamento delle ritenute, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente, e per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:
    • i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nella prestazione dell’opera o del servizio affidatogli dal medesimo committente, compilati secondo le indicazioni contenute nella ris. Agenzia delle Entrate 24.12.2019 n. 109;
    • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, indicandone anche il codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;
    • l’ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore impiegato nell’esecuzione dell’opera o del servizio affidato dal committente;
    • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.
  • Responsabilità dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice
  • L’art. 17-bis del DLgs. 241/97 prevede che l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice sia responsabile per la corretta determinazione e per la corretta esecuzione delle ritenute, nonché per il versamento delle medesime, senza possibilità di compensazione nel modello F24.
  • Tale impresa è responsabile anche nel caso in cui non fornisca al committente i modelli F24 utilizzati per il versamento delle ritenute e i dati necessari per permettergli di verificare la corretta determinazione delle medesime.
  • Obblighi del committente
  • Il committente deve:
    • chiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici la copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute, al fine di riscontrarne il corretto adempimento;
    • sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l’inadempimento, fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o se inferiore per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate, nel caso in cui non riceva, entro i 5 giorni successivi al termine per il versamento, i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dovute in relazione ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, o nel caso in cui li abbia ricevuti ed abbia rilevato un omesso o insufficiente versamento;
    • comunicare l’inadempimento riscontrato all’Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni.
  • Responsabilità del committente
  • L’inadempimento degli obblighi previsti per il committente dall’art. 17-bis del
    D.Lgs. 241/97 genera una responsabilità a suo carico solo nel caso in cui si verifichi l’omesso o il parziale versamento delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, esponendolo all’obbligo di pagare una somma commisurata alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice.
  • Sanzioni per il committente
  • L’art. 17-bis co. 4 del D.Lgs. 241/97 dispone che il committente inadempiente sia obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice per la violazione degli obblighi di:
  • corretta determinazione delle ritenute;
  • corretta esecuzione delle medesime;
  • tempestivo versamento delle ritenute senza possibilità di compensazione.
  • La somma chiesta al committente si aggiunge alla sanzione irrogata per l’ina­dempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice e non può essere pagata mediante compensazione nel modello F24.
  • Ravvedimento operoso
  • Il termine di 90 giorni previsto per il committente che, avendo riscontrato un inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate, permette alle medesime di avvalersi del ravvedimento per rimediare alla violazione commessa, potendo beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un decimo se perfezionato entro 30 giorni dalla data della violazione e ad un nono se la regolarizzazione viene posta in essere entro 90 giorni dalla violazione commessa.
  • L’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice può regolarizzare la violazione commessa anche dopo il termine dei 90 giorni, ma in tal caso il committente avrà comunicato l’inadempimento all’Agenzia delle Entrate. Pertanto, aumenta per l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice il rischio di non poter ravvedere la violazione commessa, nel caso in cui venga notificato uno degli atti che inibiscono la facoltà di ravvedersi (es. atto di accertamento, irrogazione di sanzioni, cartella di pagamento).

Contributi previdenziali e premi INAIL - Esclusione della compensazione

Il nuovo art. 17-bis del D.Lgs. 241/97 prevede inoltre che le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono versare, senza potersi avvalere della compensazione nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, quanto dovuto per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati:

  • in relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati;
  • nel corso di durata del contratto.

Facoltà di disapplicazione della nuova disciplina

L’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice disapplica l’art. 17-bis del D.Lgs. 241/97 (anche per i versamenti contributivi) se nell’ultimo giorno del mese precedente a quello previsto per il versamento delle ritenute soddisfa i seguenti requisiti:

ü  risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;

ü  non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

È previsto il rilascio di un certificato da parte dell’Agenzia delle Entrate che attesti il possesso dei richiamati requisiti e che ha validità di 4 mesi dal rilascio.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.1.2020, quindi dalle ritenute operate da tale data, anche con riferimento ai contratti stipulati prima del 1° gennaio (ris. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 108).

Cessazione
partita IVA e VIES –

Divieto di
compensazione

L’art. 2 del DL 124/2019 convertito prevede l’impossibilità di avvalersi della compensazione per i contribuenti nei confronti di quali sia stato notificato da parte dell’Agenzia delle Entrate:

·       il provvedimento di cessazione della partita IVA;

·       ovvero il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES.

Cessazione della partita IVA

Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ha effetti:

·       relativamente a qualsiasi tipologia di crediti (tributari e non tributari);

·       senza limiti di importo dei crediti stessi;

·       a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando la partita IVA risulti cessata.

Esclusione dal VIES

Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES, ha effetti:

·       relativamente ai soli crediti IVA;

·       a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di es­clusione.

Scarto del modello F24

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto descritto, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

Compensazione nel modello F24 di crediti relativi a imposte dirette e IRAP - Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione

Per effetto dell’art. 3 co. 1 del DL 124/2019 convertito, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso:

  • alle imposte sui redditi e relative addizionali;
  • alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
  • all’IRAP.

Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:

  • solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;
  • a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.

  • Decorrenza
  • La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito), quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

Presentazione dei modelli F24 contenenti
compensazioni –

Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate –

Estensione

  • Per effetto dell’art. 3 co. 2 del DL 124/2019 convertito, viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:
  • di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP;
  • dei crediti d’imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
    • In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 “a saldo zero” o di particolari crediti d’imposta agevolativi.
    • Crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta
    • L’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni viene esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, “bonus Renzi”), indipendentemente dal possesso della partita IVA.
    • Decorrenza
    • La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (
Accollo fiscale con compensazione di crediti - Divieto
  • Per effetto dell’art. 1 del DL 124/2019 convertito, è vietato estinguere debiti tributari tramite il c.d. “accollo fiscale”, nel caso in cui il debito del contribuente accollato venga pagato non in contanti dall’accollante, bensì utilizzando in compensazione un credito d’imposta a disposizione dell’accollante.
  • Ove ciò avvenga, il pagamento si dà per non eseguito.
  • Vengono inoltre previste sanzioni amministrative (e, eventualmente, anche penali) a carico dell’accollante e dell’accollato.
  • In capo all’accollato viene recuperato il debito d’imposta, con responsabilità solidale dell’accollante.

Controllo preventivo delle compensazioni –

Scarto dei modelli F24 - Sanzioni

L’Agenzia delle Entrate, se ravvisa profili di rischio dalla stessa individuati, può bloccare preventivamente i modelli F24 che contengono compensazioni e successivamente disporne lo scarto.

Se il modello F24 viene bloccato e scartato, il pagamento non è eseguito.

Con l’art. 4 co. 5- 8 del DL 124/2019 convertito si prevede una sanzione pari al 5% dell’importo per importi fino a 5.000,00 euro, oppure pari a 250,00 euro per importi superiori a 5.000,00 euro, a carico del contribuente il cui modello F24 sia stato preventivamente scartato. Tale sanzione viene contestata mediante cartella di pagamento, con diretta iscrizione a ruolo.

Ove il contribuente paghi la sanzione entro 30 giorni dall’apposita comunicazione preventiva inviata dall’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita.

In ogni caso, il contribuente può far presente all’Agenzia delle Entrate elementi valutati erroneamente o non considerati.

Compensazione crediti
commerciali verso Pubbliche Amministra­zioni con somme iscritte a ruolo –

Proroga per il 2019 e 2020

  • Con l’art. 37 co. 1-bis del DL 124/2019 convertito, viene estesa anche agli anni 2019 e 2020 la possibilità, per le imprese e i lavoratori autonomi, di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o derivanti da atti esecutivi, affidate agli Agenti della Riscossione entro il 31.10.2019, i crediti:
  • maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
  • relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
  • non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell’Ente debitore.
    • La nuova modalità di compensazione dei crediti commerciali e professionali può quindi essere esercitata:
  • a decorrere dal 25.12.2019 (data di entrata in vigore della L. 157/2019) e fino al 31.12.2020;
  • in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi pre­vi­denziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligato­ria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entra­te spettanti all’Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell’Agente della Riscossione, relativi ai carichi affidati entro il 31.10.2019;
  • qualora la somma affidata all’Agente della Riscossione sia inferiore o pari al credito vantato;
  • su richiesta del creditore, che dovrà presentare all’Agente della Riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dalla Pubblica Amministrazione debitrice.
Modifica della misura
delle rate degli acconti IRPEF, IRES e IRAP

L’art. 58 del DL 124/2019 convertito modifica, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell’importo complessivamente dovuto, dal 2020 occorrerà versare due rate di pari importo (ognuna del 50%).

  • Soggetti interessati dalla modifica
  • La modifica interessa soltanto i contribuenti che, contestualmente:
    • esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
    • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569,00 euro).
    • Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:
      • partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;
      • applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;
        • applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
        • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
        • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
        • Per gli altri contribuenti, resta ferma l’attuale bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%), sia per il 2019, sia per gli anni successivi.
        • Imposte interessate dalla modifica
          • La modifica delle rate di acconto si estende, oltre che all’IRPEF, all’IRES e all’IRAP (espressamente citate dalla norma), anche all’imposta sostitutiva per il regime forfettario e alle altre imposte sostitutive per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto, quali, ad esempio la cedolare secca, I’IVAFE, l’IVIE.

Tassazione dei dividendi percepiti da
società semplici
  • Con l’art. 32-quater del DL 124/2019 convertito è stato previsto che i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.
  • Questa norma si applica per i dividendi distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale della società. Pertanto:
  • per la quota imputabile ai soggetti IRES che applicano l’art. 89 del TUIR, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;
  • per la quota imputabile alle imprese individuali ed alle società di persone commerciali, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;
  • per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa, i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
    • La ritenuta a titolo d’imposta menzionata nell’ultimo punto deve essere operata dalle società e dagli enti commerciali residenti sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.
Consegna e trasmissione telematica delle certificazioni del sostituto d’imposta -
Nuovi termini
dal 2021

Per effetto dell’art. 16-bis co. 2 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 viene stabilito al 16 marzo il termine per:

  • la consegna al contribuente delle certificazioni del sostituto d’imposta;
  • la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche.

Certificazioni Uniche non rilevanti per la precompilata

Rimane ferma la scadenza del 31 ottobre per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate.

Certificazioni relative al periodo d’imposta 2019

Le certificazioni relative al 2019 dovranno quindi ancora essere:

  • inviate in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 9.3.2020 (in quanto il 7 marzo cade di sabato);
  • consegnate ai contribuenti entro il 31.3.2020.
 
Presentazione e trasmissione telematica dei modelli 730 ed effettuazione dei conguagli -
Nuovi termini dal 2021

Per effetto dell’art. 16-bis co. 1 e 3 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 vengono previsti nuovi termini in relazione ai modelli 730.

Presentazione dei modelli 730 - Nuovo termine dal 2021

A decorrere dal 2021, il termine di presentazione del modello 730 viene stabilito al 30 settembre, indipendentemente dalla modalità di presentazione.

Presentazione dei modelli 730/2020

I modelli 730/2020, relativi al periodo d’imposta 2019, devono quindi ancora essere presentati entro il:

Ravvedimento operoso - Limiti temporali

Per effetto dell’art. 10-bis del DL 124/2019 convertito, viene estesa a tutti i comparti impositivi la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso senza limitazioni temporali, entro, quindi, i termini di decadenza per la notifica dell’atto impositivo.

Ciò vale, in particolar modo, per i tributi locali e per tutte le entrate che hanno natura tributaria, come i contributi consortili.

Interessi fiscali - Rimodulazione
  • Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinato in misura compresa tra lo 0,1% e il 3%.
  • Nel rispetto di tali limiti, i tassi applicabili dovranno essere individuati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Utilizzo dei file delle fatture elettroniche
  • L’art. 14 del DL 124/2019 convertito modifica l’art. 1 del D.Lgs. 127/2015, prevedendo la memorizzazione integrale dei file delle fatture elettroniche sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o alla definizione di eventuali giudizi. Sulla base della nuova disposizione, l’Amministrazione finanziaria potrà, quindi, memorizzare anche i dati richiesti dall’art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72, concernenti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell’operazione, anche in caso di mancata adesione del contribuente al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.
Prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche - Proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche

Non essendo ancora state individuate modalità specifiche per l’emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, l’art. 15 del DL 124/2019 convertito ha disposto la proroga, anche per l’anno 2020, del divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a tale Sistema (art. 10-bis del DL 23.10.2018 n. 119).

Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 9-bis co. 2 del DL 14.12.2018 n. 135, la proroga ha effetto anche con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche da parte dei soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. 

Il “decreto fiscale” stabilisce altresì che, a decorrere dall’1.7.2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri mediante trasmissione degli stessi al Sistema tessera sanitaria, tramite strumenti tecnologici che ne garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza (ivi compresi quelli che consentono pagamenti con carte di debito o credito).

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
  • L’art. 17 del DL 124/2019 convertito, modificando l’art 12-novies del DL 34/2019, prevede che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunichi all’interessato, con modalità telematiche:
  • l’importo dovuto;
  • la sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta a un terzo;
  • gli interessi calcolati fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.
    • Qualora il soggetto non proceda al versamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l’Agenzia delle Entrate provvederà all’iscrizione a ruolo delle somme non versate.
    • Versamenti fino a 1.000,00 euro annui
    • Al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori, qualora gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dell’imposta può essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.
Reverse charge per appalti e subappalti

L’art. 4 co. 3 del DL 124/2019 convertito stabilisce l’introduzione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni di servizi effettuate:

  • tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera;
  • presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Esclusioni

La nuova disciplina non si applica:

  • alle prestazioni di servizi relative al settore dell’edilizia (art. 17 co. 6 lett. a) e a-ter) del DPR 633/72) ed alle prestazioni nei confronti della P.A. e di altri enti e società assoggettati a split payment (art. 17-ter del DPR 633/72);
  • alle agenzie per il lavoro (Capo I del Titolo II del DLgs. 276/2003).
  • Efficacia

L’efficacia della nuova fattispecie di reverse charge è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una specifica misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE (art. 4 co. 4 del DL 124/2019 convertito).

Lotteria degli scontrini - Rinvio –

Premi speciali

  • Gli artt. 19 e 20 del DL 124/2019 convertito apportano alcune modifiche alla disciplina della c.d. “lotteria degli scontrini”, con lo scopo di rafforzare l’efficacia della misura e di favorire la diffusione dei pagamenti elettronici.
  • La “lotteria degli scontrini” consentirà ai soggetti che effettuano acquisti di beni o servizi, presso esercenti che trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi, di partecipare all’estrazione a sorte di premi messi in palio.
  • La partecipazione alla lotteria è ammessa per le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che effettuano acquisti al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione. Inoltre, ai fini dell’estrazione:
  • il cliente dovrà comunicare all’esercente, all’atto dell’acquisto, il proprio codice identificativo (“codice lotteria”);
  • l’esercente dovrà inviarlo all’Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati dell’operazione effettuata (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122).
    • Rinvio della lotteria all’1.7.2020
    • L’art. 20 del DL 124/2019 convertito differisce dall’1.1.2020 all’1.7.2020 l’avvio della lotteria degli scontrini, allineando tale termine di decorrenza all’entrata in vigore, a regime, dei nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
    • Rinvio al 30.6.2020 dell’adeguamento dei registratori telematici
    • È stato differito dal 31.12.2019 al 30.6.2020 il termine entro cui gli esercenti devono adeguare i registratori telematici alle nuove funzioni richieste per l’attuazione della lotteria, vale a dire l’acquisizione del “codice lotteria” dei clienti e la trasmissione dei dati delle operazioni valide per la partecipazione alle estrazioni dei premi.
    • Sistema di segnalazione delle violazioni
    • In sede di conversione in legge, è stata abolita la sanzione amministrativa inizialmente prevista dall’art. 20 del DL 124/2019 per gli esercenti che avessero rifiutato di acquisire il codice identificativo del cliente o che avessero omesso di inviare i dati delle operazioni valide per la lotteria.
    • Il nuovo art. 20 del DL 124/2019 convertito si limita a prevedere un meccanismo di segnalazioni da parte dei clienti. Nello specifico, stabilisce che il cliente ha la facoltà di segnalare sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in apposito portale, se l’esercente si è rifiutato di acquisire il codice lotteria. Tale segnalazione sarà poi utilizzata dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.
    • Esenzione fiscale dei premi
    • Per incoraggiare la partecipazione alla lotteria, viene stabilito che i premi attribuiti nell’ambito della stessa non concorrono a formare il reddito del percipiente, per cui sono esclusi dall’imposizione ai fini IRPEF. Inoltre, sono esenti da qualsiasi ulteriore prelievo erariale.
    • Istituzione di premi speciali in caso di pagamenti elettronici
    • La definizione delle modalità di estrazione, dell’entità dei premi, nonché di ogni altra disposizione attuativa della lotteria è demandata a un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, da adottare d’intesa con l’Agenzia delle Entrate.
    • L’art. 19 del DL 124/2019 convertito prevede che con il medesimo provvedimento:

•     vengano istituiti premi speciali, da attribuire agli acquirenti che effettuano il pagamento mediante mezzi elettronici, mediante estrazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie;

•     vengano istituiti dei premi anche per gli esercenti che certificano le operazioni ex art. 2 co. 1 del D.Lgs. 127/2015 (ossia mediante registratori telematici o procedura web dell’Agenzia delle Entrate).

Va tuttavia rilevato che, in base a quanto indicato nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto, l’attribuzione dei premi per gli esercenti sembra sia comunque subordinata all’utilizzo di mezzi di pagamento elettronici.

Esterometro
  • La trasmissione telematica delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere dovrà essere effettuata trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (1° trimestre entro il 30/4, 2° trimestre entro 31/7, 3° trimestre entro 31/10 e 4° trimestre entro 31/1).
Credito d’imposta su commissioni per pagamenti elettronici Per incentivare i mezzi di pagamento elettronici viene previsto il riconoscimento di un credito d’imposta a esercenti attività d’impresa, arti e professioni (che hanno ricavi non superiori a 400.000,00 euro) pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:
  • mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari (banche, poste, ecc.) o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili;
  • in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall’1.7.2020.

Nuovo regime degli impatriati –

Decorrenza

Per effetto dell’art. 13-ter del DL 124/2019 convertito, la nuova versione del regime degli impatriati, come modificato dal DL 34/2019, si applica, già dal 2019, ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30.4.2019 (in luogo dell’originaria decorrenza prevista per il 2020).
Obbligo di accettare
pagamenti tramite carte
  • I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità te­cnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007).
  • È stata soppressa, in sede di conversione in legge, la previsione di sanzioni amministrative in caso di “mancata accettazione” di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali
Agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi
  • L’art. 53-bis del DL 124/2019 convertito prevede alcune agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi.
  • Aliquota IVA del 4%
  • Con la modifica del n. 31 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% viene estesa:
  • alle cessioni di motoveicoli e autoveicoli ad alimentazione ibrida ed elettrica effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 3 della L. 5.2.92 n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, oppure dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
  • alle prestazioni rese ai predetti soggetti dalle officine per adattare tali veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento.

Detta aliquota IVA si applica anche alle cessioni dei citati autoveicoli a soggetti non vedenti e a soggetti affetti da sordomutismo, nonché ai familiari di cui i predetti soggetti sono fiscalmente a carico.

Rientrano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione in esame, in particolare, i veicoli:

  • di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido;
  • di cilindrata fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido;
  • di potenza non superiore a 150 kW, se con motore elettrico.

Le stesse caratteristiche di potenza sono replicate nell’art. 1 co. 1 della L. 9.4.86
n. 97 e nell’art. 8 co. 3 primo periodo della L. 27.12.97 n. 449.

Esenzione dall’imposta di trascrizione

Agli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i citati veicoli ibridi e a motore elettrico, destinati a portatori di handicap, viene estesa l’esenzione:

  • dall’imposta erariale di trascrizione;
  • dall’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione;
  • dall’imposta di registro.
Frodi nell’acquisto
di veicoli fiscalmente
usati
  • L’art. 9 del DL 124/2019 convertito prevede che l’Agenzia delle Entrate verifichi la sussistenza delle condizioni di esclusione dall’obbligo di versamento dell’IVA, a mezzo modello F24 ELIDE, per l’immatricolazione o la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso (art. 1 co. 9-bis del DL 262/2006).
  • Si introduce la verifica preventiva, dunque, anche per i “privati consumatori” che acquistano mezzi fiscalmente usati in altri Stati membri dell’Unione europea.
  • Gli esiti del controllo operato saranno trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai fini dell’immatricolazione del veicolo.
  • I termini e le modalità della verifica saranno stabiliti con provvedimento del Di­rettore dell’Agenzia delle Entrate.
Tasse automobilistiche - Pagamento tramite pagoPA L’art. 38-ter del DL 124/2019 convertito stabilisce che, dall’1.1.2020, la tassa automobilistica (c.d “bollo auto”) deve essere pagata esclusivamente attraverso il sistema di pagamenti elettronici “pagoPA” di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 7.3.2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
Progressiva
riduzione dei limiti all’utilizzo dei contanti
  • Con l’art. 18 del DL 124/2019 convertito viene previsto un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante verso quota 999,99 euro, dagli attuali 2.999,99 euro. In particolare:
  • dall’1.7.2020 al 31.12.2021 l’importo limite sarà di 1.999,99 euro.
  • dall’1.1.2022 varrà l’importo limite di 999,99 euro;
    • Conseguenze sulla disciplina sanzionatoria
    • Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.
    • Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alle novità apportate in ordine ai limiti di utilizzo del denaro contante, si prevede che:
  • per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00);
  • per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua ad essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

·       L’art. 2 del DL 124/2019 convertito prevede l’impossibilità di avvalersi della compensazione per i contribuenti nei confronti di quali sia stato notificato da parte dell’Agenzia delle Entrate:

·       il provvedimento di cessazione della partita IVA;

·       ovvero il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES.

·      

·       Cessazione della partita IVA

·       Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ha effetti:

·       relativamente a qualsiasi tipologia di crediti (tributari e non tributari);

·       senza limiti di importo dei crediti stessi;

·       a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando la partita IVA risulti cessata.

·       Esclusione dal VIES

·       Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES, ha effetti:

·       relativamente ai soli crediti IVA;

·       a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di es­clusione.

·       Scarto del modello F24

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto descritto, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

Monday, 13 January 2020 11:24

CIRCOLARE 1/2020 LEGGE DI BILANCIO 2020

Con la L. 27.12.2019 n. 160 è stata emanata la “legge di bilancio 2020”, in vigore dall’1.1.2020, di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni.

Argomento Descrizione

Nuovi limiti nel

regime forfetario

ex L. 190/2014

Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall’1.1.2020.

La legge di bilancio 2020 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

Spese sostenute per lavoro dipendente

Per accedere al regime forfetario, dal 2020, le spese per lavoro dipendente sostenute nell’anno precedente devono essere di ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi. Le spese che concorrono alla formazione di tale limite sono quelle per:

  • lavoro accessorio;
  • lavoratori dipendenti e collaboratori;
  • utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro;
  • somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari.

Resta confermato il limite di ricavi e compensi che non deve superare, nell’anno precedente, i 65.000,00 euro.

Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati (come i redditi da pensione)

Rispetto alle cause di esclusione, dal 2020, il regime forfetario non può essere applicato dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati superiori a 30.000,00 euro.

Tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Riduzione dei termini di accertamento per fatturazione elettronica

Per i contribuenti in regime forfetario che aderiscono volontariamente alla fatturazione elettronica per tutte le fatture emesse, il termine di decadenza per l’accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno (passando al 31 dicembre del quarto, anziché del quinto, anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

Resta fermo anche per il 2020 il divieto di emettere fatture elettronica per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (art. 15 del DL 124/2019 “collegato alla Legge di Bilancio).

Fruibilità di benefici fiscali e non fiscali

Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato all’imposta sostitutiva prevista dal regime forfetario (15% o 5%) deve essere considerato ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di:

  • deduzioni dal reddito e detrazioni d’imposta;
  • benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
Ripristino dell’ACE

La legge di bilancio 2020 ha ripristinato l’ACE, già dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (ovvero, dal 2019 per i soggetti “solari”). L’agevolazione si applica, quindi, senza soluzione di continuità rispetto al 2018, in base alle regole previgenti.

È stato, però, ulteriormente ridotto il coefficiente di remunerazione del capitale, previsto a regime (dal 2019) nella misura dell’1,3%: il reddito detassato è, quindi, pari a 13.000,00 euro per ogni milione di euro di incrementi di capitale rilevanti.

Rivalutazione dei beni d’impresa

La legge di bilancio 2020 ha riaperto le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa. La rivalutazione:

  • riguarda i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018;
  • deve essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo (per i soggetti “solari”, si tratta del bilancio al 31.12.2019).

Rispetto ai precedenti provvedimenti speciali di rivalutazione:

  • è stata ridotta l’entità delle imposte sostitutive da versare (12% per i beni ammortizzabili; 10% per i beni non ammortizzabili);
  • è stata introdotta la facoltà di versamento rateale dell’imposta (in 3 o 6 rate a seconda della relativa entità).
Estromissione dell’immobile
strumentale dell’impresa
individuale

Sono state riaperte le disposizioni agevolative per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, con le quali è possibile fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella privata della persona con un’imposizione ridotta.

L’imposta è, infatti, prevista nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale dell’immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto, e può essere calcolata adottando, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.

L’estromissione deve essere perfezionata entro il 31.5.2020, anche se i relativi effetti retroagiscono all’1.1.2020 (l’immobile si considera, quindi, posseduto dalla persona nella sfera “privata” per l’intero 2020).

Aumento della percentuale di deducibilità dell’IMU

Si interviene sulla percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell’IMU relativa agli immobili strumentali; analoghe percentuali si applicano all’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all’IMIS della Provincia autonoma di Trento.

Rimangono fermi i consueti criteri di deducibilità.

Deducibilità per il periodo d’imposta 2019 “solare”

È confermata, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo d’imposta 2019 “solare”), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell’IMU relativa agli immobili strumentali.

Deducibilità per i periodi d’imposta successivi al 2019 “solare”

La deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, aumenta nella misura del:

  • 60%, per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 “solari”);
  • 100%, a regime, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 “solare”).
Auto in uso
promiscuo ai
dipendenti -
Fringe benefit
Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’1.7.2020, la percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:
  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chi­lometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dal­le Tabelle nazionali dell’ACI;
  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%;
  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;
  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.
Buoni pasto -
Limiti di
esclusione da imposizione

Dall’1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all’importo complessivo giornaliero di:

4,00 euro per i buoni pasto “cartacei” (al posto dei precedenti 5,29 euro);

8,00 euro per i buoni pasto “elettronici” (al posto dei precedenti 7,00 euro).

Indennità sostitutive di mensa per addetti ai cantieri

Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

Credito d’imposta per investimenti in beni
strumentali

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d’imposta.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario).

Gli esercenti arti e professioni possono fruire soltanto del credito d’imposta “generale”.

Investimenti agevolabili

Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:

• beni materiali strumentali nuovi “ordinari”;

• beni materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016;

• beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016.

Sono esclusi dall’agevolazione:

• i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del TUIR;

• i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;

• i fabbricati e le costruzioni;

• i beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/2015;

• i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti

Profili temporali

Sono agevolabili i suddetti investimenti effettuati dall’1.1.2020 al 31.12.2020.

L’agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020:

• il relativo ordine risulti accettato dal venditore;

• e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

  • nella misura del 6% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni “4.0” compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 15% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
  • spetta per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”) in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all’anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all’anno);
  • nel caso di investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.

In relazione agli investimenti nei beni di cui all’Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico, le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo DM.

Dicitura in fattura

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione.

Credito d’imposta per ricerca,
sviluppo e
innovazione

Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma

giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione

del reddito (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario).

Misura dell’agevolazione

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta:

  • in misura pari al 12% della relativa base di calcolo;
  • nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • in misura pari al 6% della relativa base di calcolo o al 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
  • nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • in misura pari al 6% della relativa base di calcolo;
  • nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
  • in tre quote annuali di pari importo;
  • a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;

subordinatamente all’adempimento dei previsti obblighi di certificazione.

Credito d’imposta per la formazione 4.0

Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

Misura dell’agevolazione

Alle piccole imprese (dipendenti < 50; fatturato/totale di bilancio ≤ 10 milioni di euro) il credito d’imposta spetta:

  • nella misura del 50% delle spese ammissibili;
  • nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.

Per le medie imprese (dipendenti < 250; fatturato ≤ 50 milioni di euro e/o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro), l’agevolazione spetta:

  • in misura pari al 40% delle spese ammissibili;
  • nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 300.000,00 euro).

Per le grandi imprese, l’agevolazione spetta:

  • in misura pari al 30% delle spese ammissibili;
  • nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 200.000,00 euro).

Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d’imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Eliminazione dell’obbligo dei contratti collettivi

È stato eliminato l’obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Credito d’imposta per le fiere Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali.
Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate
degli edifici
(c.d. “bonus
facciate”)

È introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per:

  • le spese documentate e sostenute nell’anno 2020;
  • relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.

Considerato che la norma dispone, genericamente, che l’agevolazione consista in una detrazione dall’imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l’IRPEF che l’IRES.

Interventi agevolati

La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di:

  • sola pulitura;
  • sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).

Assenza di limite massimo di spesa

Con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo.

Ripartizione

La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici

Proroga

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020.

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

Interventi di
recupero del
patrimonio edilizio - Proroga

È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili”

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2019.

Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli immobili
(recupero, riqualificazione energetica e antisismici)
Dall’1.1.2020:
  • viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici;
  • lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica rimane possibile per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 200.000,00 euro;
  • viene soppressa la possibilità di cessione della detrazione IRPEF derivante dall’esecuzione dagli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico, di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR.
Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento
tracciabile

A decorrere dall’1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:

  • bonifico bancario o postale;
  • ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità

La disposizione non si applica:

  • alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
  • alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Detrazioni
IRPEF 19% -
Parametrazione
al reddito
complessivo

Dall’1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:

  • per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.

Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.

Rientrano nei nuovi limiti, ad esempio, le detrazioni relative a:

  • spese veterinarie;
  • spese universitarie;
  • spese per la pratica sportiva dei ragazzi.

Oneri esclusi dalla parametrazione al reddito complessivo

Sono esclusi dalla parametrazione (la detrazione compete, quindi, per l’intero importo a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo):

  • gli oneri di cui al co. 1 lett. a) e b) e co. 1-ter dell’art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale);
  • le spese sanitarie di cui al co. 1 lett. c) dell’art. 15 del TUIR.

Reddito complessivo

A questi fini, il reddito complessivo (determinato ai sensi dell’art. 8 del TUIR) è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-bis del TUIR.

Si deve, invece, tenere conto:

  • del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi ex L. 190/2014 (art. 1 co. 75 della L. 190/2014);
  • dei redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni” (ai sensi dell’art. 3 co. 7 del DLgs. 23/2011).

Cedolare secca

Viene portata “a regime” l’aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato.

Ambito di applicazione dell’aliquota del 10%

Si ricorda che l’art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l’applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che:

  • siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 551/88 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;
  • siano stipulati “a canone concordato” sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all’art. 2 co. 3 della L. 431/98 e di cui all’art. 8 della medesima legge (per poter applicare l’aliquota ridotta della cedolare secca, per i contratti stipulati in base al DM 16.1.2017 senza l’intervento delle associazioni sindacali, è necessaria una attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo definito in sede locale per la determinazione dei canoni).

Cedolare secca sulle locazioni commerciali

La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019.

Terreni dei coltivatori diretti e IAP - Proroga dell’esenzione IRPEF

È prorogata anche per il 2020 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.

Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2020

Dal 2017 e fino al 2020 la disciplina fiscale dei terreni in argomento è la seguente:

  • i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
  • i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP per il 2021

Per l’anno 2021, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e IAP di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, concorrono a formare la base imponibile ai fini dell’IRPEF nella misura del 50%.

Sterilizzazione degli aumenti
delle aliquote IVA

Per l’anno 2020 l’aliquota IVA ordinaria è confermata in misura pari al 22%. Fatta salva l’adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è fissata al:

  • 25% a decorrere dall’1.1.2021;
  • 26,5% a decorrere dall’1.1.2022.

Per l’anno 2020 è inoltre confermata l’aliquota IVA ridotta del 10%. Fatta salva l’adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è stabilita al 12% a decorrere dall’1.1.2021.

IVIE e IVAFE - Estensione dell’ambito
soggettivo

La legge di bilancio 2020 amplia i soggetti tenuti all’applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE per gli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all’estero.

Prima di questo intervento normativo, le imposte patrimoniali in argomento erano dovute solo dalle persone fisiche residenti.

A partire dall’1.1.2020, invece, esse saranno dovute:

  • dalle persone fisiche (anche imprenditori e lavoratori autonomi);
  • dagli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni;
  • dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR).

Proroga della
rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate

La legge di bilancio 2020 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2020, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 30.6.2020:

  • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
  • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

Incremento dell’aliquota dell’imposta
sostitutiva sulle plusvalenze
immobiliari

La legge di bilancio 2020 prevede l’incremento dal 20% al 26% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze ex art. 67 del TUIR che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa.

Questa imposta sostituisce l’imposizione IRPEF su richiesta del contribuente e deve essere versata a cura del notaio tramite il modello F24.

Si ricorda che questo regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni (e non, quindi, i terreni lottizzati di cui all’art. 67 co. 1 lett. a) del TUIR, né i terreni edificabili).

IUC e TASI -
Abolizione

A decorrere dal 2020, è abolita la IUC di cui all’art. 1 co. 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta la disciplina dell’IMU.

Considerato che la IUC si compone dell’IMU e della componente riferita ai servizi comunali che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI, di fatto, dall’1.1.2020 viene abolita la TASI.

“Nuova” IMU

Dall’1.1.2020, viene riscritta la disciplina dell’IMU che, ai sensi dell’art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, continua a sostituire, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.

Rispetto alla vecchia disciplina dell’IMU rimangono sostanzialmente invariati:

  • il presupposto impositivo;
  • i soggetti passivi;
  • la definizione di abitazione principale e relative pertinenze;
  • le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree fabbricabili (con qualche piccola differenza) e dei terreni agricoli;
  • le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i fabbricati inagibili o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni;
  • le fattispecie di immobili esenti (con qualche piccola differenza).

Aliquote IMU

Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della “nuova” IMU che sono stabilite nel modo che segue:

  • abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, con detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono deliberare l’aumento dello 0,1% o la diminuzione fino all’azzeramento);
  • fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono diminuirla fino all’azzeramento);
  • immobili merce (si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): per gli anni 2020 e 2021 l’aliquota di base è fissata allo 0,1% (i Comuni possono deliberare l’aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino all’azzeramento), mentre dall’anno 2022 sono esenti;
  • terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento);
  • immobili produttivi del gruppo “D”: aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% destinata allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono soltanto aumentare l’aliquota sino all’1,06%);
  • altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberare l’aumento sino all’1,06% o la diminuzione fino all’azzeramento). Per questa fattispecie, in sostituzione dell’abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l’aliquota massima dell’1,06 sino all’1,14%.

Liquidazione dell’IMU

L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:

  • alla quota di possesso;
  • ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.

Ai fini della “nuova” IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Ad esempio, il mese di febbraio 2020, composto da 29 giorni, è computato al soggetto che possiede l’immobile per un numero di giorni pari o superiore a 15.

Si computa in capo all’acquirente dell’immobile:

  • il giorno di trasferimento del possesso;
  • l’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.

Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 15.4.2020, l’intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell’acquirente.

Termini di versamento

Rimangono invariati i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle rate. L’IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate:

  • la prima scadente il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;
  • la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.

Per l’anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.

Modalità di versamento

I versamenti dell’IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:

  • il modello F24;
  • l’apposito bollettino postale;
  • la piattaforma di cui all’art. 5 del DLgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA).

Per i soggetti residenti all’estero non sono previste ulteriori modalità di versamento.

Spese veterinarie - Aumento dell’importo
massimo detraibile
Dall’1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie prevista dall’art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR si applica fino all’importo massimo di 500,00 euro (in luogo dei precedenti 387,34 euro), per la parte eccedente 129,11 euro.
Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi -
Detrazione IRPEF del 19% dal 2021

Dall’1.1.2021, spetta la detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese di iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:

  • conservatori di musica,
  • istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 21.12.99 n. 508,
  • scuole di musica iscritte nei registri regionali,
  • cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione,

per lo studio e la pratica della musica (nuova lett. e-quater all’art. 15 co. 1 del TUIR).

Limite massimo di reddito e di spesa

La detrazione spetta:

  • ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000,00 euro;
  • per un importo delle spese non superiore a 1.000,00 euro;
  • anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).
Regime forfetario per l’agriturismo - Estensione all’oleoturismo

Dall’1.1.2020, alle attività di oleoturismo sono estese le disposizioni che sono state previste per l’attività di enoturismo dai co. 502 - 505 dell’art. 1 della L. 205/2017 e, di conseguenza, il regime speciale per i soggetti che esercitano attività di agriturismo.

Caratteristiche del regime forfetario

Il regime fiscale riservato agli agriturismi, e quindi anche agli oleoturismi dall’1.1.2020 (oltre che agli enoturismi), consiste nell’applicazione di un metodo forfetario:

  • ai fini delle imposte sui redditi, per la determinazione del reddito derivante dall’attività agrituristica;
  • ai fini dell’IVA, per la determinazione dell’imposta da portare in detrazione a quella applicata sulle operazioni imponibili effettuate nell’esercizio dell’attività agrituristica.

Determinazione del reddito

Per gli imprenditori che esercitano attività di oleoturismo, fatta eccezione per i soggetti IRES di cui all’art. 73 co. 1 lett. a) e b) del TUIR (società di capitali ed enti commerciali), il reddito imponibile derivante dall’attività di agriturismo si determina applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività, al netto dell’IVA, il coefficiente di redditività del 25%.

Investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali Viene stabilito che, ai soli fini della determinazione della quota deducibile nell’ambito del reddito d’impresa negli esercizi 2020, 2021 e 2022, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali (tra cui la vite, l’olivo, i frutti maggiori) sono incrementate del 20% con esclusione dei costi relativi all’acquisto di terreni.

Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego
(c.d. “plastic tax”)

Decorrenza differita

È istituita l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (c.d. “plastic tax”).

Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta, fra l’altro, i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002.

Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell’imposta:

  • per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;
  • per i MACSI provenienti da altri Stati membri dell’UE, il soggetto che acquista i manufatti nell’esercizio dell’attività economica o il cedente se i MACSI sono acquistati da un consumatore privato;
  • per i MACSI provenienti da Paesi extra-UE, l’importatore.

Misura dell’imposta

L’imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI.

Credito d’imposta

Per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti com­po­stabili secondo lo standard EN 13432:2002, è riconosciuto un credito d’im­posta nella misura del 10% delle spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020 fino a un importo massimo di 20.000,00 euro per ciascun bene­ficiario.

Disposizioni attuative

Le modalità attuative della nuova imposta saranno stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Decorrenza della nuova imposta

La nuova imposta si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento attuativo.

Imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate
(c.d. “sugar tax”)

Decorrenza differita

È istituita un’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).

Si tratta di prodotti finiti o prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’UE (succhi di frutta, compresi i mosti di uva, o di ortaggi e legumi, nonché le acque minerali e le acque gassate) e ottenuti con l’aggiunta di sostanze edulcoranti di origine naturale o sintetica il cui contenuto complessivo, determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza, sia superiore a:

  • 25 grammi per litro nel caso di prodotti finiti;
  • 125 grammi per chilogrammo nel caso di prodotti da diluire.

Insorgenza dell’obbligazione tributaria

L’obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:

  • all’atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate da parte del fabbricante nazionale o del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, ai consumatori nazionali o a ditte nazionali che ne effettuano la rivendita (in tal caso, il fabbricante nazionale o il soggetto che provvede al condizionamento sono tenuti al pagamento);
  • all’atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi UE (in tal caso, l’acquirente è tenuto al pagamento);
  • all’atto dell’importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate da Paesi non UE (in tal caso, l’importatore è tenuto al pagamento).

L’imposta non si applica alle bevande edulcorate cedute dal fabbricante nazionale in altri Paesi UE o destinate ad essere esportate.

Misura dell’imposta

L’imposta è fissata nella misura di:

  • 10,00 euro per ettolitro, per i prodotti finiti;
  • 0,25 euro per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

Disposizioni attuative

Le modalità attuative della nuova imposta saranno stabilite da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Decorrenza della nuova imposta

La nuova imposta si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo.

Canone unico - Istituzione dal 2021

Dal 2021 sarà introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. “canone unico”) che dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle città metropolitane.

Il canone sostituirà:

  • la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
  • il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
  • l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,
  • il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’art. 27 co. 7 e 8 del DLgs. 30.4.92 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

Il canone, inoltre, sarà comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Sport bonus Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

 

PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Argomento Descrizione
Agevolazione contributiva per l’apprendistato
di primo livello
Con riferimento all’anno 2020, per i contratti di apprendistato di “primo livello” di cui all’art. 43 del DLgs. 81/2015, stipulati dall’1.1.2020 al 31.12.2020, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100%:
  • ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9;
  • per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Esonero
contributivo
giovani

Si stabilisce l’estensione dell’esonero di cui all’art. 1 co. 100 ss. della L. 27.12.2017 n. 205, limitatamente al biennio 2019-2020, anche ai giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età.

L’esonero può essere richiesto dai datori di lavoro privati che, entro il 31.12.2020:

  • assumono con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti,

nei confronti di giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età.

Il beneficio consiste nella riduzione, per un periodo massimo di 36 mesi, del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i contributi INAIL, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000,00 euro su base annua.

L’esonero è elevato al 100% per le assunzioni, effettuate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti:

  • che non abbiano compiuto 35 anni di età,

Viene abrogato l’incentivo introdotto con l’art. 1-bis co. 1, 2 e 3 del DL 12.7.2018 n. 87 (c.d. “decreto dignità”).

Esonero contributivo giovani eccellenze

Viene prevista l’operatività dell’incentivo c.d. “bonus eccellenze”, di cui all’art. 1 co. 706 e ss. della L. 30.12.2018 n. 145, attraverso:

  • l’abrogazione dell’art. 1 co. 714 della L. 145/2018, che subordinava la fruizione dell’incentivo all’emanazione di una circolare da parte dell’INPS;
  • l’applicazione, dall’1.1.2020, delle procedure, delle modalità e dei controlli previsti per l’esonero contributivo per gli “under 35” (di cui all’art. 1 co. 100-108 della L. 27.12.2017 n. 205).

L’incentivo, che consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle aziende, con esclusione dei premi INAIL, per un massimo di 12 mesi, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 31.12.2019:

  • hanno assunto giovani altamente qualificati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale;

I lavoratori devono aver conseguito nel periodo compreso tra l’1.1.2018 e il 30.6.2019:

  • una laurea magistrale con voto 110 e lode (e con una media ponderata di almeno 108/110) prima del compimento del trentesimo anno di età;
  • un dottorato di ricerca prima del compimento dei 34 anni di età.
Esonero
contributivo per coltivatori diretti e IAP

Si reintroduce l’esonero contributivo per i coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) che:

  • non abbiano compiuto 40 anni di età;
  • effettuano nuove iscrizioni nella previdenza agricola nel periodo compreso tra l’1.1.2020 e il 31.12.2020.

L’esonero in questione è:

  • fissato nella misura del 100% dell’accredito contributivo dovuto all’Assicura­zione Generale Obbligatoria, con l’esclusione del contributo di maternità e quello dovuto all’INAIL;
  • riconosciuto per la durata massima di 24 mesi.
Esonero
contributivo
per le atlete
Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportive, si consente alle società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo per gli anni 2020, 2021 e 2022, di poter richiedere l’esonero dal versamento:
  • del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali;
  • con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica;
  • entro il limite massimo di 8.000,00 euro su base annua.

CIGS e mobilità
in deroga

Vengono previsti diversi trattamenti in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito.

Le aziende operanti nelle aree di crisi industriale complessa possono chiedere una proroga di 12 mesi:

  • della CIGS, di cui all’art. 44 co. 11-bis del DLgs. 14.9.2015 n. 148, previo accordo stipulato in sede governativa e con la presentazione di un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politica attiva;
  • mentre, per i lavoratori beneficiari di un trattamento di mobilità al 31.12.2019, è possibile una proroga, sempre di 12 mesi, della mobilità in deroga di cui all’art. 53-ter del DL 24.4.2017 n. 50.

Per le aziende che hanno avviato un percorso di cessione aziendale, è possibile chiedere un’ulteriore proroga di 6 mesi della CIGS, di cui all’art. 44 del DL 109/2018, qualora:

  • sia necessario ai fini del completamento del processo di cessione e per la salvaguardia occupazionale;
  • si sono incontrate fasi di particolare complessità.

In quest’ultimo caso è necessario la stipula di un accordo presso il Ministero del Lavoro, con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico.

Proroga
dell’APE sociale
Si estende l’accesso all’APE sociale, ossia all’anticipo pensionistico a carico dello Stato ex art. 1 co. 179 della L. 232/2016, ai lavoratori che matureranno i requisiti per il beneficio entro il 31.12.2020. Viene quindi prorogato il periodo sperimentale iniziato l’1.3.2017 e che, per effetto dell’art. 18 del DL 28.1.2019 n. 4, era stato prorogato fino al 31.12.2019.
Proroga dell’opzione
donna
Viene prorogata anche per il 2020 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. “opzione donna”, per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2019 (e non più il 31.12.2018, come da disposizione previgente), ossia possano far valere:
  • un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
  • un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.
Proroga del
congedo del
padre lavoratore
Per l’anno 2020 sono previste una serie di proroghe in relazione al congedo del padre lavoratore. Viene infatti:
  • aumentata la durata del congedo obbligatorio da 5 a 7 giorni;
  • disposta la possibilità di astensione dal lavoro per il periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Proroga del
c.d. “bonus bebè”
Si dispone che l’assegno mensile di natalità (c.d. “bonus bebé”), già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l’1.1.2015 e il 31.12.2019, sia:
  • riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dall’1.1.2020 al 31.12.2020;
  • corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione;
  • esteso, contrariamente agli anni scorsi, anche a nuclei familiari che abbiano un ISEE superiore a 25.000,00 euro.
Aumento del
c.d. “bonus asili nido”
Dal 2019 viene reso strutturale l’aumento a 1.500,00 euro su base annua del c.d. “bonus asili nido”, inizialmente previsto solo per il triennio 2019-2021. Inoltre, a decorrere dal 2020, il bonus in esame è comunque incrementato di:

L’articolo 12-septies del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 prevede alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento e un inasprimento del relativo regime sanzionatorio.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dall’anno 2020. A tutt’oggi manca tuttavia il provvedimento attutivo delle nuove disposizioni.

Le novità apportate dall’art. 12-septies del D.L. 34/2019 possono essere così brevemente riassunte:

  • il cessionario o committente avente lo status di esportatore abituale non è più tenuto a consegnare al cedente o prestatore la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
  • il cedente o prestatore deve indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e non genericamente quelli della stessa;
  • non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale IVA (quadro VI), da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute.

Per gli esportatori abituali e i rispettivi fornitori non sussiste più l’obbligo di:

  • numerare progressivamente le dichiarazioni di intento;
  • annotare le dichiarazioni di intento in appositi registri e conservarle.

E’ stato inoltre previsto un inasprimento delle relative sanzioni.

Infatti, al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, è irrogata la sanzione amministrativa proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta, fermo restando l’obbligo di pagamento della stessa) e non più quella fissa (da 250,00 a 2.000,00 euro).

Decorrenza e modalità di attuazione

Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 2020, tuttavia le relative modalità di attuazione devono essere definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che a tutt’oggi non è ancora stato emanato.

 

 

 

 

 

 

 

Friday, 13 December 2019 14:56

CIRCOLARE 15/2019 CHIUSURA STUDIO

Vi comunichiamo che lo Studio sarà chiuso per le festività natalizie dal 24 al 27 Dicembre e dal 31 Dicembre al 3 Gennaio 2020.

 

 

 

 

Entro il 31 dicembre di ogni anno le imprese operanti con l'estero titolari del codice meccanografico dovranno aggiornare la loro posizione con la convalida annuale on line.

Il codice meccanografico è un codice identificativo composto da otto caratteri alfanumerici, di cui i primi due indicano la provincia e gli altri un numero progressivo, che serve a identificare gli operatori abituali con l’estero, ed è assegnato dalla Camera di Commercio nella cui area metropolitana l’impresa richiedente ha la sede legale.  L'azienda in possesso di un numero meccanografico viene inserita in Italiancom, la banca dati delle ditte italiane operanti con l'estero. 

Chi non opera più con l’estero in modo abituale è invitato a chiedere la cancellazione on line del proprio numero meccanografico.

Il rinnovo del numero meccanografico può avvenire soltanto telematicamente, utilizzando la piattaforma www.registroimprese.it - servizi e-gov – operatori con l’estero, procedura che presuppone il possesso del dispositivo di firma digitale da parte del legale rappresentante e dell’adesione alla convenzione Telemaco, ovvero la pratica può essere trasmessa digitalmente tramite un intermediario abilitato in possesso di apposita procura da allegare alla pratica on line.

La mancata operazione di convalida comporterà la dicitura in visura che il numero meccanografico è sospeso.

Per maggiori informazioni: http://www.bo.camcom.gov.it/operare-con-lestero/italiancom-codice-meccanografico

In allegato troverete il prospetto da compilare e un manuale di istruzioni all’uso; nel caso vogliate avvalerVi dello Studio per l’invio del modulo, Vi preghiamo di restituircelo compilato entro e non oltre il 13/12/2019. Le persone cui fare riferimento sono Daisy e Veronica.

 

 

 

La Camera ha approvato, in data 13 giugno 2019, le modifiche al testo dellart. 2477 c.c. che stabilisce i nuovi parametri per la nomina dell’organo di controllo nelle Società a Responsabilità Limitata, finalizzata a raggiungere l’obiettivo del DLgs. 14/2019, ovvero utilizzare lo strumento dell’allerta – che ha nell’attività del collegio sindacale il suo elemento centrale – per anticipare l’emersione della crisi e cercare di salvare l’impresa che presenti criticità nella gestione.

 In particolare, le soglie di cui all’art. 2477 comma 2 lett. c) codice civile sono così rideterminate:

- totale dell’attivo dello stato patrimoniale ampliato da 2 a 4 milioni di euro;

- ricavi delle vendite e delle prestazioni ampliati da 2 a 4 milioni di euro;

- numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio ampliato da 10 a 20 unità.

 L’obbligo di nomina continua a sorgere al superamento, per due esercizi consecutivi, anche di uno solo dei parametri indicati. Ai fini della prima applicazione di tale disposizione, ex art. 379 comma 3 ultimo periodo del DLgs. 14/2019, si deve avere riguardo agli esercizi 2017 e 2018. Resta, altresì, inalterata la disposizione secondo la quale l’obbligo di nomina in questione cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

 Si deve tenere presente che l’art. 379 comma 3 primo periodo del DLgs. 14/2019 (in vigore dal 16 marzo 2019) ha fissato nel 16 dicembre 2019 il termine massimo entro il quale procedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore legale. Trattandosi di un termine massimo nulla osta a procedere anticipatamente alla nomina, eventualmente approfittando dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 2018, qualora non fosse già avvenuta.

 

Sarà altresì opportuno verificare che la previsione dello statuto della società in ordine alla nomina dell’organo di controllo non debba essere modificata per l’adeguamento alla nuova normativa.

 

 

 

Sabato 29.6.2019 è stata pubblicata sul S.O. n. 26/L alla G.U. n. 151 la Legge n. 58/2019 di conversione del DL n. 34/2019 (c.d. “decreto crescita”) nell’ambito del quale è stata disposta la proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:

  • che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;
  • nei confronti dei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

         - esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno sostituito gli studi di settore;

         - dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Il nuovo termine del 30.9.2019 si applica solo per quest’anno, in deroga alle scadenze ordinarie.

 

SOGGETTI IRES CON TERMINI DI VERSAMENTO SCADENTI TRA IL 30.6.2019 E IL 30.9.2019

La proroga in esame riguarda anche i soggetti IRES che rispettano le suddette condizioni e che hanno termini ordinari di versamento succes­sivi al 30.6.2019 per effetto:

  • della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che appro­­vano il bilancio 2018 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio);
  • della data di chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1.3.2018 - 28.2.2019).

 

SOCI DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI “TRASPARENTI”

La disposizione del “decreto crescita” stabilisce che la proroga in esame interessa anche i soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare del maggior termine di versamento anche:

  • i soci di società di persone;
  • i collaboratori di imprese familiari;
  • i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
  • i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
  • i soci di società di capitali “trasparenti”

 

CONTRIBUENTI PER I QUALI RICORRONO CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI ISA

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 28.6.2019, n. 64/E, ha precisato che la proroga opera anche nei confronti dei soggetti che per il 2018:

  • adottano il regime dei minimi / forfetari;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari (ad esempio, attività di agriturismo);
  • dichiarano una causa di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attivi­tà, non normale svolgimento dell’attività, deter­minazione forfet­ta­ria del reddito, ecc.)

 

SOGGETTI CHE HANNO OPTATO PER IL CONSOLIDATO FISCALE

In caso di opzione per il consolidato fiscale, in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ri­te­­­­ne­re che, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga in esame sia ap­pli­ca­bile nel caso in cui la società controllante abbia i previsti requisiti, anche qualora qualche società controllata non li possieda (non sembra infatti possibile suddi­vi­dere il versamento dell’IRES in relazione alle società controllate che possono o meno rientrare nella proroga, applicando termini diversi).

Dovrà invece essere chiarito se, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga possa estendersi al caso in cui la società controllante non abbia i previsti requisiti, che sono invece posseduti da almeno una società controllata.

In relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (es. IRAP), per l’applicazione della pro­ro­ga dovrebbero invece valere i criteri ordinari, quindi a seconda che la società interessata (con­trol­lante o ciascuna controllata) abbia o meno i previsti requisiti.

 

CONTRIBUENTI “ESTRANEI” AGLI ISA

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti, riman­gono quindi fermi i termini ordinari dell’1.7.2019 (in quanto il 30 giugno era domenica) ovvero del 31.7.2019 (30 giorni successivi all’1.7.2019), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Si tratta, ad esempio:

- delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tra­mite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;

- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;

- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati ap­pro­vati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di € 5.164.569,00;

- degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

 

VERSAMENTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA

Rientrano nella proroga al 30.9.2019, qualora ne ricorrano le condizioni, i versamenti:

  • risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
  • che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;
  • ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.

Rientrano quindi nella proroga oltre al versamento del saldo IRPEF / IRES / IRAP / IVA 2018 e dell’acconto 2019 IRPEF / IRES / IRAP, anche i versamenti riguardanti:

- addizionali IRPEF (regionale / comunale);

- maggiorazione IRES per le società di comodo;

- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG);

- cedolare secca;

- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;

- il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli im­pren­ditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);

- il saldo 2018 e l’even­tuale primo ac­conto 2019 dell’imposta so­­­sti­tutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli im­pren­ditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex
L. 190/2014;

- le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;

- il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o at­ti­vità finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);

- il diritto annuale CCIAA per l’iscrizione o l’an­no­­tazione nel Registro delle imprese, da versare entro il ter­mi­ne previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi;

- l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni d’impresa ai sensi dell’art. 1,commi da 940 a 948, Finanziaria 2019, posto che il versamento va effettuato entro il termine previsto per il saldo IRES;

- l’imposta sostitutiva del 20% - 26% dovuta sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni.

La proroga NON interessa il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni e

delle partecipazioni (3° rata rivalutazione 1.1.2017, 2° rata rivalutazione 1.1.2018; unica soluzione / 1° rata rivalutazione 1.1.2019), in quanto il relativo termine è specificamente individuato dalla norma di riferimento.

 

OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

Il differimento al 30.9.2019 del termine per i versamenti ha però l’effetto, in caso di opzione per la rateizzazione, di comprimere a tre il numero massimo delle rate, scadenti:

  •  per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30.9.2019, il 16.10.2019 e il 18.11.2019 (poiché il giorno 16 cade di sabato);
  •  per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30.9.2019, il 31.10.2019 e il 2.12.2019 (poiché il 30 novembre cade di sabato).

 

VERSAMENTO DELL’IVA PER L’ADEGUAMENTO AGLI ISA

La proroga al 30.9.2019 si applica anche al versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

Ai sensi dell’art. 9-bis co. 10 del DL 50/2017, tale versamento deve infatti avvenire entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Da oggi, 1° luglio, cambiano le regole di emissione delle fatture immediate e l’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 14 del 17.6.2019, al fine di fornire chiarimenti in merito alle novità normative sulla fatturazione elettronica e precisazioni in ordine alla data da inserire nel file fattura, alle modalità di inversione contabile e ai divieti esistenti nell’ambito delle prestazioni sanitarie.

data di emissione e data di effettuazione

L’art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72 prevede che, a decorrere dall’1.7.2019, le fatture possano essere emesse entro 12 giorni (termine così innalzato, rispetto ai precedenti 10 giorni, in sede di conversione del DL 34/2019, c.d. “decreto crescita”) dall’effettuazione dell’operazione. La norma novellata prevede che, tra le indicazioni che devono essere riportate nel documento, sia necessario specificare anche la data di effettuazione dell’operazione, se diversa da quella di emissione. Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato come il Sistema di Interscambio attesti “inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria)la data e l’orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica. Pertanto nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della fattura elettronica, deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione.

Ipotizzando, ad esempio, che il 28.9.2019 sia posta in essere una cessione di beni, la relativa fattura potrà essere generata e trasmessa entro i successivi 12 giorni (ad es. l’8.10.2019) e nel campo “Data” sarà comunque valorizzata la data di effettuazione (28.9.2019).

Tali considerazioni non si applicano alle fatture cartacee (o a quelle elettroniche che non sono inviate mediante SdI), che dovranno contenere entrambe le date.

Non sono state apportate modifiche ai termini di emissione delle c.d. “fatture differite”, previste dall’art. 21 co. 4 del DPR 633/72: nei casi in cui la norma richieda che venga specificato un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione (come ad esempio nel caso in cui la consegna o spedizione dei beni risulti da documento di trasporto), l’Agenzia delle Entrate afferma che sia possibile indicare una sola data, ovvero, per le fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio, “quella dell’ultima operazione”.

A titolo esemplificativo, in presenza di tre cessioni, effettuate nei confronti del medesimo soggetto in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegne al cessionario accompagnate da DDT, il cedente potrà generare e inviare la fattura elettronica differita tra il 1° e il 15 ottobre 2019, indicando nel campo “Data” del file il 28 settembre, giorno dell’ultima operazione.

annotazione delle fatture emesse

A seguito delle modifiche apportate dal DL 119/2018, l’art. 23 del DPR 633/72 prevede attualmente che le fatture emesse siano annotate “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”. Sul punto l’Agenzia delle Entrate precisa che la numerazione e la registrazione del documento devono sempre consentire di “rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell’operazione)”, in relazione al quale verrà operata la liquidazione dell’imposta. Esemplificando, la fattura emessa l’8.10.2019, ma riferita a un’operazione posta in essere nel mese di settembre, potrà essere annotata entro il 15 ottobre, ma con riferimento al mese precedente, concorrendo alla relativa liquidazione IVA da effettuarsi entro il 16 ottobre.

L’Agenzia delle Entrate precisa peraltro che, in questo caso, la fattura (ad esempio la n. 1000 trasmessa l’8 ottobre, riferita al 28 settembre) debba essere distinta dalle altre “emesse nelle more (ad esempio la 990 emessa il 1° ottobre e riferita ad un’operazione effettuata nella stessa data). Il soggetto passivo potrebbe, infatti avere generato e trasmesso il 1° ottobre una fattura per un’operazione effettuata e annotata nella stessa data. Per risolvere tale problematica pratica l’Agenzia delle Entrate consiglia di utilizzare, a titolo esemplificativo, “una specifica codifica” che consenta la corretta imputazione dell’imposta nel periodo di riferimento, l’adozione di registri sezionali o altri metodi ritenuti idonei.

L’Agenzia chiarisce, inoltre che, per la corretta liquidazione dell’imposta, la data da indicare nel registro delle fatture emesse è quella riportata nel campo “Data” del file della fattura elettronica, essendo la stessa coerente con l’effettuazione dell’operazione e, di conseguenza, con l’esigibilità dell’imposta.

prestazioni sanitarie

L’Agenzia delle Entrate ha proposto una sintesi delle disposizioni relative alla fatturazione nell’ambito delle prestazioni sanitarie, ricordando che:

  • per il 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria non possono emettere fatture in formato elettronico ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, “con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria” (art. 10-bis del DL 119/2018, così come modificato dall’art. 1 co. 53 della L. 145/2018);

  • il divieto di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di interscambio è esteso, sempre per l’anno 2019, anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018).

    Confermando quanto affermato nella FAQ 29.1.2019 n. 58, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che qualora non sia possibile distinguere, dal documento, la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’informazione dovrà essere comunicata all’Amministrazione finanziaria attraverso la trasmissione al Sistema tessera sanitaria (salvo che il paziente vi si opponga) e la fattura dovrà essere emessa in formato cartaceo o in formato elettronico “ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI (ad es. fattura in formato diverso da XML inviata mediante PEC).

    Sono tenuti all’emissione della fattura cartacea (o elettronica “extra-SdI”) anche i soggetti passivi che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti che abbiano manifestato opposizione all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Il divieto previsto dall’art. 10-bis del DL 119/2018, infatti, opera indipendentemente dalla scelta dell’interessato.

     

    altri chiarimenti

     

    Si riporta, di seguito, una sintesi degli altri chiarimenti più significativi contenuti nella circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14.

     detrazione IVA

    Le novità apportate dal DL 119/2018 in tema di detrazione, secondo cui, entro il termine per effettuare la liquidazione periodica, “può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”, sono applicabili anche ai soggetti “trimestrali”.

    Esemplificando, il soggetto passivo che liquida l’imposta con cadenza trimestrale e che riceva e annoti entro il 15.7.2019 una fattura relativa ad un’operazione effettuata il 29.6.2019, potrà esercitare il diritto alla detrazione con riferimento al secondo trimestre.

    modalità di generazione delle autofatture e delle fatture in nome e per conto

    Autofatture

    Per le autofatture emesse per regolarizzare l’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore (ai sensi dell’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97), è necessario indicare il codice “TD20” nel campo “Tipo Documento”.

    Per tutte le altre tipologie di autofatture, invece, è necessario riportare il codice “TD01”.

    Fatture in nome e per conto

    Nel caso di emissione di fattura elettronica in nome e per conto di un altro soggetto, le modalità di assolvimento “saranno quelle proprie di tale soggetto” (si dovrà, quindi tener conto anche delle possibili cause di esclusione dagli obblighi di fatturazione in formato elettronico).

    Una delle fattispecie nelle quali deve essere emesso il documento in nome e per conto è quella in cui, a seguito di espropriazione immobiliare, il professionista delegato delle operazioni di vendita, ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c., sia obbligato ad emettere il documento. Il suddetto delegato dovrà:

  • inserire i dati del soggetto esecutato nel campo “cedente/prestatore”;

  • indicare, nel campo “Soggetto emittente”, il codice “TZ (Terzo)” senza compilare la sezione “Terzo intermediario o Soggetto emittente”;

  • inviare una copia della fattura all’esecutato.

     sanzioni

    L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’estensione al 30.9.2019 della disapplicazione delle sanzioni per la tardiva emissione delle fatture – prevista per i soli soggetti che liquidano l’imposta su base mensile –, si intende riferita alle operazioni effettuate entro tale data.

    Esemplificando, il soggetto passivo “mensile” che, entro il 16.11.2019, termine per la liquidazione successiva a quella di riferimento, emetta una fattura elettronica per operazioni effettuate nel mese di settembre, potrà beneficiare della riduzione del 20% delle sanzioni di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97.

     imposta di bollo

    L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo, relativa alle fatture elettroniche, ha efficacia non soltanto per i documenti emessi mediante il Sistema di Interscambio, ma anche per quelli che non sono transitati dal Sistema di Interscambio (ad es. fattura in formato elettronico diverso da XML inviata mediante PEC).

    Si ricorda che il novellato art. 6 del DM 17.6.2014 dispone che il versamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

     DEPOSITI IVA

    A proposito dell’estrazione di beni dal deposito IVA, l’Agenzia delle Entrate afferma che laddove le relative cessioni siano avvenute all’interno del deposito e siano, quindi, già state oggetto di documentazione, si è “di fronte a una mera integrazione del documento originario al fine di assolvere al debito d’imposta”. La circolare afferma che, in tal caso, è possibile procedere a un “eventuale invio del documento integrato” al Sistema di Interscambio (si veda il precedente § 6 a proposito delle metodologie di effettuazione dell’inversione contabile).

    È obbligatoria, invece, l’emissione di una autofattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio, laddove non vi sia corrispondenza fra il valore del bene ceduto all’interno del deposito e quello del bene estratto, al fine di incrementare detto valore delle spese sostenute e a esso riferibili.

 

 

1 PREMESSA

L’art. 9 del DL 23.10.2018 n. 119, come sostituito in sede di conversione nella L. 17.12.2018 n. 136, prevede una sanatoria degli errori e delle irregolarità formali commessi sino al 24.10.2018.

Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per ciascun periodo di imposta interessato per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi in due rate di pari ammontare entro il 31.5.2019 e il 2.3.2020 (con facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31.5.2019).

Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione.

Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o formazione del giudicato) al 19.12.2018 (data di entrata in vigore della L. 136/2018 di conversione del DL 119/2018).

Il contribuente può scegliere quante e quali violazioni regolarizzare.

Errori sanabili Violazioni di obblighi di natura formale che non hanno riflesso sulla base
im­ponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tributi, com­messe sino al 24.10.2018
Condizioni Pagamento di 200,00 euro per anno d’imposta e rimozione della violazione
Benefici Estinzione della violazione
Esclusioni Violazioni relative al monitoraggio fiscale
Termini per i versamenti Due rate di pari importo scadenti il 31.5.2019 e il 2.3.2020
Facoltà di versamento in unica soluzione entro il 31.5.2019
Termine
per la regolarizzazione
2.3.2020
Pluralità di violazioni Il contribuente può scegliere cosa regolarizzare

 

2 AMBITO TEMPORALE

Possono essere oggetto di definizione le irregolarità formali commesse sino al 24.10.2018 (data di entrata in vigore del DL 119/2018).

Per individuare la commissione della violazione, sembra corretto riferirsi al termine entro cui avrebbe dovuto essere effettuato l’adempimento, tanto per l’omissione quanto per le inesattezze circa il contenuto del medesimo.

 

3 VIOLAZIONI OGGETTO DI SANATORIA

In base all’art. 9 co. 1 del DL 119/2018, sono sanabili le “irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base impo­nibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tributi”.

Non possono essere sanate le irregolarità commesse in merito al quadro RW, inclusa la mancata compilazione dello stesso.

Inoltre, non possono essere definite le violazioni che incidono sulla determinazione della base impo­nibile o sul versamento del tributo.

La sanatoria non è inibita:

- dal fatto che la violazione sia stata constatata in un processo verbale, dall’inizio della verifica fiscale;

- dalla notifica dell’atto di contestazione della sanzione;

- dalla pendenza della lite salvo, in quest’ultimo caso, che la lite risulti definita al 19.12.2018 per mancata impugnazione o per intervenuto giudicato definitivo.

 

4 VIOLAZIONI CHE NON RIENTRANO NELLA SANATORIA

Nella seguente tabella si riepilogano le principali violazioni che non rientrano nella definizione in esame

Sanzione Norma
Dichiarazione infedele (incluso il modello INTRA-12 e il regime del MOSS) Artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97
Dichiarazione omessa (incluso il modello INTRA-12 e il regime del MOSS) Artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97
Dichiarazione omessa dalla quale non emergono imposte da versare Artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97
Indicazione di ricavi fittizi Art. 8 co. 2 del DL 16/2012
Quadro RW Art. 5 del DL 167/90
Fatturazione omessa o infedele Art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97
Omesso o irregolare rilascio dello scontrino fiscale Art. 6 co. 3 del DLgs. 471/97
Omessa installazione del misuratore fiscale Art. 11 co. 5 del DLgs. 471/97
Indebita detrazione Art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97
Rimborso non spettante Art. 5 co. 5 del DLgs. 471/97
Mancata esportazione del bene entro 90 giorni dalla consegna Art. 7 co. 1 del DLgs. 471/97
Mancata regolarizzazione della cessione a privato non residente Art. 7 co. 2 del DLgs. 471/97
Cessioni in regime di non imponibilità senza dichiarazione di intento Art. 7 co. 3 del DLgs. 471/97
Splafonamento Art. 7 co. 4 del DLgs. 471/97
Mancata applicazione delle ritenute Art. 14 del DLgs. 471/97
Modello 770 omesso Art. 2 del DLgs. 471/97
Modello 770 omesso con ritenute interamente versate Art. 2 del DLgs. 471/97
Modello 770 infedele Art. 2 del DLgs. 471/97
Tardivo/omesso versamento Art. 13 del DLgs. 471/97
Indebita compensazione di crediti esistenti Art. 13 del DLgs. 471/97
Indebita compensazione di crediti inesistenti Art. 13 del DLgs. 471/97
Mancata opzione per la trasparenza fiscale Artt. 115 e 116 del TUIR
Mancata opzione per il consolidato fiscale Artt. 117 ss. del TUIR
Omessa presentazione del modello EAS Art. 30 co. 1 - 3-bis
del DL 185/2008
Omessa opzione per la cedolare secca Art. 3 co. 11
del DLgs. 23/2011

 

 

5 ADEMPIMENTI

Ai fini della definizione, è necessario versare 200,00 euro “per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni”.

Pertanto, non rileva il numero di violazioni commesse ma il periodo d’imposta: se diverse violazioni sono state commesse in un unico periodo d’imposta, occorre pagare solo 200,00 euro.

Mentre se solamente due violazioni sono state commesse in due periodi d’imposta di­versi, occorre pagare 400,00 euro.

La definizione delle violazioni formali presuppone, ai fini del suo perfezionamento, la rimozione della violazione.

È dunque necessario, a seconda delle ipotesi, effettuare l’adempimento omesso o rieseguire l’adem­pi­mento errato, il che può consistere nell’invio o nel re-invio della comunicazione, o nella presenta­zione di una dichiarazione integrativa. Ove la violazione riguardi i registri contabili o la fatturazione, è necessario procedere alla correzione dei registri e/o alla riemissione della fattura, e, se del caso, alla presentazione di una dichiarazione integrativa, ove l’inesattezza sia stata commessa in sede di dichiarazione.

Le violazioni vanno rimosse entro il 2.3.2020.

Ove il contribuente non rimuova tutte le violazioni, ciò non pregiudica gli effetti della regolarizza­zione sulle violazioni correttamente rimosse.

Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato.

 

5.1 VERSAMENTI

I versamenti delle somme dovute devono avvenire in due rate di pari importo, scadenti, rispetti­vamente, il 31.5.2019 e il 2.3.2020.

Il pagamento può anche avvenire in unica soluzione entro il 31.5.2019.

La ris. Agenzia delle Entrate 21.3.2019 n. 37 ha istituito il codice tributo “PF99”, da indicare nel modello F24. Il codice tributo va esposto nella sezione “Erario” del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”.

Nel campo “Anno di riferimento” va indicato l’anno solare a cui si riferiscono le violazioni oppure l’anno di commissione della violazione, e non l’anno della regolarizzazione.

Non è possibile la compensazione delle somme dovute per la definizione con crediti disponibili, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.

 

5.2 RIMOZIONE DELLA VIOLAZIONE

L’Agenzia delle Entrate, precisa: “la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale”.

Ciò vale sicuramente per i seguenti casi:

  

Sanzione Norma
Errori sulla competenza fiscale senza danno per l’Erario Art. 1 co. 4 del DLgs. 471/97
Reverse charge irregolare Art. 6 co. 9-bis.1 e 9-bis.2
del DLgs. 471/97
Detrazione di un’IVA superiore a quella dovuta Art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97

 

Tuesday, 02 April 2019 12:30

CIRCOLARE 9/2019 CEDOLARE NEGOZI

OGGETTO: Legge di bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 - Cedolare secca sulle locazioni di immobili commerciali

La cedolare secca potrà trovare applicazione anche ai contratti di locazione, stipulati nel 2019 da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni aventi ad oggetto immobili:

  • Classificati nella categoria catastale C/1 (“Negozi o botteghe”);
  • Di superficie non superiore a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze.

La “nuova” cedolare secca sulle locazioni commerciali con aliquota del 21% trova applicazione solo ai contratti stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. Non si tratta, quindi, di una misura “a regime”.

A scopo antielusivo, la norma prevede che non possano accedere all’imposta sostitutiva i contratti stipulati nel 2019 ove, alla data del 15.10.2018, risultasse in corso un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.

Studio dr 48