Di seguito si riepilogano le principali novità in ambito fiscale contenute nel DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”), convertito nella L. 19.12.2019 n. 157, pubblicata sulla G.U. 24.12.2019 n. 301, entrata in vigore il 25.12.2019, tuttavia per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Argomento | Descrizione |
Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi |
L’art. 4 del DL 124/2019 convertito ha introdotto il nuovo art. 17-bis nel DLgs. 241/97, che deroga al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni. Nella formulazione attuale la norma prevede che spetti alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera. Il committente, invece, ha l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente. Ambito soggettivo La norma si applica ai committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi, che siano sostituti d’imposta e residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato. Sono esclusi dalla disciplina in esame i committenti che non hanno la qualifica di sostituti d’imposta, ad esempio le persone fisiche che non agiscono nell’ambito di attività imprenditoriali o professionali (c.d. “privati”). Ambito oggettivo La deroga introdotta con l’art. 17-bis del DLgs. 241/97 si applica ai committenti che affidino ad un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro, attraverso “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo”. Per rientrare nell’ambito applicativo della disposizione devono coesistere:
Contributi previdenziali e premi INAIL - Esclusione della compensazione Il nuovo art. 17-bis del D.Lgs. 241/97 prevede inoltre che le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono versare, senza potersi avvalere della compensazione nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, quanto dovuto per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati:
Facoltà di disapplicazione della nuova disciplina L’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice disapplica l’art. 17-bis del D.Lgs. 241/97 (anche per i versamenti contributivi) se nell’ultimo giorno del mese precedente a quello previsto per il versamento delle ritenute soddisfa i seguenti requisiti: ü risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni; ü non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza. È previsto il rilascio di un certificato da parte dell’Agenzia delle Entrate che attesti il possesso dei richiamati requisiti e che ha validità di 4 mesi dal rilascio. Decorrenza Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.1.2020, quindi dalle ritenute operate da tale data, anche con riferimento ai contratti stipulati prima del 1° gennaio (ris. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 108).
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Cessazione Divieto di |
L’art. 2 del DL 124/2019 convertito prevede l’impossibilità di avvalersi della compensazione per i contribuenti nei confronti di quali sia stato notificato da parte dell’Agenzia delle Entrate: · il provvedimento di cessazione della partita IVA; · ovvero il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES.
Cessazione della partita IVA Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ha effetti: · relativamente a qualsiasi tipologia di crediti (tributari e non tributari); · senza limiti di importo dei crediti stessi; · a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando la partita IVA risulti cessata. Esclusione dal VIES Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES, ha effetti: · relativamente ai soli crediti IVA; · a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione. Scarto del modello F24 Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto descritto, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta. |
Compensazione nel modello F24 di crediti relativi a imposte dirette e IRAP - Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione |
Per effetto dell’art. 3 co. 1 del DL 124/2019 convertito, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso:
Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:
In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.
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Presentazione dei modelli F24 contenenti Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate – Estensione |
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Accollo fiscale con compensazione di crediti - Divieto |
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Controllo preventivo delle compensazioni – Scarto dei modelli F24 - Sanzioni |
L’Agenzia delle Entrate, se ravvisa profili di rischio dalla stessa individuati, può bloccare preventivamente i modelli F24 che contengono compensazioni e successivamente disporne lo scarto. Se il modello F24 viene bloccato e scartato, il pagamento non è eseguito. Con l’art. 4 co. 5- 8 del DL 124/2019 convertito si prevede una sanzione pari al 5% dell’importo per importi fino a 5.000,00 euro, oppure pari a 250,00 euro per importi superiori a 5.000,00 euro, a carico del contribuente il cui modello F24 sia stato preventivamente scartato. Tale sanzione viene contestata mediante cartella di pagamento, con diretta iscrizione a ruolo. Ove il contribuente paghi la sanzione entro 30 giorni dall’apposita comunicazione preventiva inviata dall’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita. In ogni caso, il contribuente può far presente all’Agenzia delle Entrate elementi valutati erroneamente o non considerati. |
Compensazione crediti Proroga per il 2019 e 2020 |
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Modifica della misura delle rate degli acconti IRPEF, IRES e IRAP |
L’art. 58 del DL 124/2019 convertito modifica, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell’importo complessivamente dovuto, dal 2020 occorrerà versare due rate di pari importo (ognuna del 50%).
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Tassazione dei dividendi percepiti da società semplici |
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Consegna e trasmissione telematica delle certificazioni del sostituto d’imposta - Nuovi termini dal 2021 |
Per effetto dell’art. 16-bis co. 2 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 viene stabilito al 16 marzo il termine per:
Certificazioni Uniche non rilevanti per la precompilata Rimane ferma la scadenza del 31 ottobre per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate. Certificazioni relative al periodo d’imposta 2019 Le certificazioni relative al 2019 dovranno quindi ancora essere:
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Presentazione e trasmissione telematica dei modelli 730 ed effettuazione dei conguagli - Nuovi termini dal 2021 |
Per effetto dell’art. 16-bis co. 1 e 3 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 vengono previsti nuovi termini in relazione ai modelli 730. Presentazione dei modelli 730 - Nuovo termine dal 2021 A decorrere dal 2021, il termine di presentazione del modello 730 viene stabilito al 30 settembre, indipendentemente dalla modalità di presentazione. Presentazione dei modelli 730/2020 I modelli 730/2020, relativi al periodo d’imposta 2019, devono quindi ancora essere presentati entro il:
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Ravvedimento operoso - Limiti temporali |
Per effetto dell’art. 10-bis del DL 124/2019 convertito, viene estesa a tutti i comparti impositivi la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso senza limitazioni temporali, entro, quindi, i termini di decadenza per la notifica dell’atto impositivo. Ciò vale, in particolar modo, per i tributi locali e per tutte le entrate che hanno natura tributaria, come i contributi consortili.
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Interessi fiscali - Rimodulazione |
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Utilizzo dei file delle fatture elettroniche |
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Prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche - Proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche |
Non essendo ancora state individuate modalità specifiche per l’emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, l’art. 15 del DL 124/2019 convertito ha disposto la proroga, anche per l’anno 2020, del divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a tale Sistema (art. 10-bis del DL 23.10.2018 n. 119). Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 9-bis co. 2 del DL 14.12.2018 n. 135, la proroga ha effetto anche con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche da parte dei soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Il “decreto fiscale” stabilisce altresì che, a decorrere dall’1.7.2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri mediante trasmissione degli stessi al Sistema tessera sanitaria, tramite strumenti tecnologici che ne garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza (ivi compresi quelli che consentono pagamenti con carte di debito o credito). |
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche |
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Reverse charge per appalti e subappalti |
L’art. 4 co. 3 del DL 124/2019 convertito stabilisce l’introduzione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni di servizi effettuate:
Esclusioni La nuova disciplina non si applica:
L’efficacia della nuova fattispecie di reverse charge è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una specifica misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE (art. 4 co. 4 del DL 124/2019 convertito).
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Lotteria degli scontrini - Rinvio – Premi speciali |
• vengano istituiti premi speciali, da attribuire agli acquirenti che effettuano il pagamento mediante mezzi elettronici, mediante estrazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie; • vengano istituiti dei premi anche per gli esercenti che certificano le operazioni ex art. 2 co. 1 del D.Lgs. 127/2015 (ossia mediante registratori telematici o procedura web dell’Agenzia delle Entrate). Va tuttavia rilevato che, in base a quanto indicato nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto, l’attribuzione dei premi per gli esercenti sembra sia comunque subordinata all’utilizzo di mezzi di pagamento elettronici. |
Esterometro |
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Credito d’imposta su commissioni per pagamenti elettronici | Per incentivare i mezzi di pagamento elettronici viene previsto il riconoscimento di un credito d’imposta a esercenti attività d’impresa, arti e professioni (che hanno ricavi non superiori a 400.000,00 euro) pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:
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Nuovo regime degli impatriati – Decorrenza |
Per effetto dell’art. 13-ter del DL 124/2019 convertito, la nuova versione del regime degli impatriati, come modificato dal DL 34/2019, si applica, già dal 2019, ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30.4.2019 (in luogo dell’originaria decorrenza prevista per il 2020). |
Obbligo di accettare pagamenti tramite carte |
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Agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi |
Detta aliquota IVA si applica anche alle cessioni dei citati autoveicoli a soggetti non vedenti e a soggetti affetti da sordomutismo, nonché ai familiari di cui i predetti soggetti sono fiscalmente a carico. Rientrano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione in esame, in particolare, i veicoli:
Le stesse caratteristiche di potenza sono replicate nell’art. 1 co. 1 della L. 9.4.86 Esenzione dall’imposta di trascrizione Agli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i citati veicoli ibridi e a motore elettrico, destinati a portatori di handicap, viene estesa l’esenzione:
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Frodi nell’acquisto di veicoli fiscalmente usati |
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Tasse automobilistiche - Pagamento tramite pagoPA | L’art. 38-ter del DL 124/2019 convertito stabilisce che, dall’1.1.2020, la tassa automobilistica (c.d “bollo auto”) deve essere pagata esclusivamente attraverso il sistema di pagamenti elettronici “pagoPA” di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 7.3.2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). |
Progressiva riduzione dei limiti all’utilizzo dei contanti |
Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua ad essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.
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· L’art. 2 del DL 124/2019 convertito prevede l’impossibilità di avvalersi della compensazione per i contribuenti nei confronti di quali sia stato notificato da parte dell’Agenzia delle Entrate:
· il provvedimento di cessazione della partita IVA;
· ovvero il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES.
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· Cessazione della partita IVA
· Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ha effetti:
· relativamente a qualsiasi tipologia di crediti (tributari e non tributari);
· senza limiti di importo dei crediti stessi;
· a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando la partita IVA risulti cessata.
· Esclusione dal VIES
· Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES, ha effetti:
· relativamente ai soli crediti IVA;
· a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.
· Scarto del modello F24
Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto descritto, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.
Con la L. 27.12.2019 n. 160 è stata emanata la “legge di bilancio 2020”, in vigore dall’1.1.2020, di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni.
Argomento | Descrizione |
Nuovi limiti nel regime forfetario ex L. 190/2014 Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall’1.1.2020.
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La legge di bilancio 2020 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Spese sostenute per lavoro dipendente Per accedere al regime forfetario, dal 2020, le spese per lavoro dipendente sostenute nell’anno precedente devono essere di ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi. Le spese che concorrono alla formazione di tale limite sono quelle per:
Resta confermato il limite di ricavi e compensi che non deve superare, nell’anno precedente, i 65.000,00 euro. Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati (come i redditi da pensione) Rispetto alle cause di esclusione, dal 2020, il regime forfetario non può essere applicato dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati superiori a 30.000,00 euro. Tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Riduzione dei termini di accertamento per fatturazione elettronica Per i contribuenti in regime forfetario che aderiscono volontariamente alla fatturazione elettronica per tutte le fatture emesse, il termine di decadenza per l’accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno (passando al 31 dicembre del quarto, anziché del quinto, anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). Resta fermo anche per il 2020 il divieto di emettere fatture elettronica per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (art. 15 del DL 124/2019 “collegato alla Legge di Bilancio). Fruibilità di benefici fiscali e non fiscali Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato all’imposta sostitutiva prevista dal regime forfetario (15% o 5%) deve essere considerato ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di:
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Ripristino dell’ACE |
La legge di bilancio 2020 ha ripristinato l’ACE, già dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (ovvero, dal 2019 per i soggetti “solari”). L’agevolazione si applica, quindi, senza soluzione di continuità rispetto al 2018, in base alle regole previgenti. È stato, però, ulteriormente ridotto il coefficiente di remunerazione del capitale, previsto a regime (dal 2019) nella misura dell’1,3%: il reddito detassato è, quindi, pari a 13.000,00 euro per ogni milione di euro di incrementi di capitale rilevanti. |
Rivalutazione dei beni d’impresa |
La legge di bilancio 2020 ha riaperto le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa. La rivalutazione:
Rispetto ai precedenti provvedimenti speciali di rivalutazione:
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Estromissione dell’immobile strumentale dell’impresa individuale |
Sono state riaperte le disposizioni agevolative per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, con le quali è possibile fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella privata della persona con un’imposizione ridotta. L’imposta è, infatti, prevista nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale dell’immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto, e può essere calcolata adottando, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale. L’estromissione deve essere perfezionata entro il 31.5.2020, anche se i relativi effetti retroagiscono all’1.1.2020 (l’immobile si considera, quindi, posseduto dalla persona nella sfera “privata” per l’intero 2020). |
Aumento della percentuale di deducibilità dell’IMU |
Si interviene sulla percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell’IMU relativa agli immobili strumentali; analoghe percentuali si applicano all’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all’IMIS della Provincia autonoma di Trento. Rimangono fermi i consueti criteri di deducibilità. Deducibilità per il periodo d’imposta 2019 “solare” È confermata, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo d’imposta 2019 “solare”), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell’IMU relativa agli immobili strumentali. Deducibilità per i periodi d’imposta successivi al 2019 “solare” La deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, aumenta nella misura del:
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Auto in uso promiscuo ai dipendenti - Fringe benefit |
Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’1.7.2020, la percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:
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Buoni pasto - Limiti di esclusione da imposizione |
Dall’1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all’importo complessivo giornaliero di: 4,00 euro per i buoni pasto “cartacei” (al posto dei precedenti 5,29 euro); 8,00 euro per i buoni pasto “elettronici” (al posto dei precedenti 7,00 euro). Indennità sostitutive di mensa per addetti ai cantieri Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. |
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali |
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d’imposta. Soggetti beneficiari Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario). Gli esercenti arti e professioni possono fruire soltanto del credito d’imposta “generale”. Investimenti agevolabili Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili: • beni materiali strumentali nuovi “ordinari”; • beni materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016; • beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016. Sono esclusi dall’agevolazione: • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del TUIR; • i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%; • i fabbricati e le costruzioni; • i beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/2015; • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti Profili temporali Sono agevolabili i suddetti investimenti effettuati dall’1.1.2020 al 31.12.2020. L’agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020: • il relativo ordine risulti accettato dal venditore; • e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Misura dell’agevolazione Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):
Per gli investimenti in beni “4.0” compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:
Modalità di utilizzo dell’agevolazione Il credito d’imposta:
In relazione agli investimenti nei beni di cui all’Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico, le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo DM. Dicitura in fattura Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione.
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Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione |
Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Soggetti beneficiari Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario). Misura dell’agevolazione Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta:
Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:
Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:
Modalità di utilizzo dell’agevolazione Il credito d’imposta è utilizzabile:
subordinatamente all’adempimento dei previsti obblighi di certificazione.
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Credito d’imposta per la formazione 4.0 |
Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione. Misura dell’agevolazione Alle piccole imprese (dipendenti < 50; fatturato/totale di bilancio ≤ 10 milioni di euro) il credito d’imposta spetta:
Per le medie imprese (dipendenti < 250; fatturato ≤ 50 milioni di euro e/o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro), l’agevolazione spetta:
Per le grandi imprese, l’agevolazione spetta:
Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d’imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. Eliminazione dell’obbligo dei contratti collettivi È stato eliminato l’obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente. |
Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno | Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. |
Credito d’imposta per le fiere | Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali. |
Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. “bonus facciate”) |
È introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per:
Considerato che la norma dispone, genericamente, che l’agevolazione consista in una detrazione dall’imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l’IRPEF che l’IRES. Interventi agevolati La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di:
Assenza di limite massimo di spesa Con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo. Ripartizione La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali. |
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici Proroga |
È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020. Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%. |
Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga |
È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR. |
Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili” |
Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2019. |
Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli immobili (recupero, riqualificazione energetica e antisismici) |
Dall’1.1.2020:
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Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento tracciabile |
A decorrere dall’1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:
Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità La disposizione non si applica:
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Detrazioni IRPEF 19% - Parametrazione al reddito complessivo |
Dall’1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:
Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano. Rientrano nei nuovi limiti, ad esempio, le detrazioni relative a:
Oneri esclusi dalla parametrazione al reddito complessivo Sono esclusi dalla parametrazione (la detrazione compete, quindi, per l’intero importo a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo):
Reddito complessivo A questi fini, il reddito complessivo (determinato ai sensi dell’art. 8 del TUIR) è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-bis del TUIR. Si deve, invece, tenere conto:
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Cedolare secca
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Viene portata “a regime” l’aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato. Ambito di applicazione dell’aliquota del 10% Si ricorda che l’art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l’applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che:
Cedolare secca sulle locazioni commerciali La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019. |
Terreni dei coltivatori diretti e IAP - Proroga dell’esenzione IRPEF |
È prorogata anche per il 2020 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti. Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2020 Dal 2017 e fino al 2020 la disciplina fiscale dei terreni in argomento è la seguente:
Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP per il 2021 Per l’anno 2021, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e IAP di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, concorrono a formare la base imponibile ai fini dell’IRPEF nella misura del 50%. |
Sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA |
Per l’anno 2020 l’aliquota IVA ordinaria è confermata in misura pari al 22%. Fatta salva l’adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è fissata al:
Per l’anno 2020 è inoltre confermata l’aliquota IVA ridotta del 10%. Fatta salva l’adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è stabilita al 12% a decorrere dall’1.1.2021. |
IVIE e IVAFE - Estensione dell’ambito soggettivo |
La legge di bilancio 2020 amplia i soggetti tenuti all’applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE per gli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all’estero. Prima di questo intervento normativo, le imposte patrimoniali in argomento erano dovute solo dalle persone fisiche residenti. A partire dall’1.1.2020, invece, esse saranno dovute:
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Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate |
La legge di bilancio 2020 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001. Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2020, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 30.6.2020:
La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata. |
Incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari |
La legge di bilancio 2020 prevede l’incremento dal 20% al 26% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze ex art. 67 del TUIR che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa. Questa imposta sostituisce l’imposizione IRPEF su richiesta del contribuente e deve essere versata a cura del notaio tramite il modello F24. Si ricorda che questo regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni (e non, quindi, i terreni lottizzati di cui all’art. 67 co. 1 lett. a) del TUIR, né i terreni edificabili). |
IUC e TASI - Abolizione |
A decorrere dal 2020, è abolita la IUC di cui all’art. 1 co. 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta la disciplina dell’IMU. Considerato che la IUC si compone dell’IMU e della componente riferita ai servizi comunali che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI, di fatto, dall’1.1.2020 viene abolita la TASI. |
“Nuova” IMU
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Dall’1.1.2020, viene riscritta la disciplina dell’IMU che, ai sensi dell’art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, continua a sostituire, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati. Rispetto alla vecchia disciplina dell’IMU rimangono sostanzialmente invariati:
Aliquote IMU Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della “nuova” IMU che sono stabilite nel modo che segue:
Liquidazione dell’IMU L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:
Ai fini della “nuova” IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Ad esempio, il mese di febbraio 2020, composto da 29 giorni, è computato al soggetto che possiede l’immobile per un numero di giorni pari o superiore a 15. Si computa in capo all’acquirente dell’immobile:
Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 15.4.2020, l’intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell’acquirente. Termini di versamento Rimangono invariati i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle rate. L’IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate:
Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione. Per l’anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Modalità di versamento I versamenti dell’IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:
Per i soggetti residenti all’estero non sono previste ulteriori modalità di versamento. |
Spese veterinarie - Aumento dell’importo massimo detraibile |
Dall’1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie prevista dall’art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR si applica fino all’importo massimo di 500,00 euro (in luogo dei precedenti 387,34 euro), per la parte eccedente 129,11 euro. |
Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi - Detrazione IRPEF del 19% dal 2021 |
Dall’1.1.2021, spetta la detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese di iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:
per lo studio e la pratica della musica (nuova lett. e-quater all’art. 15 co. 1 del TUIR). Limite massimo di reddito e di spesa La detrazione spetta:
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Regime forfetario per l’agriturismo - Estensione all’oleoturismo |
Dall’1.1.2020, alle attività di oleoturismo sono estese le disposizioni che sono state previste per l’attività di enoturismo dai co. 502 - 505 dell’art. 1 della L. 205/2017 e, di conseguenza, il regime speciale per i soggetti che esercitano attività di agriturismo. Caratteristiche del regime forfetario Il regime fiscale riservato agli agriturismi, e quindi anche agli oleoturismi dall’1.1.2020 (oltre che agli enoturismi), consiste nell’applicazione di un metodo forfetario:
Determinazione del reddito Per gli imprenditori che esercitano attività di oleoturismo, fatta eccezione per i soggetti IRES di cui all’art. 73 co. 1 lett. a) e b) del TUIR (società di capitali ed enti commerciali), il reddito imponibile derivante dall’attività di agriturismo si determina applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività, al netto dell’IVA, il coefficiente di redditività del 25%. |
Investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali | Viene stabilito che, ai soli fini della determinazione della quota deducibile nell’ambito del reddito d’impresa negli esercizi 2020, 2021 e 2022, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali (tra cui la vite, l’olivo, i frutti maggiori) sono incrementate del 20% con esclusione dei costi relativi all’acquisto di terreni. |
Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego
Decorrenza differita |
È istituita l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (c.d. “plastic tax”). Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta, fra l’altro, i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002. Soggetti passivi Sono obbligati al pagamento dell’imposta:
Misura dell’imposta L’imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI. Credito d’imposta Per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 10% delle spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020 fino a un importo massimo di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario. Disposizioni attuative Le modalità attuative della nuova imposta saranno stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Decorrenza della nuova imposta La nuova imposta si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento attuativo. |
Imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate
Decorrenza differita
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È istituita un’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”). Si tratta di prodotti finiti o prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’UE (succhi di frutta, compresi i mosti di uva, o di ortaggi e legumi, nonché le acque minerali e le acque gassate) e ottenuti con l’aggiunta di sostanze edulcoranti di origine naturale o sintetica il cui contenuto complessivo, determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza, sia superiore a:
Insorgenza dell’obbligazione tributaria L’obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:
L’imposta non si applica alle bevande edulcorate cedute dal fabbricante nazionale in altri Paesi UE o destinate ad essere esportate. Misura dell’imposta L’imposta è fissata nella misura di:
Disposizioni attuative Le modalità attuative della nuova imposta saranno stabilite da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Decorrenza della nuova imposta La nuova imposta si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo. |
Canone unico - Istituzione dal 2021 |
Dal 2021 sarà introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. “canone unico”) che dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle città metropolitane. Il canone sostituirà:
Il canone, inoltre, sarà comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. |
Sport bonus | Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. |
PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Argomento | Descrizione |
Agevolazione contributiva per l’apprendistato di primo livello |
Con riferimento all’anno 2020, per i contratti di apprendistato di “primo livello” di cui all’art. 43 del DLgs. 81/2015, stipulati dall’1.1.2020 al 31.12.2020, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100%:
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Esonero
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Si stabilisce l’estensione dell’esonero di cui all’art. 1 co. 100 ss. della L. 27.12.2017 n. 205, limitatamente al biennio 2019-2020, anche ai giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età. L’esonero può essere richiesto dai datori di lavoro privati che, entro il 31.12.2020:
nei confronti di giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età. Il beneficio consiste nella riduzione, per un periodo massimo di 36 mesi, del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i contributi INAIL, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000,00 euro su base annua. L’esonero è elevato al 100% per le assunzioni, effettuate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti:
Viene abrogato l’incentivo introdotto con l’art. 1-bis co. 1, 2 e 3 del DL 12.7.2018 n. 87 (c.d. “decreto dignità”). |
Esonero contributivo giovani eccellenze |
Viene prevista l’operatività dell’incentivo c.d. “bonus eccellenze”, di cui all’art. 1 co. 706 e ss. della L. 30.12.2018 n. 145, attraverso:
L’incentivo, che consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle aziende, con esclusione dei premi INAIL, per un massimo di 12 mesi, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 31.12.2019:
I lavoratori devono aver conseguito nel periodo compreso tra l’1.1.2018 e il 30.6.2019:
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Esonero contributivo per coltivatori diretti e IAP |
Si reintroduce l’esonero contributivo per i coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) che:
L’esonero in questione è:
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Esonero contributivo per le atlete |
Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportive, si consente alle società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo per gli anni 2020, 2021 e 2022, di poter richiedere l’esonero dal versamento:
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CIGS e mobilità
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Vengono previsti diversi trattamenti in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito. Le aziende operanti nelle aree di crisi industriale complessa possono chiedere una proroga di 12 mesi:
Per le aziende che hanno avviato un percorso di cessione aziendale, è possibile chiedere un’ulteriore proroga di 6 mesi della CIGS, di cui all’art. 44 del DL 109/2018, qualora:
In quest’ultimo caso è necessario la stipula di un accordo presso il Ministero del Lavoro, con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico. |
Proroga dell’APE sociale |
Si estende l’accesso all’APE sociale, ossia all’anticipo pensionistico a carico dello Stato ex art. 1 co. 179 della L. 232/2016, ai lavoratori che matureranno i requisiti per il beneficio entro il 31.12.2020. Viene quindi prorogato il periodo sperimentale iniziato l’1.3.2017 e che, per effetto dell’art. 18 del DL 28.1.2019 n. 4, era stato prorogato fino al 31.12.2019. |
Proroga dell’opzione donna |
Viene prorogata anche per il 2020 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. “opzione donna”, per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2019 (e non più il 31.12.2018, come da disposizione previgente), ossia possano far valere:
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Proroga del congedo del padre lavoratore |
Per l’anno 2020 sono previste una serie di proroghe in relazione al congedo del padre lavoratore. Viene infatti:
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Proroga del c.d. “bonus bebè” |
Si dispone che l’assegno mensile di natalità (c.d. “bonus bebé”), già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l’1.1.2015 e il 31.12.2019, sia:
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Aumento del c.d. “bonus asili nido” |
Dal 2019 viene reso strutturale l’aumento a 1.500,00 euro su base annua del c.d. “bonus asili nido”, inizialmente previsto solo per il triennio 2019-2021. Inoltre, a decorrere dal 2020, il bonus in esame è comunque incrementato di: |
L’articolo 12-septies del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 prevede alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento e un inasprimento del relativo regime sanzionatorio.
Le nuove disposizioni si applicano a partire dall’anno 2020. A tutt’oggi manca tuttavia il provvedimento attutivo delle nuove disposizioni.
Le novità apportate dall’art. 12-septies del D.L. 34/2019 possono essere così brevemente riassunte:
Per gli esportatori abituali e i rispettivi fornitori non sussiste più l’obbligo di:
E’ stato inoltre previsto un inasprimento delle relative sanzioni.
Infatti, al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, è irrogata la sanzione amministrativa proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta, fermo restando l’obbligo di pagamento della stessa) e non più quella fissa (da 250,00 a 2.000,00 euro).
Decorrenza e modalità di attuazione
Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 2020, tuttavia le relative modalità di attuazione devono essere definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che a tutt’oggi non è ancora stato emanato.
Vi comunichiamo che lo Studio sarà chiuso per le festività natalizie dal 24 al 27 Dicembre e dal 31 Dicembre al 3 Gennaio 2020.
Entro il 31 dicembre di ogni anno le imprese operanti con l'estero titolari del codice meccanografico dovranno aggiornare la loro posizione con la convalida annuale on line.
Il codice meccanografico è un codice identificativo composto da otto caratteri alfanumerici, di cui i primi due indicano la provincia e gli altri un numero progressivo, che serve a identificare gli operatori abituali con l’estero, ed è assegnato dalla Camera di Commercio nella cui area metropolitana l’impresa richiedente ha la sede legale. L'azienda in possesso di un numero meccanografico viene inserita in Italiancom, la banca dati delle ditte italiane operanti con l'estero.
Chi non opera più con l’estero in modo abituale è invitato a chiedere la cancellazione on line del proprio numero meccanografico.
Il rinnovo del numero meccanografico può avvenire soltanto telematicamente, utilizzando la piattaforma www.registroimprese.it - servizi e-gov – operatori con l’estero, procedura che presuppone il possesso del dispositivo di firma digitale da parte del legale rappresentante e dell’adesione alla convenzione Telemaco, ovvero la pratica può essere trasmessa digitalmente tramite un intermediario abilitato in possesso di apposita procura da allegare alla pratica on line.
La mancata operazione di convalida comporterà la dicitura in visura che il numero meccanografico è sospeso.
Per maggiori informazioni: http://www.bo.camcom.gov.it/operare-con-lestero/italiancom-codice-meccanografico
In allegato troverete il prospetto da compilare e un manuale di istruzioni all’uso; nel caso vogliate avvalerVi dello Studio per l’invio del modulo, Vi preghiamo di restituircelo compilato entro e non oltre il 13/12/2019. Le persone cui fare riferimento sono Daisy e Veronica.
La Camera ha approvato, in data 13 giugno 2019, le modifiche al testo dell’art. 2477 c.c. che stabilisce i nuovi parametri per la nomina dell’organo di controllo nelle Società a Responsabilità Limitata, finalizzata a raggiungere l’obiettivo del DLgs. 14/2019, ovvero utilizzare lo strumento dell’allerta – che ha nell’attività del collegio sindacale il suo elemento centrale – per anticipare l’emersione della crisi e cercare di salvare l’impresa che presenti criticità nella gestione.
In particolare, le soglie di cui all’art. 2477 comma 2 lett. c) codice civile sono così rideterminate:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale ampliato da 2 a 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni ampliati da 2 a 4 milioni di euro;
- numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio ampliato da 10 a 20 unità.
L’obbligo di nomina continua a sorgere al superamento, per due esercizi consecutivi, anche di uno solo dei parametri indicati. Ai fini della prima applicazione di tale disposizione, ex art. 379 comma 3 ultimo periodo del DLgs. 14/2019, si deve avere riguardo agli esercizi 2017 e 2018. Resta, altresì, inalterata la disposizione secondo la quale l’obbligo di nomina in questione cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Si deve tenere presente che l’art. 379 comma 3 primo periodo del DLgs. 14/2019 (in vigore dal 16 marzo 2019) ha fissato nel 16 dicembre 2019 il termine massimo entro il quale procedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore legale. Trattandosi di un termine massimo nulla osta a procedere anticipatamente alla nomina, eventualmente approfittando dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 2018, qualora non fosse già avvenuta.
Sarà altresì opportuno verificare che la previsione dello statuto della società in ordine alla nomina dell’organo di controllo non debba essere modificata per l’adeguamento alla nuova normativa.
Sabato 29.6.2019 è stata pubblicata sul S.O. n. 26/L alla G.U. n. 151 la Legge n. 58/2019 di conversione del DL n. 34/2019 (c.d. “decreto crescita”) nell’ambito del quale è stata disposta la proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno sostituito gli studi di settore;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).
Il nuovo termine del 30.9.2019 si applica solo per quest’anno, in deroga alle scadenze ordinarie.
SOGGETTI IRES CON TERMINI DI VERSAMENTO SCADENTI TRA IL 30.6.2019 E IL 30.9.2019
La proroga in esame riguarda anche i soggetti IRES che rispettano le suddette condizioni e che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2019 per effetto:
SOCI DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI “TRASPARENTI”
La disposizione del “decreto crescita” stabilisce che la proroga in esame interessa anche i soggetti che:
Pertanto, possono beneficiare del maggior termine di versamento anche:
CONTRIBUENTI PER I QUALI RICORRONO CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI ISA
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 28.6.2019, n. 64/E, ha precisato che la proroga opera anche nei confronti dei soggetti che per il 2018:
SOGGETTI CHE HANNO OPTATO PER IL CONSOLIDATO FISCALE
In caso di opzione per il consolidato fiscale, in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga in esame sia applicabile nel caso in cui la società controllante abbia i previsti requisiti, anche qualora qualche società controllata non li possieda (non sembra infatti possibile suddividere il versamento dell’IRES in relazione alle società controllate che possono o meno rientrare nella proroga, applicando termini diversi).
Dovrà invece essere chiarito se, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga possa estendersi al caso in cui la società controllante non abbia i previsti requisiti, che sono invece posseduti da almeno una società controllata.
In relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (es. IRAP), per l’applicazione della proroga dovrebbero invece valere i criteri ordinari, quindi a seconda che la società interessata (controllante o ciascuna controllata) abbia o meno i previsti requisiti.
CONTRIBUENTI “ESTRANEI” AGLI ISA
Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti, rimangono quindi fermi i termini ordinari dell’1.7.2019 (in quanto il 30 giugno era domenica) ovvero del 31.7.2019 (30 giorni successivi all’1.7.2019), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Si tratta, ad esempio:
- delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di € 5.164.569,00;
- degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.
VERSAMENTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA
Rientrano nella proroga al 30.9.2019, qualora ne ricorrano le condizioni, i versamenti:
Rientrano quindi nella proroga oltre al versamento del saldo IRPEF / IRES / IRAP / IVA 2018 e dell’acconto 2019 IRPEF / IRES / IRAP, anche i versamenti riguardanti:
- addizionali IRPEF (regionale / comunale);
- maggiorazione IRES per le società di comodo;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG);
- cedolare secca;
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
- il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);
- il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex
L. 190/2014;
- le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);
- il diritto annuale CCIAA per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, da versare entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi;
- l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni d’impresa ai sensi dell’art. 1,commi da 940 a 948, Finanziaria 2019, posto che il versamento va effettuato entro il termine previsto per il saldo IRES;
- l’imposta sostitutiva del 20% - 26% dovuta sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni.
La proroga NON interessa il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni e
delle partecipazioni (3° rata rivalutazione 1.1.2017, 2° rata rivalutazione 1.1.2018; unica soluzione / 1° rata rivalutazione 1.1.2019), in quanto il relativo termine è specificamente individuato dalla norma di riferimento.
OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI
Il differimento al 30.9.2019 del termine per i versamenti ha però l’effetto, in caso di opzione per la rateizzazione, di comprimere a tre il numero massimo delle rate, scadenti:
VERSAMENTO DELL’IVA PER L’ADEGUAMENTO AGLI ISA
La proroga al 30.9.2019 si applica anche al versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.
Ai sensi dell’art. 9-bis co. 10 del DL 50/2017, tale versamento deve infatti avvenire entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
Da oggi, 1° luglio, cambiano le regole di emissione delle fatture immediate e l’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 14 del 17.6.2019, al fine di fornire chiarimenti in merito alle novità normative sulla fatturazione elettronica e precisazioni in ordine alla data da inserire nel file fattura, alle modalità di inversione contabile e ai divieti esistenti nell’ambito delle prestazioni sanitarie.
data di emissione e data di effettuazione
L’art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72 prevede che, a decorrere dall’1.7.2019, le fatture possano essere emesse entro 12 giorni (termine così innalzato, rispetto ai precedenti 10 giorni, in sede di conversione del DL 34/2019, c.d. “decreto crescita”) dall’effettuazione dell’operazione. La norma novellata prevede che, tra le indicazioni che devono essere riportate nel documento, sia necessario specificare anche la data di effettuazione dell’operazione, se diversa da quella di emissione. Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato come il Sistema di Interscambio attesti “inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria)” la data e l’orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica. Pertanto nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della fattura elettronica, deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione.
Ipotizzando, ad esempio, che il 28.9.2019 sia posta in essere una cessione di beni, la relativa fattura potrà essere generata e trasmessa entro i successivi 12 giorni (ad es. l’8.10.2019) e nel campo “Data” sarà comunque valorizzata la data di effettuazione (28.9.2019).
Tali considerazioni non si applicano alle fatture cartacee (o a quelle elettroniche che non sono inviate mediante SdI), che dovranno contenere entrambe le date.
Non sono state apportate modifiche ai termini di emissione delle c.d. “fatture differite”, previste dall’art. 21 co. 4 del DPR 633/72: nei casi in cui la norma richieda che venga specificato un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione (come ad esempio nel caso in cui la consegna o spedizione dei beni risulti da documento di trasporto), l’Agenzia delle Entrate afferma che sia possibile indicare una sola data, ovvero, per le fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio, “quella dell’ultima operazione”.
A titolo esemplificativo, in presenza di tre cessioni, effettuate nei confronti del medesimo soggetto in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegne al cessionario accompagnate da DDT, il cedente potrà generare e inviare la fattura elettronica differita tra il 1° e il 15 ottobre 2019, indicando nel campo “Data” del file il 28 settembre, giorno dell’ultima operazione.
annotazione delle fatture emesse
A seguito delle modifiche apportate dal DL 119/2018, l’art. 23 del DPR 633/72 prevede attualmente che le fatture emesse siano annotate “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”. Sul punto l’Agenzia delle Entrate precisa che la numerazione e la registrazione del documento devono sempre consentire di “rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell’operazione)”, in relazione al quale verrà operata la liquidazione dell’imposta. Esemplificando, la fattura emessa l’8.10.2019, ma riferita a un’operazione posta in essere nel mese di settembre, potrà essere annotata entro il 15 ottobre, ma con riferimento al mese precedente, concorrendo alla relativa liquidazione IVA da effettuarsi entro il 16 ottobre.
L’Agenzia delle Entrate precisa peraltro che, in questo caso, la fattura (ad esempio la n. 1000 trasmessa l’8 ottobre, riferita al 28 settembre) debba essere distinta dalle altre “emesse nelle more” (ad esempio la 990 emessa il 1° ottobre e riferita ad un’operazione effettuata nella stessa data). Il soggetto passivo potrebbe, infatti avere generato e trasmesso il 1° ottobre una fattura per un’operazione effettuata e annotata nella stessa data. Per risolvere tale problematica pratica l’Agenzia delle Entrate consiglia di utilizzare, a titolo esemplificativo, “una specifica codifica” che consenta la corretta imputazione dell’imposta nel periodo di riferimento, l’adozione di registri sezionali o altri metodi ritenuti idonei.
L’Agenzia chiarisce, inoltre che, per la corretta liquidazione dell’imposta, la data da indicare nel registro delle fatture emesse è quella riportata nel campo “Data” del file della fattura elettronica, essendo la stessa coerente con l’effettuazione dell’operazione e, di conseguenza, con l’esigibilità dell’imposta.
prestazioni sanitarie
L’Agenzia delle Entrate ha proposto una sintesi delle disposizioni relative alla fatturazione nell’ambito delle prestazioni sanitarie, ricordando che:
per il 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria non possono emettere fatture in formato elettronico ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, “con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria” (art. 10-bis del DL 119/2018, così come modificato dall’art. 1 co. 53 della L. 145/2018);
il divieto di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di interscambio è esteso, sempre per l’anno 2019, anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018).
Confermando quanto affermato nella FAQ 29.1.2019 n. 58, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che qualora non sia possibile distinguere, dal documento, la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’informazione dovrà essere comunicata all’Amministrazione finanziaria attraverso la trasmissione al Sistema tessera sanitaria (salvo che il paziente vi si opponga) e la fattura dovrà essere emessa in formato cartaceo o in formato elettronico “ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI” (ad es. fattura in formato diverso da XML inviata mediante PEC).
Sono tenuti all’emissione della fattura cartacea (o elettronica “extra-SdI”) anche i soggetti passivi che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti che abbiano manifestato opposizione all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Il divieto previsto dall’art. 10-bis del DL 119/2018, infatti, opera indipendentemente dalla scelta dell’interessato.
altri chiarimenti
Si riporta, di seguito, una sintesi degli altri chiarimenti più significativi contenuti nella circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14.
detrazione IVA
Le novità apportate dal DL 119/2018 in tema di detrazione, secondo cui, entro il termine per effettuare la liquidazione periodica, “può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”, sono applicabili anche ai soggetti “trimestrali”.
Esemplificando, il soggetto passivo che liquida l’imposta con cadenza trimestrale e che riceva e annoti entro il 15.7.2019 una fattura relativa ad un’operazione effettuata il 29.6.2019, potrà esercitare il diritto alla detrazione con riferimento al secondo trimestre.
modalità di generazione delle autofatture e delle fatture in nome e per conto
Autofatture
Per le autofatture emesse per regolarizzare l’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore (ai sensi dell’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97), è necessario indicare il codice “TD20” nel campo “Tipo Documento”.
Per tutte le altre tipologie di autofatture, invece, è necessario riportare il codice “TD01”.
Fatture in nome e per conto
Nel caso di emissione di fattura elettronica in nome e per conto di un altro soggetto, le modalità di assolvimento “saranno quelle proprie di tale soggetto” (si dovrà, quindi tener conto anche delle possibili cause di esclusione dagli obblighi di fatturazione in formato elettronico).
Una delle fattispecie nelle quali deve essere emesso il documento in nome e per conto è quella in cui, a seguito di espropriazione immobiliare, il professionista delegato delle operazioni di vendita, ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c., sia obbligato ad emettere il documento. Il suddetto delegato dovrà:
inserire i dati del soggetto esecutato nel campo “cedente/prestatore”;
indicare, nel campo “Soggetto emittente”, il codice “TZ (Terzo)” senza compilare la sezione “Terzo intermediario o Soggetto emittente”;
inviare una copia della fattura all’esecutato.
sanzioni
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’estensione al 30.9.2019 della disapplicazione delle sanzioni per la tardiva emissione delle fatture – prevista per i soli soggetti che liquidano l’imposta su base mensile –, si intende riferita alle operazioni effettuate entro tale data.
Esemplificando, il soggetto passivo “mensile” che, entro il 16.11.2019, termine per la liquidazione successiva a quella di riferimento, emetta una fattura elettronica per operazioni effettuate nel mese di settembre, potrà beneficiare della riduzione del 20% delle sanzioni di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97.
imposta di bollo
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo, relativa alle fatture elettroniche, ha efficacia non soltanto per i documenti emessi mediante il Sistema di Interscambio, ma anche per quelli che non sono transitati dal Sistema di Interscambio (ad es. fattura in formato elettronico diverso da XML inviata mediante PEC).
Si ricorda che il novellato art. 6 del DM 17.6.2014 dispone che il versamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
DEPOSITI IVA
A proposito dell’estrazione di beni dal deposito IVA, l’Agenzia delle Entrate afferma che laddove le relative cessioni siano avvenute all’interno del deposito e siano, quindi, già state oggetto di documentazione, si è “di fronte a una mera integrazione del documento originario al fine di assolvere al debito d’imposta”. La circolare afferma che, in tal caso, è possibile procedere a un “eventuale invio del documento integrato” al Sistema di Interscambio (si veda il precedente § 6 a proposito delle metodologie di effettuazione dell’inversione contabile).
È obbligatoria, invece, l’emissione di una autofattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio, laddove non vi sia corrispondenza fra il valore del bene ceduto all’interno del deposito e quello del bene estratto, al fine di incrementare detto valore delle spese sostenute e a esso riferibili.
1 PREMESSA
L’art. 9 del DL 23.10.2018 n. 119, come sostituito in sede di conversione nella L. 17.12.2018 n. 136, prevede una sanatoria degli errori e delle irregolarità formali commessi sino al 24.10.2018.
Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per ciascun periodo di imposta interessato per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi in due rate di pari ammontare entro il 31.5.2019 e il 2.3.2020 (con facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31.5.2019).
Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione.
Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o formazione del giudicato) al 19.12.2018 (data di entrata in vigore della L. 136/2018 di conversione del DL 119/2018).
Il contribuente può scegliere quante e quali violazioni regolarizzare.
Errori sanabili | Violazioni di obblighi di natura formale che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tributi, commesse sino al 24.10.2018 |
Condizioni | Pagamento di 200,00 euro per anno d’imposta e rimozione della violazione |
Benefici | Estinzione della violazione |
Esclusioni | Violazioni relative al monitoraggio fiscale |
Termini per i versamenti | Due rate di pari importo scadenti il 31.5.2019 e il 2.3.2020 Facoltà di versamento in unica soluzione entro il 31.5.2019 |
Termine per la regolarizzazione |
2.3.2020 |
Pluralità di violazioni | Il contribuente può scegliere cosa regolarizzare |
2 AMBITO TEMPORALE
Possono essere oggetto di definizione le irregolarità formali commesse sino al 24.10.2018 (data di entrata in vigore del DL 119/2018).
Per individuare la commissione della violazione, sembra corretto riferirsi al termine entro cui avrebbe dovuto essere effettuato l’adempimento, tanto per l’omissione quanto per le inesattezze circa il contenuto del medesimo.
3 VIOLAZIONI OGGETTO DI SANATORIA
In base all’art. 9 co. 1 del DL 119/2018, sono sanabili le “irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tributi”.
Non possono essere sanate le irregolarità commesse in merito al quadro RW, inclusa la mancata compilazione dello stesso.
Inoltre, non possono essere definite le violazioni che incidono sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo.
La sanatoria non è inibita:
- dal fatto che la violazione sia stata constatata in un processo verbale, dall’inizio della verifica fiscale;
- dalla notifica dell’atto di contestazione della sanzione;
- dalla pendenza della lite salvo, in quest’ultimo caso, che la lite risulti definita al 19.12.2018 per mancata impugnazione o per intervenuto giudicato definitivo.
4 VIOLAZIONI CHE NON RIENTRANO NELLA SANATORIA
Nella seguente tabella si riepilogano le principali violazioni che non rientrano nella definizione in esame
Sanzione | Norma |
Dichiarazione infedele (incluso il modello INTRA-12 e il regime del MOSS) | Artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97 |
Dichiarazione omessa (incluso il modello INTRA-12 e il regime del MOSS) | Artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97 |
Dichiarazione omessa dalla quale non emergono imposte da versare | Artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97 |
Indicazione di ricavi fittizi | Art. 8 co. 2 del DL 16/2012 |
Quadro RW | Art. 5 del DL 167/90 |
Fatturazione omessa o infedele | Art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97 |
Omesso o irregolare rilascio dello scontrino fiscale | Art. 6 co. 3 del DLgs. 471/97 |
Omessa installazione del misuratore fiscale | Art. 11 co. 5 del DLgs. 471/97 |
Indebita detrazione | Art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97 |
Rimborso non spettante | Art. 5 co. 5 del DLgs. 471/97 |
Mancata esportazione del bene entro 90 giorni dalla consegna | Art. 7 co. 1 del DLgs. 471/97 |
Mancata regolarizzazione della cessione a privato non residente | Art. 7 co. 2 del DLgs. 471/97 |
Cessioni in regime di non imponibilità senza dichiarazione di intento | Art. 7 co. 3 del DLgs. 471/97 |
Splafonamento | Art. 7 co. 4 del DLgs. 471/97 |
Mancata applicazione delle ritenute | Art. 14 del DLgs. 471/97 |
Modello 770 omesso | Art. 2 del DLgs. 471/97 |
Modello 770 omesso con ritenute interamente versate | Art. 2 del DLgs. 471/97 |
Modello 770 infedele | Art. 2 del DLgs. 471/97 |
Tardivo/omesso versamento | Art. 13 del DLgs. 471/97 |
Indebita compensazione di crediti esistenti | Art. 13 del DLgs. 471/97 |
Indebita compensazione di crediti inesistenti | Art. 13 del DLgs. 471/97 |
Mancata opzione per la trasparenza fiscale | Artt. 115 e 116 del TUIR |
Mancata opzione per il consolidato fiscale | Artt. 117 ss. del TUIR |
Omessa presentazione del modello EAS | Art. 30 co. 1 - 3-bis del DL 185/2008 |
Omessa opzione per la cedolare secca | Art. 3 co. 11 del DLgs. 23/2011 |
5 ADEMPIMENTI
Ai fini della definizione, è necessario versare 200,00 euro “per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni”.
Pertanto, non rileva il numero di violazioni commesse ma il periodo d’imposta: se diverse violazioni sono state commesse in un unico periodo d’imposta, occorre pagare solo 200,00 euro.
Mentre se solamente due violazioni sono state commesse in due periodi d’imposta diversi, occorre pagare 400,00 euro.
La definizione delle violazioni formali presuppone, ai fini del suo perfezionamento, la rimozione della violazione.
È dunque necessario, a seconda delle ipotesi, effettuare l’adempimento omesso o rieseguire l’adempimento errato, il che può consistere nell’invio o nel re-invio della comunicazione, o nella presentazione di una dichiarazione integrativa. Ove la violazione riguardi i registri contabili o la fatturazione, è necessario procedere alla correzione dei registri e/o alla riemissione della fattura, e, se del caso, alla presentazione di una dichiarazione integrativa, ove l’inesattezza sia stata commessa in sede di dichiarazione.
Le violazioni vanno rimosse entro il 2.3.2020.
Ove il contribuente non rimuova tutte le violazioni, ciò non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni correttamente rimosse.
Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato.
5.1 VERSAMENTI
I versamenti delle somme dovute devono avvenire in due rate di pari importo, scadenti, rispettivamente, il 31.5.2019 e il 2.3.2020.
Il pagamento può anche avvenire in unica soluzione entro il 31.5.2019.
La ris. Agenzia delle Entrate 21.3.2019 n. 37 ha istituito il codice tributo “PF99”, da indicare nel modello F24. Il codice tributo va esposto nella sezione “Erario” del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”.
Nel campo “Anno di riferimento” va indicato l’anno solare a cui si riferiscono le violazioni oppure l’anno di commissione della violazione, e non l’anno della regolarizzazione.
Non è possibile la compensazione delle somme dovute per la definizione con crediti disponibili, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
5.2 RIMOZIONE DELLA VIOLAZIONE
L’Agenzia delle Entrate, precisa: “la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale”.
Ciò vale sicuramente per i seguenti casi:
Sanzione | Norma |
Errori sulla competenza fiscale senza danno per l’Erario | Art. 1 co. 4 del DLgs. 471/97 |
Reverse charge irregolare | Art. 6 co. 9-bis.1 e 9-bis.2 del DLgs. 471/97 |
Detrazione di un’IVA superiore a quella dovuta | Art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97 |
OGGETTO: Legge di bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 - Cedolare secca sulle locazioni di immobili commerciali
La cedolare secca potrà trovare applicazione anche ai contratti di locazione, stipulati nel 2019 da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni aventi ad oggetto immobili:
La “nuova” cedolare secca sulle locazioni commerciali con aliquota del 21% trova applicazione solo ai contratti stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. Non si tratta, quindi, di una misura “a regime”.
A scopo antielusivo, la norma prevede che non possano accedere all’imposta sostitutiva i contratti stipulati nel 2019 ove, alla data del 15.10.2018, risultasse in corso un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale.
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.
Studio dr 48