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CIRCOLARE 10/2019 DEFINIZIONE DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI (ART. 9 DEL DL 119/2018) - RIEPILOGO DELLA DISCIPLINA E CHIARIMENTI DELLA CIRC. AGENZIA DELLE ENTRATE 15.5.2019 N. 11

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CIRCOLARE 10/2019 DEFINIZIONE DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI (ART. 9 DEL DL 119/2018) - RIEPILOGO DELLA DISCIPLINA E CHIARIMENTI DELLA CIRC. AGENZIA DELLE ENTRATE 15.5.2019 N. 11

CIRCOLARE 10/2019 DEFINIZIONE DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI (ART. 9 DEL DL 119/2018) - RIEPILOGO DELLA DISCIPLINA E CHIARIMENTI DELLA CIRC. AGENZIA DELLE ENTRATE 15.5.2019 N. 11

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1 PREMESSA

L’art. 9 del DL 23.10.2018 n. 119, come sostituito in sede di conversione nella L. 17.12.2018 n. 136, prevede una sanatoria degli errori e delle irregolarità formali commessi sino al 24.10.2018.

Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per ciascun periodo di imposta interessato per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi in due rate di pari ammontare entro il 31.5.2019 e il 2.3.2020 (con facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31.5.2019).

Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione.

Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o formazione del giudicato) al 19.12.2018 (data di entrata in vigore della L. 136/2018 di conversione del DL 119/2018).

Il contribuente può scegliere quante e quali violazioni regolarizzare.

Errori sanabili Violazioni di obblighi di natura formale che non hanno riflesso sulla base
im­ponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tributi, com­messe sino al 24.10.2018
Condizioni Pagamento di 200,00 euro per anno d’imposta e rimozione della violazione
Benefici Estinzione della violazione
Esclusioni Violazioni relative al monitoraggio fiscale
Termini per i versamenti Due rate di pari importo scadenti il 31.5.2019 e il 2.3.2020
Facoltà di versamento in unica soluzione entro il 31.5.2019
Termine
per la regolarizzazione
2.3.2020
Pluralità di violazioni Il contribuente può scegliere cosa regolarizzare

 

2 AMBITO TEMPORALE

Possono essere oggetto di definizione le irregolarità formali commesse sino al 24.10.2018 (data di entrata in vigore del DL 119/2018).

Per individuare la commissione della violazione, sembra corretto riferirsi al termine entro cui avrebbe dovuto essere effettuato l’adempimento, tanto per l’omissione quanto per le inesattezze circa il contenuto del medesimo.

 

3 VIOLAZIONI OGGETTO DI SANATORIA

In base all’art. 9 co. 1 del DL 119/2018, sono sanabili le “irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base impo­nibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tributi”.

Non possono essere sanate le irregolarità commesse in merito al quadro RW, inclusa la mancata compilazione dello stesso.

Inoltre, non possono essere definite le violazioni che incidono sulla determinazione della base impo­nibile o sul versamento del tributo.

La sanatoria non è inibita:

- dal fatto che la violazione sia stata constatata in un processo verbale, dall’inizio della verifica fiscale;

- dalla notifica dell’atto di contestazione della sanzione;

- dalla pendenza della lite salvo, in quest’ultimo caso, che la lite risulti definita al 19.12.2018 per mancata impugnazione o per intervenuto giudicato definitivo.

 

4 VIOLAZIONI CHE NON RIENTRANO NELLA SANATORIA

Nella seguente tabella si riepilogano le principali violazioni che non rientrano nella definizione in esame

Sanzione Norma
Dichiarazione infedele (incluso il modello INTRA-12 e il regime del MOSS) Artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97
Dichiarazione omessa (incluso il modello INTRA-12 e il regime del MOSS) Artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97
Dichiarazione omessa dalla quale non emergono imposte da versare Artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97
Indicazione di ricavi fittizi Art. 8 co. 2 del DL 16/2012
Quadro RW Art. 5 del DL 167/90
Fatturazione omessa o infedele Art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97
Omesso o irregolare rilascio dello scontrino fiscale Art. 6 co. 3 del DLgs. 471/97
Omessa installazione del misuratore fiscale Art. 11 co. 5 del DLgs. 471/97
Indebita detrazione Art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97
Rimborso non spettante Art. 5 co. 5 del DLgs. 471/97
Mancata esportazione del bene entro 90 giorni dalla consegna Art. 7 co. 1 del DLgs. 471/97
Mancata regolarizzazione della cessione a privato non residente Art. 7 co. 2 del DLgs. 471/97
Cessioni in regime di non imponibilità senza dichiarazione di intento Art. 7 co. 3 del DLgs. 471/97
Splafonamento Art. 7 co. 4 del DLgs. 471/97
Mancata applicazione delle ritenute Art. 14 del DLgs. 471/97
Modello 770 omesso Art. 2 del DLgs. 471/97
Modello 770 omesso con ritenute interamente versate Art. 2 del DLgs. 471/97
Modello 770 infedele Art. 2 del DLgs. 471/97
Tardivo/omesso versamento Art. 13 del DLgs. 471/97
Indebita compensazione di crediti esistenti Art. 13 del DLgs. 471/97
Indebita compensazione di crediti inesistenti Art. 13 del DLgs. 471/97
Mancata opzione per la trasparenza fiscale Artt. 115 e 116 del TUIR
Mancata opzione per il consolidato fiscale Artt. 117 ss. del TUIR
Omessa presentazione del modello EAS Art. 30 co. 1 - 3-bis
del DL 185/2008
Omessa opzione per la cedolare secca Art. 3 co. 11
del DLgs. 23/2011

 

 

5 ADEMPIMENTI

Ai fini della definizione, è necessario versare 200,00 euro “per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni”.

Pertanto, non rileva il numero di violazioni commesse ma il periodo d’imposta: se diverse violazioni sono state commesse in un unico periodo d’imposta, occorre pagare solo 200,00 euro.

Mentre se solamente due violazioni sono state commesse in due periodi d’imposta di­versi, occorre pagare 400,00 euro.

La definizione delle violazioni formali presuppone, ai fini del suo perfezionamento, la rimozione della violazione.

È dunque necessario, a seconda delle ipotesi, effettuare l’adempimento omesso o rieseguire l’adem­pi­mento errato, il che può consistere nell’invio o nel re-invio della comunicazione, o nella presenta­zione di una dichiarazione integrativa. Ove la violazione riguardi i registri contabili o la fatturazione, è necessario procedere alla correzione dei registri e/o alla riemissione della fattura, e, se del caso, alla presentazione di una dichiarazione integrativa, ove l’inesattezza sia stata commessa in sede di dichiarazione.

Le violazioni vanno rimosse entro il 2.3.2020.

Ove il contribuente non rimuova tutte le violazioni, ciò non pregiudica gli effetti della regolarizza­zione sulle violazioni correttamente rimosse.

Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato.

 

5.1 VERSAMENTI

I versamenti delle somme dovute devono avvenire in due rate di pari importo, scadenti, rispetti­vamente, il 31.5.2019 e il 2.3.2020.

Il pagamento può anche avvenire in unica soluzione entro il 31.5.2019.

La ris. Agenzia delle Entrate 21.3.2019 n. 37 ha istituito il codice tributo “PF99”, da indicare nel modello F24. Il codice tributo va esposto nella sezione “Erario” del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”.

Nel campo “Anno di riferimento” va indicato l’anno solare a cui si riferiscono le violazioni oppure l’anno di commissione della violazione, e non l’anno della regolarizzazione.

Non è possibile la compensazione delle somme dovute per la definizione con crediti disponibili, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.

 

5.2 RIMOZIONE DELLA VIOLAZIONE

L’Agenzia delle Entrate, precisa: “la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale”.

Ciò vale sicuramente per i seguenti casi:

  

Sanzione Norma
Errori sulla competenza fiscale senza danno per l’Erario Art. 1 co. 4 del DLgs. 471/97
Reverse charge irregolare Art. 6 co. 9-bis.1 e 9-bis.2
del DLgs. 471/97
Detrazione di un’IVA superiore a quella dovuta Art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97