Con la L. 27.12.2019 n. 160 è stata emanata la “legge di bilancio 2020”, in vigore dall’1.1.2020, di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni.
Argomento | Descrizione |
Nuovi limiti nel regime forfetario ex L. 190/2014 Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall’1.1.2020.
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La legge di bilancio 2020 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Spese sostenute per lavoro dipendente Per accedere al regime forfetario, dal 2020, le spese per lavoro dipendente sostenute nell’anno precedente devono essere di ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi. Le spese che concorrono alla formazione di tale limite sono quelle per:
Resta confermato il limite di ricavi e compensi che non deve superare, nell’anno precedente, i 65.000,00 euro. Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati (come i redditi da pensione) Rispetto alle cause di esclusione, dal 2020, il regime forfetario non può essere applicato dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati superiori a 30.000,00 euro. Tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Riduzione dei termini di accertamento per fatturazione elettronica Per i contribuenti in regime forfetario che aderiscono volontariamente alla fatturazione elettronica per tutte le fatture emesse, il termine di decadenza per l’accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno (passando al 31 dicembre del quarto, anziché del quinto, anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). Resta fermo anche per il 2020 il divieto di emettere fatture elettronica per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (art. 15 del DL 124/2019 “collegato alla Legge di Bilancio). Fruibilità di benefici fiscali e non fiscali Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato all’imposta sostitutiva prevista dal regime forfetario (15% o 5%) deve essere considerato ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di:
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Ripristino dell’ACE |
La legge di bilancio 2020 ha ripristinato l’ACE, già dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (ovvero, dal 2019 per i soggetti “solari”). L’agevolazione si applica, quindi, senza soluzione di continuità rispetto al 2018, in base alle regole previgenti. È stato, però, ulteriormente ridotto il coefficiente di remunerazione del capitale, previsto a regime (dal 2019) nella misura dell’1,3%: il reddito detassato è, quindi, pari a 13.000,00 euro per ogni milione di euro di incrementi di capitale rilevanti. |
Rivalutazione dei beni d’impresa |
La legge di bilancio 2020 ha riaperto le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa. La rivalutazione:
Rispetto ai precedenti provvedimenti speciali di rivalutazione:
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Estromissione dell’immobile strumentale dell’impresa individuale |
Sono state riaperte le disposizioni agevolative per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, con le quali è possibile fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella privata della persona con un’imposizione ridotta. L’imposta è, infatti, prevista nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale dell’immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto, e può essere calcolata adottando, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale. L’estromissione deve essere perfezionata entro il 31.5.2020, anche se i relativi effetti retroagiscono all’1.1.2020 (l’immobile si considera, quindi, posseduto dalla persona nella sfera “privata” per l’intero 2020). |
Aumento della percentuale di deducibilità dell’IMU |
Si interviene sulla percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell’IMU relativa agli immobili strumentali; analoghe percentuali si applicano all’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all’IMIS della Provincia autonoma di Trento. Rimangono fermi i consueti criteri di deducibilità. Deducibilità per il periodo d’imposta 2019 “solare” È confermata, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo d’imposta 2019 “solare”), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell’IMU relativa agli immobili strumentali. Deducibilità per i periodi d’imposta successivi al 2019 “solare” La deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, aumenta nella misura del:
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Auto in uso promiscuo ai dipendenti - Fringe benefit |
Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’1.7.2020, la percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:
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Buoni pasto - Limiti di esclusione da imposizione |
Dall’1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all’importo complessivo giornaliero di: 4,00 euro per i buoni pasto “cartacei” (al posto dei precedenti 5,29 euro); 8,00 euro per i buoni pasto “elettronici” (al posto dei precedenti 7,00 euro). Indennità sostitutive di mensa per addetti ai cantieri Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. |
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali |
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d’imposta. Soggetti beneficiari Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario). Gli esercenti arti e professioni possono fruire soltanto del credito d’imposta “generale”. Investimenti agevolabili Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili: • beni materiali strumentali nuovi “ordinari”; • beni materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016; • beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016. Sono esclusi dall’agevolazione: • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del TUIR; • i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%; • i fabbricati e le costruzioni; • i beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/2015; • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti Profili temporali Sono agevolabili i suddetti investimenti effettuati dall’1.1.2020 al 31.12.2020. L’agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020: • il relativo ordine risulti accettato dal venditore; • e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Misura dell’agevolazione Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):
Per gli investimenti in beni “4.0” compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:
Modalità di utilizzo dell’agevolazione Il credito d’imposta:
In relazione agli investimenti nei beni di cui all’Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico, le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo DM. Dicitura in fattura Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione.
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Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione |
Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Soggetti beneficiari Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario). Misura dell’agevolazione Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta:
Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:
Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:
Modalità di utilizzo dell’agevolazione Il credito d’imposta è utilizzabile:
subordinatamente all’adempimento dei previsti obblighi di certificazione.
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Credito d’imposta per la formazione 4.0 |
Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione. Misura dell’agevolazione Alle piccole imprese (dipendenti < 50; fatturato/totale di bilancio ≤ 10 milioni di euro) il credito d’imposta spetta:
Per le medie imprese (dipendenti < 250; fatturato ≤ 50 milioni di euro e/o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro), l’agevolazione spetta:
Per le grandi imprese, l’agevolazione spetta:
Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d’imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. Eliminazione dell’obbligo dei contratti collettivi È stato eliminato l’obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente. |
Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno | Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. |
Credito d’imposta per le fiere | Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali. |
Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. “bonus facciate”) |
È introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per:
Considerato che la norma dispone, genericamente, che l’agevolazione consista in una detrazione dall’imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l’IRPEF che l’IRES. Interventi agevolati La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di:
Assenza di limite massimo di spesa Con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo. Ripartizione La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali. |
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici Proroga |
È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020. Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%. |
Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga |
È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR. |
Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili” |
Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2019. |
Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli immobili (recupero, riqualificazione energetica e antisismici) |
Dall’1.1.2020:
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Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento tracciabile |
A decorrere dall’1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:
Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità La disposizione non si applica:
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Detrazioni IRPEF 19% - Parametrazione al reddito complessivo |
Dall’1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:
Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano. Rientrano nei nuovi limiti, ad esempio, le detrazioni relative a:
Oneri esclusi dalla parametrazione al reddito complessivo Sono esclusi dalla parametrazione (la detrazione compete, quindi, per l’intero importo a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo):
Reddito complessivo A questi fini, il reddito complessivo (determinato ai sensi dell’art. 8 del TUIR) è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-bis del TUIR. Si deve, invece, tenere conto:
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Cedolare secca
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Viene portata “a regime” l’aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato. Ambito di applicazione dell’aliquota del 10% Si ricorda che l’art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l’applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che:
Cedolare secca sulle locazioni commerciali La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019. |
Terreni dei coltivatori diretti e IAP - Proroga dell’esenzione IRPEF |
È prorogata anche per il 2020 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti. Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2020 Dal 2017 e fino al 2020 la disciplina fiscale dei terreni in argomento è la seguente:
Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP per il 2021 Per l’anno 2021, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e IAP di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, concorrono a formare la base imponibile ai fini dell’IRPEF nella misura del 50%. |
Sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA |
Per l’anno 2020 l’aliquota IVA ordinaria è confermata in misura pari al 22%. Fatta salva l’adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è fissata al:
Per l’anno 2020 è inoltre confermata l’aliquota IVA ridotta del 10%. Fatta salva l’adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è stabilita al 12% a decorrere dall’1.1.2021. |
IVIE e IVAFE - Estensione dell’ambito soggettivo |
La legge di bilancio 2020 amplia i soggetti tenuti all’applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE per gli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all’estero. Prima di questo intervento normativo, le imposte patrimoniali in argomento erano dovute solo dalle persone fisiche residenti. A partire dall’1.1.2020, invece, esse saranno dovute:
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Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate |
La legge di bilancio 2020 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001. Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2020, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 30.6.2020:
La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata. |
Incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari |
La legge di bilancio 2020 prevede l’incremento dal 20% al 26% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze ex art. 67 del TUIR che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa. Questa imposta sostituisce l’imposizione IRPEF su richiesta del contribuente e deve essere versata a cura del notaio tramite il modello F24. Si ricorda che questo regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni (e non, quindi, i terreni lottizzati di cui all’art. 67 co. 1 lett. a) del TUIR, né i terreni edificabili). |
IUC e TASI - Abolizione |
A decorrere dal 2020, è abolita la IUC di cui all’art. 1 co. 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta la disciplina dell’IMU. Considerato che la IUC si compone dell’IMU e della componente riferita ai servizi comunali che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI, di fatto, dall’1.1.2020 viene abolita la TASI. |
“Nuova” IMU
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Dall’1.1.2020, viene riscritta la disciplina dell’IMU che, ai sensi dell’art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, continua a sostituire, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati. Rispetto alla vecchia disciplina dell’IMU rimangono sostanzialmente invariati:
Aliquote IMU Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della “nuova” IMU che sono stabilite nel modo che segue:
Liquidazione dell’IMU L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:
Ai fini della “nuova” IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Ad esempio, il mese di febbraio 2020, composto da 29 giorni, è computato al soggetto che possiede l’immobile per un numero di giorni pari o superiore a 15. Si computa in capo all’acquirente dell’immobile:
Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 15.4.2020, l’intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell’acquirente. Termini di versamento Rimangono invariati i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle rate. L’IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate:
Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione. Per l’anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Modalità di versamento I versamenti dell’IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:
Per i soggetti residenti all’estero non sono previste ulteriori modalità di versamento. |
Spese veterinarie - Aumento dell’importo massimo detraibile |
Dall’1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie prevista dall’art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR si applica fino all’importo massimo di 500,00 euro (in luogo dei precedenti 387,34 euro), per la parte eccedente 129,11 euro. |
Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi - Detrazione IRPEF del 19% dal 2021 |
Dall’1.1.2021, spetta la detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese di iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:
per lo studio e la pratica della musica (nuova lett. e-quater all’art. 15 co. 1 del TUIR). Limite massimo di reddito e di spesa La detrazione spetta:
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Regime forfetario per l’agriturismo - Estensione all’oleoturismo |
Dall’1.1.2020, alle attività di oleoturismo sono estese le disposizioni che sono state previste per l’attività di enoturismo dai co. 502 - 505 dell’art. 1 della L. 205/2017 e, di conseguenza, il regime speciale per i soggetti che esercitano attività di agriturismo. Caratteristiche del regime forfetario Il regime fiscale riservato agli agriturismi, e quindi anche agli oleoturismi dall’1.1.2020 (oltre che agli enoturismi), consiste nell’applicazione di un metodo forfetario:
Determinazione del reddito Per gli imprenditori che esercitano attività di oleoturismo, fatta eccezione per i soggetti IRES di cui all’art. 73 co. 1 lett. a) e b) del TUIR (società di capitali ed enti commerciali), il reddito imponibile derivante dall’attività di agriturismo si determina applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività, al netto dell’IVA, il coefficiente di redditività del 25%. |
Investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali | Viene stabilito che, ai soli fini della determinazione della quota deducibile nell’ambito del reddito d’impresa negli esercizi 2020, 2021 e 2022, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali (tra cui la vite, l’olivo, i frutti maggiori) sono incrementate del 20% con esclusione dei costi relativi all’acquisto di terreni. |
Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego
Decorrenza differita |
È istituita l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (c.d. “plastic tax”). Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta, fra l’altro, i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002. Soggetti passivi Sono obbligati al pagamento dell’imposta:
Misura dell’imposta L’imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI. Credito d’imposta Per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 10% delle spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020 fino a un importo massimo di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario. Disposizioni attuative Le modalità attuative della nuova imposta saranno stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Decorrenza della nuova imposta La nuova imposta si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento attuativo. |
Imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate
Decorrenza differita
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È istituita un’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”). Si tratta di prodotti finiti o prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’UE (succhi di frutta, compresi i mosti di uva, o di ortaggi e legumi, nonché le acque minerali e le acque gassate) e ottenuti con l’aggiunta di sostanze edulcoranti di origine naturale o sintetica il cui contenuto complessivo, determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza, sia superiore a:
Insorgenza dell’obbligazione tributaria L’obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:
L’imposta non si applica alle bevande edulcorate cedute dal fabbricante nazionale in altri Paesi UE o destinate ad essere esportate. Misura dell’imposta L’imposta è fissata nella misura di:
Disposizioni attuative Le modalità attuative della nuova imposta saranno stabilite da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Decorrenza della nuova imposta La nuova imposta si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo. |
Canone unico - Istituzione dal 2021 |
Dal 2021 sarà introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. “canone unico”) che dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle città metropolitane. Il canone sostituirà:
Il canone, inoltre, sarà comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. |
Sport bonus | Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. |
PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Argomento | Descrizione |
Agevolazione contributiva per l’apprendistato di primo livello |
Con riferimento all’anno 2020, per i contratti di apprendistato di “primo livello” di cui all’art. 43 del DLgs. 81/2015, stipulati dall’1.1.2020 al 31.12.2020, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100%:
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Esonero
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Si stabilisce l’estensione dell’esonero di cui all’art. 1 co. 100 ss. della L. 27.12.2017 n. 205, limitatamente al biennio 2019-2020, anche ai giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età. L’esonero può essere richiesto dai datori di lavoro privati che, entro il 31.12.2020:
nei confronti di giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età. Il beneficio consiste nella riduzione, per un periodo massimo di 36 mesi, del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i contributi INAIL, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000,00 euro su base annua. L’esonero è elevato al 100% per le assunzioni, effettuate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti:
Viene abrogato l’incentivo introdotto con l’art. 1-bis co. 1, 2 e 3 del DL 12.7.2018 n. 87 (c.d. “decreto dignità”). |
Esonero contributivo giovani eccellenze |
Viene prevista l’operatività dell’incentivo c.d. “bonus eccellenze”, di cui all’art. 1 co. 706 e ss. della L. 30.12.2018 n. 145, attraverso:
L’incentivo, che consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle aziende, con esclusione dei premi INAIL, per un massimo di 12 mesi, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 31.12.2019:
I lavoratori devono aver conseguito nel periodo compreso tra l’1.1.2018 e il 30.6.2019:
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Esonero contributivo per coltivatori diretti e IAP |
Si reintroduce l’esonero contributivo per i coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) che:
L’esonero in questione è:
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Esonero contributivo per le atlete |
Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportive, si consente alle società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo per gli anni 2020, 2021 e 2022, di poter richiedere l’esonero dal versamento:
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CIGS e mobilità
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Vengono previsti diversi trattamenti in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito. Le aziende operanti nelle aree di crisi industriale complessa possono chiedere una proroga di 12 mesi:
Per le aziende che hanno avviato un percorso di cessione aziendale, è possibile chiedere un’ulteriore proroga di 6 mesi della CIGS, di cui all’art. 44 del DL 109/2018, qualora:
In quest’ultimo caso è necessario la stipula di un accordo presso il Ministero del Lavoro, con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico. |
Proroga dell’APE sociale |
Si estende l’accesso all’APE sociale, ossia all’anticipo pensionistico a carico dello Stato ex art. 1 co. 179 della L. 232/2016, ai lavoratori che matureranno i requisiti per il beneficio entro il 31.12.2020. Viene quindi prorogato il periodo sperimentale iniziato l’1.3.2017 e che, per effetto dell’art. 18 del DL 28.1.2019 n. 4, era stato prorogato fino al 31.12.2019. |
Proroga dell’opzione donna |
Viene prorogata anche per il 2020 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. “opzione donna”, per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2019 (e non più il 31.12.2018, come da disposizione previgente), ossia possano far valere:
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Proroga del congedo del padre lavoratore |
Per l’anno 2020 sono previste una serie di proroghe in relazione al congedo del padre lavoratore. Viene infatti:
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Proroga del c.d. “bonus bebè” |
Si dispone che l’assegno mensile di natalità (c.d. “bonus bebé”), già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l’1.1.2015 e il 31.12.2019, sia:
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Aumento del c.d. “bonus asili nido” |
Dal 2019 viene reso strutturale l’aumento a 1.500,00 euro su base annua del c.d. “bonus asili nido”, inizialmente previsto solo per il triennio 2019-2021. Inoltre, a decorrere dal 2020, il bonus in esame è comunque incrementato di: |