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CIRCOLARE 16/2019 NOVITÀ IN MATERIA DI DICHIARAZIONI DI INTENTO – ART. 12-SEPTIES DEL D.L. 34/2019

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CIRCOLARE 16/2019 NOVITÀ IN MATERIA DI DICHIARAZIONI DI INTENTO –  ART. 12-SEPTIES DEL D.L. 34/2019

CIRCOLARE 16/2019 NOVITÀ IN MATERIA DI DICHIARAZIONI DI INTENTO – ART. 12-SEPTIES DEL D.L. 34/2019

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L’articolo 12-septies del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 prevede alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento e un inasprimento del relativo regime sanzionatorio.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dall’anno 2020. A tutt’oggi manca tuttavia il provvedimento attutivo delle nuove disposizioni.

Le novità apportate dall’art. 12-septies del D.L. 34/2019 possono essere così brevemente riassunte:

  • il cessionario o committente avente lo status di esportatore abituale non è più tenuto a consegnare al cedente o prestatore la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
  • il cedente o prestatore deve indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e non genericamente quelli della stessa;
  • non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale IVA (quadro VI), da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute.

Per gli esportatori abituali e i rispettivi fornitori non sussiste più l’obbligo di:

  • numerare progressivamente le dichiarazioni di intento;
  • annotare le dichiarazioni di intento in appositi registri e conservarle.

E’ stato inoltre previsto un inasprimento delle relative sanzioni.

Infatti, al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, è irrogata la sanzione amministrativa proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta, fermo restando l’obbligo di pagamento della stessa) e non più quella fissa (da 250,00 a 2.000,00 euro).

Decorrenza e modalità di attuazione

Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 2020, tuttavia le relative modalità di attuazione devono essere definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che a tutt’oggi non è ancora stato emanato.