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CIRCOLARE 12/2019 PROROGA VERSAMENTI PER I CONTRIBUENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ PER LE QUALI SONO STATI APPROVATI GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)

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CIRCOLARE 12/2019 PROROGA VERSAMENTI PER I CONTRIBUENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ PER LE QUALI SONO STATI APPROVATI GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)

CIRCOLARE 12/2019 PROROGA VERSAMENTI PER I CONTRIBUENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ PER LE QUALI SONO STATI APPROVATI GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)

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Sabato 29.6.2019 è stata pubblicata sul S.O. n. 26/L alla G.U. n. 151 la Legge n. 58/2019 di conversione del DL n. 34/2019 (c.d. “decreto crescita”) nell’ambito del quale è stata disposta la proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:

  • che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;
  • nei confronti dei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

         - esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno sostituito gli studi di settore;

         - dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Il nuovo termine del 30.9.2019 si applica solo per quest’anno, in deroga alle scadenze ordinarie.

 

SOGGETTI IRES CON TERMINI DI VERSAMENTO SCADENTI TRA IL 30.6.2019 E IL 30.9.2019

La proroga in esame riguarda anche i soggetti IRES che rispettano le suddette condizioni e che hanno termini ordinari di versamento succes­sivi al 30.6.2019 per effetto:

  • della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che appro­­vano il bilancio 2018 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio);
  • della data di chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1.3.2018 - 28.2.2019).

 

SOCI DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI “TRASPARENTI”

La disposizione del “decreto crescita” stabilisce che la proroga in esame interessa anche i soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare del maggior termine di versamento anche:

  • i soci di società di persone;
  • i collaboratori di imprese familiari;
  • i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
  • i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
  • i soci di società di capitali “trasparenti”

 

CONTRIBUENTI PER I QUALI RICORRONO CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI ISA

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 28.6.2019, n. 64/E, ha precisato che la proroga opera anche nei confronti dei soggetti che per il 2018:

  • adottano il regime dei minimi / forfetari;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari (ad esempio, attività di agriturismo);
  • dichiarano una causa di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attivi­tà, non normale svolgimento dell’attività, deter­minazione forfet­ta­ria del reddito, ecc.)

 

SOGGETTI CHE HANNO OPTATO PER IL CONSOLIDATO FISCALE

In caso di opzione per il consolidato fiscale, in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ri­te­­­­ne­re che, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga in esame sia ap­pli­ca­bile nel caso in cui la società controllante abbia i previsti requisiti, anche qualora qualche società controllata non li possieda (non sembra infatti possibile suddi­vi­dere il versamento dell’IRES in relazione alle società controllate che possono o meno rientrare nella proroga, applicando termini diversi).

Dovrà invece essere chiarito se, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga possa estendersi al caso in cui la società controllante non abbia i previsti requisiti, che sono invece posseduti da almeno una società controllata.

In relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (es. IRAP), per l’applicazione della pro­ro­ga dovrebbero invece valere i criteri ordinari, quindi a seconda che la società interessata (con­trol­lante o ciascuna controllata) abbia o meno i previsti requisiti.

 

CONTRIBUENTI “ESTRANEI” AGLI ISA

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti, riman­gono quindi fermi i termini ordinari dell’1.7.2019 (in quanto il 30 giugno era domenica) ovvero del 31.7.2019 (30 giorni successivi all’1.7.2019), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Si tratta, ad esempio:

- delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tra­mite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;

- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;

- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati ap­pro­vati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di € 5.164.569,00;

- degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

 

VERSAMENTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA

Rientrano nella proroga al 30.9.2019, qualora ne ricorrano le condizioni, i versamenti:

  • risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
  • che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;
  • ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.

Rientrano quindi nella proroga oltre al versamento del saldo IRPEF / IRES / IRAP / IVA 2018 e dell’acconto 2019 IRPEF / IRES / IRAP, anche i versamenti riguardanti:

- addizionali IRPEF (regionale / comunale);

- maggiorazione IRES per le società di comodo;

- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG);

- cedolare secca;

- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;

- il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli im­pren­ditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);

- il saldo 2018 e l’even­tuale primo ac­conto 2019 dell’imposta so­­­sti­tutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli im­pren­ditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex
L. 190/2014;

- le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;

- il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o at­ti­vità finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);

- il diritto annuale CCIAA per l’iscrizione o l’an­no­­tazione nel Registro delle imprese, da versare entro il ter­mi­ne previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi;

- l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni d’impresa ai sensi dell’art. 1,commi da 940 a 948, Finanziaria 2019, posto che il versamento va effettuato entro il termine previsto per il saldo IRES;

- l’imposta sostitutiva del 20% - 26% dovuta sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni.

La proroga NON interessa il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni e

delle partecipazioni (3° rata rivalutazione 1.1.2017, 2° rata rivalutazione 1.1.2018; unica soluzione / 1° rata rivalutazione 1.1.2019), in quanto il relativo termine è specificamente individuato dalla norma di riferimento.

 

OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

Il differimento al 30.9.2019 del termine per i versamenti ha però l’effetto, in caso di opzione per la rateizzazione, di comprimere a tre il numero massimo delle rate, scadenti:

  •  per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30.9.2019, il 16.10.2019 e il 18.11.2019 (poiché il giorno 16 cade di sabato);
  •  per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30.9.2019, il 31.10.2019 e il 2.12.2019 (poiché il 30 novembre cade di sabato).

 

VERSAMENTO DELL’IVA PER L’ADEGUAMENTO AGLI ISA

La proroga al 30.9.2019 si applica anche al versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

Ai sensi dell’art. 9-bis co. 10 del DL 50/2017, tale versamento deve infatti avvenire entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.