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COMUNICAZIONI ED EVENTI

Studio Frasnedi

Studio Frasnedi

Friday, 22 December 2017 11:42

NATALE 2017

 

Vi comunichiamo che dal 27 al 29 Dicembre 2017 la segreteria dello Studio osserverà i seguenti orari: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 17.30.

La settimana dal 2 al 5 Gennaio 2018 la segreteria osserverà il seguente orario: dalle 9.00 alle 13.00.

 

Vi auguriamo Buone Feste.

 

Entro il 31 dicembre di ogni anno le imprese operanti con l'estero titolari del codice meccanografico dovranno aggiornare la loro posizione con la convalida annuale on line.
Il codice meccanografico è un codice identificativo composto da otto caratteri alfanumerici, di cui i primi due indicano la provincia e gli altri un numero progressivo, che serve ad identificare gli operatori abituali con l’estero, ed è assegnato dalla Camera di Commercio nella cui area metropolitana l’impresa richiedente ha la sede legale. L'azienda in possesso di un numero meccanografico viene inserita in Italiancom, la banca dati delle ditte italiane operanti con l'estero.
Chi non opera più con l’estero in modo abituale è invitato a chiedere la cancellazione on line del proprio numero meccanografico.
Il rinnovo del numero meccanografico può avvenire soltanto telematicamente, utilizzando la piattaforma www.registroimprese.it - servizi e-gov – operatori con l’estero, procedura che presuppone il possesso del dispositivo di firma digitale da parte del legale rappresentante e dell’adesione alla convenzione Telemaco, ovvero la pratica può essere trasmessa digitalmente tramite un intermediario abilitato in possesso di apposita procura da allegare alla pratica on line.
La mancata operazione di convalida comporterà la dicitura in visura che il numero meccanografico è sospeso.
Per maggiori informazioni: http://www.bo.camcom.gov.it/Promozione-e-Internazionalizzazione/atti-certificati-estero/codice-meccanografico
In allegato troverete il prospetto da compilare e un manuale di istruzioni all’uso; nel caso vogliate avvalerVi dello Studio per l’invio del modulo, Vi preghiamo di restituircelo compilato entro e non oltre il 15/12/2017. Le persone cui fare riferimento sono Daisy e Veronica.

Monday, 11 December 2017 10:26

Circolare 19/2017 - INTRASTAT

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 194409 del 25/09/2017 sono state definite misure di semplificazione relative alla presentazione dei Modelli Intrastat. Le semplificazioni si applicano a partire dall'anno 2018, con riferimento agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018.

Le novità introdotte dal provvedimento
Il Provvedimento ha previsto, a partire dal 2018:

- l’abolizione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi per i soggetti con periodicità trimestrale;

- la presentazione, ai soli fini statistici, dei modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi da parte dei soggetti con periodicità mensile;

- l’innalzamento della soglia di ammontare di operazioni intracomunitarie effettuate in uno dei quattro trimestri precedenti, al raggiungimento della quale i soggetti risultano obbligati a presentare    i modelli con periodicità mensile:

   - da 50.000,00 a 200.000,00 euro trimestrali, per gli acquisti intracomunitari di beni;

   - da 50.000,00 a 100.000,00 euro trimestrali, per gli acquisti di servizi;

   la verifica va effettuata distintamente per ciascuna categoria di operazioni.

- l’innalzamento della soglia al di sotto della quale i soggetti passivi, con periodicità mensile, non sono tenuti a compilare i dati statistici per le cessioni intracomunitarie di beni (la compilazione   è opzionale nel caso in cui, in   ciascuno dei quattro trimestri precedenti, l’ammontare di cessioni di beni intra-UE effettuate sia inferiore alla soglia di 100.000,00 euro)

- la semplificazione delle modalità di compilazione del campo “Codice Servizio”, ove presente nei modelli.

Si riepiloga di seguito la disciplina di presentazione dei modelli Intrastat applicabile dal 2018 come ridefinita dal provvedimento in esame.

Cessioni Intracomunitarie di beni

I modelli INTRA-1 bis dovranno essere presentati:

- con periodicità trimestrale, da parte dei soggetti passivi che, in ciascuno dei quattro trimestri precedenti, hanno realizzato cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale, in             ciascun trimestre, non superiore a 50.000,00 euro (ferma restando la possibilità di optare per la presentazione mensile);

- con periodicità mensile nei restanti casi.

La compilazione dei dati statistici nei modelli INTRA-1 bis è facoltativa per i soggetti che presentano gli elenchi con periodicità mensile e che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato cessioni intracomunitarie, in ciascun trimestre, per un ammontare totale:

- superiore a 50.000,00 euro,

- ma inferiore a 100.000,00 euro.

Acquisti intracomunitari di beni

Dal 2018 è abolito l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni per i soggetti che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato acquisti intracomunitari per un ammontare totale, in ciascun trimestre, inferiore a 200.000,00 euro.

Per tali soggetti i dati statistici sono acquisiti dall’Agenzia delle Entrate mediante le comunicazioni dei dati delle fatture, e resi disponibili all’Agenzia delle Dogane, all’ISTAT e alla Banca d’Italia.

I soggetti che, invece, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato acquisti intra-comunitari di beni per un ammontare uguale o superiore a 200.000,00 euro sono tenuti a presentare gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile, ma soltanto ai fini statistici.

Prestazioni di servizi rese
I modelli INTRA-1 quater dovranno essere presentati:

- con periodicità trimestrale, da parte dei soggetti passivi che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato prestazioni intracomunitarie per un ammontare totale, in ciascun trimestre, non superiore a 50.000,00 euro   (ferma restando la possibilità di optare per la presentazione mensile);

- con periodicità mensile nei restanti casi.

Prestazioni di servizi ricevute
Dal 2018 è abolito l’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat - INTRA-2 quater relativi alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE per coloro che, nei quattro trimestri precedenti, hanno acquistato servizi intra-UE per un ammontare totale, in ciascun trimestre, inferiore a 100.000,00 euro.
Per tali soggetti, i dati statistici sono acquisiti dall’Agenzia delle Entrate mediante le comunicazioni dei dati delle fatture, e resi disponibili all’Agenzia delle Dogane, all’ISTAT e alla Banca d’Italia.
I soggetti che, invece, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, hanno acquistato servizi da soggetti UE per un ammontare uguale o superiore a 100.000,00 euro sono tenuti a presentare gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile, ma soltanto ai fini statistici.

Compilazione del campo “”Codice Servizio”
Per i modelli INTRA 1- quater e INTRA 2 - quater, è prevista una modalità di compilazione semplificata del campo “Codice Servizio”.
Si passa infatti dalla classificazione (CPA) a 6 cifre alla classificazione a 5 cifre e viene inoltre prevista l’introduzione di un motore di ricerca e di forme di assistenza a favore degli operatori.

Disciplina dal 2018
Tipologia di operazioni Modello INTRASTAT Operazioni trimestri precedenti Periodicità di presentazione Semplificazioni
Cessioni intra-UE INTRA-1 bis > 50.000 euro Mensile La compilazione dei dati statistici è facoltativa se le cessioni effettuate in ciascuno dei quattro trimestri precedenti sono inferiori all’am­mon­tare di 100.000,00 euro
50.000 euro Trimestrale -

Disciplina dal 2018
Tipologia di operazioni Modello INTRASTAT Operazioni trimestri precedenti Periodicità di presentazione Semplificazioni
Acquisti intra-UE INTRA-2 bis 200.000 euro* Mensile Presentazione ai soli fini statistici
< 200.000 euro - Abolizione dell’obbligo
Prestazioni rese a soggetti UE INTRA-1 quater > 50.000 euro Mensile Compilazione semplificata del campo “Codice Servizio”
50.000 euro Trimestrale
Prestazioni ricevute da soggetti UE INTRA-2 quater 100.000 euro* Mensile Presentazione ai soli fini statistici
Compilazione sem­plificata del campo “Codice Servizio”
< 100.000 euro - Abolizione dell’obbligo

 

* La soglia di riferimento è innalzata rispetto a quella prevista nell’ambito della disciplina vigente fino al 2017 (pari a 50.000,00 euro).

Termini di presentazione
Rimane confermato il termine di presentazione dei modelli INTRASTAT entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento.

 

 

 

 









Monday, 27 November 2017 16:37

Circolare 18/2017 - SALDO IMU, TASI 2017

 

Entro il 16 dicembre 2017, prorogato al 18 dicembre cadendo il 16 di sabato, dovranno essere versate le seconde rate dell’IMU e della TASI dovute per il 2017.

Il versamento della prima rata dell’IMU, scaduta il 16.6.2017, è stato eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.

Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti dei Comuni, contenenti le aliquote e le detrazioni per l’anno 2017, adottati entro il 31 marzo 2017, pubblicati alla data del 28 ottobre 2017.

In caso di mancata pubblicazione da parte dei Comuni delle delibere e dei regolamenti entro il 28 ottobre 2017, si applicano le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente.

Vi preghiamo inoltre di comunicarci, entro il 4 dicembre 2017, quanto segue:

a) vendite o acquisti di terreni, aree edificabili o fabbricati dopo il 30 giugno 2017 e, se previste, vendite o acquisti da qui al 16 dicembre 2017. In caso affermativo, Vi preghiamo di farci pervenire quanto prima copia dei rogiti notarili in relazione alle compravendite immobiliari;

b) attribuzione di rendita definitiva di unità immobiliari per le quali il calcolo della prima rata dell’imposta relativa all’anno 2017 è stato eseguito sulla base di una rendita presunta;

c) l’eventuale modifica intervenuta nello stato dei terreni (da agricolo a edificabile o viceversa).

In mancanza di diverse comunicazioni da parte Vostra, procederemo al calcolo dell’IMU dovuta a saldo per l’anno 2017 come se non fossero intervenute variazioni di sorta nei dati in nostro possesso.

 

Modalità di versamento

I versamenti dell’IMU e della Tasi effettuati mediante il modello F24 permettono di compensare l’imposta dovuta con eventuali crediti fiscali o contributivi disponibili, nei limiti delle vigenti disposizioni.

I soggetti titolari di partita Iva sono tenuti a effettuare i versamenti tramite il modello F24 utilizzando l’home banking se non sono esposte compensazioni, mentre in quest’ultimo caso è obbligatorio servirsi delle modalità telematiche.

Per i soggetti non titolari di partita Iva si presentano le seguenti casistiche:

• Modello F24 in cui non sono esposte compensazioni: si può utilizzare il Modello F24 cartaceo per qualsiasi importo, restando comunque possibili i servizi di internet banking o i canali telematici.

• Modello F24 con esposte compensazioni con saldo finale pari a zero: dovrà essere presentato esclusivamente in via telematica.

• Modello F24 con compensazioni con saldo finale positivo: il pagamento può essere effettuato sia tramite i servizi di internet banking che tramite i canali telematici.

Wednesday, 22 November 2017 11:01

FESTA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE

 

Vi comunichiamo che Venerdì 8 Dicembre 2017 lo Studio rimarrà chiuso in occasione della Festa dell'Immacolata Concezione.

 

Tuesday, 21 November 2017 10:35

Circolare 17/2017 - SECONDO ACCONTO 2017

Si ricorda che il 30 novembre 2017 scade il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti 2017 dell’Irpef, Ires, Irap, Ivie, Ivafe, cedolare secca, contributi previdenziali e imposta sostitutiva per i contribuenti minimi (ex D.L. 98/2011) e dei forfettari (ex L. 190/2014) che, secondo le disposizioni attualmente in vigore, non potrà essere rateizzato.
La base di computo della percentuale del 60% (se l’importo è superiore ai minimi di legge) è la seguente:
- 100% per IRPEF, imposta sostitutiva nuovi contribuenti minimi, IVIE, IVAFE e IRAP dovuta dalle persone fisiche e società di persone;
- 95% per la cedolare secca dovuta dalle persone fisiche sulla locazione di immobili locativi;
- 100% per IRES e IRAP dovuta dalle società di capitali ed enti equiparati;

Metodi di calcolo
Esistono 2 metodi per il calcolo degli acconti:
- il primo, detto “metodo storico”, si fonda sulla quantificazione degli acconti in relazione all’ammontare dell’imposta dovuta per il periodo precedente.
- il secondo, detto “metodo previsionale”, si fonda sulla quantificazione degli acconti sulla stima delle imposte dovute per l’anno 2017, sempre al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto subite:  questo metodo consente, qualora si preveda di realizzare un reddito inferiore a quello conseguito nel precedente, di versare un acconto inferiore (o non versare nulla) rispetto a quello che si sarebbe versato applicando il metodo storico.
Resta possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell’acconto per i diversi tributi (Irpef/Ires da un lato e Irap dall’altro); così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo previsionale per l’Irpef/Ires e quello storico per l’Irap, o viceversa.
Se adotta il metodo storico, il contribuente deve verificare che non sussistano obblighi di ricalcolo delle imposte relative al 2016, sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il 2017, imposti da specifiche disposizioni di legge.

Sanzioni
In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP, oltre agli interessi, è dovuta la sanzione amministrativa del 30%, ridotta per effetto del ravvedimento operoso:
- allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, se il pagamento avviene entro i quattordici giorni successivi alla scadenza;
- all’ 1,5%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta;
- all’ 1,67%, se il pagamento viene eseguito dal 31° al 90° giorno dalla scadenza prescritta;
- al 3,75%, se il pagamento è eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa;
- al 4,29%, se il pagamento è eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello in cui la violazione è stata commessa;
- al 5% entro il termine dell’accertamento;
- al 6% dopo la notifica di un PVC.

Acconto del contributo previdenziale gestione separata Inps
I soli “professionisti” titolari di partita I.V.A. soggetti al contributo previdenziale Inps ex L. 335/95 (coloro cioè che addebitano o potrebbero addebitare al committente una percentuale del 4%), sono tenuti ad effettuare il versamento in acconto del contributo dovuto per il 2017. L’acconto, calcolato in base al reddito professionale dichiarato per l’anno 2016 e tenendo conto delle aliquote previste per l’anno 2017 pari a:
- 25,72% per i lavoratori autonomi, titolari di partita Iva non assicurati presso altre forme previdenziali
- 24% per i lavoratori autonomi titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica deve essere versato alle seguenti scadenze:
    * entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, nella misura corrispondente al 40% dell’importo dovuto;
    * entro il 30 novembre di ciascun anno nella misura corrispondente al 40% dell’importo dovuto.
Il contributo è dovuto fino a al raggiungimento del massimale della base imponibile fissato per il 2017 in € 100.324,00.

Acconto del contributo previdenziale dovuto da artigiani e commercianti
Gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti dell’INPS devono versare entro il 30 novembre 2017 il secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2017, sulla quota di reddito eccedente il minimale.


Versamenti con compensazioni
Si ricorda che l’utilizzo di crediti di imposte dirette superiori a 5.000 euro, nonché il credito da modello IVA TR (da quello del 2° trimestre 2017) superiore a 5.000 euro, per compensare il debito da secondi acconti, necessita dell’apposizione del visto di conformità sulla relativa dichiarazione/istanza e l’F24 eventualmente a zero va presentato attraverso i canali Entratel o Fisconline così come l’F24 che chiude con un saldo a debito, ma con compensazioni parziali (salvo alcuni casi particolari).

Tuesday, 21 November 2017 10:18

Circolare 16/2017 - ACCONTO IVA


La presente per ricordarVi che, per l’anno 2017, il termine per il versamento dell’acconto IVA relativo all’ultimo periodo (mese o trimestre) dello stesso anno è fissato per il 27 dicembre 2017.
Al fine della determinazione dell’acconto IVA il contribuente può utilizzare alternativamente uno dei seguenti metodi:

A) METODO STORICO
I contribuenti che decidono di utilizzare questo metodo, devono versare un importo pari all’88% dell’imposta dovuta per il mese di dicembre 2016, al lordo dell’acconto versato nello stesso mese (ovvero all’88% dell’IVA dovuta per il quarto trimestre 2016 per i contribuenti trimestrali).

B) METODO PREVISIONALE
I contribuenti che decidono di utilizzare questo metodo, devono versare un importo pari all’88% dell’imposta che presumono risulterà dovuta a consuntivo in sede di liquidazione IVA del mese di dicembre 2017 (ovvero del quarto trimestre 2017 per i contribuenti trimestrali).

C) METODO ANALITICO
Questo metodo, introdotto dal D.L. n. 477/93, è in realtà particolarmente complesso.
I contribuenti devono infatti calcolare l’acconto IVA sulla base di una liquidazione straordinaria riferita alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° al 20 dicembre (o dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali), da annotarsi sul registro di cui all’art. 23 o sul registro di cui all’art. 24 del D.P.R. 633/72.
La complessità deriva in particolare dal fatto che si deve tenere conto, al fine di determinare l’imposta dovuta in relazione alle operazioni attive, non solo di quella relativa alle operazioni fatturate nel periodo considerato, ma anche di quella afferente le operazioni (ivi compresi gli acquisti intracomunitari) per le quali si è già verificato entro il 20 dicembre 2017 il momento di effettuazione identificato secondo quanto disposto dall’art. 6 della legge IVA (o dall’art. 39 del D.L. n. 331/93 per gli acquisti intracomunitari) ancorché non siano ancora decorsi i termini di emissione (o integrazione) delle relative fatture. L'estrema complessità di questo metodo di calcolo ne sconsiglia l’utilizzazione.

VERSAMENTO MINIMO
Qualora l’importo da versare risulti inferiore ad € 103,29 non si effettua alcun versamento in acconto.

VARIAZIONE DELLA PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE:
In ipotesi di variazione della periodicità di liquidazione:
- da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo di acconto è costituito da un terzo della somma versata nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente (al lordo dell’acconto);
- da mensile a trimestrale: l’acconto dell’88% va calcolato sulla base dei versamenti effettuati negli ultimi tre mesi dell’anno precedente (al lordo dell’acconto e al netto dell’eventuale eccedenza detraibile emergente dalla liquidazione relativa a dicembre 2016).

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI - INTERESSI
Sull’acconto non è dovuta la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

MODALITA’ DI VERSAMENTO
I codici tributo da utilizzare nel Modello F24 sono i seguenti:
- 6013 versamento acconto per IVA mensile (contribuenti mensili);
- 6035 versamento IVA acconto (contribuenti trimestrali).
Ricordiamo inoltre che l’acconto IVA non può essere rateizzato, ma può essere compensato con i crediti risultanti dal Modello Unico e dalle denunce previdenziali.

SOGGETTI ESONERATI
Sono esclusi dall’obbligo di versamento coloro che:
1) hanno evidenziato, nell’ultimo periodo del 2016 un credito IVA;
2) ritengono di concludere a credito il 2017;
3) applicando il “metodo delle operazioni effettuate” evidenziano un credito nel periodo 1° dicembre (o 1° ottobre se trimestrali) - 20 dicembre 2017;
4) hanno cessato l’attività prima del 30 novembre o del 30 settembre 2017, se trimestrali;
5) hanno iniziato l’attività nel 2017;
6) sono società estinte per fusione o incorporazione entro il 30 novembre, se mensili, o entro il 30 settembre, se trimestrali;
7) i contribuenti minimi (ex D.L. 98/2011) e i forfettari (ex L. 190/2014).

SANZIONI
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’acconto è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate o versate in meno fatta salva la possibilità di regolarizzazione ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 472/1997 (ravvedimento operoso).

 

Tuesday, 03 October 2017 13:48

SANTO PATRONO DI BOLOGNA

 

Vi comunichiamo che mercoledì 4 Ottobre 2017 lo Studio rimarrà chiuso in occasione del Santo Patrono di Bologna.

 

Thursday, 20 July 2017 15:14

Circolare 15/2017 - Chiusura Studio

 

Vi comunichiamo che la settimana dal 31 Luglio al 4 Agosto 2017 la segreteria effettuerà il seguente orario: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle 17.30.

Lo Studio sarà chiuso per ferie dal 7 Agosto al 25 Agosto 2017 compresi.

Con l'abrogazione del lavoro accessorio (è stato previsto un periodo transitorio durante il quale i voucher già acquistati fino al 17.3.2017 potranno essere utilizzati fino al 31.12.2017), a decorrere dal 24 giugno 2017, è stata introdotta una specifica disciplina delle prestazioni occasionali (art. 54-bis, D.L. n. 50/2017).

Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno solare (dall’01/01 al 31/12):

- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000,00 euro netti;

- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000,00 euro netti:

- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500,00 euro netti e 280 ore nello stesso anno civile .

 

Divieto di ricorrere al lavoro occasionale

- Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

- Non possono accedere all’utilizzo del contratto di prestazione occasionale:

           ° i soggetti che abbiano nell’ultimo semestre (dall’ottavo al terzo mese precedente) più di 5 dipendenti a tempo indeterminato. Ai fini del computo del numero di dipendenti devono                      essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (esclusi gli apprendisti). I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione                    all'orario svolto. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre.

           ° le imprese agricole (salvo eccezioni al punto 6.5 della circolare INPS  107/2017)

           ° le imprese edili e affini

           ° nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

 

Tutela previdenziale e assicurativa

I prestatori di lavoro occasionale godono di una minima tutela assicurativa e previdenziale, posta a carico dell’utilizzatore, presso:

- la Gestione separata INPS ex L. 335/95, che garantisce l’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti;

- l’INAIL, per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

 

Compensi

I compensi percepiti sono:

- esenti da imposizione fiscale;

- irrilevanti ai fini dello status di disoccupato;

- computabili ai fini del calcolo del reddito necessario al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

 

Registrazione preventiva

Ai fini dell'accesso alle prestazioni, prestatori e utilizzatori sono obbligati a registrarsi preventivamente sulla piattaforma telematica INPS o Contact Center.

Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali.

I prestatori di lavoro dovranno, inoltre, indicare l'Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l'Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a erogare il compenso pattuito.

 

Modalità di registrazione

Utilizzatori e prestatori sono obbligati a registrarsi:

- direttamente, attraverso l'accesso alla citata piattaforma telematica con l'utilizzo delle proprie credenziali personali (Pin Inps, credenziali Spid, Cns);

- avvalendosi dei servizi di contact center Inps;

- tramite gli intermediari di cui alla L. n. 12/1979;

- dagli enti di patronato, esclusivamente per il libretto famiglia.

 

Libretto Famiglia

Ciascun utilizzatore persona fisica non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa può acquistare, attraverso la piattaforma informatica Inps ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di:

a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

c) insegnamento privato supplementare.

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l'utilizzatore tramite la piattaforma telematica Inps o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'Inps è tenuto a comunicare:

- i dati identificativi del prestatore;

- il luogo di svolgimento della prestazione;

- il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;

- la durata della prestazione;

- l'ambito di svolgimento della prestazione;

- le altre informazioni per la gestione del rapporto.

Il valore dei titoli di pagamento contenuti nel Libretto Famiglia è di euro 10 (che equivalgono a 8 euro netti per il lavoratore e che costituisce il compenso orario minimo).

 

Contratto di prestazione occasionale

I soggetti quali professionisti, imprenditori, lavoratori autonomi, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, , nonché la Pubblica Amministrazione, possono attivare il contratto di prestazione occasionale (“Presto”).

Almeno 60 minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'utilizzatore, tramite la piattaforma informatica Inps o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'Inps, è tenuto a fornire le informazioni previste.

Qualora la prestazione non venga resa, l’utilizzatore deve comunicare, sempre tramite la procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione precedentemente inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.

La misura del compenso è stabilita dalle parti, purché non inferiore al livello minimo orario, pari a 9 euro netti per ogni ora di lavoro (costo totale € 12,41), nonché dell’importo minimo giornaliero pari a 36 euro per 4 ore di lavoro.

Il compenso giornaliero non può essere inferiore a 36 euro netti, anche qualora la prestazione lavorativa sia inferiore a 4 ore.

 

Pagamenti da parte degli utilizzatori

Il versamento delle somme dovute per il “Libretto Famiglia” o il contratto di prestazione occasionale deve avvenire:

- con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) o il modello “F24 Enti pubblici” (F24 EP);

- utilizzando le causali contributo istituite con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 3.7.2017 n. 81:

           ° per “Finanziamento del Libretto Famiglia”  codice “LIFA”

           ° per “Finanziamento del contratto di lavoro occasionale codice “CLOC”;

- compilando il modello F24 secondo le istruzioni contenute nella suddetta risoluzione.

È esclusa la facoltà di compensazione dei crediti.

 

Impianto sanzionatorio

Il rapporto si trasforma in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato qualora sia superato, da parte di un utilizzatore diverso dalla Pubblica Amministrazione:

- il limite massimo complessivo di 2.500,00 euro, previsto per il prestatore per le prestazioni rese in favore del medesimo utilizzatore;

- il limite di durata della prestazione, pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno solare.

Con riferimento al solo contratto di prestazione occasionale, invece, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 a 2.500,00 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, in caso di:

- violazione dell’obbligo di comunicazione;

- violazione dei limiti disposti per gli utilizzatori.