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Circolare 14/2017 - Nuova disciplina prestazioni occasionali

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Circolare 14/2017 - Nuova disciplina prestazioni occasionali

Circolare 14/2017 - Nuova disciplina prestazioni occasionali

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Con l'abrogazione del lavoro accessorio (è stato previsto un periodo transitorio durante il quale i voucher già acquistati fino al 17.3.2017 potranno essere utilizzati fino al 31.12.2017), a decorrere dal 24 giugno 2017, è stata introdotta una specifica disciplina delle prestazioni occasionali (art. 54-bis, D.L. n. 50/2017).

Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno solare (dall’01/01 al 31/12):

- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000,00 euro netti;

- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000,00 euro netti:

- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500,00 euro netti e 280 ore nello stesso anno civile .

 

Divieto di ricorrere al lavoro occasionale

- Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

- Non possono accedere all’utilizzo del contratto di prestazione occasionale:

           ° i soggetti che abbiano nell’ultimo semestre (dall’ottavo al terzo mese precedente) più di 5 dipendenti a tempo indeterminato. Ai fini del computo del numero di dipendenti devono                      essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (esclusi gli apprendisti). I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione                    all'orario svolto. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre.

           ° le imprese agricole (salvo eccezioni al punto 6.5 della circolare INPS  107/2017)

           ° le imprese edili e affini

           ° nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

 

Tutela previdenziale e assicurativa

I prestatori di lavoro occasionale godono di una minima tutela assicurativa e previdenziale, posta a carico dell’utilizzatore, presso:

- la Gestione separata INPS ex L. 335/95, che garantisce l’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti;

- l’INAIL, per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

 

Compensi

I compensi percepiti sono:

- esenti da imposizione fiscale;

- irrilevanti ai fini dello status di disoccupato;

- computabili ai fini del calcolo del reddito necessario al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

 

Registrazione preventiva

Ai fini dell'accesso alle prestazioni, prestatori e utilizzatori sono obbligati a registrarsi preventivamente sulla piattaforma telematica INPS o Contact Center.

Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali.

I prestatori di lavoro dovranno, inoltre, indicare l'Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l'Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a erogare il compenso pattuito.

 

Modalità di registrazione

Utilizzatori e prestatori sono obbligati a registrarsi:

- direttamente, attraverso l'accesso alla citata piattaforma telematica con l'utilizzo delle proprie credenziali personali (Pin Inps, credenziali Spid, Cns);

- avvalendosi dei servizi di contact center Inps;

- tramite gli intermediari di cui alla L. n. 12/1979;

- dagli enti di patronato, esclusivamente per il libretto famiglia.

 

Libretto Famiglia

Ciascun utilizzatore persona fisica non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa può acquistare, attraverso la piattaforma informatica Inps ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di:

a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

c) insegnamento privato supplementare.

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l'utilizzatore tramite la piattaforma telematica Inps o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'Inps è tenuto a comunicare:

- i dati identificativi del prestatore;

- il luogo di svolgimento della prestazione;

- il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;

- la durata della prestazione;

- l'ambito di svolgimento della prestazione;

- le altre informazioni per la gestione del rapporto.

Il valore dei titoli di pagamento contenuti nel Libretto Famiglia è di euro 10 (che equivalgono a 8 euro netti per il lavoratore e che costituisce il compenso orario minimo).

 

Contratto di prestazione occasionale

I soggetti quali professionisti, imprenditori, lavoratori autonomi, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, , nonché la Pubblica Amministrazione, possono attivare il contratto di prestazione occasionale (“Presto”).

Almeno 60 minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'utilizzatore, tramite la piattaforma informatica Inps o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'Inps, è tenuto a fornire le informazioni previste.

Qualora la prestazione non venga resa, l’utilizzatore deve comunicare, sempre tramite la procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione precedentemente inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.

La misura del compenso è stabilita dalle parti, purché non inferiore al livello minimo orario, pari a 9 euro netti per ogni ora di lavoro (costo totale € 12,41), nonché dell’importo minimo giornaliero pari a 36 euro per 4 ore di lavoro.

Il compenso giornaliero non può essere inferiore a 36 euro netti, anche qualora la prestazione lavorativa sia inferiore a 4 ore.

 

Pagamenti da parte degli utilizzatori

Il versamento delle somme dovute per il “Libretto Famiglia” o il contratto di prestazione occasionale deve avvenire:

- con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) o il modello “F24 Enti pubblici” (F24 EP);

- utilizzando le causali contributo istituite con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 3.7.2017 n. 81:

           ° per “Finanziamento del Libretto Famiglia”  codice “LIFA”

           ° per “Finanziamento del contratto di lavoro occasionale codice “CLOC”;

- compilando il modello F24 secondo le istruzioni contenute nella suddetta risoluzione.

È esclusa la facoltà di compensazione dei crediti.

 

Impianto sanzionatorio

Il rapporto si trasforma in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato qualora sia superato, da parte di un utilizzatore diverso dalla Pubblica Amministrazione:

- il limite massimo complessivo di 2.500,00 euro, previsto per il prestatore per le prestazioni rese in favore del medesimo utilizzatore;

- il limite di durata della prestazione, pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno solare.

Con riferimento al solo contratto di prestazione occasionale, invece, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 a 2.500,00 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, in caso di:

- violazione dell’obbligo di comunicazione;

- violazione dei limiti disposti per gli utilizzatori.