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Circolare 16/2017 - ACCONTO IVA

Circolare 16/2017 - ACCONTO IVA

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La presente per ricordarVi che, per l’anno 2017, il termine per il versamento dell’acconto IVA relativo all’ultimo periodo (mese o trimestre) dello stesso anno è fissato per il 27 dicembre 2017.
Al fine della determinazione dell’acconto IVA il contribuente può utilizzare alternativamente uno dei seguenti metodi:

A) METODO STORICO
I contribuenti che decidono di utilizzare questo metodo, devono versare un importo pari all’88% dell’imposta dovuta per il mese di dicembre 2016, al lordo dell’acconto versato nello stesso mese (ovvero all’88% dell’IVA dovuta per il quarto trimestre 2016 per i contribuenti trimestrali).

B) METODO PREVISIONALE
I contribuenti che decidono di utilizzare questo metodo, devono versare un importo pari all’88% dell’imposta che presumono risulterà dovuta a consuntivo in sede di liquidazione IVA del mese di dicembre 2017 (ovvero del quarto trimestre 2017 per i contribuenti trimestrali).

C) METODO ANALITICO
Questo metodo, introdotto dal D.L. n. 477/93, è in realtà particolarmente complesso.
I contribuenti devono infatti calcolare l’acconto IVA sulla base di una liquidazione straordinaria riferita alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° al 20 dicembre (o dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali), da annotarsi sul registro di cui all’art. 23 o sul registro di cui all’art. 24 del D.P.R. 633/72.
La complessità deriva in particolare dal fatto che si deve tenere conto, al fine di determinare l’imposta dovuta in relazione alle operazioni attive, non solo di quella relativa alle operazioni fatturate nel periodo considerato, ma anche di quella afferente le operazioni (ivi compresi gli acquisti intracomunitari) per le quali si è già verificato entro il 20 dicembre 2017 il momento di effettuazione identificato secondo quanto disposto dall’art. 6 della legge IVA (o dall’art. 39 del D.L. n. 331/93 per gli acquisti intracomunitari) ancorché non siano ancora decorsi i termini di emissione (o integrazione) delle relative fatture. L'estrema complessità di questo metodo di calcolo ne sconsiglia l’utilizzazione.

VERSAMENTO MINIMO
Qualora l’importo da versare risulti inferiore ad € 103,29 non si effettua alcun versamento in acconto.

VARIAZIONE DELLA PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE:
In ipotesi di variazione della periodicità di liquidazione:
- da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo di acconto è costituito da un terzo della somma versata nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente (al lordo dell’acconto);
- da mensile a trimestrale: l’acconto dell’88% va calcolato sulla base dei versamenti effettuati negli ultimi tre mesi dell’anno precedente (al lordo dell’acconto e al netto dell’eventuale eccedenza detraibile emergente dalla liquidazione relativa a dicembre 2016).

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI - INTERESSI
Sull’acconto non è dovuta la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

MODALITA’ DI VERSAMENTO
I codici tributo da utilizzare nel Modello F24 sono i seguenti:
- 6013 versamento acconto per IVA mensile (contribuenti mensili);
- 6035 versamento IVA acconto (contribuenti trimestrali).
Ricordiamo inoltre che l’acconto IVA non può essere rateizzato, ma può essere compensato con i crediti risultanti dal Modello Unico e dalle denunce previdenziali.

SOGGETTI ESONERATI
Sono esclusi dall’obbligo di versamento coloro che:
1) hanno evidenziato, nell’ultimo periodo del 2016 un credito IVA;
2) ritengono di concludere a credito il 2017;
3) applicando il “metodo delle operazioni effettuate” evidenziano un credito nel periodo 1° dicembre (o 1° ottobre se trimestrali) - 20 dicembre 2017;
4) hanno cessato l’attività prima del 30 novembre o del 30 settembre 2017, se trimestrali;
5) hanno iniziato l’attività nel 2017;
6) sono società estinte per fusione o incorporazione entro il 30 novembre, se mensili, o entro il 30 settembre, se trimestrali;
7) i contribuenti minimi (ex D.L. 98/2011) e i forfettari (ex L. 190/2014).

SANZIONI
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’acconto è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate o versate in meno fatta salva la possibilità di regolarizzazione ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 472/1997 (ravvedimento operoso).