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Circolare 18/2017 - SALDO IMU, TASI 2017

Circolare 18/2017 - SALDO IMU, TASI 2017

Circolare 18/2017 - SALDO IMU, TASI 2017

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Entro il 16 dicembre 2017, prorogato al 18 dicembre cadendo il 16 di sabato, dovranno essere versate le seconde rate dell’IMU e della TASI dovute per il 2017.

Il versamento della prima rata dell’IMU, scaduta il 16.6.2017, è stato eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.

Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti dei Comuni, contenenti le aliquote e le detrazioni per l’anno 2017, adottati entro il 31 marzo 2017, pubblicati alla data del 28 ottobre 2017.

In caso di mancata pubblicazione da parte dei Comuni delle delibere e dei regolamenti entro il 28 ottobre 2017, si applicano le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente.

Vi preghiamo inoltre di comunicarci, entro il 4 dicembre 2017, quanto segue:

a) vendite o acquisti di terreni, aree edificabili o fabbricati dopo il 30 giugno 2017 e, se previste, vendite o acquisti da qui al 16 dicembre 2017. In caso affermativo, Vi preghiamo di farci pervenire quanto prima copia dei rogiti notarili in relazione alle compravendite immobiliari;

b) attribuzione di rendita definitiva di unità immobiliari per le quali il calcolo della prima rata dell’imposta relativa all’anno 2017 è stato eseguito sulla base di una rendita presunta;

c) l’eventuale modifica intervenuta nello stato dei terreni (da agricolo a edificabile o viceversa).

In mancanza di diverse comunicazioni da parte Vostra, procederemo al calcolo dell’IMU dovuta a saldo per l’anno 2017 come se non fossero intervenute variazioni di sorta nei dati in nostro possesso.

 

Modalità di versamento

I versamenti dell’IMU e della Tasi effettuati mediante il modello F24 permettono di compensare l’imposta dovuta con eventuali crediti fiscali o contributivi disponibili, nei limiti delle vigenti disposizioni.

I soggetti titolari di partita Iva sono tenuti a effettuare i versamenti tramite il modello F24 utilizzando l’home banking se non sono esposte compensazioni, mentre in quest’ultimo caso è obbligatorio servirsi delle modalità telematiche.

Per i soggetti non titolari di partita Iva si presentano le seguenti casistiche:

• Modello F24 in cui non sono esposte compensazioni: si può utilizzare il Modello F24 cartaceo per qualsiasi importo, restando comunque possibili i servizi di internet banking o i canali telematici.

• Modello F24 con esposte compensazioni con saldo finale pari a zero: dovrà essere presentato esclusivamente in via telematica.

• Modello F24 con compensazioni con saldo finale positivo: il pagamento può essere effettuato sia tramite i servizi di internet banking che tramite i canali telematici.