Si ricorda che il 30 novembre 2017 scade il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti 2017 dell’Irpef, Ires, Irap, Ivie, Ivafe, cedolare secca, contributi previdenziali e imposta sostitutiva per i contribuenti minimi (ex D.L. 98/2011) e dei forfettari (ex L. 190/2014) che, secondo le disposizioni attualmente in vigore, non potrà essere rateizzato.
La base di computo della percentuale del 60% (se l’importo è superiore ai minimi di legge) è la seguente:
- 100% per IRPEF, imposta sostitutiva nuovi contribuenti minimi, IVIE, IVAFE e IRAP dovuta dalle persone fisiche e società di persone;
- 95% per la cedolare secca dovuta dalle persone fisiche sulla locazione di immobili locativi;
- 100% per IRES e IRAP dovuta dalle società di capitali ed enti equiparati;
Metodi di calcolo
Esistono 2 metodi per il calcolo degli acconti:
- il primo, detto “metodo storico”, si fonda sulla quantificazione degli acconti in relazione all’ammontare dell’imposta dovuta per il periodo precedente.
- il secondo, detto “metodo previsionale”, si fonda sulla quantificazione degli acconti sulla stima delle imposte dovute per l’anno 2017, sempre al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto subite: questo metodo consente, qualora si preveda di realizzare un reddito inferiore a quello conseguito nel precedente, di versare un acconto inferiore (o non versare nulla) rispetto a quello che si sarebbe versato applicando il metodo storico.
Resta possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell’acconto per i diversi tributi (Irpef/Ires da un lato e Irap dall’altro); così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo previsionale per l’Irpef/Ires e quello storico per l’Irap, o viceversa.
Se adotta il metodo storico, il contribuente deve verificare che non sussistano obblighi di ricalcolo delle imposte relative al 2016, sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il 2017, imposti da specifiche disposizioni di legge.
Sanzioni
In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP, oltre agli interessi, è dovuta la sanzione amministrativa del 30%, ridotta per effetto del ravvedimento operoso:
- allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, se il pagamento avviene entro i quattordici giorni successivi alla scadenza;
- all’ 1,5%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta;
- all’ 1,67%, se il pagamento viene eseguito dal 31° al 90° giorno dalla scadenza prescritta;
- al 3,75%, se il pagamento è eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa;
- al 4,29%, se il pagamento è eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello in cui la violazione è stata commessa;
- al 5% entro il termine dell’accertamento;
- al 6% dopo la notifica di un PVC.
Acconto del contributo previdenziale gestione separata Inps
I soli “professionisti” titolari di partita I.V.A. soggetti al contributo previdenziale Inps ex L. 335/95 (coloro cioè che addebitano o potrebbero addebitare al committente una percentuale del 4%), sono tenuti ad effettuare il versamento in acconto del contributo dovuto per il 2017. L’acconto, calcolato in base al reddito professionale dichiarato per l’anno 2016 e tenendo conto delle aliquote previste per l’anno 2017 pari a:
- 25,72% per i lavoratori autonomi, titolari di partita Iva non assicurati presso altre forme previdenziali
- 24% per i lavoratori autonomi titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica deve essere versato alle seguenti scadenze:
* entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, nella misura corrispondente al 40% dell’importo dovuto;
* entro il 30 novembre di ciascun anno nella misura corrispondente al 40% dell’importo dovuto.
Il contributo è dovuto fino a al raggiungimento del massimale della base imponibile fissato per il 2017 in € 100.324,00.
Acconto del contributo previdenziale dovuto da artigiani e commercianti
Gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti dell’INPS devono versare entro il 30 novembre 2017 il secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2017, sulla quota di reddito eccedente il minimale.
Versamenti con compensazioni
Si ricorda che l’utilizzo di crediti di imposte dirette superiori a 5.000 euro, nonché il credito da modello IVA TR (da quello del 2° trimestre 2017) superiore a 5.000 euro, per compensare il debito da secondi acconti, necessita dell’apposizione del visto di conformità sulla relativa dichiarazione/istanza e l’F24 eventualmente a zero va presentato attraverso i canali Entratel o Fisconline così come l’F24 che chiude con un saldo a debito, ma con compensazioni parziali (salvo alcuni casi particolari).