Entro il 31 dicembre di ogni anno le imprese operanti con l'estero titolari del codice meccanografico dovranno aggiornare la loro posizione con la convalida annuale on line.
Il codice meccanografico è un codice identificativo composto da otto caratteri alfanumerici, di cui i primi due indicano la provincia e gli altri un numero progressivo, che serve a identificare gli operatori abituali con l’estero, ed è assegnato dalla Camera di Commercio nella cui area metropolitana l’impresa richiedente ha la sede legale. L'azienda in possesso di un numero meccanografico viene inserita in Italiancom, la banca dati delle ditte italiane operanti con l'estero.
Chi non opera più con l’estero in modo abituale è invitato a chiedere la cancellazione on line del proprio numero meccanografico.
Il rinnovo del numero meccanografico può avvenire soltanto telematicamente, utilizzando la piattaforma www.registroimprese.it - servizi e-gov – operatori con l’estero, procedura che presuppone il possesso del dispositivo di firma digitale da parte del legale rappresentante e dell’adesione alla convenzione Telemaco, ovvero la pratica può essere trasmessa digitalmente tramite un intermediario abilitato in possesso di apposita procura da allegare alla pratica on line.
La mancata operazione di convalida comporterà la dicitura in visura che il numero meccanografico è sospeso.
Per maggiori informazioni: http://www.bo.camcom.gov.it/operare-con-lestero/italiancom-codice-meccanografico
In allegato troverete il prospetto da compilare e un manuale di istruzioni all’uso; nel caso vogliate avvalerVi dello Studio per l’invio del modulo, Vi preghiamo di restituircelo compilato entro e non oltre il 13/12/2019. Le persone cui fare riferimento sono Daisy e Veronica.
La Camera ha approvato, in data 13 giugno 2019, le modifiche al testo dell’art. 2477 c.c. che stabilisce i nuovi parametri per la nomina dell’organo di controllo nelle Società a Responsabilità Limitata, finalizzata a raggiungere l’obiettivo del DLgs. 14/2019, ovvero utilizzare lo strumento dell’allerta – che ha nell’attività del collegio sindacale il suo elemento centrale – per anticipare l’emersione della crisi e cercare di salvare l’impresa che presenti criticità nella gestione.
In particolare, le soglie di cui all’art. 2477 comma 2 lett. c) codice civile sono così rideterminate:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale ampliato da 2 a 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni ampliati da 2 a 4 milioni di euro;
- numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio ampliato da 10 a 20 unità.
L’obbligo di nomina continua a sorgere al superamento, per due esercizi consecutivi, anche di uno solo dei parametri indicati. Ai fini della prima applicazione di tale disposizione, ex art. 379 comma 3 ultimo periodo del DLgs. 14/2019, si deve avere riguardo agli esercizi 2017 e 2018. Resta, altresì, inalterata la disposizione secondo la quale l’obbligo di nomina in questione cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Si deve tenere presente che l’art. 379 comma 3 primo periodo del DLgs. 14/2019 (in vigore dal 16 marzo 2019) ha fissato nel 16 dicembre 2019 il termine massimo entro il quale procedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore legale. Trattandosi di un termine massimo nulla osta a procedere anticipatamente alla nomina, eventualmente approfittando dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 2018, qualora non fosse già avvenuta.
Sarà altresì opportuno verificare che la previsione dello statuto della società in ordine alla nomina dell’organo di controllo non debba essere modificata per l’adeguamento alla nuova normativa.
Sabato 29.6.2019 è stata pubblicata sul S.O. n. 26/L alla G.U. n. 151 la Legge n. 58/2019 di conversione del DL n. 34/2019 (c.d. “decreto crescita”) nell’ambito del quale è stata disposta la proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno sostituito gli studi di settore;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).
Il nuovo termine del 30.9.2019 si applica solo per quest’anno, in deroga alle scadenze ordinarie.
SOGGETTI IRES CON TERMINI DI VERSAMENTO SCADENTI TRA IL 30.6.2019 E IL 30.9.2019
La proroga in esame riguarda anche i soggetti IRES che rispettano le suddette condizioni e che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2019 per effetto:
SOCI DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI “TRASPARENTI”
La disposizione del “decreto crescita” stabilisce che la proroga in esame interessa anche i soggetti che:
Pertanto, possono beneficiare del maggior termine di versamento anche:
CONTRIBUENTI PER I QUALI RICORRONO CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI ISA
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 28.6.2019, n. 64/E, ha precisato che la proroga opera anche nei confronti dei soggetti che per il 2018:
SOGGETTI CHE HANNO OPTATO PER IL CONSOLIDATO FISCALE
In caso di opzione per il consolidato fiscale, in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga in esame sia applicabile nel caso in cui la società controllante abbia i previsti requisiti, anche qualora qualche società controllata non li possieda (non sembra infatti possibile suddividere il versamento dell’IRES in relazione alle società controllate che possono o meno rientrare nella proroga, applicando termini diversi).
Dovrà invece essere chiarito se, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga possa estendersi al caso in cui la società controllante non abbia i previsti requisiti, che sono invece posseduti da almeno una società controllata.
In relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (es. IRAP), per l’applicazione della proroga dovrebbero invece valere i criteri ordinari, quindi a seconda che la società interessata (controllante o ciascuna controllata) abbia o meno i previsti requisiti.
CONTRIBUENTI “ESTRANEI” AGLI ISA
Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti, rimangono quindi fermi i termini ordinari dell’1.7.2019 (in quanto il 30 giugno era domenica) ovvero del 31.7.2019 (30 giorni successivi all’1.7.2019), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Si tratta, ad esempio:
- delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di € 5.164.569,00;
- degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.
VERSAMENTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA
Rientrano nella proroga al 30.9.2019, qualora ne ricorrano le condizioni, i versamenti:
Rientrano quindi nella proroga oltre al versamento del saldo IRPEF / IRES / IRAP / IVA 2018 e dell’acconto 2019 IRPEF / IRES / IRAP, anche i versamenti riguardanti:
- addizionali IRPEF (regionale / comunale);
- maggiorazione IRES per le società di comodo;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG);
- cedolare secca;
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
- il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);
- il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex
L. 190/2014;
- le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);
- il diritto annuale CCIAA per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, da versare entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi;
- l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni d’impresa ai sensi dell’art. 1,commi da 940 a 948, Finanziaria 2019, posto che il versamento va effettuato entro il termine previsto per il saldo IRES;
- l’imposta sostitutiva del 20% - 26% dovuta sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni.
La proroga NON interessa il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni e
delle partecipazioni (3° rata rivalutazione 1.1.2017, 2° rata rivalutazione 1.1.2018; unica soluzione / 1° rata rivalutazione 1.1.2019), in quanto il relativo termine è specificamente individuato dalla norma di riferimento.
OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI
Il differimento al 30.9.2019 del termine per i versamenti ha però l’effetto, in caso di opzione per la rateizzazione, di comprimere a tre il numero massimo delle rate, scadenti:
VERSAMENTO DELL’IVA PER L’ADEGUAMENTO AGLI ISA
La proroga al 30.9.2019 si applica anche al versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.
Ai sensi dell’art. 9-bis co. 10 del DL 50/2017, tale versamento deve infatti avvenire entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
Da oggi, 1° luglio, cambiano le regole di emissione delle fatture immediate e l’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 14 del 17.6.2019, al fine di fornire chiarimenti in merito alle novità normative sulla fatturazione elettronica e precisazioni in ordine alla data da inserire nel file fattura, alle modalità di inversione contabile e ai divieti esistenti nell’ambito delle prestazioni sanitarie.
data di emissione e data di effettuazione
L’art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72 prevede che, a decorrere dall’1.7.2019, le fatture possano essere emesse entro 12 giorni (termine così innalzato, rispetto ai precedenti 10 giorni, in sede di conversione del DL 34/2019, c.d. “decreto crescita”) dall’effettuazione dell’operazione. La norma novellata prevede che, tra le indicazioni che devono essere riportate nel documento, sia necessario specificare anche la data di effettuazione dell’operazione, se diversa da quella di emissione. Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato come il Sistema di Interscambio attesti “inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria)” la data e l’orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica. Pertanto nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della fattura elettronica, deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione.
Ipotizzando, ad esempio, che il 28.9.2019 sia posta in essere una cessione di beni, la relativa fattura potrà essere generata e trasmessa entro i successivi 12 giorni (ad es. l’8.10.2019) e nel campo “Data” sarà comunque valorizzata la data di effettuazione (28.9.2019).
Tali considerazioni non si applicano alle fatture cartacee (o a quelle elettroniche che non sono inviate mediante SdI), che dovranno contenere entrambe le date.
Non sono state apportate modifiche ai termini di emissione delle c.d. “fatture differite”, previste dall’art. 21 co. 4 del DPR 633/72: nei casi in cui la norma richieda che venga specificato un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione (come ad esempio nel caso in cui la consegna o spedizione dei beni risulti da documento di trasporto), l’Agenzia delle Entrate afferma che sia possibile indicare una sola data, ovvero, per le fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio, “quella dell’ultima operazione”.
A titolo esemplificativo, in presenza di tre cessioni, effettuate nei confronti del medesimo soggetto in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegne al cessionario accompagnate da DDT, il cedente potrà generare e inviare la fattura elettronica differita tra il 1° e il 15 ottobre 2019, indicando nel campo “Data” del file il 28 settembre, giorno dell’ultima operazione.
annotazione delle fatture emesse
A seguito delle modifiche apportate dal DL 119/2018, l’art. 23 del DPR 633/72 prevede attualmente che le fatture emesse siano annotate “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”. Sul punto l’Agenzia delle Entrate precisa che la numerazione e la registrazione del documento devono sempre consentire di “rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell’operazione)”, in relazione al quale verrà operata la liquidazione dell’imposta. Esemplificando, la fattura emessa l’8.10.2019, ma riferita a un’operazione posta in essere nel mese di settembre, potrà essere annotata entro il 15 ottobre, ma con riferimento al mese precedente, concorrendo alla relativa liquidazione IVA da effettuarsi entro il 16 ottobre.
L’Agenzia delle Entrate precisa peraltro che, in questo caso, la fattura (ad esempio la n. 1000 trasmessa l’8 ottobre, riferita al 28 settembre) debba essere distinta dalle altre “emesse nelle more” (ad esempio la 990 emessa il 1° ottobre e riferita ad un’operazione effettuata nella stessa data). Il soggetto passivo potrebbe, infatti avere generato e trasmesso il 1° ottobre una fattura per un’operazione effettuata e annotata nella stessa data. Per risolvere tale problematica pratica l’Agenzia delle Entrate consiglia di utilizzare, a titolo esemplificativo, “una specifica codifica” che consenta la corretta imputazione dell’imposta nel periodo di riferimento, l’adozione di registri sezionali o altri metodi ritenuti idonei.
L’Agenzia chiarisce, inoltre che, per la corretta liquidazione dell’imposta, la data da indicare nel registro delle fatture emesse è quella riportata nel campo “Data” del file della fattura elettronica, essendo la stessa coerente con l’effettuazione dell’operazione e, di conseguenza, con l’esigibilità dell’imposta.
prestazioni sanitarie
L’Agenzia delle Entrate ha proposto una sintesi delle disposizioni relative alla fatturazione nell’ambito delle prestazioni sanitarie, ricordando che:
per il 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria non possono emettere fatture in formato elettronico ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, “con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria” (art. 10-bis del DL 119/2018, così come modificato dall’art. 1 co. 53 della L. 145/2018);
il divieto di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di interscambio è esteso, sempre per l’anno 2019, anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018).
Confermando quanto affermato nella FAQ 29.1.2019 n. 58, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che qualora non sia possibile distinguere, dal documento, la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’informazione dovrà essere comunicata all’Amministrazione finanziaria attraverso la trasmissione al Sistema tessera sanitaria (salvo che il paziente vi si opponga) e la fattura dovrà essere emessa in formato cartaceo o in formato elettronico “ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI” (ad es. fattura in formato diverso da XML inviata mediante PEC).
Sono tenuti all’emissione della fattura cartacea (o elettronica “extra-SdI”) anche i soggetti passivi che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti che abbiano manifestato opposizione all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Il divieto previsto dall’art. 10-bis del DL 119/2018, infatti, opera indipendentemente dalla scelta dell’interessato.
altri chiarimenti
Si riporta, di seguito, una sintesi degli altri chiarimenti più significativi contenuti nella circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14.
detrazione IVA
Le novità apportate dal DL 119/2018 in tema di detrazione, secondo cui, entro il termine per effettuare la liquidazione periodica, “può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”, sono applicabili anche ai soggetti “trimestrali”.
Esemplificando, il soggetto passivo che liquida l’imposta con cadenza trimestrale e che riceva e annoti entro il 15.7.2019 una fattura relativa ad un’operazione effettuata il 29.6.2019, potrà esercitare il diritto alla detrazione con riferimento al secondo trimestre.
modalità di generazione delle autofatture e delle fatture in nome e per conto
Autofatture
Per le autofatture emesse per regolarizzare l’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore (ai sensi dell’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97), è necessario indicare il codice “TD20” nel campo “Tipo Documento”.
Per tutte le altre tipologie di autofatture, invece, è necessario riportare il codice “TD01”.
Fatture in nome e per conto
Nel caso di emissione di fattura elettronica in nome e per conto di un altro soggetto, le modalità di assolvimento “saranno quelle proprie di tale soggetto” (si dovrà, quindi tener conto anche delle possibili cause di esclusione dagli obblighi di fatturazione in formato elettronico).
Una delle fattispecie nelle quali deve essere emesso il documento in nome e per conto è quella in cui, a seguito di espropriazione immobiliare, il professionista delegato delle operazioni di vendita, ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c., sia obbligato ad emettere il documento. Il suddetto delegato dovrà:
inserire i dati del soggetto esecutato nel campo “cedente/prestatore”;
indicare, nel campo “Soggetto emittente”, il codice “TZ (Terzo)” senza compilare la sezione “Terzo intermediario o Soggetto emittente”;
inviare una copia della fattura all’esecutato.
sanzioni
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’estensione al 30.9.2019 della disapplicazione delle sanzioni per la tardiva emissione delle fatture – prevista per i soli soggetti che liquidano l’imposta su base mensile –, si intende riferita alle operazioni effettuate entro tale data.
Esemplificando, il soggetto passivo “mensile” che, entro il 16.11.2019, termine per la liquidazione successiva a quella di riferimento, emetta una fattura elettronica per operazioni effettuate nel mese di settembre, potrà beneficiare della riduzione del 20% delle sanzioni di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97.
imposta di bollo
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo, relativa alle fatture elettroniche, ha efficacia non soltanto per i documenti emessi mediante il Sistema di Interscambio, ma anche per quelli che non sono transitati dal Sistema di Interscambio (ad es. fattura in formato elettronico diverso da XML inviata mediante PEC).
Si ricorda che il novellato art. 6 del DM 17.6.2014 dispone che il versamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
DEPOSITI IVA
A proposito dell’estrazione di beni dal deposito IVA, l’Agenzia delle Entrate afferma che laddove le relative cessioni siano avvenute all’interno del deposito e siano, quindi, già state oggetto di documentazione, si è “di fronte a una mera integrazione del documento originario al fine di assolvere al debito d’imposta”. La circolare afferma che, in tal caso, è possibile procedere a un “eventuale invio del documento integrato” al Sistema di Interscambio (si veda il precedente § 6 a proposito delle metodologie di effettuazione dell’inversione contabile).
È obbligatoria, invece, l’emissione di una autofattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio, laddove non vi sia corrispondenza fra il valore del bene ceduto all’interno del deposito e quello del bene estratto, al fine di incrementare detto valore delle spese sostenute e a esso riferibili.
1 PREMESSA
L’art. 9 del DL 23.10.2018 n. 119, come sostituito in sede di conversione nella L. 17.12.2018 n. 136, prevede una sanatoria degli errori e delle irregolarità formali commessi sino al 24.10.2018.
Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per ciascun periodo di imposta interessato per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi in due rate di pari ammontare entro il 31.5.2019 e il 2.3.2020 (con facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31.5.2019).
Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione.
Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o formazione del giudicato) al 19.12.2018 (data di entrata in vigore della L. 136/2018 di conversione del DL 119/2018).
Il contribuente può scegliere quante e quali violazioni regolarizzare.
Errori sanabili | Violazioni di obblighi di natura formale che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tributi, commesse sino al 24.10.2018 |
Condizioni | Pagamento di 200,00 euro per anno d’imposta e rimozione della violazione |
Benefici | Estinzione della violazione |
Esclusioni | Violazioni relative al monitoraggio fiscale |
Termini per i versamenti | Due rate di pari importo scadenti il 31.5.2019 e il 2.3.2020 Facoltà di versamento in unica soluzione entro il 31.5.2019 |
Termine per la regolarizzazione |
2.3.2020 |
Pluralità di violazioni | Il contribuente può scegliere cosa regolarizzare |
2 AMBITO TEMPORALE
Possono essere oggetto di definizione le irregolarità formali commesse sino al 24.10.2018 (data di entrata in vigore del DL 119/2018).
Per individuare la commissione della violazione, sembra corretto riferirsi al termine entro cui avrebbe dovuto essere effettuato l’adempimento, tanto per l’omissione quanto per le inesattezze circa il contenuto del medesimo.
3 VIOLAZIONI OGGETTO DI SANATORIA
In base all’art. 9 co. 1 del DL 119/2018, sono sanabili le “irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tributi”.
Non possono essere sanate le irregolarità commesse in merito al quadro RW, inclusa la mancata compilazione dello stesso.
Inoltre, non possono essere definite le violazioni che incidono sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo.
La sanatoria non è inibita:
- dal fatto che la violazione sia stata constatata in un processo verbale, dall’inizio della verifica fiscale;
- dalla notifica dell’atto di contestazione della sanzione;
- dalla pendenza della lite salvo, in quest’ultimo caso, che la lite risulti definita al 19.12.2018 per mancata impugnazione o per intervenuto giudicato definitivo.
4 VIOLAZIONI CHE NON RIENTRANO NELLA SANATORIA
Nella seguente tabella si riepilogano le principali violazioni che non rientrano nella definizione in esame
Sanzione | Norma |
Dichiarazione infedele (incluso il modello INTRA-12 e il regime del MOSS) | Artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97 |
Dichiarazione omessa (incluso il modello INTRA-12 e il regime del MOSS) | Artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97 |
Dichiarazione omessa dalla quale non emergono imposte da versare | Artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97 |
Indicazione di ricavi fittizi | Art. 8 co. 2 del DL 16/2012 |
Quadro RW | Art. 5 del DL 167/90 |
Fatturazione omessa o infedele | Art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97 |
Omesso o irregolare rilascio dello scontrino fiscale | Art. 6 co. 3 del DLgs. 471/97 |
Omessa installazione del misuratore fiscale | Art. 11 co. 5 del DLgs. 471/97 |
Indebita detrazione | Art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97 |
Rimborso non spettante | Art. 5 co. 5 del DLgs. 471/97 |
Mancata esportazione del bene entro 90 giorni dalla consegna | Art. 7 co. 1 del DLgs. 471/97 |
Mancata regolarizzazione della cessione a privato non residente | Art. 7 co. 2 del DLgs. 471/97 |
Cessioni in regime di non imponibilità senza dichiarazione di intento | Art. 7 co. 3 del DLgs. 471/97 |
Splafonamento | Art. 7 co. 4 del DLgs. 471/97 |
Mancata applicazione delle ritenute | Art. 14 del DLgs. 471/97 |
Modello 770 omesso | Art. 2 del DLgs. 471/97 |
Modello 770 omesso con ritenute interamente versate | Art. 2 del DLgs. 471/97 |
Modello 770 infedele | Art. 2 del DLgs. 471/97 |
Tardivo/omesso versamento | Art. 13 del DLgs. 471/97 |
Indebita compensazione di crediti esistenti | Art. 13 del DLgs. 471/97 |
Indebita compensazione di crediti inesistenti | Art. 13 del DLgs. 471/97 |
Mancata opzione per la trasparenza fiscale | Artt. 115 e 116 del TUIR |
Mancata opzione per il consolidato fiscale | Artt. 117 ss. del TUIR |
Omessa presentazione del modello EAS | Art. 30 co. 1 - 3-bis del DL 185/2008 |
Omessa opzione per la cedolare secca | Art. 3 co. 11 del DLgs. 23/2011 |
5 ADEMPIMENTI
Ai fini della definizione, è necessario versare 200,00 euro “per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni”.
Pertanto, non rileva il numero di violazioni commesse ma il periodo d’imposta: se diverse violazioni sono state commesse in un unico periodo d’imposta, occorre pagare solo 200,00 euro.
Mentre se solamente due violazioni sono state commesse in due periodi d’imposta diversi, occorre pagare 400,00 euro.
La definizione delle violazioni formali presuppone, ai fini del suo perfezionamento, la rimozione della violazione.
È dunque necessario, a seconda delle ipotesi, effettuare l’adempimento omesso o rieseguire l’adempimento errato, il che può consistere nell’invio o nel re-invio della comunicazione, o nella presentazione di una dichiarazione integrativa. Ove la violazione riguardi i registri contabili o la fatturazione, è necessario procedere alla correzione dei registri e/o alla riemissione della fattura, e, se del caso, alla presentazione di una dichiarazione integrativa, ove l’inesattezza sia stata commessa in sede di dichiarazione.
Le violazioni vanno rimosse entro il 2.3.2020.
Ove il contribuente non rimuova tutte le violazioni, ciò non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni correttamente rimosse.
Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato.
5.1 VERSAMENTI
I versamenti delle somme dovute devono avvenire in due rate di pari importo, scadenti, rispettivamente, il 31.5.2019 e il 2.3.2020.
Il pagamento può anche avvenire in unica soluzione entro il 31.5.2019.
La ris. Agenzia delle Entrate 21.3.2019 n. 37 ha istituito il codice tributo “PF99”, da indicare nel modello F24. Il codice tributo va esposto nella sezione “Erario” del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”.
Nel campo “Anno di riferimento” va indicato l’anno solare a cui si riferiscono le violazioni oppure l’anno di commissione della violazione, e non l’anno della regolarizzazione.
Non è possibile la compensazione delle somme dovute per la definizione con crediti disponibili, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
5.2 RIMOZIONE DELLA VIOLAZIONE
L’Agenzia delle Entrate, precisa: “la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale”.
Ciò vale sicuramente per i seguenti casi:
Sanzione | Norma |
Errori sulla competenza fiscale senza danno per l’Erario | Art. 1 co. 4 del DLgs. 471/97 |
Reverse charge irregolare | Art. 6 co. 9-bis.1 e 9-bis.2 del DLgs. 471/97 |
Detrazione di un’IVA superiore a quella dovuta | Art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97 |
OGGETTO: Legge di bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 - Cedolare secca sulle locazioni di immobili commerciali
La cedolare secca potrà trovare applicazione anche ai contratti di locazione, stipulati nel 2019 da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni aventi ad oggetto immobili:
La “nuova” cedolare secca sulle locazioni commerciali con aliquota del 21% trova applicazione solo ai contratti stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. Non si tratta, quindi, di una misura “a regime”.
A scopo antielusivo, la norma prevede che non possano accedere all’imposta sostitutiva i contratti stipulati nel 2019 ove, alla data del 15.10.2018, risultasse in corso un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale.
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.
Studio dr 48
OGGETTO: Assolvimento imposta di bollo
Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sui documenti informatici deve avvenire, con modalità virtuale, con le seguenti scadenze:
Periodo di riferimento | Scadenza versamento imposta di bollo |
I trimestre 2019 | Entro 23/04/2019 (in quanto il 20 cade di sabato e il 22 è festivo) |
II trimestre 2019 | Entro il 22/07/2019 (in quanto il 20 cade di sabato) |
III trimestre 2019 | Entro il 21/10/2019 (in quanto il 20 cade di domenica) |
IV trimestre 2019 | Entro il 20/01/2020 |
Sarà l’Agenzia delle Entrate a rendere disponibile nell’area riservata del contribuente (soggetto passivo IVA) l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta in base ai dati delle fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio (Sdi).
L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consentirà agli interessati di pagare l’imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa.
Il codice tributo è “2501” denominato “imposta di bollo su libri registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del Decreto 17 giugno 2014”.
Le fatture elettroniche devono riportare la dizione: “imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi art. 6 D.M. 17.6.2014”, valorizzando il campo “Dati bollo” nella sezione “dati generali” del file xml, con l’importo dell’imposta.
La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell’imposta di bollo (D.P.R. del 26.10.1972 n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:
Classificazione | Fattispecie | Norma IVA | Per importi > € 77,47 |
Imponibili | Aliquota zero | Art. 74 co. 7 e 8 DPR 633/72 | Non soggetto a bollo |
Imponibili | Altre aliquote | Non soggetto a bollo | |
Esenti | Art. 10 DPR 633/72 | Imposta di bollo € 2,00 | |
Non imponibili | Esportazioni | Art. 8 e 8bis DPR 633/72 | Non soggetto a bollo |
Non imponibili | Cessioni intra UE | Art. 41 D.L. 331/1993 | Non soggetto a bollo |
Non imponibili | Esportatori abituali | Art. 8 lett. c) DPR 633/72 | Imposta di bollo € 2,00 |
Non imponibili | Altre assimilate | Art. 72 DPR 633/72 | Imposta di bollo € 2,00 |
Reverse charge | Art. 17, comma 5 e 6 DPR 633/72 | Non soggetto a bollo | |
Escluse | Art. 15 DPR 633/72 | Imposta di bollo € 2,00 | |
Fuori campo IVA | Artt. 2, 3, 4, 5, 7, 7bis e 7ter DPR 633/72 | Imposta di bollo € 2,00 | |
Fuori campo IVA | Regime minimi e forfettario | Imposta di bollo € 2,00 |
Sulle fatture di importo inferiore a euro 77,47 la marca da bollo non va mai applicata. Tuttavia, se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a euro 77,47 (C.M. 2.01.1984, n. 301333 e R.M. 3.07.2001, n. 98).
Per i contribuenti che non hanno l’obbligo di emettere la fattura elettronica (ad es. in regime forfettario 2019 o soggetti esonerati, quali gli operatori sanitari), oppure che devono assolvere l’imposta in relazione ad altre tipologie di documenti “non informatici”, possono scegliere di assolvere l’imposta con il pagamento del bollo virtuale sulle fatture cartacee/pdf o sugli altri atti e documenti, previa richiesta di autorizzazione all’Agenzia delle Entrate, secondo la procedura prevista dagli articoli 15 e 15-bis, del D.P.R. n. 642/1972.
OGGETTO: Nuova Informativa in Nota integrativa sulle Somme incassate dalla Pubblica Amministrazione
La Legge 4/8/2017 n. 124, articolo 1, comma 125 (Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità) ha previsto che:
A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente.
Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.208.
Con la Circolare n. 2 del 11 gennaio 2019 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 1449/2018 ha precisato che tale obbligo informativo riguarderebbe non solo le somme ricevute dalle imprese a titolo di contributi pubblici, ma anche i corrispettivi ricevuti da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società da esse controllate a fronte di prestazioni di servizi e cessioni di beni.
Pertanto, dalla lettura della norma, della circolare e del parere del Consiglio di Stato si desume che dal 2019 e quindi già dal Bilancio chiuso al 31/12/2018, nella Nota Integrativa:
- debbono essere indicate anche le somme erogate dalla P.A. che abbiano la natura di un corrispettivo di un servizio o di una cessione di beni;
- il criterio da utilizzare sia quello di cassa (somme incassate dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno cui il bilancio si riferisce, a prescindere dall’anno di competenza delle operazioni)
- le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:
Si fa in proposito rilevare che l’obbligo di indicare per ogni singola somma incassata la relativa causale pone un delicato e complesso problema di coordinamento tra il criterio di cassa e quello di competenza in quanto per ogni singolo incasso sarà necessario indicare il riferimento al contratto-rapporto dal quale detto incasso trae origine.
Per dovere di completezza delle informazioni segnaliamo che, in data 22 febbraio 2019, l’Assonime ha pubblicato, sull’argomento la circolare n. 5 nella quale, nel commentare in modo puntuale la disciplina in oggetto, si esprime per una esclusione delle somme ricevute dalle imprese a titolo di corrispettivo di lavori pubblici, servizi e forniture. Tuttavia conclude confermando che, stante la vigente normativa, tale obbligo va rispettato, pena la pesante sanzione di restituzione delle somme ricevute, auspicando tuttavia un intervento di modifica della normativa.
Oggetto: Tassa sulle concessioni governative per la numerazione e la bollatura dei libri sociali
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, nota 3, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/72, il 18 marzo 2019 scade il termine per il versamento della tassa annuale di concessione governativa dovuta per l’anno 2019 per la vidimazione dei libri sociali.
Soggetti obbligati: società di capitali ed enti commerciali
La tassa annuale di concessione governativa è dovuta annualmente dalle società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, le sedi secondarie di società estere) con esclusione delle società cooperative e le società di mutua assicurazione, dei consorzi diversi dalle società consortili e delle società sportive dilettantistiche.
Importi dovuti dalle società di capitali
La tassa annuale (deducibile ai fini IRES e IRAP nell’anno del versamento) è dovuta in maniera forfettaria, a prescindere dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine. Gli importi da versare devono essere individuati secondo quanto sotto:
CAPITALE SOCIALE AL PRIMO GENNAIO 2019 TASSA ANNUALE DOVUTA
CAPITALE SOCIALE AL PRIMO GENNAIO 2019 | TASSA ANNUALE DOVUTA |
l'ammontare del capitale è uguale o inferiore all'importo di euro 516.456,90 | euro 309,87 |
l'ammontare del capitale è superiore a euro 516.456,90 | euro 516,46 |
Se, successivamente alla data del 1.1.2019, sono intervenute variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione, queste non sono rilevanti per la determinazione dell’importo dovuto per l’anno 2019.
Modalità di versamento
Il pagamento della tassa di concessione deve essere eseguito tramite il Modello F24 on-line indicando nella sezione Erario il codice tributo 7085 - periodo di riferimento "2019".
Misura della tassa per altri soggetti diversi dalle società di capitali
Le società cooperative, i consorzi e le società di mutua assicurazione devono provvedere alla corresponsione della tassa di concessione governativa, relativamente a ciascun libro sociale obbligatorio, nella misura di euro 67,00 (articolo 1, comma 300, della Legge n. 311, del 30 dicembre 2004 - con decorrenza dal 1° febbraio 2005), ogni 500 pagine o frazione.
Il versamento deve essere eseguito tramite c/c postale n. 6007 intestato “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura e numerazione libri sociali”.
La tassa deve essere versata nella stessa misura anche dalle società di persone e dalle ditte individuali che, in assenza di obbligo, ritengano opportuno istituire registri sociali.
OGGETTO: Proroga scadenze del 28 febbraio 2019 per spesometro, esterometro e comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Con un comunicato stampa diffuso ieri in serata, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che è arrivato alla firma il DPCM che proroga, fra l’altro, la scadenza per la comunicazione dei dati delle fatture (“spesometro”), l’esterometro e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Il decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dopo la registrazione presso la Corte dei Conti.
È posticipato al 30 aprile 2019 il termine fissato per oggi riguardante la presentazione:
- dell’ultimo invio previsto per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) relativa ai dati del 3° e 4° trimestre 2018 ovvero, per i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di trasmissione con cadenza semestrale, del 2° semestre 2018;
- della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) relativo al mese di gennaio 2019.
Il differimento dell’esterometro al 30 aprile 2019 riguarda anche la scadenza di fine marzo per la comunicazione di dati delle fatture da e verso l’estero del mese di febbraio 2019.
Si ricorda infatti che a decorrere dal 1° gennaio 2019 è stato abolito il c.d. “spesometro”, in quanto il monitoraggio delle operazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia avviene attraverso le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio, mentre per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che intercorrono con soggetti non stabiliti è previsto il citato “esterometro”.
Seppure non fosse stata annunciata nelle scorse settimane, è prevista anche la proroga al 10 aprile 2019 per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al quarto trimestre 2018. Il termine per presentare tale comunicazione sarebbe scaduto oggi, ossia l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
Proroga anche per vendite a distanza di cellulari, console, tablet e laptop
Infine, slittano anche i termini di versamento dell’IVA e di presentazione dell’esterometro per i soggetti destinatari della nuova disciplina di cui all’art. 11-bis commi 11-15 del DL 135/2018 (conv. L. 12/2019). Si tratta dei soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (es. un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi), le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop e che, in base alle nuove disposizioni, si considera abbiano ricevuto e ceduto i beni in argomento.
Per tali soggetti, si prevede la proroga:
- al 16 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,40% mensile a titolo di interesse corrispettivo, del termine del 16 aprile 2019 per l’effettuazione dei versamenti dell’IVA relativi ai primi tre mesi del 2019;
- al 31 maggio 2019 per la trasmissione delle comunicazioni dei dati delle operazioni transfrontaliere relative alle operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019.