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Studio Frasnedi

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Tuesday, 30 June 2020 13:57

CIRCOLARE 18/2020 PROROGA VERSAMENTI ISA

1 premessa

Sulla Gazzetta ufficiale n. 162 di ieri, 29 giugno, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2020 che dispone la proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

Il testo del DPCM pubblicato ieri risolve gli aspetti dubbi che potevano emergere dal sintetico contenuto del comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 147 dello scorso 22 giugno, con il quale era stata annunciata l’emanazione del DPCM di proroga.

Il rinvio del termine di versamento, senza corresponsione di interessi, è stato deciso per tener conto dell’impatto dell’emergenza da COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari.

Il DPCM stabilisce infatti che i versamenti devono essere effettuati:

- entro il 20 luglio 2020, invece che entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;

- oppure dal 21 luglio al 20 agosto 2020, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo (aspetto che non era considerato dal precedente comunicato stampa).

2 soggetti interessati dalla proroga dei versamenti

Per quanto riguarda i contribuenti interessati, il DPCM stabilisce che, analogamente allo scorso anno, la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA;

- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).

Viene inoltre espressamente previsto che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014, come già indicato nel precedente comunicato stampa;

- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);

- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).

Soggetti che svolgono attività agricole

Devono invece ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 330).

2.1 Soci di società e associazioni “trasparenti”

Analogamente al 2019, il DPCM prevede espressamente che la proroga si estende ai soggetti che:

-          partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;

-          devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

2.2 Soggetti IRES con termini di versamento successivi al 30.6.2020

La proroga in esame non riguarda comunque i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2020 per effetto:

  • della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2019 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, anche per effetto dell’apposita previsione introdotta dall’art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18, c.d. “Cura Italia”);
  • della data di chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2019 - 30.6.2020).

Ad esempio, considerando una società di capitali con esercizio sociale coincidente con l’anno solare chiuso il 31.12.2019 e approvazione del bilancio il 22.6.2020, i termini di versamento del saldo rela­tivo al 2019 e del primo acconto del 2020 scadono:

  • il 31.7.2020, senza la maggiorazione dello 0,4%;

2.3 Contribuenti “estranei” agli ISA

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti, rimangono quindi fermi i termini ordinari:

  • del 30.6.2020, senza la maggiorazione dello 0,4%;

Si tratta, ad esempio:

  • delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tra­mite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
  • dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
  • dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati ap­provati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
  • degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

3 versamenti che rientrano nella proroga

La proroga riguarda i “versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi”, quindi:

- il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dell’IRPEF e dell’IRES;

- il saldo 2019 dell’addizionale regionale IRPEF;

- il saldo 2019 e l’eventuale acconto 2020 dell’addizionale comunale IRPEF;

- il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfetari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;

- le altre imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d’impresa) o addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;

- il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;

- il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti.

La proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

3.1 Versamento del saldo e del primo acconto IRAP

L’art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”) ha stabilito che i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), sono esclusi dall’obbligo di versamento:

  • del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti “solari”);
  • della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo d’imposta successivo (2020, per i soggetti “solari”).

Il DPCM prevede l’estensione della proroga anche ai versamenti derivanti dalle dichiarazioni IRAP, qualora non si possa beneficiare dell’esclusione dal pagamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020.

Contribuenti che restano obbligati al versamento

Sono espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi:

  • gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (“vecchie” holding industriali), come definiti dall’art. 162-bis del TUIR;
  • le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97);
  • le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-bis del DLgs. 446/97).

Sulla base del dato letterale del comunicato stampa 22.6.2020 n. 147, ai fini del versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020, tali soggetti appaiono comunque esclusi dalla proroga al 20.7.2020.

3.2 Versamento del saldo IVA 2019

I termini prorogati ai fini delle imposte sui redditi devono ritenersi estensibili anche al versamento del saldo IVA 2019, con le previste maggiorazioni, qualora non sia ancora stato effettuato e non rientri nell’ambito dei versamenti sospesi per effetto dell’emergenza da COVID-19 che potranno essere effettuati entro il prossimo 16 settembre (con eventuale rateizzazione in 4 rate mensili).

3.3 Versamento dell’IVA per l’adeguamento agli ISA

La proroga al 20.7.2020 si applica anche al versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

Ai sensi dell’art. 9-bis co. 10 del DL 50/2017, tale versamento deve infatti avvenire entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

4 Opzione per la rateizzazione dei versamenti

Qualora si intenda optare per la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e con­tributi, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97:

  • poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell’acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 20.7.2020;
  • per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimane invece inva­riato il termine previsto dall’art. 20 co. 4 del DLgs. 241/97:

      giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;

      fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

In relazione alle rate successive alla prima, restano comunque applicabili i previsti differimenti “au­tomatici” in caso di termini che scadono di sabato, in giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto).

Fonte: Eutekne

1 PREMESSA

L’art. 25 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”), al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto propor­zionato alle perdite di fatturato/corrispettivi subite nel mese di aprile.

Al fine di beneficiare del contributo occorre presentare un’apposita istanza, secondo le modalità e i termini definiti con il provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2020 n. 230439.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti ufficiali in materia con la circ. 13.6.2020 n. 15.

2 soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo i soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, “titolari di partita IVA” (salvo le specifiche esclusioni previste).

Si tratta, ad esempio, dei seguenti soggetti:

  • imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono red­dito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato;
  • soggetti che producono reddito agrario (sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producano reddito d’impresa);
  • società a responsabilità limitata, in accomandita semplice e per azioni;
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
  • enti non commerciali che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • persone fisiche e associazioni di cui all’art. 5 co. 3 lett. c) del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate (circ. 15/2020) ha chiarito che possono beneficiare dell’agevolazione anche:

  • i soggetti in regime forfetario;
  • le imprese esercenti attività agricola impresa coope­rativa;
  • le società tra professionisti, poiché il reddito prodotto dalle stesse si qualifica come reddito d’impresa;
  • le società che abbiano soci lavoratori dipendenti.

Esclusioni

Il contributo a fondo perduto non spetta:

  • ai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30.4.2020;
  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate (secondo la circ. Agenzia delle Entrate 15/2020 si tratta dei soggetti per i quali la relativa partita IVA è stata cessata);
  • agli enti pubblici;
  • agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione;
  • ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), vale a dire i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori dello spettacolo;
  • ai professionisti iscritti agli Ordini;
  • ai lavoratori dipendenti (possono beneficiare del contributo le persone fisiche che esercitano at­tività d’impresa o di lavoro autonomo e che sono anche lavoratori dipendenti; circ. Agenzia delle Entrate 15/2020).

3 condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi 2019 (soggetti “solari”) non siano superiori a 5 milioni di euro;
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’am­montare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

3.1 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro

La soglia dei ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro va determinata per ciascuna tipologia di soggetto, tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito.

Per ragioni di semplificazione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che occorra fare riferimento ai dati del modello REDDITI 2020.

Le istruzioni per la compilazione dell’istanza di riconoscimento del contributo hanno affermato che:

  • per i titolari di reddito agrario (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali), in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre considerare il volume d’affari;
  • per i distributori di carburanti, rivenditori di giornali e di tabacchi, l’ammontare dei ricavi deve essere determinato al netto del prezzo corrisposto al fornitore;
  • per i soggetti costituiti dal 2019 non deve essere effettuato alcun ragguaglio ad anno ai fini del possesso del requisito dei ricavi non superiori a 5 milioni di euro.

3.2 calo del fatturato/corrispettivi

Ai fini della verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, occorre fare riferimento alla data di ef­fettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi.

Valgono, in particolare, le seguenti indicazioni (cfr. istruzioni alla compilazione del modello di istanza per la richiesta del contributo e circ. Agenzia delle Entrate 15/2020, § 2):

  • la data da prendere a riferimento per il calcolo del fatturato nel mese di aprile è quella di effet­tuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>);
  • devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile;
  • i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del DPR 633/72 devono conside­rare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
  • concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
  • nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
  • per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA (es. cessioni di tabacchi, giornali e riviste), all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno som­mati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

Esclusioni

Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato/corrispettivi per:

  • i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019;
  • i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso (es. terremoto), hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31.1.2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19).

4 misura del contributo

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fat­turato o i corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019:

  • 20%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
  • 15%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 10%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

È previsto un contributo minimo, pari a:

Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019 (al 30.4.2019), il contributo è così determinato (circ. Agenzia delle Entrate 15/2020):

  • se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’am­montare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta “negativa” (quindi il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza si applica la percentuale del 20%, 15% o 10% a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati per il 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore);
  • nel caso in cui la suddetta differenza risulti invece “positiva” o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.5.2019 (al 30.4.2020) spetta il contributo minimo.

5 irrilevanza fiscale del contributo

Il contributo a fondo perduto è un contributo in conto esercizio, che non rileva però, per espressa disposizione normativa, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

6 procedura per accedere al contributo

Per ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abili­tati, un’istanza all’Agenzia delle Entrate:

Prima di procedere all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua alcuni controlli a cui segue:

  • una “prima ricevuta”, che attesta soltanto la presa in carico dell’istanza (oppure il suo scarto) a seguito dei controlli formali dei dati;
  • una “seconda ricevuta” (rilasciata entro 7 giorni lavorativi dalla data di rilascio della “prima rice­vuta”), previa l’effettuazione di ulteriori controlli (es. verifica che il codice fiscale del soggetto richiedente coincida con quello dell’intestatario o cointestatario dell’IBAN indicato nell’istanza), che attesta l’accoglimento dell’istanza cui segue poi l’accreditamento del contributo oppure lo scarto dell’istanza con indicazione dei motivi del rigetto.

7 erogazione del contributo

Il contributo a fondo perduto è erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale corrispondente all’IBAN indicato nell’istanza.

Il contributo a fondo perduto è comunque erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emer­genza da COVID-19.

8 controlli successivi

Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua:

  • il controllo dei dati dichiarati, ai sensi degli artt. 31 ss. del DPR 600/73 in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
  • ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi te­lematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA;
  • controlli specifici per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.

9 sanzioni

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle Entrate:

  • recupera il contributo non spettante;
  • irroga le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito), con possibilità di applicare il ravve­dimento operoso.

L’indebita percezione del contributo è inoltre soggetta alla pena della reclusione da 3 mesi a 6 anni ai sensi dell’art. 316-ter c.p. (o sanzione amministrativa in determinate circostanze).

10 recupero dell’agevolazione

L’atto di recupero del contributo non spettante deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo.

Fonte: Eutekne

Friday, 19 June 2020 10:34

CIRCOLARE 16/2020 CREDITI IMPOSTA

1 PREMESSA

Il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”) ha previsto una serie di disposizioni in materia di crediti d’im­posta, tra cui si segnalano le seguenti:

  • il credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo;
  • il credito d’imposta per l’adeguamento dei pubblici esercizi;
  • il nuovo credito d’imposta per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • alcune misure per il rafforzamento patrimoniale delle imprese;
  • l’incremento della misura del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari 2020;
  • il bonus vacanze, recuperabile sotto forma di credito d’imposta dal fornitore dei servizi turistico-ricettivi.

In sede di conversione del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “Liquidità”) nella L. 5.6.2020 n. 40 è stata inoltre prevista l’applicabilità del credito d’imposta per le fiere internazionali anche in caso di annullamento di tali eventi.

2 credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo

L’art. 28 del DL 34/2020 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta parametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività.

2.1 soggetti beneficiari

L’agevolazione spetta:

  • ai soggetti esercenti attività d’impresa;
  • agli esercenti arte o professione;
  • agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente ricono­sciuti.

Nella circ. 14/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • possono beneficiare dell’agevolazione anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole (anche ove determinino per regime naturale il reddito su base catastale);
  • non hanno diritto al bonus coloro che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo redditi diversi;
  • possono beneficiare del bonus gli enti non commerciali, non solo con riferimento agli immobili destinati all’attività istituzionale, ma anche nell’ipotesi in cui l’ente svolga, oltre all’attività istitu­zionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente.

2.2 Condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro (tale limite non si applica alle strutture alberghiere con codice ATECO 55 e alle strutture agrituristiche);
  • i locatari esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corri­spettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

La soglia dei ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro va determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito.

Ai fini della verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, la circ. Agenzia delle Entrate 14/2020 (§ 4) rimanda ai chiarimenti contenuti nella precedente circ. 9/2020 (§ 2.2.5). In particolare, viene pre­cisato che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale prevista dalla norma, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni effettuate nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

Posto che il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese, può accadere che il credito d’imposta spetti solo per uno dei mesi previsti.

2.3 ambito oggettivo

L’ambito oggettivo è circoscritto sia punto di vista del tipo di contratto che dal punto di vista del tipo di immobili che ne sono oggetto.

Per quanto concerne il tipo di contratto, la norma fa riferimento ai contratti di:

  • locazione di immobili (ma non è presente il riferimento espresso alla sublocazione);
  • leasing di immobili (secondo la circ. Agenzia delle Entrate 14/2020, sarebbe ammesso solo il leasing operativo e non quello finanziario);
  • concessione di immobili;
  • servizi a prestazioni complesse comprensivi di almeno un immobile (ad es. contratti di coworking, cfr. circ. Agenzia delle Entrate 14/2020);
  • affitto d’azienda comprensivo di almeno un immobile.

Per quanto concerne l’oggetto del contratto, deve trattarsi di:

  • immobili (anche terreni) ad uso non abitativo;
  • destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • immobili destinati all’attività istituzionale degli enti non commerciali.

Con riferimento agli immobili oggetto del contratto, la circ. Agenzia delle Entrate 14/2020 (§ 3) ha chiarito che il credito si applica indipendentemente dalla categoria catastale, purché si tratti di im­mobili locati destinati allo svolgimento effettivo di attività industriale, commerciale, artigianale, agri­cola o di interesse turistico.

L’applicazione del credito anche ad immobili catastalmente classificati come abitativi consente di includere nel bonus (ferme restanti le altre condizioni):

  • il settore dei bed&breakfast, nonché degli affittacamere;
  • gli immobili adibiti ad uso promiscuo dai professionisti, per i quali il bonus compete solo sul 50% del canone (circ. 14/2020, § 3).

Con riferimento agli enti non commerciali, la circ. 14/2020 ha precisato che il credito dimposta è applicabile sia con riferimento agli immobili destinati allo svolgimento dell’attività commerciale eser­citata, sia con riferimento a quelli destinati all’attività istituzionale, nonché con riferimento ad immobili a destinazione “mista” (in tal caso, le condizioni devono essere verificate in modo differenziato con riferimento alle diverse attività).

2.4 ambito temporale

Dal punto di vista temporale, il credito dimposta riguarda i mesi di:

  • marzo, aprile e maggio 2020;
  • aprile, maggio e giugno 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale.

L’agevolazione è utilizzabile “successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni”. Ai fini della frui­zione dell’agevolazione è quindi necessario che il canone sia stato effettivamente pagato.

Come illustrato dalla circ. Agenzia delle Entrate 14/2020, il credito può spettare anche:

2.5 Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta è pari al:

  • 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agri­cola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo o anche all’esercizio dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali;
  • 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato all’attività.

2.6 modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere:

  • utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • utilizzato in compensazione nel modello F24 (con il codice tributo “6920”), da presentare esclu­sivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, successivamente all’avvenuto pagamento del canone;
  • ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito (o altri intermediari fi­nanziari) o il locatore stesso.

Le modalità di esercizio della cessione del credito saranno definite con un apposito provvedimento attuativo, ma la circ. Agenzia delle Entrate 14/2020 (§ 5) ha chiarito che, in caso di cessione del credito al locatore, è possibile pagare al locatore solo la differenza tra canone dovuto e credito d’imposta.

Ad esempio ipotizzando un canone pari a 1.000,00 euro, cui corrisponde un credito d’imposta di 600,00 euro (60% del canone), in caso di cessione del credito al locatore sarebbe possibile pagare soltanto 400,00 euro al locatore a titolo di canone.

2.7 Irrilevanza fiscale dell’agevolazione

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

2.8 divieto di cumulo

Il credito d’imposta non è cumulabile con il credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020 convertito) in relazione alle medesime spese sostenute.

Le imprese o gli esercenti arti e professioni che non hanno fruito del credito d’imposta per botteghe e negozi in relazione al mese di marzo 2020 (ad esempio per mancato pagamento del canone o per assenza dei requisiti richiesti) possono fruire del credito d’imposta di cui all’art. 28 del DL 34/2020 in presenza dei requisiti previsti (circ. Agenzia delle Entrate 14/2020, § 8).

3 credito d’imposta per l’adeguamento di pubblici esercizi

L’art. 120 del DL 34/2020 riconosce un credito d’imposta per gli interventi legati all’adeguamento degli ambienti di lavoro per la riapertura dei pubblici esercizi.

3.1 Soggetti beneficiari

L’agevolazione spetta:

  • ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei);
  • nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati.

3.2 Ambito oggettivo

Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescri­zioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, compresi quelli edilizi (es. rifacimento spogliatoi e mense).

L’agevolazione spetta altresì in relazione agli investimenti necessari di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

3.3 misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta, nei limiti delle risorse stanziate, è riconosciuto:

  • in misura pari al 60% delle suddette spese sostenute nel 2020;
  • per un massimo di 80.000,00 euro.

3.4 modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere:

  • utilizzato nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
  • ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari fi­nanziari.

3.5 cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti.

4 credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

L’art. 125 del DL 34/2020 ridefinisce la disciplina del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, abrogando le precedenti disposizioni (artt. 64 del DL 18/2020 convertito e 30 del DL 23/2020).

Disposizioni attuative

I criteri, le modalità di applicazione e di fruizione dell’agevolazione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, saranno definite con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

4.1 soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa;
  • gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti non commerciali.

4.2 ambito oggettivo

Sono agevolabili le spese sostenute nell’anno 2020 relative:

  • alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • all’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • all’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

4.3 misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta, nei limiti delle risorse stanziate, è riconosciuto:

  • nella misura del 60% delle suddette spese sostenute nel 2020;
  • fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

4.4 modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere:

  • utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sosteni­mento delle spese o in compensazione nel modello F24;
  • ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari fi­nanziari.

4.5 IRRILEVANZA FISCALE DELL’AGEVOLAZIONE

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

5 AGEVOLAZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETà

Con l’art. 26 del DL 34/2020 vengono previste agevolazioni per le società di capitali i cui ricavi del 2019 sono compresi tra 5 e 50 milioni di euro, le quali abbiano subìto una riduzione dei ricavi di oltre il 33% nel periodo tra l’1.3.2020 e il 30.4.2020 rispetto agli stessi due mesi del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Se, entro il 31.12.2020, viene effettuato un aumento di capitale a favore di tali società:

  • ai soci che effettuano il versamento compete un credito d’imposta del 20%, utilizzabile in com­pen­sazione dal 2021;
  • alla società compete un credito d’imposta, anch’esso utilizzabile dal 2021, parametrato alle per­dite che la società realizza nel 2020 e all’ammontare dell’aumento di capitale effettuato.

L’ammontare massimo dell’aumento di capitale agevolabile è pari a 2 milioni di euro (a cui corrispon­de, in capo al socio, un credito d’imposta massimo di 400.000,00 euro).

L’agevolazione è però subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

6 ulteriori modifiche al credito d’imposta per investimenti pubblicitari

L’art. 186 del DL 34/2020 incrementa dal 30% al 50% la misura del credito d’imposta per investimenti pubblicitari effettuati nel 2020.

Pertanto, limitatamente al 2020, il credito d’imposta è concesso nella misura del 50% del valore com­plessivo degli investimenti effettuati (non incrementali), nel rispetto del tetto massimo di spesa.

Viene inoltre confermato il nuovo periodo per la presentazione della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta già previsto dal DL 18/2020, vale a dire dall’1.9.2020 al 30.9.2020.

7 bonus vacanze

L’art. 176 del DL 34/2020 riconosce, per il 2020, un credito alle famiglie per le vacanze.

Con un provvedimento di prossima emanazione saranno definite le modalità attuative dell’agevola­zione.

7.1 Soggetti benEficiari

L’agevolazione spetta ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000,00 euro.

7.2 Oggetto dell’agevolazione

Il credito è utilizzabile:

  • dall’1.7.2020 al 31.12.2020;
  • per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed&breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

7.3 Misura e utilizzo dell’agevolazione

Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a:

  • 500,00 euro massimo per ogni nucleo familiare;
  • 300,00 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
  • 150,00 euro per quelli composti da una sola persona.

Il credito viene utilizzato all’80% come sconto sul corrispettivo e al 20% come detrazione IRPEF.

7.4 recupero da parte deL FORNITORE DEI SERVIZI

Il fornitore recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compen­sazione nel modello F24, con facoltà di cessione a terzi.

8 credito d’imposta per l’annullamento di fiere internazionali

L’art. 12-bis del DL 23/2020, introdotto in sede di conversione in legge, ha previsto che il credito d’imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali, di cui all’art. 49 del DL 34/2019 (c.d. DL “Crescita”), sia riconosciuto, per il 2020, anche per le spese derivanti da fiere che sono state annullate a causa dell’emergenza da COVID-19.

8.1 soggetti beneficiari

L’agevolazione spetta alle PMI esistenti alla data dell’1.1.2019.

8.2 ambito oggettivo

Il credito d’imposta è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche inter­nazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero, relativamente alle spese per:

  • l’affitto degli spazi espositivi;
  • l’allestimento dei medesimi spazi;
  • le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

Per effetto della disposizione introdotta in sede di conversione in legge del DL 23/2020, viene ora previsto che il credito d’imposta spetti, per l’anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero che siano state disdette in ragione dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

8.3 Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese agevolabili fino a un massimo di 60.000,00 euro, nel rispetto degli stanziamenti previsti.

L’agevolazione spetta comunque nei limiti del regime degli aiuti “de minimis.

8.4 Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno definite da un apposito decreto ministeriale, con cui saranno stabilite, in particolare:

  • le tipologie di spese ammesse al beneficio (nell’ambito di quelle sopra elencate);
  • le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presen­tazione delle domande, nel rispetto delle risorse previste;
  • l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero per cui è ammesso il credito d’imposta;
  • le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta.

 

Fonte: Eutekne

 

L’art. 18 del D.L. n. 124/2019 modifica il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, attualmente pari a 3.000,00 euro, a partire dal quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, viene ridotto a 2.000,00 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000,00 euro con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Per incentivare i pagamenti elettronici, l’art. 22 del D.L. n. 124/2019 ha introdotto un credito d’imposta del 30% delle commissioni addebitate per i pagamenti elettronici.

Limitazione all’uso del contante

L’art. 18 del D.L. 124/2019 prevede un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante a:

  • 999,99 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

In buona sostanza a decorrere dall’1.7.2020 e fino al 31.12.2021 è vietato trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.000,00 euro.

Sanzioni

Fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in esame si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.

Viene previsto che:

  • per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale è pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00);
  • per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Credito di imposta sulle commissioni per i pagamenti elettronici

Per incentivare i mezzi di pagamento elettronici, l’art. 22 del D.L. 124/2019 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni con ricavi e compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta precedente a quello di riferimento.

Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:

  • mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari (banche, poste, ecc.) o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili;
  • in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall’1.7.2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente (anno 2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) siano di ammontare non superiore ad euro 400.000,00.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 241/97 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronici trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta.

1 premessa

È stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Il decreto si compone di 266 articoli ed è entrato in vigore il 19.5.2020. Il decreto dovrà essere convertito in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

2.1 ESTENSIONE DELLA SOSPENSIONE AL MESE DI GIUGNO PER GLI ENTI SPORTIVI

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società spor­ti­ve, sia professionistiche che dilettantistiche, possono beneficiare della sospensione dei versa­menti:

  • relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL;
  • fino al 30.6.2020, invece che fino al 31.5.2020.

2.2 DIFFERIMENTO AL 16.9.2020 DEL TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

Viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.

Nella seguente tabella si riepilogano i versamenti che sono stati sospesi e i relativi termini di effettuazione.

Versamenti sospesi Vecchio termine di effettuazione Nuovo termine
di effettuazione
Versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, nonché versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dal­­l’emergenza (es. soggetti che operano nel turismo, nella ri­sto­razione, nell’attività sportiva, nell’intrattenimento, nelle atti­vi­tà culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.). 31.5.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a par­tire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nel mese di marzo 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai con­­­tributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da par­­te dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o pro­fessione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”). 31.5.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno subito una diminuzione del fat­turato o dei corrispettivi di almeno il 33% (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso me­se del 2019. 30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a par­tire dal 16.9.2020
Versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede ope­rativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. 31.5.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti IVA scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o profes­sione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. 30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dall’1.4.2019. 30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società spor­tive, sia professionistiche che dilettantistiche. 30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nel mese di giugno 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai con­tributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da par­­te delle federazioni sportive nazionali, degli enti di pro­mozione sportiva, delle associazioni e delle società spor­tive, sia profes­sio­nistiche che dilettantistiche. - 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai con­tributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da par­te de­gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo set­tore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono at­tività isti­tuzionale di interesse generale non in regime d’im-presa. 30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti fiscali scadenti tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020 nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castel­ge­rundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’. 31.5.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL scadenti tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020 nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Ca­sti­glio­ne D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Soma­glia, Terranova dei Passerini e Vo’. 1.5.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

2.3 VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE

I nuovi termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta.

Nella seguente tabella si riepilogano i casi in cui è stata prevista la possibilità di non effettuare la ritenuta e i termini stabiliti per il versamento delle ritenute non operate.

Ritenute non operate Vecchio termine di versamento Nuovo termine
di versamento
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, ai sensi degli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, non operate:
  • nei confronti dei lavoratori autonomi e degli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta 2019 e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;
  • nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020.
31.7.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da luglio 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73, non operate:
  • dai sostituti d’imposta aventi la sede legale o la sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’;
  • nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020.
31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020, anche mediante il sostituto d’imposta

3 Esclusione dei versamenti IRAP

I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), so­no esclusi dall’obbligo di versamento:

  • del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”);
  • della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”).

Rimane fermo il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”).

3.1 Contribuenti che restano obbligati al versamento

Sono espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi:

  • gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (“vecchie” holding industriali), come definiti dall’art. 162-bis del TUIR;
  • le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97);
  • le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-bis del DLgs. 446/97).

Tali soggetti restano quindi tenuti al versamento del saldo 2019 e degli acconti 2020 secondo le con­suete modalità.

3.2 Ammontare dei Versamenti esclusi

3.2.1Determinazione del saldo 2019

Fermo restando il pagamento dell’acconto dovuto per il 2019, il saldo 2019 escluso da versamento è pari all’eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione IRAP 2020.

Lo sconto fiscale, quindi, è “effettivo” soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito, circostanza che, di regola, ricorre solo per i soggetti che, nel 2019, abbiano incrementato il valore della produzione netta rispetto al 2018 (e, dunque, vantino un’IRAP dovuta per il 2019 superiore a quella do­vuta per il 2018).

3.2.2Determinazione del primo acconto 2020

La prima rata esclusa dal versamento va determinata in misura pari al:

  • 40% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
  • 50% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.

Si supponga che un’impresa vanti un’imposta dovuta per il 2019 pari a 10.000,00 euro: in questo caso, il primo acconto IRAP che non dovrà essere versato a giugno/luglio 2020 ammonta a:

3.3Esclusione dell’importo non versato dall’imposta dovuta a saldo

Al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata a novembre 2020, anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% – o 50% per i soggetti ISA – dell’IRAP dovuta per il 2019), pur se non versata.

Riprendendo l’esempio formulato nel precedente § 3.2.2 e ipotizzando che l’imposta dovuta per il 2020 sia pari a 8.000,00 euro, la dichiarazione IRAP 2021 chiuderà a credito per 2.000,00 euro sul presupposto che a novembre venga versata la seconda rata dell’acconto IRAP in misura pari a 6.000,00 euro (cioè, il 60% di 10.000,00), per i soggetti estranei agli ISA, e a 5.000,00 euro (cioè, il 50% di 10.000,00), per i soggetti ISA.

4 INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COM­PEN­SAZIONE NEL MODELLO F24

Per il solo anno 2020, viene incrementato da 700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:

  • utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;

Per quest’anno, il nuovo limite di 1 milione di euro viene quindi a coincidere con quello già previsto per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

5 INDENNITÀ per autonomi, collaboratori e dipendenti

Sono rifinanziate per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020. Sono anche modificati alcuni presupposti per beneficiare di tali misure di sostegno (ad esempio, viene prevista la generale cumulabilità delle stesse con l’assegno ordinario di invalidità erogato dall’INPS).

5.1 Indennità per il mese di aprile 2020

Per il mese di aprile 2020, l’indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:

  • lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
  • lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
  • lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
  • collaboratori sportivi.

Per i soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS l’indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.

Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’indennità per il mese di aprile ammonta a 500,00 euro.

5.2 Indennità per il mese di maggio 2020

Per il mese di maggio 2020 l’indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili.

L’indennità ammonta a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:

  • collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
  • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
  • lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020.

Per le altre categorie, a maggio l’indennità è replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.

5.3 Indennità per i lavoratori domestici

È istituita una nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500,00 euro, per ciascun mese di aprile e maggio.

L’indennità, erogata dall’INPS previa istanza, spetta se il soggetto è titolare, alla data del 23.2.2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali; inoltre, il lavoratore non deve essere convivente con il datore di lavoro.

6 contributo a fondo perduto

Viene previsto un contributo a fondo perduto per imprese, anche agricole, e titolari di reddito di lavoro autonomo.

Sono tuttavia esclusi:

  • i professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 27 del DL 18/2020);
  • i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 38 del DL 18/2020);
  • i professionisti iscritti ad un Ordine.

6.1 condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;
  • l’ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019 (non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).

6.2 Misura del contributo

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:

  • 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
  • 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

È previsto un contributo minimo, pari a:

6.3 Modalità di riconoscimento

Il contributo è riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate le cui modalità verranno definite da un prossimo provvedimento.

7 AGEVOLAZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETà CON RI­CA­VI TRA 5 E 50 MILIONI DI EURO

Vengono previste agevolazioni per le società di capitali i cui ricavi del 2019 sono compresi tra 5 e 50 milioni di euro, le quali abbiano subìto una riduzione dei ricavi di oltre il 33% nel periodo tra l’1.3.2020 e il 30.4.2020 rispetto agli stessi due mesi del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Se, entro il 31.12.2020, viene effettuato un aumento di capitale a favore di tali società:

  • ai soci che effettuano il versamento compete un credito d’imposta del 20%, utilizzabile in compensazione dal 2021;
  • alla società compete un credito d’imposta, anch’esso utilizzabile dal 2021, parametrato alle perdite che la società realizza nel 2020 e all’ammontare dell’aumento di capitale effettuato.

L’ammontare massimo dell’aumento di capitale agevolabile è pari a 2 milioni di euro (a cui corrisponde, in capo al socio, un credito d’imposta massimo di 400.000,00 euro).

L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

8 credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d’imposta parametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo.

8.1 Condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
  • i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento.

8.2 Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:

  • 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

9 credito d’imposta per la sanificazione

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:

  • la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanner) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi).

Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

10 credito d’imposta per l’adeguamento di pubblici esercizi

Per i soggetti esercenti attività impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, musei) è previsto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nel limite di 80.000,00 euro per beneficiario.

11 detrazione del 110% (c.d. “SUPERBONUS”)

È incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

11.1 Interventi di riqualificazione energetica

La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.

Limiti di spesa

La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:

Se l’intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Immobili per i quali è possibile fruire del superbonus

La detrazione “potenziata” al 110% spetta soltanto per i suddetti interventi effettuati:

  • dai condomìni (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali);
  • sulle singole unità immobiliari, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La detrazione con aliquota del 110% non spetta, per espressa previsione normativa, se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Miglioramento della classe energetica dell’edificio

Per poter beneficiare dell’agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire:

  • il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;

11.2 interventi ANTISISMICI

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-bis - 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013.

Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.

11.3 IMPIANTI solari FOTOVOLTAICI

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, spetta nella misura del 110%, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.

11.4 COLONNINE di ricarica dei veicoli elettrici

Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%. L’agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

11.5 Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  • per lo sconto in fattura. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  • per la cessione della detrazione. In questo caso, l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tipologie di interventi agevolati

La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR. Si tratta degli interventi:

      effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;

      effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;

  • riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis - 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.

Fonte: Eutekne

Thursday, 07 May 2020 14:18

CIRCOLARE 13/2020 BANDO IMPRESA SICURA

Il 30 aprile 2020 Invitalia ha pubblicato il bando Impresa Sicura che attua quanto previsto dall’articolo 43, c.1 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020). Le imprese possono richiedere il rimborso del 100% delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale espressamente elencati nel bando. Le domande di rimborso devono essere presentate in modalità telematica, secondo una sequenza temporale articolata in tre fasi. La prima fase consiste nella prenotazione del rimborso da inviare allo sportello informatico a partire dal giorno 11 maggio 2020 ed entro il giorno 18 maggio 2020.

Il decreto Cura Italia ha previsto che, “allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus, l’INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire a Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale”.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del rimborso tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, sono in possesso dei seguenti requisiti:

– sono regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;

– hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale;

– non sono in liquidazione volontaria o non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Il rimborso è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, nella misura del 100% delle spese ammissibili sostenute dall’impresa, nel limite massimo di 500 euro per ogni addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI e, comunque, fino a concorrenza dell’importo massimo pari ad Euro 150.000,00.

L’impresa è tenuta a dichiarare, nella domanda di rimborso, il numero degli addetti a cui è riferibile l’acquisto di DPI.

Non sono ammessi alla richiesta di rimborso i liberi professionisti, nè i soggetti che risultano iscritti alla Camera di Commercio unicamente al Repertorio economico amministrativo (REA).

Spese ammissibili

Sono ammesse le spese sostenute per l’acquisto di:

  • mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
  • guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
  • dispositivi per protezione oculare;
  • indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
  • calzari e/o soprascarpe;
  • cuffie e/o copricapi;
  • dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
  • detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

Le spese devono essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso. A tal fine, rileva la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso.

 Le fatture di acconto sono ammesse al rimborso, purché emesse successivamente al 17 marzo 2020, a condizione che l’impresa richiedente, in fase di domanda, presenti, contestualmente, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura.

Le spese dovranno risultare pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità alla relativa fattura.

Inoltre, le spese non devono essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo. Pertanto per le spese sostenute per l’acquisto di DPI indicate nella domanda di rimborso, non sarà possibile usufruire del credito di imposta del 50%.

Non sono ammissibili a rimborso gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, ivi compresa l’IVA.

E’ possibile chiedere il rimborso per un importo di spese sostenute non inferiore, complessivamente, ad Euro 500,00.

Presentazione delle domande

Le domande di rimborso devono essere presentate in modalità telematica, in tre diverse fasi. I link per l’accesso alle procedure informatiche sono disponibili nella pagina dedicata del sito WEB dell’Agenzia Invitalia.

Fase 1 – Prenotazione del rimborso

Le imprese interessate inviano la prenotazione del rimborso, a partire dal giorno 11 maggio 2020 ed entro il giorno 18 maggio 2020, dalle 9 alle 18 dei giorni lavorativi, inserendo:

  • il codice fiscale dell’impresa proponente;
  • il codice fiscale del legale rappresentante, ovvero del titolare dell’impresa proponente o della persona giuridica in caso di impresa proponente amministrata da soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • l’importo da rimborsare (arrotondato all’euro).

Nei giorni antecedenti all’apertura dei termini per la prenotazione del rimborso, Invitalia metterà a disposizione il link ad una pagina di prova, consentendo di testare la procedura. La prenotazione si intende trasmessa esclusivamente a seguito del rilascio, al termine della procedura, di un messaggio che attesta l’orario di arrivo della prenotazione e il codice identificativo.

Fase 2 – Pubblicazione dell’elenco cronologico delle prenotazioni del rimborso

Entro tre giorni dal termine finale per l’invio della prenotazione del rimborso viene pubblicato l’elenco di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese nell’ambito della fase 1, ordinate in base all’ordine cronologico di invio della richiesta. L’elenco individuerà, tenuto conto delle risorse disponibili, le imprese ammesse a presentare la domanda di rimborso.

Fase 3 – Compilazione e istruttoria della domanda di rimborso

La procedura è riservata alle imprese la cui prenotazione risulta collocata in posizione utile per l’ammissibilità a presentare la domanda di rimborso ed è disponibile a partire dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 ed entro le ore 17.00 dell’11 giugno 2020.

L’Agenzia, successivamente all’erogazione del rimborso, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di imprese, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle stesse in sede di richiesta di rimborso, la rispondenza delle fatture e il regolare pagamento delle stesse, nonché il rispetto degli obblighi specifici connessi all’ammissione e all’erogazione del rimborso o indicati nel provvedimento di ammissione al rimborso.

Nel caso di esito negativo dei controlli, l’Agenzia procede, previa apposita comunicazione, alla revoca del rimborso.

1 premessa

Con il DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), pubblicato sulla G.U. 8.4.2020 n. 94 ed in vigore dal 9.4.2020, a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus, sono state previste ulteriori misure di sostegno a carattere finanziario.

Il DL 8.4.2020 n. 23 reca infatti alcune misure volte, fino al 31.12.2020, a facilitare il processo e ad incrementare il volume di concessione di finanziamenti alle imprese e agli esercenti arti e professioni, da parte di banche e altri intermediari finanziari autorizzati all’esercizio del credito, mediante la concessione di garanzie statali per il tramite di SACE spa e del Fondo centrale di garanzia per le PMI.

In particolare:

  • l’art. 13 del DL 23/2020 introduce alcune norme derogatorie all’ordinaria disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, di cui all’art. 2 co. 100 lett. a) della L. 662/96, riproponendo ed in parte ampliando quelle che già erano state introdotte dall’art. 49 del DL 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), che viene infatti contestualmente abrogato;
  • l’art. 1 del DL 23/2020 attribuisce a SACE spa la possibilità di concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, a fronte di finanziamenti da questi erogati alle imprese con sede in Italia, fino ad un ammontare complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto delle PMI, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato le loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.

2 Potenziamento temporaneo del Fondo centrale di garanzia per le PMI

L’art. 13 del DL 23/2020, sostituendosi all’art. 49 del DL 18/2020, che viene abrogato dal co. 12, reca una serie di modifiche temporanee alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, destinate a durare fino al 31.12.2020.

Innanzitutto, viene previsto che la garanzia è concessa dal Fondo a titolo gratuito e non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie, di cui all’art. 10 co. 2 del DM 6.3.2017.

2.1 Importo massimo garantito

L’importo massimo che può essere garantito per singola impresa viene elevato da 2,5 a 5 milioni di euro.

2.2 Beneficiari

La platea dei beneficiari dei finanziamenti per i quali è ammessa la garanzia viene estesa alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, laddove in via ordinaria possono accedervi soltanto le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249.

Premesso che restano in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria, la garanzia può essere concessa anche in favore di:

  • beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi della disciplina bancaria, purché tale classificazione non sia precedente alla data del 31.1.2020;
  • beneficiari finali che, in data successiva al 31.12.2019, sono stati ammessi alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, di cui, rispettivamente, agli artt. 186-bis, 182-bis e 67 della legge fallimentare, purché alla data del 9.4.2020 le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

2.3 Percentuale di copertura della garanzia

Previa autorizzazione della Commissione europea, viene incrementata al 90% la percentuale di copertura di garanzia diretta e al 100% quella di riassicurazione con riguardo ai finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:

  • un ammontare non superiore all’importo maggiore tra:

      il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019;

      il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019 (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa, ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti);

      il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento (attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario, ai sensi del DPR 445/2000) nei successivi 18 mesi (nei successivi 12 per le imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 499);

  • una durata fino a 72 mesi.

La garanzia del 90% (previa autorizzazione della Commissione europea) può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso:

  • in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro;
  • per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

Vengono altresì ammesse alla garanzia del Fondo, nella misura dell’80% per le garanzie dirette e del 90% per le garanzie di riassicurazione (a condizione che le sottostanti garanzie dirette non superino la percentuale massima dell’80%), le operazioni di finanziamento finalizzate alla rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’im­porto del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

La circ. ABI 9.4.2020 n. 686 chiarisce che “ai fini dell’accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per l’alimentazione del modulo economico-finanziario”, senza dunque l’applicazione del modulo andamentale.

Finanziamenti fino a 25.000,00 euro

Limitatamente alle richieste di garanzia per finanziamenti di importo non superiore a 25.000,00 euro (fermo restando il rispetto del tetto massimo del 25% dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario) viene previsto che la copertura della garanzia possa arrivare al 100% dell’importo finanziato (previa autorizzazione della Commissione europea), purché:

  • il finanziamento preveda l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbia una durata fino a 72 mesi;
  • il soggetto finanziatore che richiede la garanzia applichi un tasso di interesse (o, nel caso di riassicurazione, un premio complessivo di garanzia) “che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento”.

Per questi finanziamenti fino ad un massimo di 25.000,00 euro, viene previsto anche un iter procedurale accelerato, nel senso che il rilascio della garanzia è automatico, senza alcuna valutazione da parte del Fondo, e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo.

2.4 Tabella riepilogativa

Di seguito si propone una tabella riepilogativa delle nuove regole del Fondo centrale di garanzia per le PMI, valevoli fino al 31.12.2020.

Limite ricavi del beneficiario Durata finanzia-mento Periodo preammor-tamento Importo massimo finanziamento Importo garanzia diretta Importo garanzia in riassicura-zione Valutazione del beneficiario
Nessun limite Fino a 72 mesi 24 mesi 25% dei ricavi fino ad un massimo di 25.000,00 euro 100% 100% Nessuna valutazione
3.200.000,00 euro 25% dei ricavi fino ad un massimo di 800.000,00 euro

100% di cui:

90% garanzia statale + 10% garanzia confidi o di altro fondo

Nessuna valutazione
Nessun limite Fino a 72 mesi Uno tra i seguenti importi:
  • doppio della spesa salariale 2019;
  • 25% ultimo fatturato;
  • fabbisogno per capitale esercizio e investimento a 18 mesi.
90% 100% Nessuna valutazione

3 rilascio da parte di SACE spa di garanzie per i finanziamenti

Oltre alle misure di temporaneo potenziamento e ampliamento degli interventi del Fondo centrale di garanzia per le PMI, il DL 23/2020, con il relativo art. 1, mette in campo, sempre con orizzonte temporale il 31.12.2020, anche la SACE spa, cui consente di rilasciare garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese.

3.1 Beneficiari

Tra i soggetti beneficiari rientrano in questo caso non solo gli esercenti arti e professioni e le PMI (ossia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249 e con un totale di ricavi non superiore a 50 milioni di euro o un totale attivo non superiore a 43 milioni di euro), ma anche e soprattutto la grande impresa, posto che l’art. 1 del DL 23/2020 prevede espressamente che le PMI, ivi inclusi i lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, possano avvalersi delle garanzie di SACE spa solo dopo che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.

3.2 caratteristiche della garanzia della sace

La garanzia rilasciata da SACE spa, ai sensi dell’art. 1 del DL 23/2020, non è gratuita (l’entità delle commissioni annuali è stabilita dal co. 2 lett. e) ed è rilasciata a condizione che il finanziamento:

  • sia di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per il beneficiario di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
  • sia di ammontare non superiore all’importo maggiore tra:

      il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale;

      il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio.

La garanzia copre:

  • il 90% del finanziamento, per le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
  • l’80% del finanziamento, per le imprese con più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro;
  • il 70% del finanziamento, per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

 

 

 

Fonte: Eutekne

1 premessa

Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, sono state disposte misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Di seguito vengono analizzate le misure di sostegno a carattere finanziario contenute nel DL 18/2020.

2 Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi

Con l’art. 56 del DL 18/2020 viene disposta una moratoria straordinaria sui mutui e finanziamenti volta ad aiutare le micro, piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia da Coronavirus.

2.1 Moratoria sui finanziamenti, mutui e leasing

In particolare, viene previsto che:

  • le aperture di credito accordate “sino a revoca” e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (esistenti alla data del 29.2.2020 o, se superiori, alla data del 17.3.2020) non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
  • i contratti di prestito non rateale con scadenza anteriore al 30.9.2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30.9.2020 alle medesime condizioni;
  • è sospeso fino al 30.9.2020 il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30.9.2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e il relativo piano di rimborso è dilazionato secondo modalità che garantiscano l’assenza di nuovi e maggiori oneri per le parti. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.

In proposito, nella circ. 24.3.2020, l’ABI ha chiarito che:

  • il riferimento agli “elementi accessori” riguarda tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione (nonché i contratti in derivati);
  • anche le rate in scadenza il 30.9.2020 rientrano nel periodo di sospensione e non dovranno, quindi, essere pagate.

Ambito soggettivo

La moratoria trova applicazione in relazione:

  • alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 2003/361/CE, cioè le imprese che:

      hanno meno di 250 occupati e

      hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

  • aventi sede in Italia.

Come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la moratoria trova applicazione anche ai lavoratori autonomi:

  • titolari di partita IVA;
  • iscritti agli Ordini o senza Albo;
  • aventi sede in Italia.

Come precisato dal suddetto Ministero:

  • deve trattarsi di imprese/lavoratori autonomi in bonis, anche qualora abbiano già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti;
  • non possono accedere alla moratoria le imprese che abbiano rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Ambito oggettivo

La norma trova applicazione in relazione alle esposizioni debitorie:

  • nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia;
  • a condizione che, alla data del 17.3.2020, non siano classificate come “crediti deteriorati”.

Condizioni di applicazione della moratoria

Per ottenere la moratoria è necessario che i soggetti interessati inviino alle banche o agli intermediari finanziari un’apposita “comunicazione”:

  • mediante PEC, oppure attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa;
  • corredata da una autocertificazione relativa al fatto di aver subito, quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19, carenze di liquidità in via temporanea.

Trattandosi di una “comunicazione” e non di una “istanza”, le banche saranno tenute ad accettare le comunicazioni di moratoria che rispettino i requisiti, ma non dovranno verificare la veridicità delle autocertificazioni. In ogni caso, una eventuale autocertificazione mendace sarà passibile di sanzione ai sensi del DPR 445/2000.

Bozza di modello

Di seguito si riporta una bozza di modello della comunicazione (corredata dall’autocertificazione) da utilizzare per la moratoria.

Occorre però preventivamente verificare se il soggetto finanziatore ha predisposto un proprio modello.


COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DELLE MISURE

DI CUI ALL’ART. 56 CO. 2 DEL DL 18/2020

Spett.le ..........................................................

Via PEC .........................................................

Io sottoscritto/a ......................................................................... nato/a a ………................................ il .................... e residente a ……..…….………............... Via ........................................................... n. ......, in qualità di titolare/legale rappresentante della …………………………………………….
........................................................................................................................................., residente in ....................................................................., Via ................................................................. n. ........, codice fiscale ................................................................. partita IVA ……………………………………

DICHIARO

  • di essere titolare/legale rappresentante di una Microimpresa/Piccola impresa/Media Impresa, come definita dalla Raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 2003/361/CE, avente sede in Italia;
  • di non essere titolare di esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

Di conseguenza,

CHIEDO

  • che non siano revocati fino al 30.9.2020 gli importi accordati, sia per la parte utilizzata che per quella non ancora utilizzata, con riferimento all’apertura di credito in conto corrente

n. …………………………………… con scadenza il ....................................................... / prestito .......................................................... accordato a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.2.2020 (o, se superiori, alla data del 17.3.2020), ai sensi dell’art. 56 co. 2 lett. a) del DL 18/2020;

oppure

  • che sia prorogato fino al 30.9.2020, alle medesime condizioni, il contratto di prestito non rateale n. .............................................................., con scadenza al ..............................................., unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, ai sensi dell’art. 56 co. 2 lett. b) del DL 18/2020;

oppure

  • che sia sospeso sino al 30.9.2020 il pagamento dell’intera rata (oppure della quota di capitale) del mutuo ................................................................. in scadenza al ......................................., / dei canoni di leasing relativi al finanziamento ............................................................ in scadenza al ............................................................, ai sensi dell’art. 56 co. 2 lett. c) del DL 18/2020, con conseguente dilazione del piano di rimborso, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità e senza nuovi o maggiori oneri.

Si allega autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.

..........................................., li ..............................

                                                                                                                                                             Firma

.............................................

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

(ART. 47 DEL DPR 445/2000)

Io sottoscritto/a …………………………............................................. nato/a a .................................... il .............................. e residente a ................................................ Via ............................................. n. ........., in qualità di titolare/legale rappresentante della ..............................................................., residente in ............................................................, Via ….…............................................................ n. ........., codice fiscale ..............................................................................................,

DICHIARO

  • di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
  • di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000.

......................................., li .......................................

                                                                                                                                                             Firma

.............................................


2.2 garanzia a favore delle banche e degli intermediari finanziari

L’art. 56 del DL 18/2020 introduce inoltre una garanzia a favore dei soggetti finanziatori (banche e intermediari finanziari) a copertura del rischio derivante dalle misure di moratoria sopra illustrate.

Viene infatti previsto che le operazioni oggetto delle misure a sostegno delle micro, piccole e medie imprese siano ammesse alla garanzia di una sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.

La garanzia ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. Essa copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati in applicazione della moratoria.

La garanzia potrà essere attivata dalla banca o dagli intermediari finanziari mediante una richiesta telematica, che dovrà recare l’indicazione dell’importo massimo garantito, e coprirà solo in parte i danni subiti dai finanziatori a causa del fenomeno epidemiologico da COVID-19. In particolare, il Fondo garantisce:

  • per un importo pari al 33%, i maggiori utilizzi dei prestiti, alla data del 30.9.2020, rispetto all’importo utilizzato alla data del 17.3.2020;
  • per un importo pari al 33%, i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata;
  • per un importo pari al 33%, le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso ratea­le o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30.9.2020 e che siano state sospese.

3 potenziamento del fondo centrale di garanzia per le pmi

L’art. 49 del DL 18/2020 prevede il potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti.

Le modifiche saranno operative dal 17.3.2020 al 17.12.2020 (9 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020).

Tra le principali misure, si segnalano le seguenti:

  • la concessione della garanzia del Fondo alle imprese, precedentemente onerosa, diventa gratuita per tutte le operazioni finanziarie previste dal Fondo;
  • fino a un importo garantito di 1,5 milioni di euro per impresa, viene applicata la percentuale massima di copertura della garanzia consentita dalla normativa europea (pari all’80% del finanziamento per la garanzia “diretta” e al 90% dell’importo garantito da confidi o altri fondi di garanzia);
  • l’importo massimo garantito per impresa è stato innalzato da 2,5 a 5 milioni di euro;
  • la valutazione per l’accesso alla garanzia del Fondo viene effettuata esclusivamente sulla base delle informazioni economico-finanziarie riferite agli ultimi due bilanci chiusi e approvati o, per le imprese non soggette alla redazione del bilancio, alle due ultime dichiarazioni fiscali presentate. Ai fini dell’accesso al Fondo, non sono, dunque, valutate le informazioni di tipo andamentale della Centrale dei rischi;
  • i finanziamenti con durata fino a 18 mesi e importo fino a 3.000,00 euro concessi a persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni, la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, sono ammessi alla garanzia del Fondo gratuitamente e senza alcuna valutazione del soggetto beneficiario;
  • diventano ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a patto che il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di un credito aggiuntivo all’impresa pari almeno al 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
  • viene aumentato l’importo massimo per operazioni di microcredito da 25.000,00 a 40.000,00 euro.

4 Supporto alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato mediante meccanismi di garanzia

Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica, l’art. 57 del DL 18/2020 prevede una controgaranzia per le banche da parte di Cassa depositi e prestiti spa, che consente, in sostanza, alle banche di erogare più agevolmente finanziamenti.

In particolare, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti spa in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti, sotto qualsiasi forma, alle imprese che:

  • non hanno accesso al Fondo di garanzia PMI;
  • hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza;

5 accesso al fondo mutui prima casa per i lavoratori autonomi e i professionisti

L’art. 54 del DL 18/2020 ha disposto l’ammissione dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”) per il periodo 17.3.2020 - 17.12.2020 (9 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020).

Tale Fondo prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

In linea generale, può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione prin­cipale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000,00 euro.

5.1 requisito del minor fatturato

I lavoratori autonomi e i liberi professionisti, per accedere al Fondo, devono aver registrato:

  • in un trimestre successivo al 21.2.2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la data del 21.2.2020;
  • un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.

Autocertificazione

Tale circostanza deve risultare da un’apposita autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

5.2 modalità di presentazione dell’istanza

La domanda di sospensione deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il paga­mento delle rate del mutuo, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile nell’apposita sezio­ne del sito Internet del Dipartimento del Tesoro (www.dt.tesoro.it) o della CONSAP (www.consap.it).

A tale domanda dovrà presumibilmente essere allegata la suddetta autocertificazione relativa alla riduzione di fatturato.

Non è invece più necessario allegare il modello ISEE.

5.3 disposizioni attuative

Le disposizioni attuative della nuova disciplina saranno adottare con un apposito decreto ministeriale.

6 Incentivi per le imprese che producono dispositivi medici e/o di protezione individuale

Per assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31.12.2019, vista l’inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, il Commissario straordinario è autorizzato, dall’art. 5 del DL 18/2020, a erogare finanziamenti mediante contributi e finanziamenti agevolati alle imprese produttrici di tali dispositivi.

Con l’ordinanza 23.3.2020 n. 4 sono state definite le disposizioni attuative di tale agevolazione.

La misura è gestita da Invitalia e ha una dotazione finanziaria a favore delle imprese di 50 milioni di euro.

6.1 Soggetti beneficiari

Gli incentivi si rivolgono a tutte le imprese costituite in forma societaria (società di persone e di ca­pitali, comprese le società cooperative e le società consortili), localizzate sull’intero territorio naziona­le e in regime di contabilità ordinaria.

Sono escluse le imprese individuali.

6.2 Investimenti agevolabili

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento, avviati successivamente al 17.3.2020, volti all’incremento della disponibilità nel territorio nazionale di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale attraverso:

  • l’ampliamento della capacità di un’unità produttiva esistente già adibita alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale;
  • la riconversione di una unità produttiva esistente finalizzata alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale.

Si evidenzia che:

  • per dispositivi medici si intendono strumenti, apparecchi e impianti utilizzati per finalità diagnostiche o terapeutiche nella cura del virus COVID-19, quali ad esempio respiratori e attrezzature connesse;
  • per dispositivi di protezione individuali (DPI) si intendono, ad esempio, occhiali protettivi o visie­re, mascherine, guanti e tute di protezione, come individuati dalla circ. Min. Salute 12.2.2020 n. 4373, e altri dispositivi equiparati.

La dimensione del progetto di investimento può variare da 200.000,00 euro a 2 milioni di euro.

Spese ammissibili

Sono agevolabili le spese necessarie alle finalità del programma di investimento relative a:

  • macchinari, impianti ed attrezzature varie commisurate alle esigenze del ciclo produttivo;
  • programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa.

È inoltre agevolabile un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, fino a un massimo del 20% del totale delle suddette spese.

6.3 Determinazione dell’agevolazione

È previsto un finanziamento agevolato a tasso zero a copertura del 75% del programma di spesa, rimborsabile in 7 anni.

Gli incentivi saranno erogati in base all’investimento e al capitale circolante. La massima agevolazione conseguibile (in termini di ESL) è pari a 800.000,00 euro.

Il finanziamento agevolato può trasformarsi in un contributo a fondo perduto, in misura variabile in funzione della velocità di intervento:

  • 100%, se l’investimento è completato entro 15 giorni;
  • 50%, se l’investimento è completato entro 30 giorni;
  • 25%, se l’investimento è completato entro 60 giorni.

6.4 Modalità di accesso all’agevolazione

Le agevolazioni sono concesse mediante una procedura valutativa “a sportello”.

La domanda:

  • deve essere compilata esclusivamente in formato elettronico, secondo gli schemi messi a disposizione nel sito Internet ;
  • può essere inviata a partire dalle ore 12.00 del 26.3.2020, esclusivamente on line, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia.

La valutazione delle domande è effettuata in base all’ordine cronologico di presentazione delle stesse, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

6.5 concessione dell’agevolazione

Le agevolazioni sono concesse in seguito ad un provvedimento di ammissione che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall’impresa beneficiaria entro 5 giorni dalla relativa notifica.

Le agevolazioni non potranno essere concesse successivamente al 31.12.2020.

A conclusione del programma l’impresa dovrà presentare un’apposita dichiarazione di entrata in produzione degli investimenti agevolati e della messa a disposizione del Commissario straordinario dei dispositivi.

7 misure per l’internazionalizzazione

L’art. 72 del DL 18/2020 istituisce il “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

  • realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, anche avvalendosi dell’ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;
  • potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;
  • cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni;
  • concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DL 28.5.81 n. 251, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all’art. 1 co. 270 della L. 205/2017.

I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti de minimis.

8 contratti di soggiorno e biglietti per musei e spettacoli

8.1 rimborso dei contratti di soggiorno

L’art. 88 co. 1 del DL 18/2020 estende ai contratti di soggiorno, per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure urgenti adottate ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, la possibilità di ottenere il rimborso del corrispettivo già versato, richiamando a tal fine la disciplina prevista dall’art. 28 del DL 9/2020 relativamente ai titoli di viaggio e ai pacchetti turistici.

In tal caso, si procede al rimborso del corrispettivo versato ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

8.2 Risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli e musei

L’art. 88 co. 2 - 4 del DL 18/2020 dispone la risoluzione, per impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di contenimento del virus COVID-19, dei contratti di acquisto di:

  • titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura;
  • biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

La conseguenza della sopravvenuta impossibilità della prestazione è il rimborso di quanto corrisposto. A tal fine:

  • i soggetti acquirenti devono presentare, entro il 16.4.2020 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020), apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto;
  • il venditore, entro 30 giorni dalla presentazione di tale istanza, deve provvedere all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Friday, 10 April 2020 15:34

CIRCOLARE 10/2020 DECRETO LIQUIDITA'

Il Decreto Legge 23 dell’8 Aprile 2020 ha introdotto, tra le altre, ulteriori misure di natura fiscale.

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi

Per le imprese e i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9 Aprile 2020 (anno 2019 per i soggetti “solari”) che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi dell’anno 2019, viene prevista la sospensione per i mesi di aprile e maggio dei versamenti tributari in autoliquidazione per:

  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d’imposta;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

Rimane confermato l’obbligo di versare nei termini ordinariamente previsti, le altre ritenute alla fonte, quali ad esempio, quelle operate sui redditi di lavoro autonomo, su provvigioni, di cui all’art. 25, 25-bis del DPR 600/73.

La sospensione dei versamenti è prevista anche per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni, i quali dovranno però dimostrare una diminuzione di fatturato di almeno il 50% per i mesi di marzo e aprile, e per i soggetti che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 Marzo 2019.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e di impresa

Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 Euro nell’anno 2019 (per i soggetti solari), i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto (di cui agli artt. 25 e 25 bis DPR 633/1973) da parte del sostituto d’imposta a patto che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per avvalersi di tale opzione, dovrà essere rilasciata ai committenti apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi/compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell’art. 19 del D.L. 23/2020.

Tali ritenute dovranno poi essere versate per l’intero ammontare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a decorrere dal mese di luglio, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Rimessione nei termini

I versamenti nei confronti della pubblica amministrazione in scadenza il 16 marzo 2020 prorogati al 20 marzo 2020, potranno essere eseguiti entro il 16 aprile 2020 senza il pagamento di interessi e sanzioni

Consegna e trasmissione delle Certificazioni Uniche

Sono prorogati al 30 Aprile 2020 i termini per la consegna ai sostituiti e per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, delle Certificazioni Uniche 2020.

Semplificazione per versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il decreto modifica i termini per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, che può essere effettuato senza applicazione di interessi e sanzioni:

  • per il primo trimestre, se l’importo totale da versare è inferiore a 250€, entro il 20 luglio dell’anno di riferimento;
  • per il primo e secondo trimestre, se l’importo totale da versare è inferiore a 250€, entro il 20 ottobre dell’anno di riferimento.

Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio di Covid19 nei luoghi di lavoro, il credito d’imposta di cui all’art. 64 del Decreto Cura Italia (vedi circolare Studio n.6 del 19/3/2020) viene esteso anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori (quali ad esempio mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visore di protezione e occhiali protettivi, ecc. compresi detergenti mani e disinfettanti).

Il credito è corrisposto nella misura del 50% fino ad un importo massimo di 20.000,00 euro.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.

Studio dR48

A integrazione e approfondimento di quanto già segnalato nella nostra Circolare n. 6 relativa al DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), vi evidenziamo quanto segue.

premio ai dipendenti che lavorano in sede nel mese di marzo 2020

Viene previsto il riconoscimento di un premio di 100,00 euro ai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, che hanno continuato a lavorare presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Nello specifico, il premio:

  • spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 co. 1 del TUIR, con un reddito da lavoro dipendente 2019 non superiore a 40.000,00 euro;
  • è riconosciuto relativamente al mese di marzo 2020 in misura pari a 100,00 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti nella propria sede di lavoro;
  • non concorre alla formazione del reddito del beneficiario;
  • è riconosciuto dal sostituto d’imposta in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta possibilmente nel mese di aprile 2020 o, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti d’imposta recuperano l’incentivo erogato ai dipendenti mediante compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97 (analogamente quindi al c.d. “bonus Renzi”).

credito d’imposta per la locazione di botteghe e negozi

Con l’art. 65 del DL 18/2020 viene riconosciuto un credito d’imposta:

-          ai soggetti esercenti attività d’impresa (esclusi quindi gli esercenti arti e professioni);

-          nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020;

-          limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, vale a dire “botteghe e negozi”.

L’agevolazione non riguarda le attività “essenziali” di cui agli Allegati 1 e 2 del DPCM 11.3.2020 (es. farmacie, supermercati, edicole, ecc.).

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97. A tali fini, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 20.3.2020 n. 13:

ž   ha istituito l’apposito codice tributo “6914”, utilizzabile dal 25.3.2020, indicando nel campo “anno di riferimento” l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta (“2020”);

ž   ha stabilito che il modello F24 contenente tale compensazione deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia.

credito d’imposta per investimenti pubblicitari

Viene previsto un regime straordinario per il bonus investimenti pubblicitari: per il 2020.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% del valore complessivo degli investimenti effettuati (non quindi nella misura del 75% degli investimenti incrementali).

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta 2020 deve essere presentata dall’1.9.2020 al 30.9.2020.

Restano valide le comunicazioni presentate dall’1.3.2020 al 31.3.2020 in base alla disciplina ordinaria.

 

agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali

Sono state introdotte delle agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali effettuate nell’anno 2020 per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Persone fisiche ed enti non commerciali

Per le persone fisiche e gli enti non commerciali spetta una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES), nella misura del 30%, per:

ž   le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell’anno 2020;

ž   in favore: dello Stato; delle Regioni;

ž   degli enti locali territoriali;

ž   di enti o istituzioni pubbliche;

ž   di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

La detrazione non può superare i 30.000,00 euro.

 

Soggetti titolari di reddito d’impresa

Sono deducibili dal reddito d’impresa in misura piena le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 da parte delle imprese a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (le stesse non sono considerate destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 27 della L. 133/99).

Ai fini dell’IRAP tali erogazioni sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.

Possono beneficiare della nuova deduzione dal reddito d’impresa dunque: gli imprenditori individuali, le società di persone commerciali (snc e sas), le società di capitali (spa, sapa e srl); gli enti commerciali, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Sia ai fini della detrazione dall’imposta lorda che della deduzione dal reddito d’impresa, la valorizzazione delle erogazioni in natura avviene in base agli artt. 3 e 4 del DM 28.11.2019, pertanto in base:

  • al valore normale del bene ai sensi dell’art. 9 del TUIR. Il donatore deve acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, “recante data non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene”, se:
  • il valore normale della cessione, singolarmente considerata, è superiore a 30.000,00 euro;
  • per la natura dei beni, non è possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi;
  • al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento quando l’erogazione ha ad oggetto un bene strumentale;
  • al minore tra il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR e quello assunto ai fini della valorizzazione delle rimanenze ai sensi dell’art. 92 del TUIR, se l’erogazione ha per oggetto:
  • beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (c.d. “beni merce”) di cui all’art. 85 co. 1 lett. a) del TUIR;
  • materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85 co. 1 lett. b) del TUIR).

L’erogazione liberale in natura dovrebbe risultare da un atto scritto contenente una dichiarazione:

  • del donatore, contenente la descrizione analitica dei beni donati e i relativi valori;
  • del destinatario dell’erogazione, riguardante l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di redazione della perizia giurata di stima, il donatore deve consegnarne copia al soggetto destinatario dell’erogazione.

 

Esenzione dall’imposta sulle donazioni

Le erogazioni liberali (in denaro o in natura) operate in ragione dell’emergenza Coronavirus rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sulle donazioni, in quanto liberalità, ma godono di un particolare regime di esenzione.