Il 30 aprile 2020 Invitalia ha pubblicato il bando Impresa Sicura che attua quanto previsto dall’articolo 43, c.1 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020). Le imprese possono richiedere il rimborso del 100% delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale espressamente elencati nel bando. Le domande di rimborso devono essere presentate in modalità telematica, secondo una sequenza temporale articolata in tre fasi. La prima fase consiste nella prenotazione del rimborso da inviare allo sportello informatico a partire dal giorno 11 maggio 2020 ed entro il giorno 18 maggio 2020.
Il decreto Cura Italia ha previsto che, “allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus, l’INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire a Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale”.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del rimborso tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, sono in possesso dei seguenti requisiti:
– sono regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;
– hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
– non sono in liquidazione volontaria o non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
Il rimborso è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, nella misura del 100% delle spese ammissibili sostenute dall’impresa, nel limite massimo di 500 euro per ogni addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI e, comunque, fino a concorrenza dell’importo massimo pari ad Euro 150.000,00.
L’impresa è tenuta a dichiarare, nella domanda di rimborso, il numero degli addetti a cui è riferibile l’acquisto di DPI.
Non sono ammessi alla richiesta di rimborso i liberi professionisti, nè i soggetti che risultano iscritti alla Camera di Commercio unicamente al Repertorio economico amministrativo (REA).
Spese ammissibili
Sono ammesse le spese sostenute per l’acquisto di:
- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
- calzari e/o soprascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
Le spese devono essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso. A tal fine, rileva la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso.
Le fatture di acconto sono ammesse al rimborso, purché emesse successivamente al 17 marzo 2020, a condizione che l’impresa richiedente, in fase di domanda, presenti, contestualmente, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura.
Le spese dovranno risultare pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità alla relativa fattura.
Inoltre, le spese non devono essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo. Pertanto per le spese sostenute per l’acquisto di DPI indicate nella domanda di rimborso, non sarà possibile usufruire del credito di imposta del 50%.
Non sono ammissibili a rimborso gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, ivi compresa l’IVA.
E’ possibile chiedere il rimborso per un importo di spese sostenute non inferiore, complessivamente, ad Euro 500,00.
Presentazione delle domande
Le domande di rimborso devono essere presentate in modalità telematica, in tre diverse fasi. I link per l’accesso alle procedure informatiche sono disponibili nella pagina dedicata del sito WEB dell’Agenzia Invitalia.
Fase 1 – Prenotazione del rimborso
Le imprese interessate inviano la prenotazione del rimborso, a partire dal giorno 11 maggio 2020 ed entro il giorno 18 maggio 2020, dalle 9 alle 18 dei giorni lavorativi, inserendo:
- il codice fiscale dell’impresa proponente;
- il codice fiscale del legale rappresentante, ovvero del titolare dell’impresa proponente o della persona giuridica in caso di impresa proponente amministrata da soggetti diversi dalle persone fisiche;
- l’importo da rimborsare (arrotondato all’euro).
Nei giorni antecedenti all’apertura dei termini per la prenotazione del rimborso, Invitalia metterà a disposizione il link ad una pagina di prova, consentendo di testare la procedura. La prenotazione si intende trasmessa esclusivamente a seguito del rilascio, al termine della procedura, di un messaggio che attesta l’orario di arrivo della prenotazione e il codice identificativo.
Fase 2 – Pubblicazione dell’elenco cronologico delle prenotazioni del rimborso
Entro tre giorni dal termine finale per l’invio della prenotazione del rimborso viene pubblicato l’elenco di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese nell’ambito della fase 1, ordinate in base all’ordine cronologico di invio della richiesta. L’elenco individuerà, tenuto conto delle risorse disponibili, le imprese ammesse a presentare la domanda di rimborso.
Fase 3 – Compilazione e istruttoria della domanda di rimborso
La procedura è riservata alle imprese la cui prenotazione risulta collocata in posizione utile per l’ammissibilità a presentare la domanda di rimborso ed è disponibile a partire dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 ed entro le ore 17.00 dell’11 giugno 2020.
L’Agenzia, successivamente all’erogazione del rimborso, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di imprese, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle stesse in sede di richiesta di rimborso, la rispondenza delle fatture e il regolare pagamento delle stesse, nonché il rispetto degli obblighi specifici connessi all’ammissione e all’erogazione del rimborso o indicati nel provvedimento di ammissione al rimborso.
Nel caso di esito negativo dei controlli, l’Agenzia procede, previa apposita comunicazione, alla revoca del rimborso.