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CIRCOLARE 21/2020 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE DI IMPRESE E PROFESSIONISTI

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CIRCOLARE 21/2020 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE DI IMPRESE E PROFESSIONISTI

CIRCOLARE 21/2020 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE DI IMPRESE E PROFESSIONISTI

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Il c.d. decreto “Semplificazioni” ha introdotto sanzioni per le imprese e i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale, ossia un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC), rispettivamente al Registro delle imprese e agli Ordini o Collegi di appartenenza. In particolare, l’art. 37 del DL 76/2020 convertito ha disposto:

  • l’obbligo per le imprese, in forma societaria e individuale, che non vi hanno già provveduto, di comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese entro l’1.10.2020;
  • l’obbligo per i professionisti, che non vi hanno già provveduto, di comunicare il proprio domicilio digitale all’Albo o elenco di appartenenza, al più tardi decorsi 30 giorni dalla diffida ad adempiere inviata dall’Ordine o Collegio di appartenenza; in caso di mancata ottemperanza l’Ordine commina la sanzione della sospensione dall’Albo o elenco fino a quando non sarà comunicato il domicilio.

Allo stesso modo vanno comunicate al Registro delle imprese e agli Ordini o Collegi di appartenenza le eventuali variazioni del domicilio digitale (PEC) originariamente indicato.

sanzioni in caso di inadempimento Imprese già costituite

Le imprese costituite in forma societaria che non indicano il proprio domicilio digitale entro l’1.10.2020 sono sottoposte alla sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. (da 103,00 a 1.032,00 euro), in misura raddoppiata (quindi da 206,00 a 2.064,00 euro) e si vedranno assegnato d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale da parte del Registro delle imprese, per il ricevimento di comunicazioni e notifiche.

Le imprese individuali che non indicano il proprio domicilio digitale entro l’1.10.2020, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’art. 2194 c.c. (da 10,00 a 516,00 euro), in misura triplicata (quindi da 30,00 a 1.548,00 euro) e vedranno assegnato d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale da parte del Registro delle imprese, presso il cassetto digitale dell’imprenditore disponibile per ogni impresa all’indirizzo https://impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche.

Fonte: Eutekne