News

CIRCOLARE 22/2020 DECRETO AGOSTO

CIRCOLARE 22/2020 DECRETO AGOSTO

CIRCOLARE 22/2020 DECRETO AGOSTO

Rate this item
(0 votes)

Il D.L. 104 del 14 agosto 2020 c.d. “Decreto Agosto” ha previsto un contributo a fondo perduto per i ristoranti che acquistano prodotti del territorio e per i commercianti dei centri storici.

Sono state inoltre apportate alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per la locazione di immobili a uso non abitativo, è stato reintrodotto il credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi ed è stato previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti pubblicitari di leghe, società e associazioni sportive.

Contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione

Con l’art. 58 del D.L. 104/2020 viene previsto un contributo a fondo perduto alle imprese in attività al 15.8.2020 con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 e 56.29.20 (mense e catering continuativo su base contrattuale).

Il contributo rileva per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019 (requisito non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un’istanza, secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito DM.

Contributo a fondo perduto per esercenti attività economiche e commerciali nei centri storici

Con l’art. 59 del D.L. 104/2020 viene riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Il contributo spetta inoltre a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni sia inferiore ai 2/3 dell’am­montare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

L’ammontare del contributo è calcolato applicando una diversa percentuale alla differenza tra il fatturato di giugno 2020 e giugno 2019, in relazione ai ricavi del periodo d’imposta 2019.

L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000,00 euro.

È comunque previsto un contributo minimo, pari a:

ž   1.000,00 euro, per le persone fisiche;

ž   2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.7.2019.

Modifiche al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi

L’art. 77 del D.L. 104/2020 ha apportato alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per la locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all’art. 28 del D.L. 34/2020.

In particolare, il credito d’imposta:

ž   spetta anche alle strutture termali indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;

ž   viene esteso anche con riferimento al mese di giugno e, per le attività stagionali, anche al mese di luglio.

Credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi

L’art. 79 del D.L. 104/2020 reintroduce il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere. Il credito d’imposta è pari al 65% delle spese di riqualificazione sostenute nei periodi d’imposta 2020 e 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 ai sensi del D.lgs. 241/1997.

Tra i beneficiari del credito d’imposta vi sono anche:

ž   le strutture che svolgono attività agrituristica;

ž   gli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;

ž   le strutture ricettive all’aria aperta.

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari di leghe, società e associazioni sportive

Con l’art. 81 del D.L. 104/2020 viene riconosciuto per l’anno 2020 un contributo sotto forma di credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:

ž   leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche;

ž   società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il credito d’imposta è pari al 50% di tali investimenti, nel limite delle risorse disponibili.

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere:

ž   di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all’ art. 85, c. 1, lett a) e b) del TUIR, relativi al periodo d’imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000,00 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;

ž   effettuato dall’7.2020 al 31.12.2020, tramite strumenti di pagamento diversi dal contante.

Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/91.

Il corrispettivo sostenuto per le spese in esame costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

Al fine di beneficiare dell’agevolazione è necessaria una preventiva istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 ai sensi del D.lgs. 241/1997.