L’art. 18 del D.L. n. 124/2019 modifica il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, attualmente pari a 3.000,00 euro, a partire dal quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, viene ridotto a 2.000,00 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000,00 euro con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Per incentivare i pagamenti elettronici, l’art. 22 del D.L. n. 124/2019 ha introdotto un credito d’imposta del 30% delle commissioni addebitate per i pagamenti elettronici.
Limitazione all’uso del contante
L’art. 18 del D.L. 124/2019 prevede un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante a:
- 999,99 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.
In buona sostanza a decorrere dall’1.7.2020 e fino al 31.12.2021 è vietato trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.000,00 euro.
Sanzioni
Fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in esame si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.
Viene previsto che:
- per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale è pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00);
- per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.
Credito di imposta sulle commissioni per i pagamenti elettronici
Per incentivare i mezzi di pagamento elettronici, l’art. 22 del D.L. 124/2019 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni con ricavi e compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta precedente a quello di riferimento.
Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:
- mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari (banche, poste, ecc.) o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili;
- in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall’1.7.2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente (anno 2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) siano di ammontare non superiore ad euro 400.000,00.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 241/97 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.
Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronici trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta.