OGGETTO: Assolvimento imposta di bollo
Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sui documenti informatici deve avvenire, con modalità virtuale, con le seguenti scadenze:
Periodo di riferimento | Scadenza versamento imposta di bollo |
I trimestre 2019 | Entro 23/04/2019 (in quanto il 20 cade di sabato e il 22 è festivo) |
II trimestre 2019 | Entro il 22/07/2019 (in quanto il 20 cade di sabato) |
III trimestre 2019 | Entro il 21/10/2019 (in quanto il 20 cade di domenica) |
IV trimestre 2019 | Entro il 20/01/2020 |
Sarà l’Agenzia delle Entrate a rendere disponibile nell’area riservata del contribuente (soggetto passivo IVA) l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta in base ai dati delle fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio (Sdi).
L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consentirà agli interessati di pagare l’imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa.
Il codice tributo è “2501” denominato “imposta di bollo su libri registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del Decreto 17 giugno 2014”.
Le fatture elettroniche devono riportare la dizione: “imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi art. 6 D.M. 17.6.2014”, valorizzando il campo “Dati bollo” nella sezione “dati generali” del file xml, con l’importo dell’imposta.
La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell’imposta di bollo (D.P.R. del 26.10.1972 n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:
Classificazione | Fattispecie | Norma IVA | Per importi > € 77,47 |
Imponibili | Aliquota zero | Art. 74 co. 7 e 8 DPR 633/72 | Non soggetto a bollo |
Imponibili | Altre aliquote | Non soggetto a bollo | |
Esenti | Art. 10 DPR 633/72 | Imposta di bollo € 2,00 | |
Non imponibili | Esportazioni | Art. 8 e 8bis DPR 633/72 | Non soggetto a bollo |
Non imponibili | Cessioni intra UE | Art. 41 D.L. 331/1993 | Non soggetto a bollo |
Non imponibili | Esportatori abituali | Art. 8 lett. c) DPR 633/72 | Imposta di bollo € 2,00 |
Non imponibili | Altre assimilate | Art. 72 DPR 633/72 | Imposta di bollo € 2,00 |
Reverse charge | Art. 17, comma 5 e 6 DPR 633/72 | Non soggetto a bollo | |
Escluse | Art. 15 DPR 633/72 | Imposta di bollo € 2,00 | |
Fuori campo IVA | Artt. 2, 3, 4, 5, 7, 7bis e 7ter DPR 633/72 | Imposta di bollo € 2,00 | |
Fuori campo IVA | Regime minimi e forfettario | Imposta di bollo € 2,00 |
Sulle fatture di importo inferiore a euro 77,47 la marca da bollo non va mai applicata. Tuttavia, se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a euro 77,47 (C.M. 2.01.1984, n. 301333 e R.M. 3.07.2001, n. 98).
Per i contribuenti che non hanno l’obbligo di emettere la fattura elettronica (ad es. in regime forfettario 2019 o soggetti esonerati, quali gli operatori sanitari), oppure che devono assolvere l’imposta in relazione ad altre tipologie di documenti “non informatici”, possono scegliere di assolvere l’imposta con il pagamento del bollo virtuale sulle fatture cartacee/pdf o sugli altri atti e documenti, previa richiesta di autorizzazione all’Agenzia delle Entrate, secondo la procedura prevista dagli articoli 15 e 15-bis, del D.P.R. n. 642/1972.
OGGETTO: Nuova Informativa in Nota integrativa sulle Somme incassate dalla Pubblica Amministrazione
La Legge 4/8/2017 n. 124, articolo 1, comma 125 (Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità) ha previsto che:
A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente.
Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.208.
Con la Circolare n. 2 del 11 gennaio 2019 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 1449/2018 ha precisato che tale obbligo informativo riguarderebbe non solo le somme ricevute dalle imprese a titolo di contributi pubblici, ma anche i corrispettivi ricevuti da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società da esse controllate a fronte di prestazioni di servizi e cessioni di beni.
Pertanto, dalla lettura della norma, della circolare e del parere del Consiglio di Stato si desume che dal 2019 e quindi già dal Bilancio chiuso al 31/12/2018, nella Nota Integrativa:
- debbono essere indicate anche le somme erogate dalla P.A. che abbiano la natura di un corrispettivo di un servizio o di una cessione di beni;
- il criterio da utilizzare sia quello di cassa (somme incassate dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno cui il bilancio si riferisce, a prescindere dall’anno di competenza delle operazioni)
- le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:
Si fa in proposito rilevare che l’obbligo di indicare per ogni singola somma incassata la relativa causale pone un delicato e complesso problema di coordinamento tra il criterio di cassa e quello di competenza in quanto per ogni singolo incasso sarà necessario indicare il riferimento al contratto-rapporto dal quale detto incasso trae origine.
Per dovere di completezza delle informazioni segnaliamo che, in data 22 febbraio 2019, l’Assonime ha pubblicato, sull’argomento la circolare n. 5 nella quale, nel commentare in modo puntuale la disciplina in oggetto, si esprime per una esclusione delle somme ricevute dalle imprese a titolo di corrispettivo di lavori pubblici, servizi e forniture. Tuttavia conclude confermando che, stante la vigente normativa, tale obbligo va rispettato, pena la pesante sanzione di restituzione delle somme ricevute, auspicando tuttavia un intervento di modifica della normativa.
Oggetto: Tassa sulle concessioni governative per la numerazione e la bollatura dei libri sociali
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, nota 3, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/72, il 18 marzo 2019 scade il termine per il versamento della tassa annuale di concessione governativa dovuta per l’anno 2019 per la vidimazione dei libri sociali.
Soggetti obbligati: società di capitali ed enti commerciali
La tassa annuale di concessione governativa è dovuta annualmente dalle società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, le sedi secondarie di società estere) con esclusione delle società cooperative e le società di mutua assicurazione, dei consorzi diversi dalle società consortili e delle società sportive dilettantistiche.
Importi dovuti dalle società di capitali
La tassa annuale (deducibile ai fini IRES e IRAP nell’anno del versamento) è dovuta in maniera forfettaria, a prescindere dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine. Gli importi da versare devono essere individuati secondo quanto sotto:
CAPITALE SOCIALE AL PRIMO GENNAIO 2019 TASSA ANNUALE DOVUTA
CAPITALE SOCIALE AL PRIMO GENNAIO 2019 | TASSA ANNUALE DOVUTA |
l'ammontare del capitale è uguale o inferiore all'importo di euro 516.456,90 | euro 309,87 |
l'ammontare del capitale è superiore a euro 516.456,90 | euro 516,46 |
Se, successivamente alla data del 1.1.2019, sono intervenute variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione, queste non sono rilevanti per la determinazione dell’importo dovuto per l’anno 2019.
Modalità di versamento
Il pagamento della tassa di concessione deve essere eseguito tramite il Modello F24 on-line indicando nella sezione Erario il codice tributo 7085 - periodo di riferimento "2019".
Misura della tassa per altri soggetti diversi dalle società di capitali
Le società cooperative, i consorzi e le società di mutua assicurazione devono provvedere alla corresponsione della tassa di concessione governativa, relativamente a ciascun libro sociale obbligatorio, nella misura di euro 67,00 (articolo 1, comma 300, della Legge n. 311, del 30 dicembre 2004 - con decorrenza dal 1° febbraio 2005), ogni 500 pagine o frazione.
Il versamento deve essere eseguito tramite c/c postale n. 6007 intestato “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura e numerazione libri sociali”.
La tassa deve essere versata nella stessa misura anche dalle società di persone e dalle ditte individuali che, in assenza di obbligo, ritengano opportuno istituire registri sociali.
OGGETTO: Proroga scadenze del 28 febbraio 2019 per spesometro, esterometro e comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Con un comunicato stampa diffuso ieri in serata, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che è arrivato alla firma il DPCM che proroga, fra l’altro, la scadenza per la comunicazione dei dati delle fatture (“spesometro”), l’esterometro e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Il decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dopo la registrazione presso la Corte dei Conti.
È posticipato al 30 aprile 2019 il termine fissato per oggi riguardante la presentazione:
- dell’ultimo invio previsto per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) relativa ai dati del 3° e 4° trimestre 2018 ovvero, per i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di trasmissione con cadenza semestrale, del 2° semestre 2018;
- della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) relativo al mese di gennaio 2019.
Il differimento dell’esterometro al 30 aprile 2019 riguarda anche la scadenza di fine marzo per la comunicazione di dati delle fatture da e verso l’estero del mese di febbraio 2019.
Si ricorda infatti che a decorrere dal 1° gennaio 2019 è stato abolito il c.d. “spesometro”, in quanto il monitoraggio delle operazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia avviene attraverso le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio, mentre per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che intercorrono con soggetti non stabiliti è previsto il citato “esterometro”.
Seppure non fosse stata annunciata nelle scorse settimane, è prevista anche la proroga al 10 aprile 2019 per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al quarto trimestre 2018. Il termine per presentare tale comunicazione sarebbe scaduto oggi, ossia l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
Proroga anche per vendite a distanza di cellulari, console, tablet e laptop
Infine, slittano anche i termini di versamento dell’IVA e di presentazione dell’esterometro per i soggetti destinatari della nuova disciplina di cui all’art. 11-bis commi 11-15 del DL 135/2018 (conv. L. 12/2019). Si tratta dei soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (es. un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi), le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop e che, in base alle nuove disposizioni, si considera abbiano ricevuto e ceduto i beni in argomento.
Per tali soggetti, si prevede la proroga:
- al 16 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,40% mensile a titolo di interesse corrispettivo, del termine del 16 aprile 2019 per l’effettuazione dei versamenti dell’IVA relativi ai primi tre mesi del 2019;
- al 31 maggio 2019 per la trasmissione delle comunicazioni dei dati delle operazioni transfrontaliere relative alle operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019.
OGGETTO: Scadenze 28 febbraio 2019
Termine di presentazione delle seguenti comunicazioni:
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche
Entro il 28.2.2019 deve essere inviata in via telematica la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2018 (quarto trimestre per i soggetti trimestrali e liquidazioni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre per i soggetti mensili).
Comunicazione dei dati delle fatture
Entro il 28.2.2019 deve essere inviata la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. “spesometro”) nel terzo e nel quarto trimestre 2018 ovvero nel secondo semestre 2018 in caso di opzione di invio dei dati con cadenza semestrale.
La comunicazione dei dati delle fatture è abolita con decorrenza dall’1.1.2019 per effetto dell’introduzione della fattura elettronica.
Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere
Entro il 28.2.2019 deve essere presentata la comunicazione dei dati relativi alle operazioni da e verso l’estero del mese di gennaio 2019 prevista secondo quanto di seguito indicato.
A partire dall’1.1.2019 è stato introdotto l’obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica tra soggetti residenti in Italia ed è stato abolito il c.d. “spesometro”.
Le fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti e quelle ricevute sempre da soggetti non residenti continuano invece a essere “cartacee” e non transitano per il Sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.
E’ stato così introdotto l’obbligo dall’1.1.2019 per i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non residenti e non stabiliti, secondo le modalità previste da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Restano escluse dalla comunicazione le operazioni documentate da bolletta doganale (di importazione o di esportazione di merci) e quelle emesse verso soggetti non residenti e non stabiliti documentate mediante fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio.
La comunicazione deve essere inviata, in via telematica, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per la data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.
OGGETTO: Inps – Gestione separata (art. 2, L. 8 agosto 1995, n. 335) – Aliquote contributive e massimale per l’anno 2019
Con circolare n. 19 del 6/2/2019, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata dell’INPS per l’anno 2019.
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non pensionati:
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24,00%.
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per la quale la ripartizione tra associante e associato avviene in misura pari rispettivamente al 55% e al 45% dell’onere totale.
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata in qualità di lavoratori autonomi titolari di partita IVA l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi e il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
Per l’anno 2019 le aliquote di contribuzione sono applicabili, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla gestione separata, fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito di € 102.543,00.
Il minimale di reddito per l’anno 2019, che consente agli iscritti l’accredito dell’intero anno, è invece pari a € 15.878,00.
Oggetto: Certificazione Unica
Certificazione Unica “CU 2019” – Compilazione e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate – Scadenza 7/3/2018
E’ stata approvata la Certificazione Unica “CU 2019”, relativa all’anno 2018, dei redditi di lavoro dipendente ed equiparati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei corrispettivi derivanti da contratti di locazioni brevi.
In via esemplificativa, sono tenuti alla compilazione e invio della “CU 2019” i soggetti che nel 2018 hanno corrisposto somme e/o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25 bis, 25 ter e 29 del D.P.R. 600/73 e 33, c.4, del D.P.R 42/88 (quali, ad es., redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo e taluni redditi diversi, provvigioni, corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti d’appalto, indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma, indennità di esproprio e simili, somme liquidate a seguito di pignoramenti presso terzi), nonché contributi previdenziali e assistenziali, e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL e i corrispettivi derivanti da contratti di locazioni brevi.
Sono tenuti alla presentazione della Certificazione Unica anche i soggetti che hanno corrisposto compensi di lavoro autonomo rientranti in regimi agevolati, anche se non è stata effettuata la ritenuta.
Devono inoltre presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria e l'obbligo della denuncia nominativa.
La Certificazione Unica 2019 si compone di:
• un modello “ordinario” da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7/3/2019;
• un modello “sintetico” da consegnare al contribuente percettore delle somme entro il 31/3/2019.
La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il 31/10/2019, termine di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta Mod. 770.
Certificazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti nel corso del 2018 – Modello CUPE – Scadenza 31.03.2019
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15/1/2019, è stato approvato il nuovo schema da utilizzare per la certificazione degli utili societari e altri proventi equiparati corrisposti a decorrere dal 1/1/2018.
Nel nuovo schema di certificazione sono state recepite le disposizioni introdotte dalla L. 205/2017 che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata, con riferimento ai redditi di capitali percepiti dall’1/1/2018 dalle persone fisiche, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%. È tuttavia previsto un regime transitorio in base al quale si applicano le previgenti disposizioni per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino al 31/12/2017 (soggetti solari) la cui distribuzione è stata deliberata tra il 1/1/2018 e il 31/12/2022 (concorrenza alla base imponibile Irpef nella misura del 40%, 49,72% o 58,14%.
La certificazione deve essere rilasciata entro il 31/03/2019 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori nel 2018 di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES (Spa, Srl, etc.), residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti con esclusione degli utili e degli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostituiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 600/1973.
La certificazione va rilasciata anche per la distribuzione di riserve di capitale (es. riserve da sovrapprezzo azioni) che sono considerate utili o riserve di utili ai sensi dell’art. 47, c. 1, TUIR, D.P.R. 917/86.
La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 27 bis del D.P.R. 600/73.
La certificazione deve essere utilizzata dai percettori degli utili per indicare nella dichiarazione annuale dei redditi i proventi conseguiti.
La certificazione deve essere rilasciata anche per attestare i dati relativi a:
a) proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all’art. 44, c. 2, lett. a) del TUIR;
b) proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, c. 1, lett. f) del TUIR con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi;
c) agli interessi passivi riqualificati come dividendi per effetto dell’applicazione, alla società erogante, delle disposizioni previste dall’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31.12.2007);
d) utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ (società di investimento immobiliare quotate) e SIINQ (società di investimento immobiliare non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto.
1.Fogli di lavoro per la dichiarazione IVA annuale
In allegato alla presente Vi inviamo alcuni fogli di lavoro che potrete utilizzare per la raccolta dei dati necessari per la redazione della dichiarazione Iva annuale e per effettuare gli opportuni controlli con i progressivi annuali relativi alla liquidazione di detta imposta.
La dichiarazione Iva dell'anno 2018 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati dal 1° febbraio al 30 aprile 2019.
2.Termini per il versamento dell'IVA annuale
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 18 marzo (in quanto il 16/03/19 cade di sabato).
I contribuenti potranno versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241. Le rate dovranno essere di pari importo e la prima rata dovrà essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive dovranno essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e in ogni caso l’ultima rata non potrà essere versata oltre il 16.11. Sull’importo delle rate successive alla prima sarà dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata dovrà essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.
Il versamento potrà essere differito alla scadenza prevista dalla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, c. 1, primo periodo, D.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.
3.Compensazione di crediti IVA
Come già più volte in passato comunicato, la compensazione del credito IVA annuale, può essere effettuata per importi:
fino a 5.000 euro, liberamente;
superiori a 5.000 euro annui: a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA, se la stessa abbia ottenuto il visto di conformità (art. 35 D. Lgs. 241/97) o, in alternativa, sia sottoscritta dal soggetto che esercita il controllo contabile.
Per l’anno 2019 il limite massimo complessivo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili in F24 (ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/97) ovvero rimborsabile tramite conto fiscale, è di Euro 700.000,00.
L’articolo 25-bis, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, e successive modificazioni e integrazioni, sancisce espressamente che:
- le persone fisiche che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo, le società di persone, le associazioni fra artisti e professionisti, le società di capitali e i soggetti assimilati escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa;
- l'aliquota della predetta ritenuta di acconto è pari alla misura fissata dall'articolo 11 del TUIR, per il primo scaglione di reddito (attualmente pari al 23%).
Vi ricordiamo che per poter applicare nella misura ridotta prevista dall’art. 25bis, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (vale a dire applicando l’aliquota corrispondente al primo scaglione IRPEF sul 20% della base imponibile anziché sul 50%) la ritenuta d’acconto sulle provvigioni corrisposte per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, occorre che i soggetti percipienti attestino, attraverso apposita dichiarazione spedita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, che per l’espletamento del loro mandato si avvalgono, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi.
L’art. 27 del Decreto 175/2014 (“Decreto semplificazioni”) ha previsto che con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze verranno determinati nuovi criteri, termini e modalità per la presentazione della richiesta di applicazione della ritenuta ridotta e che la dichiarazione avrà validità sino a revoca.
In attesa dell’emanazione del Decreto, è stata pubblicata la circolare n. 31/E/2014 l’Agenzia delle entrate che ha fissato le regole da seguire nel periodo transitorio, prevedendo in particolare quanto segue:
• è possibile la trasmissione prevista dal D.M. 16 aprile 1983, anche tramite PEC, rispettando comunque i termini dal medesimo previsti (entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero entro i 15 giorni successivi da quello in cui si sono verificate le condizioni, ovvero entro 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o all’esecuzione della mediazione);
• la dichiarazione così trasmessa (mediante raccomandata o PEC), conserva validità ai fini dell’applicazione della ritenuta ridotta anche oltre l’anno cui si riferisce (ovvero le dichiarazioni inviate entro il 31/12/2018, o entro i 15 giorni successivi al verificarsi dei presupposti/alla stipula dei contratti o all’esecuzione della mediazione, conservano validità fino alla perdita dei requisiti);
• permane l’obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano;
• la sanzione amministrativa prevista in caso di omissione si applica anche in caso di dichiarazione non veritiera (dati incompleti o non veritieri) circa la sussistenza dei presupposti per usufruire dell’aliquota ridotta (anche alle dichiarazioni inviate prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo si applicherà, se più favorevole, la nuova sanzione, salvo che il provvedimento d’irrogazione della pena pecuniaria sia divenuto definitivo).
Alla luce di tali indicazioni occorre quindi ricordare che:
• coloro che hanno già inviato la comunicazione entro il 31.12.2014, il 31.12.2015, il 31.12.2016 o il 31.12.2017, al fine di vedersi ancora riconosciuta la riduzione delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2018, non dovranno più ripresentarla posto che la stessa conserva validità fino a revoca;
• coloro che non hanno ancora inviato la comunicazione dovranno, al fine di ottenere dal proprio mandante una riduzione della misura delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2019, procedere all’invio della stessa entro il prossimo 31 dicembre secondo le modalità sopra descritte;
• nel caso in cui le condizioni previste per l’applicazione della minore ritenuta si verifichino nel corso del 2018, il percipiente le provvigioni deve presentare una dichiarazione al committente, preponente o mandante, entro quindici giorni dal verificarsi delle predette variazioni, con le modalità sopra specificate. Entro lo stesso termine (15 giorni) devono essere dichiarate le variazioni in corso d’anno che fanno venire meno le condizioni per l’applicazione della ritenuta ridotta (articolo 3, del D.M. 16.04.1983).
Breve excursus della disciplina fiscale degli omaggi fatti ai clienti e ai dipendenti, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini delle imposte indirette.
Omaggi a clienti da parte di imprese
Il costo di acquisto dei beni da destinarsi a omaggio costituisce spesa di rappresentanza deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell'art. 108 del Tuir, nella misura prevista dal D.M. 19.11.2008, ossia, la deducibilità di dette spese, nel periodo d'imposta di sostenimento, è commisurata all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:
a) all'1,5% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
b) allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
c) allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni
Soltanto per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 50,00 è prevista l'integrale deducibilità dal reddito e la piena detraibilità della relativa Iva assolta.
L’Iva non detratta costituisce onere accessorio di diretta imputazione al costo e costituisce, di conseguenza, incremento di valore del costo del bene destinato a essere omaggiato.
Al momento della consegna degli omaggi l'operazione è fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2, comma 2, numero 4) D.P.R. 633/72 per cui nessun adempimento è richiesto.
Nel particolare caso di omaggio di beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa la cessione è rilevante ai fini Iva. In questo caso sarà possibile ricorrere, alternativamente, alla seguente documentazione: fattura (con o senza rivalsa dell'Iva) oppure autofattura per omaggi (senza possibilità di rivalsa dell'Iva) oppure annotazione in apposito registro degli omaggi (senza possibilità di rivalsa dell'Iva).
L'Iva sugli omaggi per la quale non viene esercitata la rivalsa rappresenta per il cedente un costo indeducibile.
Come precisato dalla stessa Amministrazione finanziaria, al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio occorre fare riferimento:
- al regalo nel suo complesso (ad esempio un cesto natalizio) e non ai singoli beni che lo compongono;
- al costo di acquisto del bene comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione (es. iva indetraibile, costi di trasporto, ecc.…).
Omaggi a clienti da parte di professionisti
Se il soggetto che cede beni a titolo di omaggio è un professionista titolare di reddito di lavoro autonomo ai fini Iva la cessione costituisce sempre un’operazione fuori campo Iva. L’Iva assolta sull’acquisto è detraibile solo se il costo unitario dei beni non supera euro 50,00.
Ai fini reddituali la cessione gratuita non genera in capo al professionista componenti positivi, mentre l’acquisto dei beni costituisce sempre una spesa di rappresentanza deducibile nel periodo di imposta in cui viene sostenuto (principio di cassa) nel limite dell’1% dei compensi percepiti.
Omaggi a dipendenti
Le spese sostenute dall'impresa o professionista datore di lavoro per acquistare gli omaggi da destinare ai dipendenti sono deducibili dal reddito e costituisce spesa per prestazioni di lavoro dipendente (ai sensi dell’art. 95, comma 1, per le imprese, e dell'art. 54 del Tuir per i professionisti). L’art. 95 considera deducibili le spese a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti, purché non siano riferite alle spese di cui all’art.100, comma 1, TUIR (istruzione, educazione, ecc.), in quanto queste ultime sono deducibili dal reddito d’impresa per un ammontare non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Gli omaggi a dipendenti di beni non oggetto dell’attività d’impresa non sono rilevanti ai fini IVA, e l’IVA sull’acquisto di tali beni è indetraibile, indipendentemente dal costo unitario del bene.
Per il prestatore di lavoro subordinato gli omaggi ricevuti sono esclusi dalla base imponibile Irpef qualora contemporaneamente:
Nel caso in cui l'attribuzione dell'omaggio non rispetti le sopraelencate condizioni 1) e 2), al superamento della soglia di euro 258,23 diviene reddito imponibile in capo al dipendente l'intero ammontare dell'omaggio ricevuto.
Si riportano di seguito alcune tabelle riepilogative.
OMAGGI A CLIENTI DI BENI CHE NON RIENTRANO
NELL’ATTIVITA’ PROPRIA DELL’IMPRESA
TIPOLOGIA | IMPOSTE DIRETTE | IVA |
Beni di valore unitario[1] (Iva esclusa) inferiore o uguale a Euro 50,00 | Spese per omaggi interamente deducibili |
Acquisto: IVA detraibile Cessione: Fuori campo art. 2, comma 2, numero 4) DPR 633/72 |
Beni di valore unitario (Iva esclusa) superiore Euro 50,00 | Spese di rappresentanza deducibile nel limite valori D.M. 19.11.2008 |
Acquisto: IVA indetraibile Cessione: Fuori campo art. 2, comma 2, numero 4) DPR 633/72 (C.M. 188/E del 16.07.1998) |
OMAGGI A CLIENTI DI BENI CHE RIENTRANO NELL’ATTIVITA’ PROPRIA DELL’IMPRESA
TIPOLOGIA | IMPOSTE DIRETTE | IVA |
Beni di valore unitario (Iva esclusa) inferiore o uguale a Euro 50,00 | Spese per omaggi interamente deducibili |
Acquisto: IVA detraibile Cessione: Soggetta ad IVA Con rivalsa Iva: emettere DDT + fattura, ovvero fattura immediata. Senza rivalsa Iva: emettere DDT + a scelta: - Autofattura (anche riepilogativa mensile); - Registro omaggi. |
Beni di valore unitario (Iva esclusa) superiore a Euro 50,00 | Spese di rappresentanza deducibile nel limite valori D.M. 19.11.2008 |
OMAGGI AI DIPENDENTI |
||
TIPOLOGIA | IMPOSTE DIRETTE | IVA |
Beni non rientranti nell’attività dell’impresa indipendentemente dal valore unitario | Oneri personale dipendente interamente deducibili |
Acquisto: IVA indetraibile (tesi prevalente) Cessione: Fuori campo art. 2 c. 2 n. 4) DPR 633/72 E’ opportuno emettere DDT con causale “cessione omaggio- fuori campo I.V.A. ex art. 2 c.2 n. 4) DPR 633/72” |
Beni che rientrano nella propria attività indipendentemente dal valore | Oneri personale dipendente interamente deducibili |
Acquisto: IVA detraibile Cessione: soggetta a iva con fattura oppure con autofattura. |
Spese alberghiere e somministrazione alimenti e bevande offerte alla generalità o a categorie di dipendenti in occasione di ricorrenze (purché inerenti e diverse da spese di rappresentanza) |
75% nei limiti del 5 per mille del costo del lavoro |
Acquisto: IVA detraibile purché regolarmente fatturate |
OMAGGI DA PARTE DI PROFESSIONISTI |
||
TIPOLOGIA | IMPOSTE DIRETTE | IVA |
Beni ceduti di valore unitario (Iva esclusa) inferiore a Euro 50,00 | Spese di rappresentanza deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta |
Acquisto: IVA detraibile Cessione: fuori campo IVA art. 2, comma 2, n. 4) DPR 633/72 |
Beni ceduti di valore unitario (Iva inclusa) uguale o superiore a Euro 50,00 |
Acquisto: IVA indetraibile Cessione: fuori campo IVA art. 2, comma 2, n. 4) DPR 633/72 |
Rammentiamo che al fine di provare l’inerenza delle spese sostenute l’impresa deve dare dimostrazione della destinazione dei beni da omaggiare.
A tale scopo può essere adottata una delle seguenti soluzioni:
- DDT con causale “cessione gratuita”;
- istituzione di un registro di carico e scarico con indicazione delle generalità del destinatario;
- qualora il valore dei beni risulti significativo, indicazione in un verbale del Consiglio di Amministrazione della decisione di procedere all’acquisto dei beni da omaggiare, nonché della loro destinazione.
[1] Per valore si intende il valore normale così come definito ai fini delle imposte dirette