Oggetto: Certificazione Unica
Certificazione Unica “CU 2019” – Compilazione e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate – Scadenza 7/3/2018
E’ stata approvata la Certificazione Unica “CU 2019”, relativa all’anno 2018, dei redditi di lavoro dipendente ed equiparati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei corrispettivi derivanti da contratti di locazioni brevi.
In via esemplificativa, sono tenuti alla compilazione e invio della “CU 2019” i soggetti che nel 2018 hanno corrisposto somme e/o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25 bis, 25 ter e 29 del D.P.R. 600/73 e 33, c.4, del D.P.R 42/88 (quali, ad es., redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo e taluni redditi diversi, provvigioni, corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti d’appalto, indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma, indennità di esproprio e simili, somme liquidate a seguito di pignoramenti presso terzi), nonché contributi previdenziali e assistenziali, e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL e i corrispettivi derivanti da contratti di locazioni brevi.
Sono tenuti alla presentazione della Certificazione Unica anche i soggetti che hanno corrisposto compensi di lavoro autonomo rientranti in regimi agevolati, anche se non è stata effettuata la ritenuta.
Devono inoltre presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria e l'obbligo della denuncia nominativa.
La Certificazione Unica 2019 si compone di:
• un modello “ordinario” da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7/3/2019;
• un modello “sintetico” da consegnare al contribuente percettore delle somme entro il 31/3/2019.
La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il 31/10/2019, termine di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta Mod. 770.
Certificazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti nel corso del 2018 – Modello CUPE – Scadenza 31.03.2019
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15/1/2019, è stato approvato il nuovo schema da utilizzare per la certificazione degli utili societari e altri proventi equiparati corrisposti a decorrere dal 1/1/2018.
Nel nuovo schema di certificazione sono state recepite le disposizioni introdotte dalla L. 205/2017 che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata, con riferimento ai redditi di capitali percepiti dall’1/1/2018 dalle persone fisiche, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%. È tuttavia previsto un regime transitorio in base al quale si applicano le previgenti disposizioni per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino al 31/12/2017 (soggetti solari) la cui distribuzione è stata deliberata tra il 1/1/2018 e il 31/12/2022 (concorrenza alla base imponibile Irpef nella misura del 40%, 49,72% o 58,14%.
La certificazione deve essere rilasciata entro il 31/03/2019 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori nel 2018 di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES (Spa, Srl, etc.), residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti con esclusione degli utili e degli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostituiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 600/1973.
La certificazione va rilasciata anche per la distribuzione di riserve di capitale (es. riserve da sovrapprezzo azioni) che sono considerate utili o riserve di utili ai sensi dell’art. 47, c. 1, TUIR, D.P.R. 917/86.
La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 27 bis del D.P.R. 600/73.
La certificazione deve essere utilizzata dai percettori degli utili per indicare nella dichiarazione annuale dei redditi i proventi conseguiti.
La certificazione deve essere rilasciata anche per attestare i dati relativi a:
a) proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all’art. 44, c. 2, lett. a) del TUIR;
b) proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, c. 1, lett. f) del TUIR con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi;
c) agli interessi passivi riqualificati come dividendi per effetto dell’applicazione, alla società erogante, delle disposizioni previste dall’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31.12.2007);
d) utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ (società di investimento immobiliare quotate) e SIINQ (società di investimento immobiliare non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto.