OGGETTO: Nuova Informativa in Nota integrativa sulle Somme incassate dalla Pubblica Amministrazione
La Legge 4/8/2017 n. 124, articolo 1, comma 125 (Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità) ha previsto che:
A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente.
Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.208.
Con la Circolare n. 2 del 11 gennaio 2019 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 1449/2018 ha precisato che tale obbligo informativo riguarderebbe non solo le somme ricevute dalle imprese a titolo di contributi pubblici, ma anche i corrispettivi ricevuti da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società da esse controllate a fronte di prestazioni di servizi e cessioni di beni.
Pertanto, dalla lettura della norma, della circolare e del parere del Consiglio di Stato si desume che dal 2019 e quindi già dal Bilancio chiuso al 31/12/2018, nella Nota Integrativa:
- debbono essere indicate anche le somme erogate dalla P.A. che abbiano la natura di un corrispettivo di un servizio o di una cessione di beni;
- il criterio da utilizzare sia quello di cassa (somme incassate dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno cui il bilancio si riferisce, a prescindere dall’anno di competenza delle operazioni)
- le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata;
- data di incasso;
- causale.
Si fa in proposito rilevare che l’obbligo di indicare per ogni singola somma incassata la relativa causale pone un delicato e complesso problema di coordinamento tra il criterio di cassa e quello di competenza in quanto per ogni singolo incasso sarà necessario indicare il riferimento al contratto-rapporto dal quale detto incasso trae origine.
Per dovere di completezza delle informazioni segnaliamo che, in data 22 febbraio 2019, l’Assonime ha pubblicato, sull’argomento la circolare n. 5 nella quale, nel commentare in modo puntuale la disciplina in oggetto, si esprime per una esclusione delle somme ricevute dalle imprese a titolo di corrispettivo di lavori pubblici, servizi e forniture. Tuttavia conclude confermando che, stante la vigente normativa, tale obbligo va rispettato, pena la pesante sanzione di restituzione delle somme ricevute, auspicando tuttavia un intervento di modifica della normativa.