OGGETTO: Assolvimento imposta di bollo
Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sui documenti informatici deve avvenire, con modalità virtuale, con le seguenti scadenze:
- Per le fatture elettroniche emesse nel 2018 entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, quindi entro il 30 aprile 2019;
- Per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019 il pagamento dovrà essere effettuato, con riferimento a ciascun trimestre, entro il giorno 20 del primo mese successivo e non più entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio:
Periodo di riferimento | Scadenza versamento imposta di bollo |
I trimestre 2019 | Entro 23/04/2019 (in quanto il 20 cade di sabato e il 22 è festivo) |
II trimestre 2019 | Entro il 22/07/2019 (in quanto il 20 cade di sabato) |
III trimestre 2019 | Entro il 21/10/2019 (in quanto il 20 cade di domenica) |
IV trimestre 2019 | Entro il 20/01/2020 |
Sarà l’Agenzia delle Entrate a rendere disponibile nell’area riservata del contribuente (soggetto passivo IVA) l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta in base ai dati delle fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio (Sdi).
L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consentirà agli interessati di pagare l’imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa.
Il codice tributo è “2501” denominato “imposta di bollo su libri registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del Decreto 17 giugno 2014”.
Le fatture elettroniche devono riportare la dizione: “imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi art. 6 D.M. 17.6.2014”, valorizzando il campo “Dati bollo” nella sezione “dati generali” del file xml, con l’importo dell’imposta.
La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell’imposta di bollo (D.P.R. del 26.10.1972 n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:
Classificazione | Fattispecie | Norma IVA | Per importi > € 77,47 |
Imponibili | Aliquota zero | Art. 74 co. 7 e 8 DPR 633/72 | Non soggetto a bollo |
Imponibili | Altre aliquote | Non soggetto a bollo | |
Esenti | Art. 10 DPR 633/72 | Imposta di bollo € 2,00 | |
Non imponibili | Esportazioni | Art. 8 e 8bis DPR 633/72 | Non soggetto a bollo |
Non imponibili | Cessioni intra UE | Art. 41 D.L. 331/1993 | Non soggetto a bollo |
Non imponibili | Esportatori abituali | Art. 8 lett. c) DPR 633/72 | Imposta di bollo € 2,00 |
Non imponibili | Altre assimilate | Art. 72 DPR 633/72 | Imposta di bollo € 2,00 |
Reverse charge | Art. 17, comma 5 e 6 DPR 633/72 | Non soggetto a bollo | |
Escluse | Art. 15 DPR 633/72 | Imposta di bollo € 2,00 | |
Fuori campo IVA | Artt. 2, 3, 4, 5, 7, 7bis e 7ter DPR 633/72 | Imposta di bollo € 2,00 | |
Fuori campo IVA | Regime minimi e forfettario | Imposta di bollo € 2,00 |
Sulle fatture di importo inferiore a euro 77,47 la marca da bollo non va mai applicata. Tuttavia, se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a euro 77,47 (C.M. 2.01.1984, n. 301333 e R.M. 3.07.2001, n. 98).
Per i contribuenti che non hanno l’obbligo di emettere la fattura elettronica (ad es. in regime forfettario 2019 o soggetti esonerati, quali gli operatori sanitari), oppure che devono assolvere l’imposta in relazione ad altre tipologie di documenti “non informatici”, possono scegliere di assolvere l’imposta con il pagamento del bollo virtuale sulle fatture cartacee/pdf o sugli altri atti e documenti, previa richiesta di autorizzazione all’Agenzia delle Entrate, secondo la procedura prevista dagli articoli 15 e 15-bis, del D.P.R. n. 642/1972.