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Studio Frasnedi

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Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 29190, pubblicato il 5/2/2018, sono recepite alcune disposizioni finalizzate a semplificare la compilazione e la trasmissione dello “spesometro” (quali, ad esempio, il numero dei dati da trasmettere e l’invio dei dati del documento riepilogativo per le fatture di importo inferiore a 300 euro).

Per questo motivo il termine del 28 febbraio 2018 per l’invio dei dati delle fatture nel secondo semestre 2017 è differito al 6/4/2018.

Rimane confermata la scadenza del 28 febbraio 2018 per l’invio telematico della comunicazione della Liquidazione periodica Iva del quarto trimestre 2017.

  1. Seguito a nostra precedente circolare n. 28/2017 del 28.12.2017
  2. Chiarimenti per le liquidazioni periodiche mensili o trimestrali.

1. Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate (AdE) 1/E/2018 del17 gennaio, sono finalmente arrivati i tanto attesi chiarimenti in materia di detrazione dell’Iva, dopo le novità introdotte con il D.L. 50/2017.

Come noto, infatti, a seguito del richiamato intervento riformatore, larticolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972 prevede oggi che il diritto alla detrazione Iva “sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

Sempre con il D.L. 50/2017, poi, è stato anche riformulato l’articolo 25, comma 1, D.P.R. 633/1972, il quale oggi prevede che la fattura di acquisto debba essere annotata “in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.

Con la circolare AdE 1/E/2018, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che “il coordinamento tra le due norme non possa che essere ispirato ai principi dettati per il diritto alla detrazione dal legislatore unionale, così come declinati dalla Corte di Giustizia… L’applicazione dei principi unionali determina quindi, in sede di coordinamento delle norme interne (articoli 19, comma 1, e 25, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, come riformulati dal D.L. n. 50), che il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione 

i) (sostanziale) dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e

ii) (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 del menzionato d.P.R. n. 633. É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall’art. 25, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni”.

 Pertanto, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo – ai sensi del citato art. 25, primo periodo – in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.

“Ciò premesso, si analizzano, di seguito, alcune ipotesi operative espressamente previste e disciplinate nella richiamata Circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Si riporta di seguito il testo di detta Circolare n. 1/E/2018.

Si ponga il caso di un imprenditore (che effettua le liquidazioni dell’imposta mensilmente) che acquisti dei beni il 20 dicembre 2017, con consegna della merce accompagnata dalla relativa fattura nello stesso mese. L’imposta a credito, relativa a tale cessione di beni, confluirà, previa registrazione della fattura di acquisto nel 2017, nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017 (da eseguire il 16 gennaio 2018), dal momento che nel mese di dicembre i) i beni sono stati consegnati e ii) la fattura è stata ricevuta e registrata dal soggetto passivo cessionario.

Il medesimo soggetto che, avendo ricevuto la fattura relativa allo stesso acquisto entro il 31 dicembre 2017, non abbia annotato la stessa nel 2017, potrà registrare il documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2017) in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.”

Nella diversa ipotesi in cui il soggetto passivo – avendo acquistato e pagato servizi nel mese di dicembre 2017 - riceva la fattura (emessa nel 2017) il 20 gennaio 2018, potrà esercitare il diritto alla detrazione, previa registrazione della stessa, nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2018, da effettuarsi entro il 16 febbraio 2018 (pur nel rispetto delle condizioni cui il diritto alla detrazione era assoggettato nel 2017).

In ossequio ai principi dello Statuto del contribuente e in considerazione del fatto che i chiarimenti sopra riportati intervengono in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell’IVA relativa al mese di dicembre 2017), sono fatti salvi e non saranno sanzionabili i comportamenti - adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica - difformi rispetto alle indicazioni fornite con il presente documento di prassi. Si fa riferimento, in particolare, ai soggetti passivi che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l’imposta a credito, esposta nei predetti documenti contabili, alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017.

Risulta pertanto espressamente confermata dall’Agenzia delle Entrate la validità e la correttezza del comportamento suggerito nella nostra circolare n. 82/2017 secondo la quale:

”Si ritiene che le fatture aventi esigibilità  nel 2017 (in quanto emesse entro il 31.12.2017) e ricevute entro il 16.01.2018 possano essere registrate nel registro IVA degli acquisti dell’anno 2017 ed essere ricomprese nella liquidazione Iva del mese di dicembre 2017”.

Nel caso, invece, in cui il contribuente, pur avendo ricevuto fatture emesse  nel 2017 entro la fine dello stesso anno, non le abbia tuttavia annotate nel registro degli acquisti entro il 31.12.2017, in tal caso per poter ottenere la detrazione dell’IVA risultante da tali fatture dovrà annotarle in un apposito registro IVA sezionale (del registro degli acquisti) riservato alla registrazione di tutte le fatture ricevute nell’anno 2017 ma non detratte nella liquidazione IVA del mese di dicembre 2017. La detrazione dell’IVA relativa a dette fatture potrà essere operata esclusivamente inserendo le stesse nella dichiarazione annuale IVA per il 2017 da presentare entro il 30.04.2018.

Diversamente da quanto indicato nella nostra circolare n. 28/2017 la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2018 ha precisato, in coerenza con i principi comunitari sopra indicati, che per le fatture emesse nel 2017 ma ricevute dopo il 16.01.2018 – ad esempio il 20 Gennaio 2018 – il contribuente potrà esercitare il diritto di detrazione, previa registrazione della stessa nel “normale” registro iva degli acquisti nel mese di ricevimento (Gennaio 2018 nell’esempio), nella liquidazione IVA relativa al mese di Gennaio 2018 da effettuarsi entro il 16 Febbraio 2018.

2. Chiarimenti per le liquidazioni periodiche mensili o trimestrali;

Per effetto di quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/E 2018, con decorrenza dalla liquidazione Iva del mese di Gennaio 2018 i contribuenti potranno detrarre l’IVA nell’ambito di detta liquidazione solo ed esclusivamente per le fatture ricevute entro il 31  Gennaio 2018 e registrate entro la stessa data nel registro IVA degli acquisti mentre l’IVA sulle fatture passive ricevute dal 1° Febbraio 2018 potrà essere correttamente detratta solo nella liquidazione Iva relativa al mese di Febbraio.

Ne consegue che da ora in avanti non sarà più tollerata la prassi operativa utilizzata da molti contribuenti di proseguire le registrazioni contabili di un determinato mese (ad esempio Gennaio 2018) per alcuni giorni del mese successivo al fine di ricondurre le fatture ricevute nei primi giorni del mese successivo (Febbraio nell’esempio) nella liquidazione IVA del precedente mese di Gennaio 2018.

Si sottolinea che tale modo di procedere potrà essere sanzionato  per indebita (anticipazione della) detrazione IVA e conseguente (eventuale) omesso versamento dell’IVA.

Da ora in avanti diventa quindi molto importante la data di ricevimento delle fatture passive che dovrà pertanto essere debitamente documentata e comprovata in tutti i modi possibili ad evitare che l’Agenzia delle Entrate, in sede di controlli e/o verifiche (effettuati anche utilizzando i dati del c.d. spesometro), possa contestare l’indebita (anticipazione della) detrazione IVA che, soprattutto a fine anno, può assumere la veste di una violazione di carattere sostanziale con conseguente applicazione delle sanzioni di legge per indebita detrazione dell’IVA, per infedele dichiarazione IVA e per l’eventuale omesso versamento dell’IVA.

 

 

 

L’art. 2 del D.L. N. 50/2017 (convertito nella legge n. 96/2017) ha apportato importanti modifiche alla “legge IVA” (DPR n. 633/72 e s.m.i.) relativamente ai termini, che vengono drasticamente ridotti, entro i quali può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA sulle operazioni di acquisto di beni e di servizi documentati con fatture e bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.
Non abbiamo fino ad ora inviato alcuna comunicazione al riguardo in quanto era prevista e attesa – essendo stata sollecitata da più parti come necessaria, anche per la possibile incompatibilità della sopra richiamata disposizione con le direttive CEE in materia di IVA – la modifica delle disposizioni dell’art. 2 del D.L. n. 50/2017. Ma né il D.L. n. 148/2017 né la legge di stabilità per il 2018 (già “finanziaria”) hanno purtroppo previsto tale modifica.

1) NUOVO TERMINE PER ESERCITARE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IVA

A’ sensi del primo comma dell’art. 19 della “legge IVA”, come modificato dall’art. 2 del D.L. n. 50/2017, “il diritto alla detrazione dell’imposta (IVA) relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”.
Le modifiche apportate dall’art. 2 del D.L. n. 50/2017 esplicano effetti anche sui termini di esercizio della detrazione IVA relativi alle note di variazione in diminuzione (note di accredito) emesse ai sensi dell’art. 26, comma 2, della “legge IVA”.

MOMENTO IN CUI L’IMPOSTA DIVIENE ESIGIBILE
1.A) L’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate determinato a’ sensi di quanto previsto dall’art. 6 della “legge IVA” (intitolato “Effettuazione delle operazioni”).
Le cessioni di beni mobili – per fare il caso più frequente – si considerano effettuate nel momento della consegna o spedizione mentre le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.
Se anteriormente al verificarsi degli eventi sopra indicati sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura emessa o a quella del pagamento.


NUOVO TERMINE PER ESERCITARE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IVA

1.B) E’ importante rilevare che l’art. 19, come modificato dal D.L. n. 50/2017, prevede che la detrazione dell’IVA relativa alle fatture di acquisto aventi esigibilità nell’anno 2017 – come sopra determinata – possa essere esercitata, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e non entro il termine di presentazione di detta dichiarazione.

2) NUOVO TERMINE PER REGISTRARE LE FATTURE DI ACQUISTO.

In base alla nuova formulazione dell’art. 25 della “legge IVA” prevista dal D.L. n. 50/2017 le fatture di acquisto e le bollette doganali emesse a partire dall’1.01.2017 devono essere annotate nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione delle fatture/bollette doganali.

Esiste quindi un evidente difetto di coordinamento tra le modifiche apportate all’art. 19 e quelle apportate all’art. 25 della “legge IVA”.
Per fare un esempio, l’annotazione nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 di una fattura emessa nel 2017 ma ricevuta (per qualsiasi motivo) solo nel mese di Maggio 2018 sarebbe “regolare” ai sensi dell’art. 25 (in quanto effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di ricezione della fattura) ma NON CONSENTIREBBE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE della imposta indicata in fattura considerato che la detrazione dell’IVA ai sensi dell’art. 19 può essere esercitata al più tardi CON LA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ANNO IN CUI IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE E’ SORTO (e quindi con la dichiarazione IVA relativa al 2017 nella fattispecie trattandosi di fattura emessa nel 2017 e, come tale, divenuta esigibile in tale anno).

3) PROBLEMATICHE SPECIFICHE PER LA DETRAZIONE DELL’IVA ESPOSTA NELLE FATTURE EMESSE NEL 2017 E RICEVUTE NEL 2018

Si ritiene che le fatture aventi esigibilità nel 2017 (in quanto emesse entro il 31.12.2017) e ricevute entro il 16.01.2018 possano essere registrate nel registro IVA degli acquisti dell’anno 2017 ed essere ricomprese nella liquidazione iva del mese di dicembre 2017.
E’ quindi importante sollecitare i propri fornitori ad inviare nel più breve tempo possibile le fatture emesse alla fine dell’anno 2017 per forniture di beni e/o per prestazioni di servizi al fine di poterne consentire l’inserimento nella liquidazione IVA del mese di Dicembre 2017.
Per le fatture che dovessero comunque pervenire dopo il 16.01.2018, l’unica possibilità che rimane di poter detrarre l’IVA addebitata in tali fatture (secondo il nuovo testo dell’art. 19) è quella di provvedere all’inserimento di dette fatture – manualmente se non sarà possibile adeguare in tempo i programmi software contabili – nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2017 da presentare entro il 30.04.2018. Ciò anche se le prime bozze del modello di dichiarazione IVA 2018 per il 2017 non prevedono, allo stato, un campo specifico in cui indicare l’IVA detraibile relativa a dette fatture. Se non sarà possibile agire in altro modo, l’IVA relativa a dette fatture dovrà essere indicata in dichiarazione nel campo riservato agli ARROTONDAMENTI.
Resta fermo che le suddette fatture (quelle emesse nel 2017 ma ricevute dopo il 16.01.2018) dovranno essere comunque registrate nel registro IVA acquisti (art. 25) nel 2018 ma apponendo un “codice” che preveda, ai soli fini dell’IVA, la indetraibilità dell’IVA nelle stesse indicata ad evitare che si verifichi una duplicazione della detrazione IVA (nella dichiarazione Iva 2018 per il 2017 e nella liquidazione periodica mensile del 2018 in cui dette fatture saranno state annotate nel registro IVA degli acquisti).
Infine una considerazione sulle note di credito da emettere a clienti per i c.d. “sconti di fine anno”: se le note di credito dovessero essere emesse nel 2018 si consiglia di emetterle senza applicazione dell’IVA. Lo storno dell’IVA su dette note di credito è infatti un diritto e non un obbligo secondo quanto disposto dal 2° comma dell’art. 26 della “Legge IVA”).
Questo perché ,trattandosi comunque di operare una detrazione di imposta (“il cedente ha il diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispondente alla variazione”, recita infatti l’art. 26, 2° comma) riguardante la rettifica di operazioni effettuate nel 2017, potrebbero essere ritenute applicabili, anche nelle fattispecie, le nuove regola circa la limitazione temporale – e le modalità procedurali sopra indicate – con cui procedere alla detrazione dell’IVA che dovesse eventualmente essere indicata nelle note di credito.
Ci riserviamo di fornire ulteriori informazioni sui temi trattati nella presente non appena ci saranno chiarimenti ministeriali in proposito.

Dal 1° gennaio 2018, la misura del saggio degli interessi legali previsto dall'art. 1284 del Cod. Civ. è fissata allo 0,3% in ragione d'anno, in base al DM del 13/12/2017 del MEF pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15/12/2017.

L’articolo 25-bis, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, e successive modificazioni e integrazioni, sancisce espressamente che:
- le persone fisiche che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo, le società di persone, le associazioni fra artisti e professionisti, le società di capitali e i soggetti assimilati escluse     le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di                     rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta     sul reddito delle persone giuridiche, dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa;
- l'aliquota della predetta ritenuta di acconto è pari alla misura fissata dall'articolo 11 del TUIR, per il primo scaglione di reddito (attualmente pari al 23%).

Vi ricordiamo che per poter applicare nella misura ridotta prevista dall’art. 25bis, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (vale a dire applicando l’aliquota corrispondente al primo scaglione IRPEF sul 20% della base imponibile anziché sul 50%) la ritenuta d’acconto sulle provvigioni corrisposte per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, occorre che i soggetti percipienti attestino, attraverso apposita dichiarazione spedita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, che per l’espletamento del loro mandato si avvalgono, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi.
L’art. 27 del Decreto 175/2014 (“Decreto semplificazioni”) ha previsto che con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze verranno determinati nuovi criteri, termini e modalità per la presentazione della richiesta di applicazione della ritenuta ridotta e che la dichiarazione avrà validità sino a revoca.
In attesa dell’emanazione del Decreto, è stata pubblicata la circolare n. 31/E/2014 l’Agenzia delle entrate che ha fissato le regole da seguire nel periodo transitorio, prevedendo in particolare quanto segue:
• è possibile la trasmissione prevista dal D.M. 16 aprile 1983, anche tramite PEC, rispettando comunque i termini dal medesimo previsti (entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante       lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero entro i 15 giorni successivi da quello in cui si sono verificate le condizioni, ovvero entro 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o   all’esecuzione della mediazione);
• la dichiarazione così trasmessa (mediante raccomandata o PEC), conserva validità ai fini dell’applicazione della ritenuta ridotta anche oltre l’anno cui si riferisce (ovvero le dichiarazioni           inviate entro il 31/12/2017, o entro i 15 giorni successivi al verificarsi dei presupposti/alla stipula dei contratti o all’esecuzione della mediazione, conservano validità fino alla perdita dei             requisiti);
• permane l’obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano;
• la sanzione amministrativa prevista in caso di omissione si applica anche in caso di dichiarazione non veritiera (dati incompleti o non veritieri) circa la sussistenza dei presupposti per               usufruire dell’aliquota ridotta (anche alle dichiarazioni inviate prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo si applicherà, se più favorevole, la nuova sanzione, salvo che il provvedimento       d’irrogazione della pena pecuniaria sia divenuto definitivo).

Alla luce di tali indicazioni occorre quindi ricordare che:
• coloro che hanno già inviato la comunicazione entro il 31.12.2014, il 31.12.2015 o il 31.12.2016, al fine di vedersi ancora riconosciuta la riduzione delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni     riconosciute nel 2017, non dovranno più ripresentarla posto che la stessa conserva validità fino a revoca;
• coloro che non hanno ancora inviato la comunicazione dovranno, al fine di ottenere dal proprio mandante una riduzione della misura delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute     nel 2018, procedere all’invio   della stessa entro il prossimo 31 dicembre secondo le modalità sopra descritte;
• nel caso in cui le condizioni previste per l’applicazione della minore ritenuta si verifichino nel corso del 2017, il percipiente le provvigioni deve presentare una dichiarazione al committente,       preponente o mandante, entro quindici giorni dal verificarsi delle predette variazioni, con le modalità sopra specificate. Entro lo stesso termine (15 giorni) devono essere dichiarate le                 variazioni in corso d’anno che fanno venire meno le condizioni per l’applicazione della ritenuta ridotta (articolo 3, del D.M. 16.04.1983).

Friday, 22 December 2017 12:00

Circolare 25/2017 - OMAGGI NATALIZI

Si invia un breve excursus della disciplina fiscale degli omaggi fatti ai clienti e ai dipendenti, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini delle imposte indirette.

Omaggi a clienti da parte di imprese
Il costo di acquisto dei beni da destinarsi a omaggio costituisce spesa di rappresentanza deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell'art. 108 del Tuir, nella misura prevista dal D.M. 19.11.2008, ossia, la deducibilità di dette spese, nel periodo d'imposta di sostenimento, è commisurata all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:

a) all'1,5% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
b) allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
c) allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

Soltanto per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 50,00 è prevista l'integrale deducibilità dal reddito e la piena detraibilità della relativa Iva assolta.

L’Iva non detratta costituisce onere accessorio di diretta imputazione al costo e costituisce, di conseguenza, incremento di valore del costo del bene destinato a essere omaggiato.

Al momento della consegna degli omaggi l'operazione è fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2, comma 2, numero 4) D.P.R. 633/72 per cui nessun adempimento è richiesto.

Nel particolare caso di omaggio di beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa la cessione è rilevante ai fini Iva. In questo caso sarà possibile ricorrere, alternativamente, alla seguente documentazione: fattura (con o senza rivalsa dell'Iva) oppure autofattura per omaggi (senza possibilità di rivalsa dell'Iva) oppure annotazione in apposito registro degli omaggi (senza possibilità di rivalsa dell'Iva).

L'Iva sugli omaggi per la quale non viene esercitata la rivalsa rappresenta per il cedente un costo indeducibile.
Come precisato dalla stessa Amministrazione finanziaria, al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio occorre fare riferimento:
- al regalo nel suo complesso (ad esempio un cesto natalizio) e non ai singoli beni che lo compongono;
-  al costo di acquisto del bene comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione (es. iva indetraibile, costi di trasporto, ecc.…).

Omaggi a clienti da parte di professionisti
Se il soggetto che cede beni a titolo di omaggio è un professionista titolare di reddito di lavoro autonomo ai fini Iva la cessione costituisce sempre un’operazione fuori campo Iva. L’Iva assolta sull’acquisto è detraibile solo se il costo unitario dei beni non supera euro 50,00.

Ai fini reddituali la cessione gratuita non genera in capo al professionista componenti positivi, mentre l’acquisto dei beni costituisce sempre una spesa di rappresentanza deducibile nel periodo di imposta in cui viene sostenuto (principio di cassa) nel limite dell’1% dei compensi percepiti.

Omaggi a dipendenti
Le spese sostenute dall'impresa o professionista datore di lavoro per acquistare gli omaggi da destinare ai dipendenti sono deducibili dal reddito e costituiscono spesa per prestazioni di lavoro dipendente (ai sensi dell’art. 95, comma 1, per le imprese, e dell'art. 54 del Tuir per i professionisti). L’art. 95 considera deducibili le spese a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti, purché non siano riferite alle spese di cui all’art.100, comma 1, TUIR (istruzione, educazione, ecc.), in quanto queste ultime sono deducibili dal reddito d’impresa per un ammontare non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Gli omaggi a dipendenti di beni non oggetto dell’attività d’impresa non sono rilevanti ai fini IVA, e l’IVA sull’acquisto di tali beni è indetraibile, indipendentemente dal costo unitario del bene.

Per il prestatore di lavoro subordinato gli omaggi ricevuti sono esclusi dalla base imponibile Irpef qualora contemporaneamente:
1. vengano concessi alla generalità dei dipendenti o a particolari categorie;
2. vengano dati in occasione di festività o ricorrenze;
3. l'importo non superi euro 258,23 nell'anno; l'eventuale eccedenza costituisce reddito tassabile.
Nel caso in cui l'attribuzione dell'omaggio non rispetti le sopraelencate condizioni 1) e 2), al superamento della soglia di euro 258,23 diviene reddito imponibile in capo al dipendente l'intero ammontare dell'omaggio ricevuto.
Si riportano di seguito alcune tabelle riepilogative.

OMAGGI A CLIENTI DI BENI CHE NON RIENTRANO NELL’ATTIVITA’ PROPRIA DELL’IMPRESA 

TIPOLOGIA IMPOSTE DIRETTE IVA
Beni di valore unitario[1] (Iva esclusa) inferiore o uguale a Euro 50,00 Spese per omaggi interamente deducibili

Acquisto: IVA detraibile

Cessione: Fuori campo art. 2, comma 2, numero 4) DPR 633/72

Beni di valore unitario (Iva esclusa) superiore Euro 50,00 Spese di rappresentanza deducibile nel limite valori D.M. 19.11.2008

Acquisto: IVA indetraibile

Cessione: Fuori campo art. 2, comma 2, numero 4) DPR 633/72

(C.M. 188/E del 16.07.1998)

OMAGGI A CLIENTI DI BENI CHE RIENTRANO NELL’ATTIVITA’ PROPRIA DELL’IMPRESA 

TIPOLOGIA IMPOSTE DIRETTE IVA
Beni di valore unitario (Iva esclusa) inferiore o uguale a Euro 50,00 Spese per omaggi interamente deducibili

Acquisto: IVA detraibile

Cessione: Soggetta ad IVA

Con rivalsa Iva: emettere DDT + fattura, ovvero fattura immediata.

Senza rivalsa Iva: emettere DDT + a scelta:

- Autofattura (anche riepilogativa mensile);

- Registro omaggi.

Beni di valore unitario (Iva esclusa) superiore a Euro 50,00 Spese di rappresentanza deducibile nel limite valori D.M. 19.11.2008

 OMAGGI AI DIPENDENTI

TIPOLOGIA IMPOSTE DIRETTE IVA
Beni non rientranti nell’attività dell’impresa indipendentemente dal valore unitario Oneri personale dipendente interamente deducibili

Acquisto: IVA indetraibile (tesi prevalente)

Cessione: Fuori campo art. 2 c. 2 n. 4) DPR 633/72

E’ opportuno emettere DDT con causale “cessione omaggio- fuori campo I.V.A. ex art. 2 c.2 n. 4) DPR 633/72”

Beni che rientrano nella propria attività indipendentemente dal valore Oneri personale dipendente interamente deducibili

Acquisto: IVA detraibile

Cessione: soggetta a iva con fattura oppure con autofattura.

Spese alberghiere e somministrazione alimenti e bevande offerte alla generalità o a categorie di dipendenti in occasione di ricorrenze (purché inerenti e diverse da spese di rappresentanza)

75%

nei limiti del 5 per mille del costo del lavoro

Acquisto: IVA detraibile

purché regolarmente fatturate

OMAGGI DA PARTE DEI PROFESSIONISTI

TIPOLOGIA IMPOSTE DIRETTE IVA
Beni ceduti di valore unitario (Iva esclusa) inferiore a Euro 50,00 Spese di rappresentanza deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta

Acquisto: IVA detraibile

Cessione: fuori campo IVA art. 2, comma 2, n. 4) DPR 633/72

Beni ceduti di valore unitario (Iva inclusa) uguale o superiore a Euro 50,00

Acquisto: IVA indetraibile

Cessione: fuori campo IVA art. 2, comma 2, n. 4) DPR 633/72

 

 Rammentiamo che al fine di provare l’inerenza delle spese sostenute l’impresa deve dare dimostrazione della destinazione dei beni da omaggiare.

A tale scopo può essere adottata una delle seguenti soluzioni:
- DDT con causale “cessione gratuita”;
- istituzione di un registro di carico e scarico con indicazione delle generalità del destinatario;
- qualora il valore dei beni risulti significativo, indicazione in un verbale del Consiglio di Amministrazione della decisione di procedere all’acquisto dei beni da omaggiare, nonché della loro destinazione.

[1] Per valore si intende il valore normale così come definito ai fini delle imposte dirette

Friday, 22 December 2017 16:47

Circolare 24/2017 - LIBRI CONTABILI

La stampa dei libri contabili tenuti con sistemi meccanografici (libro giornale, registri iva, libro inventari) deve essere effettuata entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale. Le società aventi esercizio corrispondente all’anno solare, considerato che il termine originario di trasmissione del Modello redditi 2017 era il 31 ottobre 2017, devono pertanto stampare i registri entro la data del 31 gennaio 2018.
Per quanto riguarda la tenuta dei libri e registri sopra indicati, essi devono esclusivamente essere numerati progressivamente, a cura del contribuente, in ogni pagina con indicazione dell’anno di riferimento (es. 1/2016, 2/2016, …); è importante sottolineare come la numerazione non deve necessariamente essere eseguita preventivamente per l’intero libro e per tutto il periodo di imposta, ma può essere effettuata nel momento stesso di utilizzo delle pagine (RM 12 marzo 2002 n. 85/E).

Oltre all’obbligo di numerazione progressiva per anno solare, per il libro giornale e per quello inventari – ne sono esclusi quindi gli altri libri richiesti dalla normativa fiscale – è previsto l’obbligo di corresponsione dell’imposta di bollo di importo pari a euro 16 per ogni 100 pagine o frazione di esse (art. 16 Tariffa allegata A al D.p.r. 642/72) per le Srl e le Spa e di euro 32 per ogni 100 pagine per le Snc, Sas e ditte individuali.

Per quanto concerne la modalità di pagamento dell’imposta di bollo, essa può essere assolta mediante:
- applicazione di marche sulla prima pagina numerata;
- versamento con modello di pagamento F23 (codice tributo “458T imposta di bollo su libri e registri”) e riporto degli estremi della relativa ricevuta di pagamento sulla prima pagina numerata;
- versamento con modello di pagamento F24 (codice tributo “2501 Sezione Erario imposta di bollo su libri e registri”) e riporto degli estremi della relativa ricevuta di pagamento sulla prima pagina numerata.

Per quanto concerne invece la conservazione dei registri in via informatica con modalità sostitutiva, ricordiamo che il processo di conservazione dei documenti informatici si conclude con l’apposizione di un riferimento temporale, opponibile a terzi, sul pacchetto di archiviazione (o marca temporale), entro il termine di 3 mesi dalla scadenza della presentazione delle dichiarazione annuali.

L’imposta di bollo viene corrisposta in un’unica soluzione direttamente a saldo, sulla base dei documenti informatici effettivamente elaborati. La conservazione informatica dei documenti sconta l’imposta di bollo di 16 Euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.

Il decreto ministeriale del 17 giugno 2014 ha modificato anche le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sui documenti registrati e/o emessi durante l’anno, essendo dovuta in un’unica soluzione con modalità esclusivamente telematica mediante F24 on line, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Al fine di effettuare i predetti versamenti, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 106/2014, ha istituito il codice tributo 2501 denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”.

Si ricorda che gli esportatori abituali che intendono avvalersi del regime agevolativo devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento e consegnare la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, al fornitore o prestatore, ovvero in dogana, prima dell’effettuazione dell’operazione.

Si dovrà, come in precedenza, porre particolare attenzione alla verifica dell’importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione stessa (campo 2). Se l’esportatore abituale nello stesso periodo di riferimento vuole acquistare senza Iva per un importo superiore a quello indicato nella dichiarazione d’intento presentata ne deve produrre una nuova indicando esclusivamente l’ulteriore ammontare che si intende utilizzare rispetto a quello precedentemente riportato.

Il fornitore deve continuare a effettuare il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento prima di effettuare le operazioni non imponibili (ex art. 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633/72), al fine di non incorrere nelle sanzioni.

Thursday, 21 December 2017 16:33

Circolare 22/2017 - CONTABILITA' DI MAGAZZINO

La contabilità di magazzino deve essere tenuta a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente sono stati superati i seguenti limiti di ricavi e di rimanenze:

- Euro 5.164.568,99 per i ricavi;
- Euro 1.032.913,80 per le rimanenze finali di magazzino.

Tale obbligo cessa a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o delle rimanenze è stato inferiore ai predetti limiti.

Pertanto, con decorrenza dal periodo d’imposta 2018, potranno verificarsi le seguenti situazioni:

- contribuenti che nei periodi d’imposta 2015 e 2016 hanno superato entrambi i predetti limiti: attivazione della contabilità di magazzino dal periodo d’imposta 2018;
- contribuenti che solo in uno dei periodi d’imposta 2016 e/o 2017 hanno superato i predetti limiti: in questo caso non occorre attivare la contabilità di magazzino;
- contribuenti già obbligati alle scritture di magazzino che nei periodi d’imposta 2016 e 2017 non hanno superato uno o entrambi dei predetti limiti: dal periodo d’imposta 2018 cessa l’obbligo della contabilità di magazzino.

 

Thursday, 21 December 2017 16:25

Circolare 21/2017 - CODICE LEI

Con l’entrata in vigore della direttiva Mifid 2 (Market in financial instruments directive) e del regolamento Mifir (Markets in financial instruments regulation) in materia di mercati degli strumenti finanziari, a partire dal 3 gennaio 2018 tutte le entità giuridiche che sono o intendono essere titolari di un conto titoli presso intermediari finanziari, quindi titolari di strumenti finanziari e di investimento (azioni, obbligazioni, fondi, ecc.) dovranno richiedere un codice Lei (Legal entity identifier code).

Si tratta di un codice alfanumerico composto di 20 caratteri, assegnato a livello internazionale, istituito come obbligo per fini di segnalazione a Esma (l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati). I criteri per ottenere un Lei sono:
- essere una “legal person”;
- essere iscritti a un pubblico registro.

Il Lei deve essere rinnovato annualmente, l’istituto italiano delegato è Info Camere attraverso l'apposita sezione del sito.