L’articolo 25-bis, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, e successive modificazioni e integrazioni, sancisce espressamente che:
- le persone fisiche che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo, le società di persone, le associazioni fra artisti e professionisti, le società di capitali e i soggetti assimilati escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa;
- l'aliquota della predetta ritenuta di acconto è pari alla misura fissata dall'articolo 11 del TUIR, per il primo scaglione di reddito (attualmente pari al 23%).
Vi ricordiamo che per poter applicare nella misura ridotta prevista dall’art. 25bis, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (vale a dire applicando l’aliquota corrispondente al primo scaglione IRPEF sul 20% della base imponibile anziché sul 50%) la ritenuta d’acconto sulle provvigioni corrisposte per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, occorre che i soggetti percipienti attestino, attraverso apposita dichiarazione spedita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, che per l’espletamento del loro mandato si avvalgono, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi.
L’art. 27 del Decreto 175/2014 (“Decreto semplificazioni”) ha previsto che con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze verranno determinati nuovi criteri, termini e modalità per la presentazione della richiesta di applicazione della ritenuta ridotta e che la dichiarazione avrà validità sino a revoca.
In attesa dell’emanazione del Decreto, è stata pubblicata la circolare n. 31/E/2014 l’Agenzia delle entrate che ha fissato le regole da seguire nel periodo transitorio, prevedendo in particolare quanto segue:
• è possibile la trasmissione prevista dal D.M. 16 aprile 1983, anche tramite PEC, rispettando comunque i termini dal medesimo previsti (entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero entro i 15 giorni successivi da quello in cui si sono verificate le condizioni, ovvero entro 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o all’esecuzione della mediazione);
• la dichiarazione così trasmessa (mediante raccomandata o PEC), conserva validità ai fini dell’applicazione della ritenuta ridotta anche oltre l’anno cui si riferisce (ovvero le dichiarazioni inviate entro il 31/12/2017, o entro i 15 giorni successivi al verificarsi dei presupposti/alla stipula dei contratti o all’esecuzione della mediazione, conservano validità fino alla perdita dei requisiti);
• permane l’obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano;
• la sanzione amministrativa prevista in caso di omissione si applica anche in caso di dichiarazione non veritiera (dati incompleti o non veritieri) circa la sussistenza dei presupposti per usufruire dell’aliquota ridotta (anche alle dichiarazioni inviate prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo si applicherà, se più favorevole, la nuova sanzione, salvo che il provvedimento d’irrogazione della pena pecuniaria sia divenuto definitivo).
Alla luce di tali indicazioni occorre quindi ricordare che:
• coloro che hanno già inviato la comunicazione entro il 31.12.2014, il 31.12.2015 o il 31.12.2016, al fine di vedersi ancora riconosciuta la riduzione delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2017, non dovranno più ripresentarla posto che la stessa conserva validità fino a revoca;
• coloro che non hanno ancora inviato la comunicazione dovranno, al fine di ottenere dal proprio mandante una riduzione della misura delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2018, procedere all’invio della stessa entro il prossimo 31 dicembre secondo le modalità sopra descritte;
• nel caso in cui le condizioni previste per l’applicazione della minore ritenuta si verifichino nel corso del 2017, il percipiente le provvigioni deve presentare una dichiarazione al committente, preponente o mandante, entro quindici giorni dal verificarsi delle predette variazioni, con le modalità sopra specificate. Entro lo stesso termine (15 giorni) devono essere dichiarate le variazioni in corso d’anno che fanno venire meno le condizioni per l’applicazione della ritenuta ridotta (articolo 3, del D.M. 16.04.1983).