Si ricorda che gli esportatori abituali che intendono avvalersi del regime agevolativo devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento e consegnare la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, al fornitore o prestatore, ovvero in dogana, prima dell’effettuazione dell’operazione.
Si dovrà, come in precedenza, porre particolare attenzione alla verifica dell’importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione stessa (campo 2). Se l’esportatore abituale nello stesso periodo di riferimento vuole acquistare senza Iva per un importo superiore a quello indicato nella dichiarazione d’intento presentata ne deve produrre una nuova indicando esclusivamente l’ulteriore ammontare che si intende utilizzare rispetto a quello precedentemente riportato.
Il fornitore deve continuare a effettuare il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento prima di effettuare le operazioni non imponibili (ex art. 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633/72), al fine di non incorrere nelle sanzioni.