SEGNALAZIONE ALLO STUDIO DI EVENTUALI OPERAZIONI O INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL CORSO DEL 2017 IN BITCOIN O IN ALTRE VALUTE “VIRTUALI”
Vi invitiamo a segnalare allo studio l’eventuale avvenuta effettuazione di investimenti e di operazioni di ogni genere comunque riguardanti i c.d. BITCOIN o altre valute virtuali.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti sostenuto, in una recentissima risposta ad un interpello, sia l’obbligo di indicare nel modello RW le disponibilità di BITCOIN (o altre valute virtuali) possedute al 31/12/2017 o nel corso dell’anno 2017, sia l’obbligo di sottoporre a tassazione particolari fattispecie di operazioni che fossero eventualmente state effettuate nel corso dell’anno 2017 mediante l’utilizzo delle medesime valute virtuali.
Vi invitiamo, pertanto, a produrre allo Studio la documentazione riguardante dette operazioni ed investimenti al fine di verificare l’eventuale esistenza di obblighi dichiarativi in proposito.
Cogliamo inoltre l’occasione per inviare un breve panoramica dei dichiarativi 2018 invitandovi ad inviare allo Studio tutta la documentazione necessaria entro il 15/05/2018.
Le persone fisiche devono presentare entro il prossimo 31 ottobre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2017 (Modello Redditi 2018). I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente con la retribuzione (a partire dal mese di luglio) o con la pensione (a partire dal mese di agosto o settembre). In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 20 Aprile, necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
Il modello 730 presenta il vantaggio per i lavoratori dipendenti, pensionati e collaboratori coordinati e continuativi, che risultino a credito d’imposta, di ottenere i rimborsi direttamente con la retribuzione (a partire dal mese di luglio) o con la pensione (a partire dal mese di agosto o di settembre).
Mod. 730 per i dipendenti senza sostituto
Possono presentare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2017 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2018 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. In tal caso il modello 730 va presentato ad un CAF o ad un professionista abilitato e, se precompilato, anche all’Agenzia delle Entrate. Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle Entrate.
Non possono utilizzare il Mod. 730/2018, ma devono presentare il Modello Redditi Persone Fisiche 2018, i contribuenti che nel 2017 hanno posseduto:
- redditi di impresa, anche in forma di partecipazione;
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva;
- alcuni redditi “diversi”;
- plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate ex art. 67 c. 1, lett. c, TUIR) o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori con regime fiscale privilegiato i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- redditi derivanti da trust in qualità di beneficiari;
- redditi derivanti da produzione di “agroenergia” oltre i limiti previsti dal D.L. 66/2014;
- i contribuenti che devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP o dei sostituti di imposta Mod. 770;
- i contribuenti non residenti in Italia nel 2017 e/o nel 2018;
- i contribuenti che devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
- i contribuenti che utilizzano determinati crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero.
Alcuni redditi di capitale e finanziari non possono essere inseriti nel Mod. 730 e devono pertanto essere dichiarati utilizzando anche il modello Redditi 2018 e più precisamente:
I quadri RM, RT ed il modulo RW devono essere presentati, unitamente al frontespizio del Mod. Redditi Persone Fisiche 2018, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di tale modello.
Rimane in ogni caso sempre possibile, in alternativa, presentare il Mod. Redditi Persone Fisiche 2018.
Modello 730 e imposte da compensare
I contribuenti che compilano il Mod. 730 possono, compilando il Quadro I, richiedere di utilizzare l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione per pagare, mediante compensazione nel Modello F24, le imposte dovute nel 2018 non comprese nel modello 730, compresa l’IMU.
In tal caso, in sede di conguaglio, il sostituto d’imposta rimborserà soltanto l’eventuale differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l’ammontare richiesto per pagare, mediante compensazione, altre imposte.
Certificazione Unica – Soggetti titolari di pensione
L’INPS non invia più a mezzo posta la Certificazione Unica, che viene resa disponibile con modalità telematica accedendo al sito internet dell'Istituto.
In alternativa è anche possibile ottenere il rilascio della Certificazione Unica:
- recandosi presso gli sportelli dell’Istituto;
- tramite invio sul proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- rivolgendosi ad un CAF ovvero ai soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, tra i quali i Dottori Commercialisti, a cui conferire specifico mandato.
Lo studio provvederà su Vostro mandato, che Vi verrà mandato per le firme.
Predisposizione dei Modelli di dichiarazione dei Redditi per l’anno 2017
I Sigg. Clienti che desiderano essere assistiti nella predisposizione del Modello 730/2018 ovvero del Modello Redditi 2018 per l’anno 2017, sono invitati a fornire allo Studio tutti i dati e i documenti di cui se ne riporta in allegato una elencazione di massima, entro il 15 Maggio 2018.
Allegato Circolare: “Dichiarazione dei Redditi delle Persone Fisiche” – Modello 730/2018 e Modello Redditi Persone Fisiche 2018
Dati anagrafici:
- numero di codice fiscale del coniuge (sempre) e dei familiari a carico, ivi compresi i figli minorenni con indicazione dei figli di età inferiore ai 3 anni. Anche per il 2017 sono considerati fiscalmente a carico il coniuge, i figli e gli altri familiari di cui all’art. 12 TUIR che hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore ad euro 2.840,51. Nel predetto limite (al lordo degli oneri deducibili) devono essere inclusi alcuni redditi quali le retribuzioni corrisposte da Enti od Organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche, missioni, quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiere, il reddito di impresa o lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva, il reddito dei fabbricati assoggettati a cedolare secca sulle locazioni etc., anche se gli stessi non concorrono alla formazione del reddito complessivo. L’elenco completo di detti redditi è contenuto nelle istruzioni del Mod. 730;
- in caso di cambio di residenza, indicare il giorno, mese e l’anno in cui è avvenuta la variazione;
- ogni altra variazione dei dati rispetto a quanto indicato nel modello relativo all’anno 2017.
Documentazione relativa a:
- versamenti in acconto delle imposte IRPEF, IRAP, IVIE ed IVAFE effettuati nel 2017;
- versamenti in acconto dell’imposta sostitutiva “cedolare secca” sugli affitti effettuati nel 2017- certificazione Unica 2018 rilasciata dai datori di lavoro o enti eroganti la pensione, per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e di pensione percepiti nel 2017;
- redditi di lavoro dipendente percepiti da soggetti non sostituti di imposta;
- stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all’estero;
- altre somme, indennità, trattamenti, percepiti nel 2017 e costituenti redditi di lavoro dipendente o assimilati quali ad esempio gli assegni percepiti quale coniuge separato o divorziato, borse di studio, gettoni di presenza, stipendi e pensioni estere ecc.;
- certificazioni di ritenute su redditi di lavoro autonomo, anche occasionali, e su provvigioni, anche occasionali, percepiti nel 2017;
- redditi percepiti mediante procedure di pignoramento presso terzi;
- ammontare dei redditi di lavoro autonomo e/o di impresa assoggettati e non a ritenuta d’acconto, percepiti e/o conseguiti nel 2017;
- per i redditi di partecipazione in società di persone e di S.r.l. che hanno optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116 TUIR, la dichiarazione rilasciata dalla società, e per quelli di partecipazione agli utili di impresa familiare e aziende coniugali, il prospetto rilasciato dal titolare dell’impresa;
- variazioni catastali ed accatastamenti degli immobili;
- ammontare degli affitti di terreni per uso non agricolo;
- contratti agrari di conduzione associata dei terreni;
- ammontare dei canoni di affitto risultanti dal contratto di locazione, anche se non percepiti, relativi al 2017 di terreni e fabbricati (comprese le parti condominiali), specificando per questi ultimi se il canone è stato determinato in base a normative che prevedono agevolazioni/riduzioni;
- copia dei contratti di locazione (contenente gli estremi di registrazione) e delle dichiarazioni ICI/IMU relativi ad immobili situati nei comuni ad alta intensità abitativa locati in regime di “canone concordato” e ad immobili a destinazione abitativa per i quali si è optato nel corso dell’anno 2017 per il regime della “cedolare secca”, nonché eventuali revoche esercitate nell’anno 2017;
- copia dei contratti di locazione stipulati dall'1/6/2017 di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, di durata non superiore a 30 giorni - c.d. "locazioni brevi";
- documentazione relativa ai procedimenti giudiziali di convalida di sfratto già conclusi;
- indicazione degli immobili concessi in uso gratuito;
- indicazioni riguardo al possesso di immobili di interesse storico o artistico;
- copia di licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia di fabbricati;
- riacquisto della prima casa ai fini dell’eventuale riconoscimento del credito d’imposta;
- acquisti (anche per successione o donazione) e cessioni/donazioni di beni immobili (terreni, aree edificabili e fabbricati) effettuati nel 2017, ovvero importo dei corrispettivi incassati in detto anno per cessioni effettuate in anni precedenti;
- lottizzazioni od opere su terreni da rendere edificabili;
- indennità di esproprio e altre somme percepite nell’ambito di procedimenti espropriativi;
- rivalutazioni dei terreni posseduti all’1/01/2017 effettuate nel corso dell’anno 2017 sulla base di perizia di stima e versamenti eseguiti;
- ammontare dei redditi diversi: redditi fondiari non determinabili catastalmente, redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, compensi percepiti per l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, redditi dei beni immobili situati all’estero, redditi derivanti da usufrutto/locazione/cessione di aziende e usufrutto e sublocazione di beni;
- redditi derivanti da affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine ed altri beni mobili, redditi derivanti da obbligazioni di fare, non fare, permettere, redditi derivanti dallo sfruttamento di opere dell’ingegno non percepiti dagli autori, ecc.;
- proventi derivanti da attività di noleggio occasionale di navi e imbarcazioni da diporto;
- certificazioni degli utili, dividendi e degli altri proventi equiparati percepiti (anche in qualità di associato in partecipazione) nel 2017, anche da società non residenti;
- altri redditi di capitale percepiti nel 2017 non assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
- certificazioni degli intermediari attestanti le perdite e/o minusvalenze residue a seguito della chiusura dei rapporti di risparmio;
- redditi di fonte estera percepiti nel 2017 direttamente senza l’intervento di intermediari residenti, oppure quando l’intervento di intermediari residenti non ha comportato la ritenuta alla fonte;
- proventi su depositi a garanzia dei finanziamenti a imprese residenti soggetti al prelievo del 20% percepiti nel 2017 senza il tramite di intermediari residenti;
- cessioni di quote, azioni, altre partecipazioni (qualificate o non qualificate) o diritti, poste in essere nel 2017 e per le quali il corrispettivo sia stato incassato in tutto o in parte (o importo dei corrispettivi incassati nel 2017 ma relativi a cessioni poste in essere in precedenti periodi d’imposta);
- plusvalenze ed altri redditi di natura finanziaria realizzati nel 2017 di cui all’art. 67 del TUIR, (quali ad esempio: cessioni di valuta, di crediti, etc.);
- rivalutazioni di azioni/quote possedute all’1/01/2017 effettuate nel corso dell’anno 2017 sulla base di perizia di stima e versamenti eseguiti;
- possesso di partecipazioni di controllo, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, in società estere aventi sede in paesi con regime fiscale privilegiato (c.d. C.F.C.);
- immobili e attività finanziarie (es. conti correnti, titoli, obbligazioni, polizze vita etc.) detenuti all’estero sui quali si applicano le imposte (IVIE e IVAFE) previste dal D.L. 201/2011;
- consistenza degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria detenuti nel corso dell’anno 2017. Le attività di natura finanziaria vanno in ogni caso indicate, così come gli investimenti di natura non finanziaria, indipendentemente dalla effettiva produzione di reddito imponibile in Italia (es. immobili, barche, opere d’arte);
- attestati delle imposte pagate all’estero in via definitiva su redditi prodotti all’estero che concorrono alla formazione del reddito complessivo;
- somme corrispondenti ad imposte ed oneri dedotti o per i quali si è fruito della detrazione in periodi d’imposta precedenti e fatti oggetto nel 2017 di rimborso, sgravio o restituzione;
- redditi percepiti nel 2017 da eredi e legatari a causa di morte dell’avente diritto;
- altri redditi soggetti a tassazione separata, soggetti e non all’acconto di imposta, ai sensi dell’art. 17 del TUIR;
- ogni altro reddito prodotto nel 2017.
Documentazione relativa ad oneri detraibili e deducibili sostenuti nel 2017
Interessi passivi
- interessi passivi per mutui e prestiti agrari di ogni specie;
- interessi passivi ed oneri accessori (comprese le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per l’acquisto dell’abitazione principale;
- interessi passivi ed oneri accessori per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 relativi alla costruzione e ristrutturazione della abitazione principale;
- interessi passivi ed oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l’acquisto di altri immobili stipulati prima del 1993;
- interessi passivi ed oneri accessori per mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione di edifici;
- copia dei contratti di mutuo.
Agevolazione 36% - 50% - 55% - 65%
- spese sostenute nel 2017 per gli interventi di recupero edilizio per la detrazione del 50%: ricevute dei bonifici bancari, documentazione necessaria per il riconoscimento dell’agevolazione e i dati catastali identificativi dell’immobile. Per gli interventi su parti condominiali la certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio attestante l’importo complessivo dei lavori effettuati e la parte delle spese imputate ad ogni singolo condomino su cui il singolo contribuente può calcolare la detrazione;
- spese sostenute per l’arredo degli immobili ristrutturati;
- spese sostenute per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;
- spese sostenute per interventi di bonifica dall’amianto e per interventi antisimici;
- spese per la riqualificazione energetica del 65% sostenute nel 2017: fatture, ricevute di bonifici bancari o postali, copia delle delibere per gli interventi su parti condominiali, asseverazione del tecnico abilitato, attestato di certificazione energetica (se richiesto), scheda informativa inviata all’ENEA;
- spese di arredo di immobili sostenute nel 2016 da parte di giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale;
- spese sostenute nel 2017 per canoni di leasing stipulati dall'1/1/2016 per l’acquisto dell’abitazione principale (da parte di contribuenti con reddito non superiore a 55.000,00 Euro);
- spese sostenute per l’acquisto d’abitazione in classe energetica A o B per le quali è riconosciuta la detrazione del 50 per cento dell’IVA pagata nel 2016 e 2017;
- spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative.
Premi di assicurazione
- premi di assicurazione infortuni e sulla vita (la detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che la durata del contratto sia superiore ai 5 anni e che per lo stesso periodo non sia consentita la concessione di prestiti); per i contratti stipulati o rinnovati dopo il 1.1.2001, sono deducibili i premi per le assicurazioni aventi oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% e di non autosufficienza (in questo caso a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto). Per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, è elevato a Euro 750 (rispetto all’importo di Euro 530 ordinariamente previsto) l’importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19 per cento.
Erogazioni liberali
- erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici, contributi associativi a società di mutuo soccorso, erogazioni liberali a Onlus, ONG, associazioni di promozione sociale e associazioni sportive dilettantistiche, erogazioni liberali a istituti scolastici, spese per la conservazione del patrimonio artistico ed archivistico, erogazioni a favore dello spettacolo, di istituzioni religiose, contributi ai paesi in via di sviluppo, popolazioni colpite da calamità pubbliche, erogazioni per attività artistiche e culturali, musicali, enti universitari e di ricerca, spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
- erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficienza;
- erogazioni liberali effettuate nell’anno 2016 in favore d’istituti del sistema nazionale d’istruzione per un ammontare fino a 100.000 euro per le quali è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento da ripartire in 3 quote annuali di pari importo.
Spese sanitarie
- spese mediche specialistiche, spese chirurgiche e di ricovero, spese relative all’acquisto ed all’affitto di protesi sanitarie in genere, spese relative ad analisi, indagini radioscopiche, ricerche ed applicazioni, spese mediche generiche comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica, spese mediche per il ricovero di anziani in istituto; la documentazione (fatture o scontrini fiscali c.d. “parlanti” contenenti il CF del destinatario, con l’indicazione della natura e quantità dei prodotti acquistati e il codice alfanumerico identificativo del farmaco) relativa all’acquisto di medicinali;
- spese per affitto o acquisto di dispositivi medici (contrassegnati dalla marcatura CE);
- spese di assistenza specifica quali le spese per assistenza infermieristica e riabilitativa, spese sostenute per prestazioni sanitarie rese alla persona da particolari figure professionali;
- spese per gli addetti all’assistenza personale e/o familiare nei casi di non autosufficienza;
- spese sostenute per mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento di persone con disabilità riconosciuta;
- spese mediche, di assistenza specifica di acquisto e riparazione di veicoli per persone con disabilità;
- spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, con esclusione di quelli destinati ai lattanti.
Contributi
- contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali;
- contributi per la ricongiunzione dei periodi assicurativi, contributi versati al fondo casalinghe;
- contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (anche per i familiari a carico);
- contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge;
- premi INAIL pagati per infortuni domestici;
- contributi versati a fondi integrativi sanitari;
- contributi previdenziali ed assistenziali pagati per gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Altri oneri
- per i conduttori di età compresa tra i 20 e 30 anni, i contratti di locazione stipulati ai sensi della L. 431/98;
- per i conduttori, copia dei contratti di locazione per abitazione principale stipulati ai sensi della L. 431/98 al fine di usufruire delle detrazioni di legge;
- per i conduttori, i canoni di locazione pagati al fine di usufruire della detrazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro;
- canoni, livelli, censi gravanti sugli immobili compresi i contributi a consorzi obbligatori;
- indennità corrisposte dal locatore al conduttore a titolo di perdita di avviamento commerciale in caso di cessazione della locazione, non ad uso abitativo, di immobili urbani;
- compensi pagati nel 2017 a intermediari immobiliari per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- spese per attività sportive dilettantistiche dei ragazzi di età compresa tra i 5 e gli 18 anni;
- spese per la frequenza di asili nido, spese di istruzione per la frequenza delle scuole dell’infanzia e scuola primaria e secondaria;
- spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria;
- spese per canoni di locazione, anche per contratti di ospitalità, sostenute da studenti universitari fuori sede;
- spese funebri (per un importo massimo di € 1.550,00 per decesso);
- assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente ed effettivamente separato o divorziato (di cui occorre indicare il codice fiscale), tranne quelli destinati al mantenimento dei figli, altri assegni periodici (rendite, vitalizi, assegni alimentari);
- spese dei genitori adottivi per le pratiche di adozione di minori stranieri;
- spese veterinarie, spese per l’acquisto e il mantenimento dei cani guida per soggetti non vedenti;
- somme tassate in precedenti periodi di imposta e che nel 2017 sono state restituite al soggetto erogatore;
- spese sostenute per i servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della L. n. 381/1970;
- spese sostenute per l’installazione di sistema di videosorveglianza per la prevenzione di attività criminali.
È possibile destinare una quota pari all’8, 5 e 2 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, come segue:
• 8 per mille allo Stato oppure ad una istituzione religiosa;
• 5 per mille a determinate finalità quali: sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus, associazioni di promozione sociale), finanziamento di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, finanziamento della ricerca scientifica e dell’università, finanziamento della ricerca sanitaria, sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza, sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento del CONI, sostegno degli enti gestori delle aree protette;
• 2 per mille in favore di un partito politico.
Con la riforma operata dalla Legge n. 431/1998 sono stati introdotti, nell’ambito delle locazioni di immobili ad uso abitativo, in sostituzione di quelli ad ’”equo canone”, i contratti a “canone concordato”. In estrema sintesi, i proprietari di immobili, in luogo di un canone di locazione a prezzi di mercato, possono affittare l’immobile ad un canone “calmierato” beneficiando di agevolazioni fiscali sia in tema di imposte dirette e registro (riduzione del 30% della base imponibile ai fini dell’Irpef e dell’imposta di registro o cedolare secca al 10%) che di IMU e TASI (aliquote agevolate nonché, a partire dal 2016, una ulteriore riduzione del 25% delle aliquote stesse), con facoltà di farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori nella stipula dei contratti stessi.
Il DM 16 gennaio 2017, riscrivendo le regole in merito all’attestazione dei requisiti per poter stipulare i contratti a canone concordato, ha previsto che:
- le parti si possano far assistere, nella definizione del testo e del contenuto normativo del contratto e nella determinazione del canone effettivo, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;
- in alternativa le parti devono chiedere ad un’organizzazione firmataria dell’Accordo di attestare, in base alle modalità previste dall’Accordo territoriale, la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo stesso. Ne consegue l’obbligo di dotarsi di tale attestazione, che rappresenta l’elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali, antecedentemente alla registrazione del contratto.
Con la risoluzione n. 31/E del 20.04.18 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per i contratti di locazione a canone concordato stipulati senza assistenza delle associazioni (contratti c.d. “non assistiti”), l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni di categoria è ora indispensabile per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali.
Quindi per poter applicare l’aliquota agevolata della cedolare secca (10% fino al 2019) sui contratti a canone concordato stipulati dopo l’entrata in vigore del DM 16 gennaio 2017, senza l’assistenza delle organizzazioni di categoria, è necessaria l’attestazione che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo territoriale, ovvero, in assenza di opzione per la cedolare secca, per poter applicare la riduzione del 30% della base imponibile IRPEF e la riduzione al 70% della base imponibile dell’imposta di registro (art. 8 comma 1 della L. 431/98), e per poter fruire delle agevolazioni IMU, è necessario che i locatori di immobili “a canone concordato” con contratti “non assistiti” si procurino tale attestazione.
Tuttavia l’Amministrazione finanziaria precisa che l’attestazione non è necessaria con riferimento a contratti di locazione:
- stipulati prima del 30 marzo 2017, data di entrata in vigore del DM 16 gennaio 2017 (pubblicato in G.U. il 15.03.2017);
- stipulati dopo l’entrata in vigore del DM, ma in Comuni in cui non risultano Accordi territoriali che abbiano recepito le previsioni del DM 16 gennaio 2017.
Il Comune di Bologna ha stipulato detto Accordo, prevedendo l’obbligatorietà dell’attestazione, da parte di una associazione, da redigersi secondo un testo definito.
Ai fini IMU (per il Comune di Bologna) l'attestazione non è necessaria per poter potere applicare le agevolazioni IMU ai contratti a canone concordato stipulati fino al 28 febbraio 2018.
Pur in assenza di un obbligo normativo in tal senso, l’Agenzia sostiene poi che risulta “opportuno” allegare l’attestazione al momento della registrazione del contratto, al fine di documentare la sussistenza dei requisiti, in particolare se il contribuente intende usufruire dell’agevolazione consistente nella riduzione al 70% della base imponibile dell’imposta di registro.
In caso di allegazione dell’attestazione, essa non è soggetta a imposta di registro, né a imposta di bollo.
Lo Studio Dr48 a tal fine ha stipulato apposita convenzione con ASPPI (Associazione Sindacale Piccoli Proprietari) che prevede condizioni di favore per il rilascio di tale attestazione, pertanto i Sigg. Clienti interessati a farsi assistere dallo Studio per tali adempimenti possono contattarci.
In Italia, come noto, la disciplina in materia di Privacy è attualmente contenuta nel D.Lgs. n. 196/2003. Con il Regolamento 27.4.2016, n. 679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – comunemente noto come GDPR, acronimo inglese di “General Data Protection Regulation”) il Legislatore comunitario ha “uniformato” la disciplina in esame applicabile negli Stati membri a decorrere dal 25.5.2018.
Il regolamento troverà pertanto diretta applicazione a partire dal 25 maggio 2018 in tutti i Paesi facenti parte dell’Unione Europea.
Nonostante la diretta applicabilità e vincolatività del GDPR in tutti i suoi elementi, in Italia l’art. 13 della Legge 25 ottobre 2017, n. 163 (cd. “Legge di delegazione europea 2016-2017”) ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il 21 maggio 2018, al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni contenute nel citato Regolamento n. 679/2016.
In data 21.3.2018 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, lo schema del predetto Decreto.
In sintesi lo schema di Decreto prevede l’abrogazione del citato D.Lgs. n. 196/2003 e l’approvazione di un nuovo Codice della Privacy, coordinandolo con le disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 e inserendo specifiche disposizioni, tra cui l’adeguamento del sistema sanzionatorio vigente alle disposizioni del GDPR, introducendo sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazione delle disposizioni stesse.
Le sanzioni previste dal GDPR in caso di inadempimenti alle sue prescrizioni sono molto elevate (sospensione nell’elaborazione dei dati, sanzioni pecuniarie fino a un massimo di 20 milioni di Euro e/o del 4% del fatturato!), dunque, è necessaria un’adeguata formazione e preparazione in modo da pervenire, entro la scadenza di legge, alla conformità richiesta dalla norma.
Peraltro, il Garante ha recentemente ribadito che non sono possibili proroghe rispetto alla data di piena e diretta applicazione del GDPR.
L’attuazione dei principi contenuti nel Regolamento UE n. 679/2016 può essere alquanto laboriosa ed onerosa, sia dal punto di vista organizzativo che economico.
Nel sottolineare l’importanza e l’urgenza di adeguarsi a tale normativa, Vi informiamo che lo Studio ha ottenuto per i propri clienti condizioni di riguardo da parte della Società DNA Servizi Informatici Srl per l’effettuazione di un audit specifico volto a verificare la compliance al nuovo Regolamento europeo sia per l’applicazione della normativa che per l’adozione delle necessarie misure tecniche informatiche per la tutela dei dati, al fine di individuare le azioni necessarie per la corretta attuazione delle disposizioni previste dal GDPR.
Se siete interessati a detta consulenza vi invitiamo a segnalarcelo per poterVi far contattare direttamente dai referenti di DNA Servizi Informatici Srl .
Per maggiori informazioni Vi alleghiamo la Circolare Eutekne.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, nota 3, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/72, il 16 marzo 2018 scade il termine per il versamento della tassa annuale di concessione governativa dovuta per l’anno 2018 per la vidimazione dei libri sociali.
Soggetti obbligati: società di capitali ed enti commerciali
La tassa annuale di concessione governativa è dovuta annualmente dalle società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, le sedi secondarie di società estere) con esclusione delle società cooperative e le società di mutua assicurazione, dei consorzi diversi dalle società consortili e delle società sportive dilettantistiche.
Importi dovuti dalle società di capitali
La tassa annuale (deducibile ai fini IRES e IRAP nell’anno del versamento) è dovuta in maniera forfettaria, a prescindere dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine. Gli importi da versare devono essere individuati secondo quanto sotto:
CAPITALE SOCIALE AL PRIMO GENNAIO 2018 TASSA ANNUALE DOVUTA
CAPITALE SOCIALE AL PRIMO GENNAIO 2018 | TASSA ANNUALE DOVUTA |
l'ammontare del capitale è uguale o inferiore all'importo di euro 516.456,90 | euro 309,87 |
l'ammontare del capitale è superiore a euro 516.456,90 | euro 516,46 |
Se, successivamente alla data del 1.1.2018, sono intervenute variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione, queste non sono rilevanti per la determinazione dell’importo dovuto per l’anno 2018.
Modalità di versamento
Il pagamento della tassa di concessione deve essere eseguito tramite il Modello F24 on-line indicando nella sezione Erario il codice tributo 7085 - periodo di riferimento "2018".
Misura della tassa per altri soggetti diversi dalle società di capitali
Le società cooperative, i consorzi e le società di mutua assicurazione devono provvedere alla corresponsione della tassa di concessione governativa, relativamente a ciascun libro sociale obbligatorio, nella misura di euro 67,00 (articolo 1, comma 300, della Legge n. 311, del 30 dicembre 2004 - con decorrenza dal 1° febbraio 2005), ogni 500 pagine o frazione.
Il versamento deve essere eseguito tramite c/c postale n. 6007 intestato “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura e numerazione libri sociali”.
La tassa deve essere versata nella stessa misura anche dalle società di persone e dalle ditte individuali che, in assenza di obbligo, ritengano opportuno istituire registri sociali.
Certificazione Unica “CU 2018” – Compilazione e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate – Scadenza 7.3.2018
E’ stata approvata la Certificazione Unica “CU 2018” dei redditi di lavoro dipendente ed equiparati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei corrispettivi derivanti da contratti di locazioni brevi.
In via esemplificativa, sono tenuti alla compilazione e invio della “CU 2018” i soggetti che nel 2017 hanno corrisposto somme e/o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25 bis, 25 ter e 29 del D.P.R. 600/73 e 33, c.4, del D.P.R 42/88 (quali, ad es., redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo e taluni redditi diversi, provvigioni, corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti d’appalto, indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma, indennità di esproprio e simili, somme liquidate a seguito di pignoramenti presso terzi), nonché contributi previdenziali e assistenziali, e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL e i corrispettivi derivanti da contratti di locazioni brevi.
Sono tenuti alla presentazione della Certificazione Unica anche i soggetti che hanno corrisposto compensi di lavoro autonomo rientranti in regimi agevolati, anche se non è stata effettuata la ritenuta.
Devono inoltre presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria e l'obbligo della denuncia nominativa.
La Certificazione Unica 2018 si compone di:
• un modello “ordinario” da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7.3.2018;
• un modello “sintetico” da consegnare al contribuente percettore delle somme entro il 31.3.2018.
La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il 31.10.2018, termine di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta.
Certificazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti nel corso del 2017 – Modello CUPE – Scadenza 31.03.2018
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12.01.2018, è stato approvato il nuovo schema da utilizzare per la certificazione degli utili societari e altri proventi equiparati corrisposti a decorrere dal 1.1.2017.
La certificazione deve essere rilasciata entro il 31.03.2018 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori nel 2017 di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES (Spa, Srl, etc.), residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti con esclusione degli utili e degli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostituiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 600/1973.
La certificazione va rilasciata anche per la distribuzione di riserve di capitale (es. riserve da sovrapprezzo azioni) che sono considerate utili o riserve di utili ai sensi dell’art. 47, c. 1, TUIR, D.P.R. 917/86.
La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 27 bis del D.P.R. 600/73.
La certificazione deve essere utilizzata dai percettori degli utili per indicare nella dichiarazione annuale dei redditi i proventi conseguiti.
La certificazione deve essere rilasciata anche per attestare i dati relativi a:
a) proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all’art. 44, c. 2, lett. a) del TUIR;
b) proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, c. 1, lett. f) del TUIR con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi.
Nella certificazione sono presenti appositi campi per l’indicazione dell’importo dei dividendi e dei proventi formati con utili prodotti:
• fino all'esercizio in corso al 31.12.2007;
• a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72%.
• a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%.
1. Fogli di lavoro per la dichiarazione IVA annuale
In allegato alla presente Vi inviamo alcuni fogli di lavoro che potrete utilizzare per la raccolta dei dati necessari per la redazione della dichiarazione Iva annuale e per effettuare gli opportuni controlli con i progressivi annuali relativi alla liquidazione di detta imposta.
La dichiarazione Iva dell'anno 2017 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati dal 1° febbraio al 30 aprile 2018.
2. Termini per il versamento dell'IVA annuale
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo.
I contribuenti potranno versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241. Le rate dovranno essere di pari importo e la prima rata dovrà essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive dovranno essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e in ogni caso l’ultima rata non potrà essere versata oltre il 16.11. Sull’importo delle rate successive alla prima sarà dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata dovrà essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.
Il versamento potrà essere differito alla scadenza prevista dalla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, c. 1, primo periodo, D.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.
3. Compensazione di crediti IVA
Come già più volte in passato comunicato, la compensazione del credito IVA annuale, può essere effettuata per importi:
- fino a 5.000 euro, liberamente;
- superiori a 5.000 euro annui: a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA, se la stessa abbia ottenuto il visto di conformità (art. 35 D. Lgs. 241/97) o, in alternativa, sia sottoscritta dal soggetto che esercita il controllo contabile.
Per l’anno 2018 il limite massimo complessivo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili in F24 (ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/97) ovvero rimborsabile tramite conto fiscale, è di Euro 700.000,00.
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 29190, pubblicato il 5/2/2018, sono recepite alcune disposizioni finalizzate a semplificare la compilazione e la trasmissione dello “spesometro” (quali, ad esempio, il numero dei dati da trasmettere e l’invio dei dati del documento riepilogativo per le fatture di importo inferiore a 300 euro).
Per questo motivo il termine del 28 febbraio 2018 per l’invio dei dati delle fatture nel secondo semestre 2017 è differito al 6/4/2018.
Rimane confermata la scadenza del 28 febbraio 2018 per l’invio telematico della comunicazione della Liquidazione periodica Iva del quarto trimestre 2017.
1. Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate (AdE) 1/E/2018 del17 gennaio, sono finalmente arrivati i tanto attesi chiarimenti in materia di detrazione dell’Iva, dopo le novità introdotte con il D.L. 50/2017.
Come noto, infatti, a seguito del richiamato intervento riformatore, l’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972 prevede oggi che il diritto alla detrazione Iva “sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
Sempre con il D.L. 50/2017, poi, è stato anche riformulato l’articolo 25, comma 1, D.P.R. 633/1972, il quale oggi prevede che la fattura di acquisto debba essere annotata “in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.
Con la circolare AdE 1/E/2018, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che “il coordinamento tra le due norme non possa che essere ispirato ai principi dettati per il diritto alla detrazione dal legislatore unionale, così come declinati dalla Corte di Giustizia… L’applicazione dei principi unionali determina quindi, in sede di coordinamento delle norme interne (articoli 19, comma 1, e 25, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, come riformulati dal D.L. n. 50), che il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione
i) (sostanziale) dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e
ii) (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 del menzionato d.P.R. n. 633. É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall’art. 25, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni”.
Pertanto, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo – ai sensi del citato art. 25, primo periodo – in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.
“Ciò premesso, si analizzano, di seguito, alcune ipotesi operative espressamente previste e disciplinate nella richiamata Circolare dell’Agenzia delle Entrate.
Si riporta di seguito il testo di detta Circolare n. 1/E/2018.
Si ponga il caso di un imprenditore (che effettua le liquidazioni dell’imposta mensilmente) che acquisti dei beni il 20 dicembre 2017, con consegna della merce accompagnata dalla relativa fattura nello stesso mese. L’imposta a credito, relativa a tale cessione di beni, confluirà, previa registrazione della fattura di acquisto nel 2017, nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017 (da eseguire il 16 gennaio 2018), dal momento che nel mese di dicembre i) i beni sono stati consegnati e ii) la fattura è stata ricevuta e registrata dal soggetto passivo cessionario.
Il medesimo soggetto che, avendo ricevuto la fattura relativa allo stesso acquisto entro il 31 dicembre 2017, non abbia annotato la stessa nel 2017, potrà registrare il documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2017) in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.”
Nella diversa ipotesi in cui il soggetto passivo – avendo acquistato e pagato servizi nel mese di dicembre 2017 - riceva la fattura (emessa nel 2017) il 20 gennaio 2018, potrà esercitare il diritto alla detrazione, previa registrazione della stessa, nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2018, da effettuarsi entro il 16 febbraio 2018 (pur nel rispetto delle condizioni cui il diritto alla detrazione era assoggettato nel 2017).
In ossequio ai principi dello Statuto del contribuente e in considerazione del fatto che i chiarimenti sopra riportati intervengono in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell’IVA relativa al mese di dicembre 2017), sono fatti salvi e non saranno sanzionabili i comportamenti - adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica - difformi rispetto alle indicazioni fornite con il presente documento di prassi. Si fa riferimento, in particolare, ai soggetti passivi che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l’imposta a credito, esposta nei predetti documenti contabili, alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017.
Risulta pertanto espressamente confermata dall’Agenzia delle Entrate la validità e la correttezza del comportamento suggerito nella nostra circolare n. 82/2017 secondo la quale:
”Si ritiene che le fatture aventi esigibilità nel 2017 (in quanto emesse entro il 31.12.2017) e ricevute entro il 16.01.2018 possano essere registrate nel registro IVA degli acquisti dell’anno 2017 ed essere ricomprese nella liquidazione Iva del mese di dicembre 2017”.
Nel caso, invece, in cui il contribuente, pur avendo ricevuto fatture emesse nel 2017 entro la fine dello stesso anno, non le abbia tuttavia annotate nel registro degli acquisti entro il 31.12.2017, in tal caso per poter ottenere la detrazione dell’IVA risultante da tali fatture dovrà annotarle in un apposito registro IVA sezionale (del registro degli acquisti) riservato alla registrazione di tutte le fatture ricevute nell’anno 2017 ma non detratte nella liquidazione IVA del mese di dicembre 2017. La detrazione dell’IVA relativa a dette fatture potrà essere operata esclusivamente inserendo le stesse nella dichiarazione annuale IVA per il 2017 da presentare entro il 30.04.2018.
Diversamente da quanto indicato nella nostra circolare n. 28/2017 la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2018 ha precisato, in coerenza con i principi comunitari sopra indicati, che per le fatture emesse nel 2017 ma ricevute dopo il 16.01.2018 – ad esempio il 20 Gennaio 2018 – il contribuente potrà esercitare il diritto di detrazione, previa registrazione della stessa nel “normale” registro iva degli acquisti nel mese di ricevimento (Gennaio 2018 nell’esempio), nella liquidazione IVA relativa al mese di Gennaio 2018 da effettuarsi entro il 16 Febbraio 2018.
2. Chiarimenti per le liquidazioni periodiche mensili o trimestrali;
Per effetto di quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/E 2018, con decorrenza dalla liquidazione Iva del mese di Gennaio 2018 i contribuenti potranno detrarre l’IVA nell’ambito di detta liquidazione solo ed esclusivamente per le fatture ricevute entro il 31 Gennaio 2018 e registrate entro la stessa data nel registro IVA degli acquisti mentre l’IVA sulle fatture passive ricevute dal 1° Febbraio 2018 potrà essere correttamente detratta solo nella liquidazione Iva relativa al mese di Febbraio.
Ne consegue che da ora in avanti non sarà più tollerata la prassi operativa utilizzata da molti contribuenti di proseguire le registrazioni contabili di un determinato mese (ad esempio Gennaio 2018) per alcuni giorni del mese successivo al fine di ricondurre le fatture ricevute nei primi giorni del mese successivo (Febbraio nell’esempio) nella liquidazione IVA del precedente mese di Gennaio 2018.
Si sottolinea che tale modo di procedere potrà essere sanzionato per indebita (anticipazione della) detrazione IVA e conseguente (eventuale) omesso versamento dell’IVA.
Da ora in avanti diventa quindi molto importante la data di ricevimento delle fatture passive che dovrà pertanto essere debitamente documentata e comprovata in tutti i modi possibili ad evitare che l’Agenzia delle Entrate, in sede di controlli e/o verifiche (effettuati anche utilizzando i dati del c.d. spesometro), possa contestare l’indebita (anticipazione della) detrazione IVA che, soprattutto a fine anno, può assumere la veste di una violazione di carattere sostanziale con conseguente applicazione delle sanzioni di legge per indebita detrazione dell’IVA, per infedele dichiarazione IVA e per l’eventuale omesso versamento dell’IVA.
L’art. 2 del D.L. N. 50/2017 (convertito nella legge n. 96/2017) ha apportato importanti modifiche alla “legge IVA” (DPR n. 633/72 e s.m.i.) relativamente ai termini, che vengono drasticamente ridotti, entro i quali può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA sulle operazioni di acquisto di beni e di servizi documentati con fatture e bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.
Non abbiamo fino ad ora inviato alcuna comunicazione al riguardo in quanto era prevista e attesa – essendo stata sollecitata da più parti come necessaria, anche per la possibile incompatibilità della sopra richiamata disposizione con le direttive CEE in materia di IVA – la modifica delle disposizioni dell’art. 2 del D.L. n. 50/2017. Ma né il D.L. n. 148/2017 né la legge di stabilità per il 2018 (già “finanziaria”) hanno purtroppo previsto tale modifica.
1) NUOVO TERMINE PER ESERCITARE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IVA
A’ sensi del primo comma dell’art. 19 della “legge IVA”, come modificato dall’art. 2 del D.L. n. 50/2017, “il diritto alla detrazione dell’imposta (IVA) relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”.
Le modifiche apportate dall’art. 2 del D.L. n. 50/2017 esplicano effetti anche sui termini di esercizio della detrazione IVA relativi alle note di variazione in diminuzione (note di accredito) emesse ai sensi dell’art. 26, comma 2, della “legge IVA”.
MOMENTO IN CUI L’IMPOSTA DIVIENE ESIGIBILE
1.A) L’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate determinato a’ sensi di quanto previsto dall’art. 6 della “legge IVA” (intitolato “Effettuazione delle operazioni”).
Le cessioni di beni mobili – per fare il caso più frequente – si considerano effettuate nel momento della consegna o spedizione mentre le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.
Se anteriormente al verificarsi degli eventi sopra indicati sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura emessa o a quella del pagamento.
NUOVO TERMINE PER ESERCITARE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IVA
1.B) E’ importante rilevare che l’art. 19, come modificato dal D.L. n. 50/2017, prevede che la detrazione dell’IVA relativa alle fatture di acquisto aventi esigibilità nell’anno 2017 – come sopra determinata – possa essere esercitata, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e non entro il termine di presentazione di detta dichiarazione.
2) NUOVO TERMINE PER REGISTRARE LE FATTURE DI ACQUISTO.
In base alla nuova formulazione dell’art. 25 della “legge IVA” prevista dal D.L. n. 50/2017 le fatture di acquisto e le bollette doganali emesse a partire dall’1.01.2017 devono essere annotate nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione delle fatture/bollette doganali.
Esiste quindi un evidente difetto di coordinamento tra le modifiche apportate all’art. 19 e quelle apportate all’art. 25 della “legge IVA”.
Per fare un esempio, l’annotazione nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 di una fattura emessa nel 2017 ma ricevuta (per qualsiasi motivo) solo nel mese di Maggio 2018 sarebbe “regolare” ai sensi dell’art. 25 (in quanto effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di ricezione della fattura) ma NON CONSENTIREBBE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE della imposta indicata in fattura considerato che la detrazione dell’IVA ai sensi dell’art. 19 può essere esercitata al più tardi CON LA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ANNO IN CUI IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE E’ SORTO (e quindi con la dichiarazione IVA relativa al 2017 nella fattispecie trattandosi di fattura emessa nel 2017 e, come tale, divenuta esigibile in tale anno).
3) PROBLEMATICHE SPECIFICHE PER LA DETRAZIONE DELL’IVA ESPOSTA NELLE FATTURE EMESSE NEL 2017 E RICEVUTE NEL 2018
Si ritiene che le fatture aventi esigibilità nel 2017 (in quanto emesse entro il 31.12.2017) e ricevute entro il 16.01.2018 possano essere registrate nel registro IVA degli acquisti dell’anno 2017 ed essere ricomprese nella liquidazione iva del mese di dicembre 2017.
E’ quindi importante sollecitare i propri fornitori ad inviare nel più breve tempo possibile le fatture emesse alla fine dell’anno 2017 per forniture di beni e/o per prestazioni di servizi al fine di poterne consentire l’inserimento nella liquidazione IVA del mese di Dicembre 2017.
Per le fatture che dovessero comunque pervenire dopo il 16.01.2018, l’unica possibilità che rimane di poter detrarre l’IVA addebitata in tali fatture (secondo il nuovo testo dell’art. 19) è quella di provvedere all’inserimento di dette fatture – manualmente se non sarà possibile adeguare in tempo i programmi software contabili – nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2017 da presentare entro il 30.04.2018. Ciò anche se le prime bozze del modello di dichiarazione IVA 2018 per il 2017 non prevedono, allo stato, un campo specifico in cui indicare l’IVA detraibile relativa a dette fatture. Se non sarà possibile agire in altro modo, l’IVA relativa a dette fatture dovrà essere indicata in dichiarazione nel campo riservato agli ARROTONDAMENTI.
Resta fermo che le suddette fatture (quelle emesse nel 2017 ma ricevute dopo il 16.01.2018) dovranno essere comunque registrate nel registro IVA acquisti (art. 25) nel 2018 ma apponendo un “codice” che preveda, ai soli fini dell’IVA, la indetraibilità dell’IVA nelle stesse indicata ad evitare che si verifichi una duplicazione della detrazione IVA (nella dichiarazione Iva 2018 per il 2017 e nella liquidazione periodica mensile del 2018 in cui dette fatture saranno state annotate nel registro IVA degli acquisti).
Infine una considerazione sulle note di credito da emettere a clienti per i c.d. “sconti di fine anno”: se le note di credito dovessero essere emesse nel 2018 si consiglia di emetterle senza applicazione dell’IVA. Lo storno dell’IVA su dette note di credito è infatti un diritto e non un obbligo secondo quanto disposto dal 2° comma dell’art. 26 della “Legge IVA”).
Questo perché ,trattandosi comunque di operare una detrazione di imposta (“il cedente ha il diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispondente alla variazione”, recita infatti l’art. 26, 2° comma) riguardante la rettifica di operazioni effettuate nel 2017, potrebbero essere ritenute applicabili, anche nelle fattispecie, le nuove regola circa la limitazione temporale – e le modalità procedurali sopra indicate – con cui procedere alla detrazione dell’IVA che dovesse eventualmente essere indicata nelle note di credito.
Ci riserviamo di fornire ulteriori informazioni sui temi trattati nella presente non appena ci saranno chiarimenti ministeriali in proposito.
Dal 1° gennaio 2018, la misura del saggio degli interessi legali previsto dall'art. 1284 del Cod. Civ. è fissata allo 0,3% in ragione d'anno, in base al DM del 13/12/2017 del MEF pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15/12/2017.