Con il D.L. 12.7.2018 n. 87, pubblicato sulla G.U. 13.7.2018 n. 161, è stato emanato il c.d. “decreto dignità”, entrato in vigore il 14.7.2018. Essendo in corso di conversione in legge è suscettibile di modifiche. Di seguito si riepilogano le novità in materia fiscale.
Esonero dallo split payment per i compensi soggetti a ritenuta fiscale
L’art. 12 del D.L. 87 inserisce il c. 1-sexies nell’art. 17-ter del DPR 633/72, prevedendo l’esonero dal meccanismo dello split payment per le prestazioni di servizi, rese ai soggetti destinatari della predetta disciplina, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/73, quali ad esempio i compensi per prestazioni di lavoro autonomo.
Decorrenza
La nuova disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 15.7.2018 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 87/2018).
Spesometro - Comunicazione dei dati delle fatture del terzo trimestre 2018 - Rinvio del termine
Ai sensi dell’art. 21 del D.L. 78/2010, la comunicazione dei dati delle fatture è trasmessa entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, con l’eccezione del secondo trimestre, per il quale l’invio è fissato al 16 settembre. L’art. 1, c. 932, della L. 205/2017 ha previsto lo spostamento del termine del 16 settembre per l’invio dello “spesometro” relativo al secondo trimestre (ovvero al primo semestre) 2018 al 30 settembre 2018 (e quindi al 1° ottobre 2018 cadendo il 30 settembre di domenica). L’art 11 del D.L. 87/2018 posticipa dal 30.11.2018 al 28.2.2019 il termine di invio dei dati delle fatture del terzo trimestre 2018, per i soggetti IVA che per il 2018 trasmettono la comunicazione con cadenza trimestrale.
Di seguito il riepilogo delle scadenze per l'invio dello spesometro trimestrale:
• 31.5.2018, per il primo trimestre;
• 30.9.2018, per il secondo trimestre (termine differito all’1.10.2018, in quanto il 30.9.2018 è una domenica);
• 28.2.2019, sia per il terzo che per il quarto trimestre 2018.
Termini di invio per lo spesometro semestrale
L’art. 11 del D.L. 87 specifica inoltre i termini di invio della comunicazione dei dati delle fatture per i soggetti che, per il 2018, hanno optato per la trasmissione con cadenza semestrale:
• 30.9.2018, per i dati del primo semestre 2018 (termine differito all’1.10.2018, in quanto il 30.9.2018 è una domenica);
• 28.2.2019, per i dati del secondo semestre 2018.
Abolizione dell’obbligo comunicativo dal 2019
Si ricorda che, a partire dall’anno 2019, con l’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, la comunicazione dei dati delle fatture è abolita.
Lavoro, dal 1° luglio stop alle buste paga in contanti (pena sanzioni da 1.000 a 5.000 euro).
Vi segnaliamo infine che dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro ed i committenti non potranno più corrispondere ai lavoratori/collaboratori la retribuzione/compenso, nonché ogni anticipo di essa, per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
La norma di riferimento è all’interno della Legge di Bilancio 2018 (articoli 911 e ss. della legge n. 205 del 27 dicembre 2017).
La preclusione all’uso del contante è prevista per qualsiasi rapporto di natura lavorativa, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione, sia essa autonoma o subordinata (es. rapporto dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.).
Le uniche modalità di pagamento previste dal 1° luglio 2018 sono:
-bonifico (bancario o postale) sul conto - identificato dal codice IBAN - indicato dal lavoratore
- strumenti di pagamento elettronico
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. Viene considerato comprovato l’impedimento qualora il delegato sia: il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.
La tracciabilità dei pagamenti non si applica:
a) ai rapporti di lavoro instaurati con la pubblica amministrazione;
b) a badanti e colf che lavorano almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro (rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici).
Resta inteso che qualora la retribuzione sia superiore ai 2.999,99 euro, si debba fare riferimento alla normativa generale (articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007) che prevede il divieto al trasferimento di denaro contante qualora sia di importo pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.