News

CIRCOLARE 16/2018 - IVA DL N. 119/2018

CIRCOLARE 16/2018 - IVA DL N. 119/2018

CIRCOLARE 16/2018 - IVA DL N. 119/2018

Rate this item
(0 votes)

 

1 PREMESSA

Con il DL 23.10.2018 n. 119, pubblicato sulla G.U. 23.10.2018 n. 247, è stato emanato il c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019”.

 

Il DL 119/2018 è entrato in vigore il 24.10.2018, giorno successivo alla sua pubblicazione, tuttavia per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.Il DL 119/2018 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

 

Di seguito si analizzano le novità contenute nel DL 119/2018 nell’ambito della disciplina IVA, in par­ti­colar modo per quanto concerne il regime sanzionatorio in materia di fatturazione elettronica, i termini di emissione e registrazione delle fatture, nonché le modalità di imputazione dell’IVA detraibile nell’ambito delle liquidazioni periodiche.

 

2 NOVITà IN MATERIA DI IVA

 

ARGOMENTO DESCRIZIONE
Obbligo di fatturazione elettronica - Ambito soggettivo

L’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, nella sua originaria stesura, prevedeva l’ob­bligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti “residenti, stabiliti o identificati” nel territorio dello Stato.

Al fine di conformarsi alla decisione del Consiglio UE 16.4.2018 n. 593, con la quale l’Italia è stata autorizzata a introdurre l’obbligo di fatturazione elettronica per i soli soggetti passivi “stabiliti nel territorio italiano”, l’art. 15 del DL 119/2018 modifica l’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, eliminando il riferimento ai soggetti passivi identificati ai fini IVA in Italia.

Peraltro, il chiarimento era stato già fornito in via di prassi con la circ. Agenzia delle Entrate 2.7.2018 n. 13.

Fatturazione elettronica - Esclusione e riduzione delle sanzioni per il primo semestre 2019

In relazione all’obbligo di fatturazione elettronica, l’art. 10 del DL 119/2018 definisce nuove misure che consentono di limitare i possibili effetti negativi conseguenti a ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici.

In particolare, il novellato art. 1 co. 6 del DLgs. 127/2015 prevede che, per il primo semestre del 2019:

  • non si applichi la sanzione per omessa o tardiva fatturazione di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97 se la fattura viene emessa in formato elettronico e trasmessa allo SDI oltre il termine previsto dall’art. 21 del DPR 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale). Ciò comporta, a titolo di esempio, che non sarà sanzionabile il contribuente mensile che emette e invia allo SDI la fattura elettronica entro il 16 Febbraio 2019 per una operazione effettuata - ai sensi dell’art 6 del decreto IVA – nel mese di Gennaio 2019 purché l’IVA dovuta su detta fattura sia compresa nella liquidazione IVA del mese di Gennaio2019.
  • si applichi la riduzione dell’80% della sanzione di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97 se la fattura viene emessa oltre il termine previsto dall’art. 21 del DPR 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA del periodo (mese o trimestre) successivo.
Modifica dei termini di emissione della fattura

L’art. 11 del DL 119/2018 modifica l’art. 21 co. 4 del DPR 633/72 stabilendo che, a decorrere dall’1.7.2019, la fattura (anche quella elettronica) potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art 6 del decreto IVA.

Si precisa che il differimento del termine di emissione della fattura non muta il momento di esigibilità dell’imposta (che resta ancorato alla data di effettuazione della operazione), né i termini per la conseguente liquidazione dell’imposta.

Ne consegue che l’IVA addebitata con fatture emesse e inviate allo SDI nei primi giorni di agosto 2019 per operazioni effettuate nel mese di luglio 2019 dovrà essere computata a debito nella liquidazione IVA del mese di luglio 2019.

In caso di emissione della fattura entro i 10 giorni successivi all’effettuazione dell’o­perazione, nel documento occorrerà indicare specificamente la data di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, se ed in quanto diversa dalla data di emissione.

Modifica dei termini
di registrazione delle fatture emesse

L’art.12 del DL 119/2018 modifica il termine per la registrazione delle fatture sul registro delle vendite.

In particolare, viene modificato l’art. 23 del DPR 633/72, disponendo che le fatture emesse sono annotate, nell’ordine della loro numerazione, non più entro 15 giorni dall’emissione, bensì entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, e con riferimento al medesimo mese. Ciò significa, a titolo di esempio, che una fattura attiva emessa il 20 Gennaio 2019 e annotata nel registro delle vendite il 15 Febbraio 2019 dovrà essere comunque computata nella liquidazione IVA del mese di Gennaio 2019.

Resta ferma l’eccezione prevista per le fatture relative alle cessioni di beni ef­fettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (art. 21 co. 4, terzo periodo, lett. b) del DPR 633/72), le quali devono essere registrate “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione, con riferimento al medesimo mese”.

La nuova disciplina è entrata in vigore il 24.10.2018.

Modifica delle modalità di registrazione delle fatture d’acquisto

L’art. 13 del DL 119/2018 abolisce l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali ricevute (l’adempimento dovrebbe risultare peraltro assolto in via automatica per le fatture elettroniche ricevute dal 1° Gennaio 2019 in avanti tramite il Sistema di Interscambio).

Viene dunque modificato l’art. 25 co. 1 del DPR 633/72 che, nella sua nuova stesura, prevede esclusivamente che il soggetto passivo annoti sul registro degli acquisti le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa arte o professione, ivi comprese quelle emesse ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 633/72.

La nuova disciplina è entrata in vigore il 24.10.2018.

Si consiglia di valutare l’opportunità di mantenere comunque una qualche forma di numerazione progressiva (anche, se del caso, sezionale) per finalità gestionali e di controllo.

Termini per l’esercizio del diritto alla
detrazione IVA

L’art. 14 del DL 119/2018 modifica l’art. 1 co. 1 del DPR 100/98 in materia di liquidazioni periodiche IVA.

La norma novellata prevede che l’imposta relativa ai documenti di ac­quisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione può essere computata in detrazione nella liquidazione IVA periodica relativa al mese di effettuazione. Ciò comporta, a titolo di esempio, che per una fattura di acquisto datata 30/11/2018, ricevuta e registrata entro il 15/12/18, la relativa IVA possa essere detratta nella liquidazione IVA del mese di novembre 2018.

La nuova disposizione non si applica però per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Ciò comporta, sempre a titolo di esempio, che l’IVA relativa a una fattura recante una qualsiasi data di dicembre 2018 ma ricevuta e registrata in Gennaio 2019 potrà essere detratta solo nella liquidazione IVA di Gennaio 2019 (anche se ricevuta e registrata entro il 15 gennaio 2019).

La nuova disciplina è entrata in vigore il 24.10.2018.

 

 

 

 

 

 

 

Obbligo di trasmissione
telematica dei corrispettivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’art. 17 del DL 119/2018 prevede l’introduzione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto.

A tal fine, viene modificato l’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

Decorrenza

L’obbligo è introdotto con decorrenza:

  • dall’1.1.2020, per la generalità dei soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio al minuto di cui all’art. 22 del DPR 633/72;
  • dall’1.7.2019, per i commercianti al minuto con volume d’affari superiore a 400.000,00 euro nell’anno 2018.

Tali adempimenti sostituiscono l’obbligo di registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR 633/72.

Validità delle opzioni già esercitate

L’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, anteriormente alle modifiche del DL 119/2018, prevedeva un regime opzionale di trasmissione dei corrispettivi giornalieri di dura­ta quinquennale.

L’art. 17 del DL 119/2018 prevede che le opzioni esercitate entro il 31.12.2018 restano valide per il periodo d’imposta 2019.

Soggetti esonerati

Viene prevista la possibilità di introdurre, mediante emanazione di successivi decreti ministeriali, specifiche ipotesi di esonero:

  • in ragione della tipologia di attività esercitata dai soggetti passivi;
  • in ragione della zona di esercizio dell’attività.

Soggetti che trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria

Al fine di evitare duplicazioni negli adempimenti, per i soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di farmaci, l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi potrà essere adempiuto mediante gli strumenti già utilizzati per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, purché la trasmissione sia effettuata giornalmente anziché mensilmente.

Contributo per l’adeguamento tecnologico

A sostegno dell’adeguamento tecnologico da parte dei soggetti intressati dal nuovo obbligo di trasmissione dei corrispettivi, viene previsto un contributo com­plessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, negli anni 2019 e 2020, per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti necessari all’adempimento.

Per ogni strumento, viene fissata una soglia massima di:

  • 250,00 euro, in caso di acquisto;
  • 50,00 euro, in caso di adattamento.

Il contributo è erogato mediante sconto sul prezzo praticato dal fornitore ed è rimborsato a quest’ultimo sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

Le relative disposizioni attuative saranno stabilite con provvedimento dell’Agen­zia delle Entrate.

Semplificazioni per i soggetti “minori”

L’art. 17 co. 2 del DL 119/2018 modifica l’art. 4 del DLgs. 127/2015 con effetto dall’1.1.2020. In particolare, viene disposto che i soggetti in contabilità sem­pli­ficata ex art. 18 del DPR 600/73 che si avvalgono del programma di assistenza dell’Agenzia delle Entrate e che, in ragione di ciò, sono esonerati dalla tenuta dei registri IVA, non sono esonerati dalla tenuta del registro degli incassi e dei pagamenti ex art. 18 co. 2 del DPR 600/73.

Inoltre, l’obbligo di tenuta dei registri IVA permane per i soggetti passivi che hanno optato per il metodo delle registrazioni IVA di cui all’art. 18, co. 5, del DPR 600/73.