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CIRCOLARE 15/2018 - Interventi di recupero edilizio volti al risparmio energetico.

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CIRCOLARE 15/2018 - Interventi di recupero edilizio volti al risparmio energetico.

CIRCOLARE 15/2018 - Interventi di recupero edilizio volti al risparmio energetico.

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La nuova comunicazione all’ENEA deve essere trasmessa in relazione agli interventi di recupero edilizio (che permettono di fruire della detrazione IRPEF del 50% ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR) che determinano un risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, nonché agli interventi antisismici, ultimati a decorrere dall’1.1.2018 per i quali fino ad oggi non era prevista alcuna comunicazione.

Sito ENEA operativo dal 21.11.2018

Dal 21.11.2018, l’ENEA ha messo online il sito attraverso il quale è possibile trasmettere i dati relativi a tali interventi di recupero edilizio che determinano un risparmio energetico: si tratta di interventi diversi da quelli che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 65-50% (interventi di “risparmio energetico”) ai sensi dei co. 347-349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e successive integrazioni.

Interventi che devono essere comunicati

La comunicazione all’ENEA deve essere trasmessa per tutti gli interventi dai quali deriva un risparmio energetico.

La comunicazione deve essere quindi inviata per:

  • gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR (art. 16 co. 1 del DL 63/2013);

  • gli interventi antisismici relativi a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) che, per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021, consentono di beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 50%, fino ad un ammontare massimo delle spese di 96.000,00 euro per unità immobiliare, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo (art. 16 co. 1-bis e 1-ter del DL 63/2013);

  • gli interventi antisismici relativi a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) che, per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021, consentono di beneficiare delle detrazioni IRPEF/IRES “potenziate” del 70% o dell’80%, a seconda che determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore o a due classi di rischio inferiori (art. 16 co. 1-quater del DL 63/2013);

  • gli interventi antisismici realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) che, per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021, consentono di beneficiare delle detrazioni IRPEF/IRES “potenziate” del 75% o dell’85%, a seconda che determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore o a due classi di rischio inferiori (art. 16 co. 1-quinquies del DL 63/2013);

  • l’acquisto dell’unità immobiliare compresa in edifici interamente demoliti e ricostruiti dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nelle zone a rischio sismico 1, che consente di beneficiare delle detrazioni dall’imposta del 75% o dell’85%, a seconda che dagli interventi il rischio sismico sia stato ridotto di una o di due classi (art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013);

  • l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni) che, in quanto collegati ad interventi di recupero edilizio, consentono di beneficiare della detrazione IRPEF del 50% (c.d. “bonus mobili”), nel limite massimo di spesa di 10.000,00 euro (per l’acquisto di soli mobili la comunicazione all’ENEA non deve essere inviata).

Nello specifico, devono essere comunicati i dati indicati nella seguente tabella.

Serramenti comprensivi di infissi -          riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi
Coibentazioni delle strutture opache

-          riduzione della trasmittanza delle strutture opache verticali (pareti esterne) ovvero che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno

-          riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi

-          riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno

Installazione o sostituzione di impianti tecnologici

-          installazione di collettori solari (solare termico) per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambienti

-          sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto

-          sostituzione di generatori di calore con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto

-          pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto

-          sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto

-          microcogeneratori (Pe<50kWe)

-          scaldacqua a pompa di calore

-          generatori di calore a biomassa

-          sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze

-          installazione di sistemi di termoregolazione e building automation

-          impianti fotovoltaici

Elettrodomestici (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dall’1.1.2017 al fine di fruire del c.d. “bonus mobili”)

-          forni

-          frigoriferi

-          lavastoviglie

-          piani cottura elettrici

-          lavasciuga

-          lavatrici

-          Tali elettrodomestici per beneficiare del c.d. “bonus mobili” devono essere di classe non inferiore alla A+ (A per i forni).

Soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione

La comunicazione all’ENEA deve essere trasmessa dal contribuente che intende avvalersi della detrazione fiscale.

In alternativa, la comunicazione può essere trasmessa dagli intermediari (tecnico, amministratore, ecc., che compila la dichiarazione per conto di un cliente, di un assistito, di un condominio o di una società).

Modalità di trasmissione

Analogamente a quanto previsto per le detrazioni derivanti dagli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, la trasmissione dei dati all’ENEA deve avvenire:

  • entro 90 giorni dalla fine dei lavori;

  • di regola, in via telematica, attraverso il sito internet www.acs.enea.it (in alcuni casi, in relazione ad interventi di riqualificazione energetica particolarmente complessi, è possibile, in subordine, trasmettere la comunicazione a mezzo di rac­comandata), ai sensi dell’art. 4 del DM 19.2.2007.

Per trasmettere i dati occorre accedere al sito https://ristrutturazioni2018.enea.it/index.asp ed autenticarsi inserendo il proprio indirizzo email e la password.

L’avveduta trasmissione della comunicazione è completata con la stampa dell’intero modello su cui sono indicati la data di trasmissione e un codice identificativo dell’avvenuta trasmissione.

Termine di invio della comunicazione all’ENEA

Per gli interventi che si sono conclusi dall’1.1.2018 al 21.11.2018 (compreso), la comunicazione all’ENEA deve essere effettuata entro il 19.2.2019.

Per gli interventi conclusi dal 22.11.2018, l’invio deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, a nulla rilevando il mo­mento (o i momenti) di effettuazione dei paga­menti. Qualora il collaudo non sia necessario in considerazione del tipo d’intervento svolto (es. sostituzione di finestre comprensive di infissi), la data di fine lavori può essere comprovata dalla documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa).

Data ultimazione degli interventi Termine invio comunicazione all’ENEA
Dall’1.1.2018 al 21.11.2018 19.2.2019
Dal 22.11.2018 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori

Profili sanzionatori

Il co. 2-bis dell’art. 16 del DL 63/2013 non stabilisce quali siano le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione della comunicazione all’ENEA.

Potrebbero, tuttavia, profilarsi due ipotesi:

  • sono applicabili le disposizioni previste per la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, di conseguenza, l’omessa trasmissione della comunicazione all’ENEA sarebbe una causa di decadenza dal diritto di beneficiare dell’agevolazione, sanabile mediante l’istituto della c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012;

  • è applicabile la sanzione amministrativa di cui all’art. 11 co. 1 del DLgs. 18.12.97 n. 471, prevista per l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria, che può variare da 250,00 a 2.000,00 euro.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.

Studio dr48

*FONTE EUTEKNE