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Circolare 02/2017 - Contributi 2017 per gli iscritti alla gestione separata Inps

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Circolare 02/2017 - Contributi 2017 per gli iscritti alla gestione separata Inps

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Aliquote contributive applicabili per il 2017

Le aliquote contributive applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2017 agli iscritti alla Gestione separata INPS risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.

 

ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE O PENSIONATI NON ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI
PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE NÉ PENSIONATI
Tutti gli iscritti della categoria Titolari di partita IVA Non titolari
di partita IVA
Aliquote previdenziali 24%, fino al previsto massimale della base imponibile 25%, fino al previsto massimale della base imponibile 32%, fino al previsto massimale della base imponibile
Contributo assistenziale NO 0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile 0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile
Contribuzione totale 24%, fino al previsto massimale della base imponibile 25,72%, fino al previsto massimale della base imponibile 32,72%, fino al previsto massimale della base imponibile

 

Compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi

In virtù del c.d. principio di “cassa allargata”, la precedente aliquota contributiva del 31,72% rimane, tuttavia, applicabile ai compensi:

  • riferiti a prestazioni effettuate entro il 31.12.2016;
  • corrisposti:

ai collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimi­lati a quelli di lavoro dipendente;

fino al 12.1.2017 compreso.

 

Compensi corrisposti agli altri iscritti alla gestione separata

Il principio di “cassa allargata” non vale, invece, per gli altri iscritti alla Gestione separata, percettori di redditi non assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Nei confronti di tali soggetti, pertanto, le nuove aliquote del 25,72%, per i professionisti “senza Cassa”, e del 32,72%, per i soggetti senza partita IVA, trovano, dunque, applicazione in relazione ai compensi corrisposti sin dall’1.1.2017:

  • anche se relativi ad anni precedenti;
  • ferma restando, per i lavoratori autonomi occasionali e i venditori a domicilio, la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione.

 

Ripartizione dell’onere contributivo

Anche le aliquote applicabili per il 2017 seguono le vigenti regole di ripartizione dell’onere contributivo, di seguito riepilogate.

 

Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate

Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi e delle figure assimilate (lavoratori autonomi occasionali, venditori a domicilio, titolari di borse di studio o assegni di ricerca), i contributi dovuti sono ripartiti:

  • per 1/3, a carico del lavoratore;
  • per i restanti 2/3, a carico del committente.

Pertanto, per il 2017 la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella.

 

Iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie
o pensionati
Non iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie
né pensionati
Contribuzione totale 24% 32,72%
Quota a carico
del lavoratore
8% 10,907%
Quota a carico
del committente
16% 21,813%

 

Associati in partecipazione

Nel caso di contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro in atto al 25.06.2015 e ancora in essere, l’onere contributivo è ripartito:

  • per il 45%, a carico dell’associato;
  • per il restante 55%, a carico dell’associante.

Pertanto, per il 2017 la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella.

 

Iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie
o pensionati
Non iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie
né pensionati
Contribuzione totale 24% 32,72%
Quota a carico
dell’associato
10,8% 14,724%
Quota a carico
dell’associante
13,2% 17,996%

 

Professionisti “senza cassa”

Per i liberi professionisti “senza Cassa” - sui quali l’onere contributivo grava per intero - è confermata la facoltà di rivalsa:

  • nei confronti del committente;
  • nella misura del 4% dei compensi lordi.