Aliquote contributive applicabili per il 2017
Le aliquote contributive applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2017 agli iscritti alla Gestione separata INPS risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.
ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE O PENSIONATI | NON ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE NÉ PENSIONATI |
||
Tutti gli iscritti della categoria | Titolari di partita IVA | Non titolari di partita IVA |
|
Aliquote previdenziali | 24%, fino al previsto massimale della base imponibile | 25%, fino al previsto massimale della base imponibile | 32%, fino al previsto massimale della base imponibile |
Contributo assistenziale | NO | 0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile | 0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile |
Contribuzione totale | 24%, fino al previsto massimale della base imponibile | 25,72%, fino al previsto massimale della base imponibile | 32,72%, fino al previsto massimale della base imponibile |
Compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi
In virtù del c.d. principio di “cassa allargata”, la precedente aliquota contributiva del 31,72% rimane, tuttavia, applicabile ai compensi:
- riferiti a prestazioni effettuate entro il 31.12.2016;
- corrisposti:
ai collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente;
fino al 12.1.2017 compreso.
Compensi corrisposti agli altri iscritti alla gestione separata
Il principio di “cassa allargata” non vale, invece, per gli altri iscritti alla Gestione separata, percettori di redditi non assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Nei confronti di tali soggetti, pertanto, le nuove aliquote del 25,72%, per i professionisti “senza Cassa”, e del 32,72%, per i soggetti senza partita IVA, trovano, dunque, applicazione in relazione ai compensi corrisposti sin dall’1.1.2017:
- anche se relativi ad anni precedenti;
- ferma restando, per i lavoratori autonomi occasionali e i venditori a domicilio, la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione.
Ripartizione dell’onere contributivo
Anche le aliquote applicabili per il 2017 seguono le vigenti regole di ripartizione dell’onere contributivo, di seguito riepilogate.
Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate
Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi e delle figure assimilate (lavoratori autonomi occasionali, venditori a domicilio, titolari di borse di studio o assegni di ricerca), i contributi dovuti sono ripartiti:
- per 1/3, a carico del lavoratore;
- per i restanti 2/3, a carico del committente.
Pertanto, per il 2017 la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella.
Iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati |
Non iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati |
|
Contribuzione totale | 24% | 32,72% |
Quota a carico del lavoratore |
8% | 10,907% |
Quota a carico del committente |
16% | 21,813% |
Associati in partecipazione
Nel caso di contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro in atto al 25.06.2015 e ancora in essere, l’onere contributivo è ripartito:
- per il 45%, a carico dell’associato;
- per il restante 55%, a carico dell’associante.
Pertanto, per il 2017 la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella.
Iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati |
Non iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati |
|
Contribuzione totale | 24% | 32,72% |
Quota a carico dell’associato |
10,8% | 14,724% |
Quota a carico dell’associante |
13,2% | 17,996% |
Professionisti “senza cassa”
Per i liberi professionisti “senza Cassa” - sui quali l’onere contributivo grava per intero - è confermata la facoltà di rivalsa:
- nei confronti del committente;
- nella misura del 4% dei compensi lordi.