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Circolare 01/2017 - Nuovi codici tributo e Modello F24 cartaceo

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Circolare 01/2017 - Nuovi codici tributo e Modello F24 cartaceo

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Nuovi codici tributo

Dal 1° gennaio 2017 sono stati soppressi alcuni codici tributo per il versamento delle ritenute a causa della loro confluenza in altri codici già esistenti.
In particolare per i datori di lavoro si evidenzia la soppressione dei codici tributo 1004 e 1013, che confluiscono nel codice tributo 1001, nonché la soppressione del codice tributo 3815 che confluisce nel 3802.
Per i professionisti e più in generale i lavoratori autonomi è stato soppresso il codice tributo 1038, confluito nel 1040.
Dal 1° gennaio 2017 non potranno pertanto più essere presentati modelli F24 coi vecchi codici tributo, anche se relativi a importi afferenti il mese di dicembre 2016.
Qualche dubbio resta sul ravvedimento operoso relativo al versamento di ritenute riguardanti il periodo d’imposta 2016, che, salvo diverse indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, dovrà essere effettuato utilizzando i nuovi codici tributo.

Modello F24 cartaceo

Tra le novità contenute nel DL 193/2016 convertito dalla L. 225/2016, si segnalano quelle in tema di utilizzo del modello F24 cartaceo.
Per i soggetti non titolari di partita Iva a decorrere dal 3/12/2016 viene ripristinata la possibilità di utilizzare il modello F24 cartaceo con un saldo finale di qualunque importo, purché non siano stati utilizzati crediti in compensazione.

Restano in essere le seguenti limitazioni:

  • presentazione dei modelli F24 a saldo zero per effetto delle compensazioni: in tale caso i modelli F24 dovranno essere presentati, indipendentemente dall’importo del credito compensato, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate attraverso le procedure Entratel (direttamente o tramite gli abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi) o Fisconline;
  • presentazione dei modelli F24 con saldo a debito contenenti compensazioni: nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia di importo positivo, ma siano state effettuate compensazioni, rimarrà obbligatorio l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) oppure dei servizi telematici messi a disposizione dalle banche, dalle Poste e dagli Agenti della Riscossione (home-banking).

Restano immutati per i contribuenti titolari di partita Iva i precedenti obblighi di presentazione telematica dei modelli F24, in particolare:

  • in caso di delega con saldo finale pari a zero;
  • per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all’anno per importi superiori a euro 5.000 annui.