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CIRCOLARE 1/2023- DICHIARAZIONE IVA

CIRCOLARE 1/2023- DICHIARAZIONE IVA

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1. Fogli di lavoro per la dichiarazione IVA annuale

In allegato alla presente Vi inviamo alcuni fogli di lavoro che potrete utilizzare per la raccolta dei dati necessari per la redazione della dichiarazione Iva annuale e per effettuare gli opportuni controlli con i progressivi annuali relativi alla liquidazione di detta imposta.

La dichiarazione Iva dell'anno 2023 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati dal 1° febbraio al 2 maggio 2023

 

2. Termini per il versamento dell'IVA annuale  

Il versamento del saldo IVA 2022 (di importo superiore a € 10) va effettuato entro il 16.3.2023:

- in unica soluzione;

ovvero

- in forma rateale. In tal caso: quanto dovuto va suddiviso in rate di pari importo e dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile (la seconda rata va quindi maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via); le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal 16.3.2023, data entro la quale va versata la prima rata.

La rateizzazione deve concludersi entro il 16.11, il numero massimo di rate è quindi pari a 9.

 Il saldo IVA 2022 può essere differito al 30.6.2023 con la maggiorazione (al netto delle compensazioni) dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3 e pertanto può essere versato:

- in unica soluzione entro il 30.6 maggiorando quanto dovuto dell’1,60% (0,40% x 4);

- in forma rateale dal 30.6, maggiorando quanto dovuto dell’1,60% e suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 6 (la rateizzazione deve infatti concludersi entro il mese di novembre). Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

È possibile usufruire dell’ulteriore differimento al 30.7.2023 applicando alla somma dovuta al 30.6 (al netto delle compensazioni) un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

In tal caso il saldo IVA 2022 può quindi essere versato:

- una unica soluzione applicando a quanto dovuto al 30.6.2023 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%;

- in forma rateale applicando a quanto dovuto al 30.6 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% e suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 5. Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

 

3. Compensazoine di crediti IVA

Come già più volte in passato comunicato, la compensazione del credito IVA annuale con debiti relativi ad altre imposte e contributi, può essere effettuata:

  • fino a 5.000 euro, liberamente;
  • per importi superiori a 5.000 euro annui: a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA munita del visto di conformità (art. 35 D. Lgs. 241/97) o, in alternativa, sottoscritta dal soggetto che esercita il controllo contabile. Il limite è elevato a Euro 50.000 per le startup innovative.

Per i soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio di affidabilità almeno pari a:

-       8 per il 2021 (mod. REDDITI 2022);

-       8,5 quale media per il 2020 - 2021;

è previsto l’esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito IVA 2022 per importi non superiori a € 50.000 annui sulla base del c.d. “regime premiale” disciplinato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 30.4.2020.

Per l’anno 2023 il limite massimo complessivo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili “orizzontalmente” in F24 (ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/97) ovvero rimborsabile tramite conto fiscale, è di Euro 2.000.000,00. La compensazione dei crediti tributari è vietata in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare maggiore a Euro 1.500.

Si ricorda che il 28 febbraio 2023 scade il termine per l’invio del dati relativi alla liquidazione periodica IVA 4° trimestre 2022, salvo l’inserimento dei dati in dichiarazione IVA e l’invio della dichiarazione IVA entro il 28 febbraio 2023.