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CIRCOLARE 9/2022- COMUNICAZIONE “TITOLARE EFFETTIVO”

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CIRCOLARE 9/2022- COMUNICAZIONE “TITOLARE EFFETTIVO”

CIRCOLARE 9/2022- COMUNICAZIONE “TITOLARE EFFETTIVO”

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Si avvicina l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese chi è il «titolare effettivo». In questi giorni tutte le aziende stanno ricevendo una comunicazione per pec da parte della Camera di Commercio per prepararsi ad adempiere, personalmente, all’obbligo.  

Anche se non è ancora indicata la data di avvio del nuovo sistema,  si specifica che partirà «a breve». Da qui la necessità per tutti gli interessati di prepararsi ad adempiere.

L’obbligo di comunicare il titolare effettivo in chiave antiriciclaggio è previsto dal Dlgs 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della direttiva 2015/849. A indicare la procedura è poi intervenuto il decreto del Mef 11 marzo 2022, n. 55 che prevede sia gli obblighi di comunicazione che le modalità di accesso e consultazione dei dati pubblici sui titolari effettivi.

Come riassume anche il sito dedicato, creato da Unioncamere, «secondo la normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla una entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria».

Sono tenuti ad adempiere:

• le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le Srl (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le Spa e altre società di capitali;

• le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute;

• i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.

L’adempimento

Oggetto della comunicazione, da farsi obbligatoriamente pena sanzioni, dovranno essere i dati identificativi dei soggetti cui è riferita la titolarità effettiva dell’ente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale.

Il titolare effettivo, che può essere una sola persona fisica o più persone fisiche, è identificabile:

  • per le società con personalità giuridica, con la persona fisica cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta oppure il controllo della società (ai sensi dell’art. 20 commi 2, 3, e 5 del D.Lgs. n. 231/2007);
  • per le persone giuridiche private, (cumulativamente), con i fondatori, ove in vita, i beneficiari se individuati o facilmente individuabili o con i titolari dei poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione;
  • per i Trust ed gli istituti giuridici ad esso affini, con i soggetti individuati dal comma 5 dell’art. 22 D.Lgs. n. 231/2007.

La comunicazione, che di fatto è un’autocertificazione, non può essere delegata, ad esempio, a un consulente, ma deve essere svolta (e firmata digitalmente) dall’amministratore della società.

La comunicazione dovrà farsi in modalità telematica, tramite il portale titolareeffettivo.registroimprese.it  da cui si può accedere al servizio per la compilazione e l’invio telematico della pratica di comunicazione del titolare effettivo, sia attraverso il software Dire che attraverso altre soluzioni di mercato.

Dall’avvio ci saranno 60 giorni di tempo per inviare la comunicazione e 30 giorni di tempo per comunicare eventuali variazioni. Il titolare effettivo andrà riconfermato ogni 12 mesi.

Le sanzioni

Per chi non comunica affatto il nominativo la sanzione amministrativa va da 103 a 1.032 euro , come per tutte le mancate comunicazioni obbligatorie (articolo 2630 del Codice civile), mentre per chi dichiara il falso scatta la sanzione penale della reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 10mila a 30mila euro (articolo 55 Dlgs 231/2007).

Lo studio è a disposizione per ogni necessità compreso il supporto nella compilazione della comunicazione e l’invio telematico dello stesso.