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CIRCOLARE 8/2022- IL CREDITO DI IMPOSTA PER GLI AUMENTI DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

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CIRCOLARE 8/2022- IL CREDITO DI IMPOSTA PER GLI AUMENTI DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

CIRCOLARE 8/2022- IL CREDITO DI IMPOSTA PER GLI AUMENTI DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

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Considerato l’aumento dei prezzi dell’energia e del gas, l’ultimo provvedimento normativo (articolo 6, D.L. 115/2022, convertito dalla L. 142/2022) ha disposto il riconoscimento di un credito di imposta proporzionale all’incremento dei consumi di energia elettrica e di gas naturale anche per il III trimestre 2022. Il D.L. 144/2022 ha, inoltre, prorogato l’agevolazione anche per i mesi di ottobre e novembre 2022.


In via preliminare è necessario distinguere i soggetti beneficiari tra:
- imprese energivore: soggetti a forte consumo di energia elettrica, individuate dal Decreto Mise 21 dicembre 2017;
- imprese gasivore: soggetti che operano in uno dei settori di cui all’allegato 1 del Decreto Mite 541/2021 e che ha consumato nel I trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale pari a 1 gWh/anno, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici;
- imprese non energivore: soggetti titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 16,5kW;
- imprese non gasivore: soggetti diversi dalle imprese a forte consumo di gas naturale.


Il beneficio, come chiarito dall’Agenzia delle entrate, è potenzialmente fruibile anche dalle imprese per le quali non è possibile quantificare l’incremento dei costi sostenuti nel 2022 rispetto a quelli sostenuti nel 2019. Per effettuare i conteggi bisogna prendere in esame le fatture di conguaglio dei consumi di ciascun periodo di riferimento e non le fatture in cui sono esposti acconti.

I contributi sotto forma di credito di imposta per i rincari di energia per il II trimestre, il III trimestre e i mesi di ottobre e novembre 2022 spettanti alle imprese non energivore e non gasivore.


Per le imprese non energivore, titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 16,5kW è riconosciuto un credito di imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica acquistata e utilizzata (al netto di imposte e sussidi) nel II e III trimestre 2022.


L’agevolazione è stata recentemente concessa e incrementata al 30% anche per i mesi di ottobre e novembre 2022, ampliando la platea dei beneficiari ai titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 4,5kW. Il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo medio per kWh della componente energia abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.


A titolo esemplificativo:
- prezzo medio componente energetica I trimestre 2022: 0,24556 € / kWh;
- prezzo medio componente energetica I trimestre 2019: 0,10516 € / kWh.
Incremento percentuale g 140% (quindi, superiore al 30%)
Se il costo sostenuto per la componente energetica nel II trimestre 2022 è pari a 11.205 euro, il credito di imposta spettante è pari a 1.680,75 euro (15% del costo sostenuto nel II trimestre 2022).
L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha stabilito che i venditori di energia elettrica e di gas naturale che rifornivano le imprese sia nel 2019 sia nel 2022 debbano comunicare (entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta) l’incremento del costo e l’eventuale ammontare del credito di imposta spettante, a fronte di specifica richiesta da formulare da parte dell’impresa beneficiaria via pec.

Categoria Periodo riferimento Spettanza del credito di imposta Calcolo del contributo
Imprese non energivore II trimestre 2022 Incremento del 30% della componente energetica nel I trimestre 2022 rispetto al I trimestre 2019 15% del costo sostenuto nel II trimestre 2022
Imprese non energivore III trimestre 2022 Incremento del 30% della componente energetica nel II trimestre 2022 rispetto al II trimestre 2019 15% del costo sostenuto nel III trimestre 2022
Imprese non energivore ottobre – novembre 2022 Incremento del 30% della componente energetica nel III trimestre 2022 rispetto al III trimestre 2019* 30% del costo sostenuto nei mesi di ottobre e novembre 2022
NB per i mesi di ottobre e novembre 2022 l’ambito soggettivo dei beneficiari è ampliato ai titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

 

Fac simile lettera da inviare al fornitore di energia elettrica

OGGETTO: richiesta di comunicazione calcolo incremento prezzo e ammontare del credito d’imposta

Con la presente, il sottoscritto, legale rappresentante / titolare della ditta ………………, con sede in …………………….., codice fiscale …………………………., contratto di fornitura n. …………….. è a richiedere la comunicazione recante il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta per il III trimestre, che riporti:
a) il prezzo medio della componente energetica nel II trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
b) il prezzo medio della componente energetica nel II trimestre 2019 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
c) l’elenco dei punti di prelievo considerati nei conteggi di cui alle precedenti lettere a) e b);
d) il confronto in percentuale fra i valori di cui alle precedenti lettere a) e b);
e) se dal confronto di cui alla precedente lettera d) emerga un incremento del costo per kWh:
• superiore al 30%, il valore del credito di imposta spettante al cliente;
• inferiore al 30%, l’indicazione che per i soli punti di prelievo di cui alla lettera c) la condizione per accedere al credito di imposta non è verificata;
f) l’indicazione che qualora l'impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo di energia elettrica ulteriori da quelli di cui alla lettera c), i conteggi comunicati non sono sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d’imposta, poiché in tali casi le quantificazioni devono essere effettuate sull’insieme di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell’impresa.
In attesa di gentile riscontro, si porgono distinti saluti
Il legale rappresentante

 

I contributi per i rincari di gas naturale per il II trimestre, il III trimestre e i mesi di ottobre e novembre

Per le imprese non gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel II e III trimestre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici.


L’agevolazione è stata recentemente concessa e incrementata al 40% anche per i mesi di ottobre e novembre 2022. Il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
A titolo esemplificativo:

· prezzo medio I trimestre 2022: 98,75 € / MWh;

· prezzo medio I trimestre 2019: 32,94 € / MWh.

Incremento percentuale g 199% (quindi, superiore al 30%)

Se il costo sostenuto per l’acquisto del gas consumato per usi diversi da quelli termoelettrici nel II trimestre 2022 è pari a 9.700 euro, il credito di imposta spettante è pari a 2.425 euro (25% del costo sostenuto nel II trimestre 2022).


L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha stabilito che i venditori di energia elettrica e di gas naturale che rifornivano le imprese sia nel 2019 sia nel 2022 debbano comunicare (entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta) l’incremento del costo e l’eventuale ammontare del credito di imposta spettante, a fronte di specifica richiesta da formulare da parte dell’impresa beneficiaria via pec.

Categoria Periodo riferimento Spettanza del credito di imposta Calcolo del contributo
Imprese non gasivore II trimestre 2022 Incremento del 30% del gas consumato nel I trimestre 2022 rispetto al I trimestre 2019 25% del costo sostenuto nel II trimestre 2022
Imprese non gasivore III trimestre 2022 Incremento del 30% del gas consumato nel II trimestre 2022 rispetto al II trimestre 2019 25% del costo sostenuto nel III trimestre 2022
Imprese non gasivore ottobre – novembre 2022 Incremento del 30% del gas consumato nel III trimestre 2022 rispetto al III trimestre 2019 40% del costo sostenuto nei mesi di ottobre e novembre 2022

 

 

Fac simile lettera da inviare al fornitore di gas naturale

OGGETTO: richiesta di comunicazione calcolo incremento prezzo e ammontare del credito d’imposta

TESTO: Con la presente, il sottoscritto, legale rappresentante / titolare della ditta ………………, con sede in …………………….., codice fiscale …………………………., contratto di fornitura n. …………….. è a richiedere la comunicazione riportante il calcolo dell’incremento del prezzo di riferimento del gas naturale e l’ammontare del credito d’imposta per il III trimestre, che riporti:

a) l’informazione che l’incremento del prezzo di riferimento del gas naturale relativo al II trimestre solare dell'anno 2022, rispetto al corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre dell’anno 2019, assumendo come riferimento la media dei prezzi mensili del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), è superiore al 30%;

b) il valore del credito di imposta spettante al cliente relativamente al gas consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici nel III trimestre solare dell'anno 2022;

c) l’elenco dei punti di riconsegna del gas naturale considerati nel conteggio di cui alla precedente lettera b);

d) l’indicazione che i conteggi comunicati riguardano soltanto i punti di riconsegna di cui alla lettera c) e pertanto, qualora l’impresa sia titolare di ulteriori punti di riconsegna può tenere conto anche degli eventuali conteggi relativi agli ulteriori punti di riconsegna per la determinazione del credito di imposta dell’impresa.

In attesa di gentile riscontro, si porgono distinti saluti

Il legale rappresentante dell’impresa

 

L’utilizzo dei crediti di imposta nel modello F24

I crediti di imposta corrispondenti ai contributi spettanti devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel modello F24 e non possono essere richiesti a rimborso. Sono previsti normativamente dei termini di scadenza per l’utilizzo dei crediti di imposta:

· quelli relativi al II trimestre 2022 devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022;

· quelli relativi al III trimestre 2022 e quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 devono essere utilizzati entro il 31 marzo 2023.

L’utilizzo non prevede alcuna preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate: le risoluzioni n. 18/E/2022, n. 49/E/2022 e n. 54/E/2022 hanno istituito i seguenti codici tributo per le imprese non energivore e non gasivore:

· codice tributo 6963: credito di imposta energia II trimestre 2022;

· codice tributo 6964: credito di imposta gas II trimestre 2022;

· codice tributo 6970: credito di imposta energia III trimestre 2022;

· codice tributo 6971: credito di imposta gas III trimestre 2022;

· codice tributo 6985: credito di imposta energia ottobre e novembre 2022;

· codice tributo 6986: credito di imposta gas ottobre e novembre 2022.

Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline). I crediti sono utilizzabili senza la preventiva verifica di rispetto di soglie di utilizzo di crediti fiscali e non sono tassati né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini Irap.

 

È prevista la facoltà (alternativa all’utilizzo diretto) di cedere i crediti di imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Nella pratica da presentare all’Agenzia delle Entrate per comunicare la cessione del credito è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti rilasciata da un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a) e b), D.P.R. 322/1998.

 

Fac simile lettera da inviare al fornitore di gas naturale

L’utilizzo dei crediti di imposta nel modello F24

I crediti di imposta corrispondenti ai contributi spettanti devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel modello F24 e non possono essere richiesti a rimborso. Sono previsti normativamente dei termini di scadenza per l’utilizzo dei crediti di imposta:

· quelli relativi al II trimestre 2022 devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022;

· quelli relativi al III trimestre 2022 e quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 devono essere utilizzati entro il 31 marzo 2023.

L’utilizzo non prevede alcuna preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate: le risoluzioni n. 18/E/2022, n. 49/E/2022 e n. 54/E/2022 hanno istituito i seguenti codici tributo per le imprese non energivore e non gasivore:

· codice tributo 6963: credito di imposta energia II trimestre 2022;

· codice tributo 6964: credito di imposta gas II trimestre 2022;

· codice tributo 6970: credito di imposta energia III trimestre 2022;

· codice tributo 6971: credito di imposta gas III trimestre 2022;

· codice tributo 6985: credito di imposta energia ottobre e novembre 2022;

· codice tributo 6986: credito di imposta gas ottobre e novembre 2022.

Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline). I crediti sono utilizzabili senza la preventiva verifica di rispetto di soglie di utilizzo di crediti fiscali e non sono tassati né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini Irap.

È prevista la facoltà (alternativa all’utilizzo diretto) di cedere i crediti di imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Nella pratica da presentare all’Agenzia delle Entrate per comunicare la cessione del credito è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti rilasciata da un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a) e b), D.P.R. 322/1998.

 

Gli aspetti contabili e fiscali

I crediti di imposta rappresentano dei contributi in conto esercizio che vanno contabilizzati con riferimento al periodo di maturazione degli stessi e iscritti nella voce A5) del Conto economico.

I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi da cui maturano, sempre che il beneficio derivante dal credito, dalla detassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e da altre eventuali agevolazioni non superi l’ammontare del costo sostenuto.

Il credito dovrà essere poi esposto nel quadro RU del modello Redditi 2023 relativo al periodo di imposta 2022 in cui è maturato.