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CIRCOLARE 6/2022- DECRETO SEMPLIFICAZIONI ED ESTEROMETRO

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CIRCOLARE 6/2022- DECRETO SEMPLIFICAZIONI ED ESTEROMETRO

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PREMESSA

Con il DL 21.6.2022 n. 73, pubblicato sulla G.U. 21.6.2022 n. 143 ed entrato in vigore il 22.6.2022, sono state emanate misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie e interventi sociali (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”).

Il DL 21.6.2022 n. 73 è stato convertito nella L. 4.8.2022 n. 122, pubblicata sulla G.U. 19.8.2022 n. 193 ed entrata in vigore il 20.8.2022, pre­ve­­­dendo nume­rose novità rispetto al testo originario.

 

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 73/2022 di vostro interesse:

 

1 presentazione degli elenchi intrastat - ripristino del pre­cedente termine

Per effetto delle modifiche all’art. 3 co. 2 del DL 73/2022 apportate in sede di conversione in legge, è stato ripristinato il termine di presentazione degli elenchi periodici INTRASTAT entro il giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento.

La versione originaria dell’art. 3 co. 2 del decreto aveva invece fissato il termine nell’ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) cui gli elenchi stessi sono riferiti.

Decorrenza

Il ripristino del precedente termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT è in vigore dal 20.8.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2022).

2 Registri contabili tenuti con sistemi elettronici

L’art. 1 co. 2-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, interviene sull’art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, norma in virtù della quale la tenuta di qualsiasi registro contabile con si­ste­­mi elettronici su qualsiasi supporto si considera regolare anche in difetto di trascrizione dei me­de­simi su carta nei termini di legge (ossia, entro tre mesi da quello per la presentazione della di­chia­­razione dei redditi), a condizione che in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risul­ti­no aggiornati e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in lo­ro presenza.

Per effetto delle modifiche, la disposizione riguarda non solo più la tenuta, ma anche “la conser­vazione” dei registri contabili elettronici. Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo più in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche “di conservazione so­sti­tutiva digitale” ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale.

Decorrenza

  • La modifica è in vigore dal 20.8.2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2022. 

L'imposta di bollo sui libri contabili tenuti con “modalità informatica” sarà corrisposta mediante versamento con modalità telematica entro 120 dalla data di chiusura dell’esercizio contabile,  mediante modello di pagamento F24, con il codice tributo "2501" denominato " imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014".

 

  Imposta di bollo
Società di capitali Altri soggetti Termini di versamento dell’imposta di bollo Modalità di assolvimento

Libro giornale,

Libro inventari

Se stampato e materializzato in via cartacea

€ 16,00

ogni 100 pagine o frazione

€ 32,00

ogni 100 pagine o frazione

Entro la data di stampa dei libri Marca da bollo cartacea o pagamento mod. F23 codice 458T

Se conservazione in “pdf” o con strumenti elettronici

(nel rispetto del D.M. del 17.06.2014)

€ 16,00

 

Ogni 100 pagine o frazione

o

ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse (se conservazione sostitutiva)

€ 32,00

 

Ogni 100 pagine o frazione

o

ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse (se conservazione sostitutiva)

Entro 120 giorni

 

(30/04)

Mod. F24

Codice 2501/

(anno di riferimento = anno di scadenza stampa)

 

 

3 credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione - certificazione delle attività soggetti abilitati

Con riferimento alla possibilità prevista per le imprese dall’art. 23 co. 2 - 8 del DL 73/2022 di ri­chiedere una certificazione che attesti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo al fine di favorire l’ap­pli­cazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo e innovazione (art. 1 co. 200 - 203-sexies della L. 27.12.2019 n. 160) in condizioni di certezza operative, in sede di conversione in legge è stato previsto che rientrano sempre tra i soggetti abilitati a rilasciare tale certificazione:

le università statali;

le università non statali legalmente riconosciute;

gli enti pubblici di ricerca.

 

RIEPILOGO ADEMPIMENTI NUOVO ESTEROMETRO IN VIGORE DAL 01.07.2022

Si rammenta  che dal 1° di luglio è entrato in funzione il nuovo esterometro (vedi ns. circolare n. 4 del 15.02.2022) con obbligo di invio allo SDI in formato XML  dei dati di  tutte le operazione effettuate con operatori non stabiliti in Italia. Tale adempimento ha nuovi termini di presentazione rispetto al vecchio esterometro che veniva trasmesso con cadenza trimestrale.

 

Il D.L. Semplificazioni approvato dal Governo prevede una modifica relativa all’ambito di applicazione dell’esterometro. In particolare, si tratta di una modifica all’art. 1, co. 3-bis del D.Lgs. n. 127/15, per la quale è prevista una esclusione dall’obbligo comunicativo anche per le operazioni di importo superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e prestazioni di servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia, ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR n. 633/72. Questa esenzione va ad aggiungersi a quelle già previste per le operazioni documentate da bolletta doganale e quelle documentate da fattura elettronica.

Si tratta comunque di operazioni residuali  come ad esempio i pernottamenti ed i pranzi all’estero, ma anche i rifornimenti di carburante all’estero, etc.

Sono sempre invece da comunicare gli acquisti anche di modico importo che risultano territorialmente rilevanti ai fini dell’imposta iva in Italia (es. acquisto su internet di beni e servizi da fornitore UE o da fornitore extra UE non identificato in Italia)

TERMINI DI ADEMPIMENTO DELL'INVIO DEI DOCUMENTI ELETTRONICI AL CANALE SDI:

Per le operazioni attive (nei confronti di soggetti non stabiliti), entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi , salvo emissione di fattura elettronica allo SDI;

Per gli acquisti (di beni o di servizi) da fornitori stabiliti in altri Stati Ue

Si è tenuti ad annotare le fatture ricevute da soggetti Ue (e integrate con l’imposta secondo l’aliquota applicabile), nel registro delle vendite, “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente”.

 

PER OPERAZIONI EXTRA-UE:

     

Operazione Momento di effettuazione Termine di emissione dell’autofattura Termine di annotazione nel registro delle vendite Termine di invio dei dati al SdI ai fini dell’esterometro
Acquisto di beni mobili da soggetto extra Ue Consegna o spedizione del bene Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione Giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione Giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
Acquisto di beni immobili da soggetto extra Ue Stipula dell’atto Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione
Prestazione di servizi “generica” ricevuta da soggetto extra Ue Ultimazione della prestazione (ovvero, per le prestazioni periodiche, data di maturazione dei corrispettivi) Giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
Prestazione di servizi non “generica”, rilevante in Italia, ricevuta da soggetto extra Ue Pagamento del corrispettivo Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione