News

CIRCOLARE 4/2022- ESTEROMETRO

CIRCOLARE 4/2022- ESTEROMETRO

CIRCOLARE 4/2022- ESTEROMETRO

Rate this item
(0 votes)

1 - NUOVO ESTEROMETRO E REVERSE CHARGE “ELETTRONICO”

Il 2022 vedrà l'abolizione della “Comunicazione operazioni transfrontaliere" (c.d. Esterometro) con conseguente introduzione dell'obbligo della fattura elettronica quale strumento di doppia annotazione per gli acquisti esteri.

Proroga della "Comunicazione operazioni transfrontaliere"

Ai sensi dell'art.5, c.14 ter del DL n. 146/2021, convertito nella legge 215/2021, l'abolizione dell'esterometro decorrerà dal 1° luglio 2022, anziché dal 1° gennaio 2022.

Ciò significa che per il primo semestre 2022 resta ancora valido l'invio trimestrale dell'esterometro e di conseguenza resta facoltativo l'invio via SDI delle doppie annotazioni sugli acquisti esteri.

 

Per le operazioni effettuate sino al 1°luglio 2022, la trasmissione dei dati deve essere effettuata nei termini seguenti:

 

Periodo di riferimento Termine per la trasmissione
I trimestre 2022 2.5.2022 (Essendo il 30.4.2022 sabato e il 1.5.2022 giorno festivo)
II trimestre 2022

22.8.2022  

(Il 31.7.2022 è giorno festivo, pertanto, in virtù dell’art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006, la scadenza sarebbe prorogata dal 1.8.2022 al 20.8.2022 che, tuttavia, cade di sabato)

 

A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1°luglio 2022, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), sarà trasmessa attraverso nuove modalità, equiparabili a quelle relative alla fattura elettronica.

Le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, vanno trasmessi esclusivamente utilizzando il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive:

  • Per le operazioni attive, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • per le operazioni passive, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di operazioni Intra UE) o di effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni extra UE).

Per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale la trasmissione dei dati resta facoltativa.

Per le operazioni attive occorre impostare il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale XXXXXXX, mentre per le operazioni passive vanno utilizzati i tipi di documento di seguito riportati (si veda anche l’allegato “Dati necessari per la compilazione del file XML”):

  1. TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi intracomunitari ricevuti ovvero di emissione di autofattura per servizi ricevuti da operatori extra Ue;
  2. TD18 Integrazione per acquisto intracomunitario di beni,
  3. TD19 per l’emissione dell’ autofattura ex art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 nel caso di acquisti di beni da soggetti extra UE.
  4. TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993).

È quindi importante verificare di aver impostato i parametri che consentano l'emissione del file xml sin d’ora, nonché di aver predisposto appositi sezionali dei registri IVA per poter gestire in modo corretto da inizio 2022 la numerazione dei documenti di doppia annotazione riferiti alle operazioni con l'estero.

Si segnala che l’Agenzia delle Entrate nei registri precompilati riporta come protocollo delle autofatture il protocollo del documento registrato sul registro vendite anche per le fatture estere registrate sul registro iva acquisti. Conviene pertanto allinearsi a questa modalità di protocollazione e trascrizione per rendere confrontabili i dati.

2 - NUOVO REGIME TRANSITORIO PER OPERAZIONI DA E PER SAN MARINO E RELATIVO ESTEROMETRO

L’articolo 12 D.L. 34/2019 ha introdotto dal 01.07.2022 l’obbligo di fatturazione elettronica negli scambi di beni e servizi tra Italia e San Marino. Fino al 30.06.2022 potranno essere emessi i documenti sia in formato elettronico che in formato cartaceo.

In particolare, il Decreto regola gli scambi di beni con San Marino distinguendo tra:

  • cessioni di beni verso San Marino;
  • acquisti di beni da San Marino con e senza addebito d’imposta.

Le fatture attive emesse in formato elettronico relative a cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio della Repubblica di San Marino, effettuate nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, risultano non imponibili (N3.3) ai sensi degli articoli 8 e 9 D.P.R. 633/1972, riportano il numero identificativo del cessionario sammarinese e codice destinatario “2R4GTO8”e vanno trasmesse tramite lo Sdi  all’ufficio tributario di San Marino.

L’ufficio tributario, una volta  verificato  il  regolare  assolvimento  dell’imposta sull’importazione  convalida la regolarità della fattura, comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico.  La fattura, una volta convalidata viene messa a disposizione del cedente italiano all’interno della propria area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, il quale potrà visualizzare il documento elettronico inviato telematicamente e l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino. Nel caso in cui entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario non abbia  convalidato  la  regolarità della fattura, l’operazione viene riqualificata come operazione imponibile e va assoggettata ad iva: l’operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi deve emettere nota di variazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Si ricorda che le operazioni attive effettuate nei confronti di privati sanmarinesi sono assoggettate ad Iva Italia, ad esclusione delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e delle vendite a distanza.

Gli acquisti di beni da parte di operatori economici nazionali presso soggetti residenti a San Marino devono essere assoggettati ad Iva.

Nel caso di emissione della fattura elettronica con indicazione dell’ammontare dell’Iva dovuta dal cessionario, l’imposta è versata dall’operatore sammarinese all’ufficio tributario di San Marino il quale, entro 15 giorni, riversa le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

L’esito positivo del controllo viene reso noto telematicamente sia all’ufficio tributario di San Marino che al cessionario italiano il quale, da tale momento, può operare la detrazione dell’imposta.

Nel caso in cui la fattura elettronica emessa dall’operatore di San Marino non indichi l’ammontare dell’Iva dovuta l’operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite Sdi dovrà:

  • assolvere l’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste dall’Agenzia delle entrate per l’integrazione delle fatture elettroniche;
  • annotare le fatture nei registri Iva vendite e acquisti previsti dagli articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.

Per quanto riguarda infine le prestazioni di servizi rese nei confronti degli operatori economici sanmarinesi che abbiano comunicato il numero di identificazione ad essi attribuito, la fattura può essere emessa in formato elettronico tramite Sdi, che la trasmette all’ufficio tributario di San Marino per il successivo inoltro al committente. Nei casi di operazioni passive relative ad acquisti di servizi ricevute da soggetti sanmarinesi, il committente nazionale dovrà assolvere all’imposta emettendo autofattura ai sensi dell’articolo 17, comma 2.

Esterometro legato alla emissione o ricezione di documenti da operatori sanmarinesi

Nel caso di emissione o ricevimento di fattura elettronica da operatori sanmarinesi non sarà più necessario compilare ed inviare l’esterometro, in quanto i documenti risultano già tracciati con l’invio o la relativa ricezione tramite SDI. Andrà invece regolarmente presentato fino al 30.06.2022 (per i primi due trimestri del 2022) nei casi di emissione o di ricevimento di fatture cartacee, come da regime preesistente.

3 – NOVITA’ INTRASTAT

Dal 01/01/2022 sono in vigore i nuovi modelli intrastat e le nuove disposizioni da applicare per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari .

Sintesi dei nuovi obblighi:

  1. Cessioni e acquisti di beni: introduzione della natura transazione B per i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente (o in caso di inizio attività presumono di realizzate nell’anno in corso) spedizioni/acquisti superiori a euro 20.000.000
  2. Cessioni di beni: ai fini statistici va indicato il paese di origine delle merci, per gli acquisti c’era già in precedenza
  3. Nuovo modello Intra 1 sexies per le operazioni call off stock, in cui vanno fornite informazioni relative all’identità ed al numero di identificazione iva del soggetto destinatario di beni oggetto di cessione intracomunitarie in regime cosiddetto di “call off stock”. La periodicità di presentazione del modello è la medesima prevista per le cessioni di beni.

Sintesi semplificazioni previste

  1. Acquisti di beni (Intra 2bis): Sono tenuti alla presentazione mensile i soggetti che, almeno in uno dei 4 trimestri precedenti, hanno superato il valore di 350.000 euro di acquisto di beni. I soggetti che non superano il valore sopra indicato non presentano la dichiarazione INTRA 2 Beni (non è più prevista la presentazione con cadenza trimestrale).
  2. Acquisti di servizi (Intra 2 quater) Sono tenuti alla presentazione mensile i soggetti che almeno in uno 4 trimestri precedenti hanno superato il valore di 100.000 euro di servizi ricevuti. I soggetti che non superano il valore sopra indicato non presentano la dichiarazione INTRA 2 quater (non è più prevista la presentazione con cadenza trimestrale)
  3. Cessioni di beni verso San Marino: è venuto meno l’obbligo di indicare nei modelli Intra 1bis e INTRA 1Ter le informazioni riferite alla cessione di beni verso SM, anche laddove il soggetto obbligato emetta fattura in formato cartaceo.

Allegato Circolare 4/2022

Dati necessari per la compilazione del file XML

                                                                                    

Campo

        Contenuto TD17  

         ACQUISTO DI SERVIZI DALL’ESTERO        

        Contenuto TD18    

        ACQUISTO BENI INTRA UE

         Contenuto TD19

         ACQUISTO BENI FORNITORE ESTERO

<CedentePrestatore> Fornitore estero Fornitore UE Fornitore estero
<CessionarioCommittente> Acquirente nazionale Acquirente nazionale Acquirente nazionale
<Data>

        Data di ricezione o ricadente nel mese di ricezione (servizi intra-UE)

        Data di effettuazione(servizi extra UE)  

        Data di ricezione

       (o ricadente nel mese di ricezione)

        Data di ricezioneo ricadente nel mese di ricezione (servizi intra-UE)

        Data di effettuazione(servizi extra UE)

<Numero> Numerazione «ad hoc» (preferibile) Numerazione «ad hoc» (preferibile) Numerazione «ad hoc» (preferibile)
<PrezzoTotale> Imponibile della fattura ricevuta Imponibile della fattura ricevuta Imponibile della fattura ricevuta
<AliquotaIVA> Aliquota IVA Aliquota IVA Aliquota IVA
<Imposta> Imposta corrispondente Imposta corrispondente Imposta corrispondente
<Natura> Da compilare in caso di non imponibilità/esenzione Da compilare in caso di non imponibilità/esenzione Da compilare in caso di non imponibilità/esenzione
<DatiFattureCollegate> Estremi fattura di riferimento Estremi fattura di riferimento Estremi fattura di riferimento

Esterometro

Per ciò che concerne le operazioni di acquisto, la trasmissione dei file contraddistinti da codici TD17, TD18 e TD19 deve avvenire entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura che documenta l’operazione o a quello di effettuazione della stessa.

Integrazione/Autofattura

Diversi, e più stringenti, sono i termini per l’emissione di autofattura per acquisto di beni o servizi da soggetti extra UE, posto che il documento va emesso entro dodici giorni dal momento di effettuazione per:

x  l’acquisto di beni mobili da fornitore extra UE;

x l’acquisto di beni immobili da soggetto extra UE;

x le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all’art. 7-ter, rilevanti in Italia e ricevute da soggetto extra UE.