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CIRCOLARE 3/2022- ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

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CIRCOLARE 3/2022- ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

CIRCOLARE 3/2022- ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

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Il nuovo Assegno Unico e Universale, istituito D.Lgs n. 230 del 21 dicembre 2021, spetta a tutti i nuclei familiari per ogni figlio a carico ed è riconosciuto a decorrere dal 1° marzo 2022:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
  • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio o un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore ad € 8.000 lordi annuali;
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro;
  • svolga il servizio civile universale;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

 

L’Assegno Unico e Universale sostituisce:

  • il Premio alla nascita;
  • l’Assegno di natalità (Bonus Bebè)
  • gli ANF (assegni familiari)
  • e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni (non saranno più presenti in busta paga, per i lavoratori dipendenti, dal mese di marzo).

 

Con il messaggio 31 dicembre 2021, n. 4748 l’Inps ha fornito le indicazioni necessarie per la presentazione della domanda.

La domanda per l’Assegno Unico e Universale deve essere presentata esclusivamente on-line accedendo al sito dell’INPS con SPID, CNS o CIE o tramite patronato, entro il 30.06.2022 (per non perdere le mensilità da marzo 2022), da uno dei due genitori.

Per le domande presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto a marzo.

Per chi presenta la domanda entro il 30 giugno 2022 i pagamenti avranno sempre decorrenza, per le mensilità arretrate, dal mese di marzo.

Per le domande presentate successivamente il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

 

L’importo varia in base all’ISEE del nucleo familiare

L’importo dell’Assegno unico, che non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF, è commisurato in base all’ISEE.

E’ comunque possibile presentare la domanda senza essere in possesso dell’ISEE e in tal caso si ha diritto all’importo minimo previsto (euro 50/mese per ogni figlio minorenne, euro 25/mese per i figli tra 18 e 21 anni).

E’ altresì possibile inviare l’ISEE successivamente alla presentazione della domanda per l’assegno unico, purchè entro il 30.06.2022 perché venga effettuato il calcolo puntuale dell’importo spettante a partire dal mese di marzo 2022.

Modalità di erogazione dell’assegno

L’assegno è corrisposto dall’INPS tramite accredito diretto sul conto corrente: viene erogato in misura intera al genitore richiedente, con possibilità di fornire nel modello di domanda anche l’IBAN dell’altro genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita.

I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

 

Alleghiamo alla presente il messaggio Inps n. 4748 del 31.12.2021 e segnaliamo che al seguente link è possibile accedere ad un tutorial molto semplice e chiaro: https://youtu.be/R4Z8i-oZB1I