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CIRCOLARE 2/2022- RIDUZIONE DEL LIMITE DI UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

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CIRCOLARE 2/2022- RIDUZIONE DEL LIMITE DI UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

CIRCOLARE 2/2022- RIDUZIONE DEL LIMITE DI UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

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A partire dall’1.1.2022 il limite all’utilizzo del denaro contante si è abbassato da € 1.999,99 euro (soglia di 2.000,00 euro) a 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro), per le violazioni commesse e contestate dalla suddetta data il minimo edittale sarà pari a 1.000,00 euro.

La riduzione da 2.000,00 a 1.000,00 euro della soglia relativa all’utilizzo del contante è esclusa per l’attività svolta dai cambiavalute, per tale attività, a decorrere dall’1.1.2022, sarà ripristinata la soglia di 3.000,00 euro.

Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga che consente l’utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto delle previste condizioni.

Per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale della sanzione applicabile è di 2.000,00 euro, per quelle commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro, per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

Posizione dei professionisti

I limiti all’utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti. Innanzitutto, le parcelle di importo pari o superiore ai nuovi limiti non potranno essere incassate, in contanti, in un’unica soluzione. Si ricorda, peraltro, come la FAQ Dipartimento del Tesoro 3.12.2017 n. 12 abbia precisato che, a fronte di una fattura unica il cui importo sia superiore al limite, è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra, purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

RIEPILOGO DEI LIMITI ALL’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE DEGLI ULTIMI ANNI

Ambito temporale di riferimento                              Soglia

Dall’1.1.2016 al 30.6.2020                          3.000,00 euro

Dall’1.7.2020 al 31.12.2021                        2.000,00 euro

Dall’1.1.2022                                             1.000,00 euro

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

È fissato a 1.000,00 euro l’importo a partire dal quale gli assegni bancari, postali e circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI TURISTI STRANIERI

I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro.

L’art. 3 co. 1 - 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, prevede, infatti, una deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino all’importo di 15.000,00 euro, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:

•             da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano;

•             presso i commercianti al minuto, i soggetti equiparati (di cui all’art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72).

La deroga in questione si applica anche ai cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE). Per fruire della suddetta deroga, prevista per agevolare il turismo straniero, è necessario che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda a una serie di adempimenti.

OBBLIGO DI POS

I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007). La sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale fosse stata rifiutata l’accettazione del pagamento, sarà operativa dall’1.1.2023.