Sul S.O. n. 49 alla G.U. 31.12.2021 n. 310 è stata pubblicata la L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), in vigore dall’1.1.2022. Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2022.
Riforma dell’IRPEF -Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali. Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”
Viene prevista una riforma dell’IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l’imposizione fiscale, che prevede:
- la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all’art. 11 co. 1 del TUIR;
- la modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR;
- la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”.
Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF
Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:
- fino a 15.000,00 euro 23%;
- oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 25%;
- oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 35%;
- oltre 50.000,00 euro 43%.
In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:
- fino a 15.000,00 euro 23%;
- oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 27%;
- oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro 38%;
- oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro 41%;
- oltre 75.000,00 euro 43%.
Modifiche alle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali
Vengono modificate le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:
- ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
- ai redditi derivanti da pensioni;
- ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;
- agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d’impresa minore e ad alcuni redditi diversi.
Viene abrogata l’ulteriore detrazione IRPEF prevista dall’art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto “assorbita” dalle nuove detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.
Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”
A seguito della suddetta riforma dell’IRPEF, viene modificata la disciplina del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. “bonus di 100,00 euro al mese”).
Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro.
Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare “clausola di salvaguardia” al fine di tutelare situazioni di “incapienza”; il “trattamento integrativo della retribuzione” viene infatti riconosciuto per un ammontare:
- determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d’imposta e l’IRPEF lorda;
- comunque non superiore a 1.200,00 euro annui.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l’1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).
Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.
Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.
Esclusione da IRAP di professionisti e imprenditori individuali
A decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:
- attività commerciali;
- arti e professioni.
Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l’imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).
Professionisti e imprenditori già esclusi da IRAP
Prima del 2022, risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i “piccoli” imprenditori che, in alternativa:
- si avvalgano del regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di vantaggio ex DL 98/2011;
- siano privi di autonoma organizzazione (ex art. 2 del DLgs. 446/97), secondo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (o, per i medici convenzionati con strutture ospedaliere, dall’art. 1 co. 1-bis del DLgs. 446/97).
Ultimi adempimenti relativi al 2021
Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d’impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:
- presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022;
- versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%).
Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.
Modifica alla disciplina delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF
Vengono differiti alcuni termini relativi alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF per l’anno 2022, in particolare:
- viene differito al 31.3.2022 il termine previsto per l’approvazione, da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF, al fine di adeguarle alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF, e per la loro pubblicazione sui relativi bollettini ufficiali;
- il termine stabilito per i Comuni per adeguare gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF viene differito al 31.3.2022 oppure, in caso di scadenza successiva, al termine di approvazione del bilancio di previsione;
- viene differito al 13.5.2022 il termine per la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione delle addizionali regionali all’IRPEF, al fine della pubblicazione sull’apposito sito informativo.
Aumento delle addizionali comunali all’IRPEF per il ripianamento del disavanzo dei Comuni capoluogo di Città metropolitana
Ai Comuni capoluogo di Città metropolitana, con un disavanzo pro-capite superiore a 700,00 euro (es. Torino, Napoli, Reggio Calabria e Palermo), viene riconosciuto un contributo per il periodo 2022-2042, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15.2.2022, di un Accordo per il ripianamento del disavanzo e per il rilancio degli investimenti. Attraverso tale Accordo il Comune si impegna ad assicurare risorse proprie da destinare al ripianamento del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari.
Una delle misure previste a tale fine è l’istituzione di un incremento dell’addizionale comunale all’IRPEF, anche in misura superiore al limite massimo dello 0,8%, senza che sia previsto un “tetto” a tale incremento.
Sostituzione del Patent box con la nuova “super deduzione” dei costi di ricerca e sviluppo
Rispetto alla versione originaria dell’art. 6 del DL 146/2021 convertito:
- le nuove disposizioni sulla “super deduzione” si applicano dalle opzioni relative al periodo d’imposta 2021 (soggetti “solari”);
- non sono più esercitabili le opzioni Patent box con riferimento ai periodi d’imposta 2021 e successivi;
- la misura percentuale della maggiorazione è stata incrementata al 110%;
- sono esclusi dai beni agevolabili i marchi d’impresa e il know how;
è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d’imposta ricerca e sviluppo.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0”, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.
Credito d’imposta per i beni materiali “4.0”
Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.
Credito d’imposta per i beni immateriali “4.0”
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:
- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione
Viene prorogato il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.
In particolare:
- il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d’imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro;
- il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d’imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d’imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
- per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto:
– per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro;
– per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;
– per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.
Credito d’imposta per la quotazione delle PMI
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, riducendo l’importo massimo da 500.000,00 a 200.000,00 euro.
Sospensione degli ammortamenti - Estensione al bilancio 2021
Viene esteso anche ai bilanci relativi all’esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all’art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all’esercizio 2020.
La sospensione si applica, nell’esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento.
La stessa sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.
Rivalutazione dei beni d’impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali
Con alcune modifiche all’art. 110 del DL 104/2020 si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all’avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d’imposta. Quindi, se ad esempio è stato riallineato il valore dell’avviamento per 9 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2070 possono essere dedotti ammortamenti per 180.000,00 euro (1/50 di 9 milioni).
È possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni).
Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. All’impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l’imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l’utilizzo in compensazione nel modello F24.
Beni diversi dai marchi e dall’avviamento
Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l’impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:
- ai beni materiali;
- ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, software, know-how, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.);
- alle partecipazioni.
Incentivo alle aggregazioni aziendali
Viene prorogato, con modifiche, l’incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, con progetto approvato o deliberato dall’organo amministrativo tra l’1.1.2021 e il 30.6.2022, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.
Viene introdotto l’ulteriore limite, in valore assoluto, dell’ammontare di DTA trasformabili, pari a 500 milioni di euro.
Viene altresì eliminata, per il 2022, la possibilità di accedere al c.d. “bonus aggregazioni” di cui all’art. 11 del DL 34/2019.
Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga
Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.
Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.
Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili”
Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).
Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2021.
Il limite massimo di spesa detraibile è pari a:
5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.
Interventi antisismici (sismabonus) - Proroga
Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus di cui ai co. 1-bis ss. dell’art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies.
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga
Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013.
In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024.
Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, altresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2-quater1 dell’art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l’ecobonus e il sismabonus.
Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità
Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale “generale” fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:
- al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:
– da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);
– da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. “interventi trainati”);
– da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
- al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
- al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrinsecano in particolare:
- nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 dell’art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella “precompilata” dall’Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d’imposta che gli presta assistenza fiscale;
- nell’introduzione, nel co. 13-bis dell’art. 119, di un rinvio ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al quale è demandato il compito di stabilire, “per talune tipologie di beni”, i valori massimi stabiliti ai fini dell’attestabilità della congruità delle spese sostenute;
nella specificazione, sempre nel co. 13-bis dell’art. 119, che i prezzari individuati dal DM 6.8.2020 “Requisiti” (ossia i prezzari regionali e i prezzari DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell’attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (agevolate con il superbonus o il “semplice” sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il bonus facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).
Nuova detrazione per le barriere architettoniche
Viene introdotto un bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
La detrazione, in particolare:
- spetta nella misura del 75%;
- spetta per le spese documentate sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2022;
- deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.
La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
Anche questo nuovo bonus edilizio viene ricompreso, mediante contestuale modifica dell’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.
Proroga del c.d. “bonus facciate”
La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata anche alle spese sostenute nell’anno 2022, ma con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%.
Proroga del c.d. “bonus verde”
È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 - 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.
La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta:
- per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2024;
fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
Bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici
In relazione al bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo bonus soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l’intervento “trainato” nel superbonus 110%, ai sensi del co. 8 dell’art. 119 del DL 34/2020.
Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito
Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022:
- proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi;
- amplia il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le predette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);
- generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. “minori” (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”), l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;
comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.
Detrazione IRPEF per i giovani inquilini
Viene modificata la disciplina della detrazione IRPEF, di cui all’art. 16 co. 1-ter del TUIR, spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione, ai sensi della L. 9.12.98 n. 431, in relazione all’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (si intende tale quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente).
Ambito soggettivo
L’agevolazione riguarda i giovani:
- di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti (la precedente formulazione del co. 1-ter prevedeva che l’agevolazione spettasse ai “giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni”);
- con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.
Durata e condizioni
Dall’1.1.2022, la detrazione spetta:
- per i primi 4 anni di durata contrattuale (fino al 31.12.2021 gli anni erano 3);
- a condizione che l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati.
Pertanto, se il contratto è stipulato nel 2022, la detrazione può essere fruita per gli anni dal 2022 al 2025.
Determinazione della detrazione
Dall’1.1.2022, la detrazione IRPEF spettante è pari:
- a 991,60 euro;
- ovvero, se superiore, al 20% dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000,00 euro di detrazione.
La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.
Terreni dei coltivatori diretti e IAP - Proroga dell’esenzione IRPEF
Viene prorogata anche per il 2022 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.
Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2022
Dal 2017 e fino al 2022, la disciplina fiscale dei terreni in argomento è quindi la seguente:
- i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.
Docenti e ricercatori - Proroga del regime agevolato
Per i docenti e ricercatori rientrati in Italia fino al 2019 viene riconosciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato da 4 a 8, 11 o 13 anni, al ricorrere di determinate condizioni legate alla presenza di figli minorenni o a carico, o all’acquisto di una unità immobiliare in Italia (come già previsto per i docenti e ricercatori che si sono trasferiti in Italia dal 2020); il beneficio è però subordinato al pagamento di un onere, parametrato al reddito dell’ultimo periodo d’imposta prima dell’esercizio dell’opzione per il prolungamento.
Potenziamento degli investimenti in PIR
I piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono una specifica tipologia di investimento destinato alle persone fisiche previsto dall’art. 1 co. 100 - 114 della L. 11.12.2016 n. 232, i cui redditi beneficiano dell’esenzione:
- dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR;
- dall’imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.
Modifica dei limiti di investimento in PIR
La legge di bilancio 2022 ha modificato i limiti dell’entità dell’investimento in PIR, prevedendo che dal 2022 gli investitori non possano superare il limite dei 40.000,00 euro l’anno (prima era 30.000,00) e il limite dei 200.000,00 euro complessivi (prima era 150.000,00).
La disposizione in esame aumenta i limiti applicabili ai PIR costituiti fino al 31.12.2019.
Esclusione dei limiti previsti per i c.d. “PIR alternativi”
In merito ai c.d. “PIR alternativi” ex art. 13-bis del DL 124/2019 (conv. L. 157/2019), viene prevista l’esclusione dei limiti all’investimento di cui all’art. 1 co. 112 della L. 11.12.2016 n. 232.
I vincoli disciplinati da questa norma e che risultano esclusi sono:
- quello per il quale ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR “ordinario”, e di un solo PIR “alternativo”;
- che ciascun PIR non possa avere più di un titolare.
Per questa tipologia di PIR non vengono modificati i limiti all’investimento che restano di importo non superiore a 150.000,00 euro all’anno e a 1.500.000,00 euro complessivi.
Credito di imposta per le minusvalenze relative ai PIR
Viene prorogata per l’anno 2022 la disciplina del credito d’imposta per le minusvalenze realizzate nei c.d. “PIR PMI”, rimodulandone l’ammontare e il termine di utilizzabilità. In sostanza:
- si proroga il credito d’imposta sulle minusvalenze e i differenziali negativi anche in relazione agli investimenti in PIR effettuati entro il 31.12.2022;
- in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dall’1.1.2022, tale credito d’imposta non può eccedere il 10% delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere utilizzabile in 15 quote annuali di pari importo.
Per gli investimenti effettuati nel 2021 vale, invece, il limite del 20% delle somme investite e l’utilizzo del credito in dieci quote annuali di pari importo.
Resta fermo che il credito d’imposta in argomento non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è utilizzabile:
- direttamente in dichiarazione dei redditi, a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le componenti negative si sono realizzate;
oppure in compensazione nel modello F24, senza applicazione dei limiti annui di utilizzo dei crediti d’imposta.
Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 o rimborsabili in conto fiscale - Incremento a 2 milioni di euro a regime
Viene disposto l’innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall’1.1.2022, del limite annuo, previsto dall’art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:
- utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatati di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".
La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall’art. 22 del DL 73/2021.
Si ricorda che, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).
Subappaltatori edili
Il limite di 2 milioni di euro “assorbe” quindi il limite di un milione di euro previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 co. 6-ter del DL 223/2006).
Crediti d’imposta agevolativi
Il limite di cui all’art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d’imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l’apposito limite di 250.000,00 euro introdotto dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).
Sospensione dei termini degli adempimenti tributari del professionista per malattia o infortunio
In caso di malattia o infortunio del professionista anche non connessi al lavoro, è prevista:
- la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista;
- l’esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per il professionista e il cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all’evento.
Sospensione dei termini
In caso di:
- malattia o infortunio del professionista, anche non connessi al lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni ai sensi dell’art. 2 del DPR 30.6.65 n. 1124,
- parto prematuro della libera professionista,
- interruzione della gravidanza oltre il terzo mese,
- decesso del libero professionista,
sono sospesi i termini relativi agli adempimenti tributari dal giorno del ricovero in ospedale (o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari) fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari (per il parto prematuro, la sospensione decorre dal giorno del ricovero per il parto; in caso di interruzione della gravidanza, dal giorno successivo all’interruzione della gravidanza; in caso di morte del professionista, la sospensione ha durata di 6 mesi dalla data del decesso).
Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione e, per le somme dovute a titolo di tributi, si applicano gli interessi al tasso legale per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.
Esclusione della responsabilità
In caso di ricovero (o cure domiciliari) per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, al libero professionista o al suo cliente non è imputata alcuna responsabilità per la scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi.
Documentazione
La sospensione dei termini e l’esclusione della responsabilità operano purché sussistano:
- un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare;
- un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante.
Copie di tali documenti devono essere consegnate o inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, agli uffici della pubblica amministrazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni in esame.
In caso di decesso del libero professionista, è il cliente a dover trasmettere agli uffici della pubblica amministrazione il mandato professionale, entro 30 giorni dal decesso.
Accertamento e sanzioni
La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l’effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l’applicazione della sospensione.
Chiunque benefici della sospensione sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500,00 a 7.750,00 euro e con l’arresto da 6 mesi a 2 anni. Ogni altra violazione delle presenti disposizioni è punita con una sanzione pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro. Le suddette sanzioni si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti suindicati.
Cartelle di pagamento - Posticipazione dei termini di pagamento
Per le cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.
Si tratta dell’estensione di un’agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021.
Le somme che l’Agenzia delle Entrate eroga al contribuente a titolo di contributo a fondo perduto previsto dalla legislazione emergenziale vanno corrisposte senza eseguire alcuna verifica dei carichi di ruolo pendenti.
Non opera quindi la procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, che, per i pagamenti almeno pari a 5.000,00 euro, prevede la verifica dei carichi pendenti e l’eventuale pignoramento delle somme da erogare.
Contributi a fondo perduto - Esclusione controlli carichi di ruolo pendenti
Le somme che l’Agenzia delle Entrate eroga al contribuente a titolo di contributo a fondo perduto previsto dalla legislazione emergenziale vanno corrisposte senza eseguire alcuna verifica dei carichi di ruolo pendenti.
Non opera quindi la procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, che, per i pagamenti almeno pari a 5.000,00 euro, prevede la verifica dei carichi pendenti e l’eventuale pignoramento delle somme da erogare.
Agevolazioni previste dalla legislazione emergenziale - Recupero
Ove non ci sia una disciplina specifica, il recupero delle agevolazioni previste dalla legislazione emergenziale avviene con avviso di recupero del credito di imposta, da notificare a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.
Trovano applicazione i poteri in materia di imposte sui redditi e IVA.
Aggi di riscossione - Riforma
Si prevede di riformare, dall’1.1.2022, l’aggio di riscossione, che, nelle intenzioni del legislatore, non dovrà più gravare, quanto meno in via prevalente, sui debitori ma dovrà far parte della fiscalità generale.
Sino al 31.12.2021, per le cartelle di pagamento l’aggio è pari al 3% delle somme riscosse, 6% se gli importi non sono pagati nei termini. Per gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito, l’aggio è pari al 6% ma va corrisposto solo in caso di inadempienza.
Nel nuovo sistema, la quota a carico del debitore sarà individuata da un decreto ministeriale.
Aliquota IVA per le somministrazioni di gas del primo trimestre 2022
Viene stabilita, in via transitoria, l’aliquota IVA del 5%, in deroga a quella ordinariamente applicabile, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Alla misura descritta si accompagna, tra l’altro, la riduzione per il medesimo trimestre delle aliquote relative agli oneri generali applicate in bolletta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
Aliquota IVA per i prodotti dell’igiene femminile
Viene introdotta l’aliquota IVA del 10% per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile diversi da quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e da quelli lavabili. Per questi ultimi prodotti, si applica, infatti, la più favorevole aliquota IVA del 5%.
Agevolazioni per i trasferimenti di immobili nella cessione di azienda (contrasto alle delocalizzazioni)
Viene disposto che, in caso di cessione d’azienda o di un ramo d’azienda, con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni scontano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna (in luogo dell’imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta).
Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione per gli under 36
Sono prorogate alcune misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.
Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di under 36
L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.
L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di soggetti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:
- nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;
- nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.
Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa” dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.
Accesso al fondo di garanzia per la prima casa
È prorogato al 31.12.2022 il termine per presentare le domande per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti under 36, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80%.
IMU - Riduzione per i pensionati residenti all’estero
Per il solo anno 2022, viene stabilito che l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, è ridotta al 37,5%.
L’agevolazione è stata introdotta dal co. 48 dell’art. 1 della L. 178/2020 a decorrere dall’anno 2021 e riguarda sia l’IMU che la TARI.
Dall’1.1.2021, pertanto, sull’unica unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dai pensionati residenti all’estero, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso:
- l’IMU è ridotta alla metà e ulteriormente ridotta al 37,5% per il solo anno 2022;
la tassa sui rifiuti (TARI) o la tariffa sui rifiuti con natura di corrispettivo di cui ai co. 639 e 668 dell’art. 1 della L. 147/2013, è dovuta nella misura ridotta di due terzi.
IMU -Agevolazione per i commercianti nei Comuni fino a 500 abitanti
Per gli anni 2022 e 2023, in via sperimentale, viene stabilito che gli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, possono beneficiare di un contributo per il pagamento dell’IMU.
L’agevolazione compete per gli immobili siti in detti Comuni che sono anche posseduti e utilizzati dagli esercenti per l’esercizio dell’attività economica.
I criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione saranno stabiliti da un successivo DM.
L’agevolazione, inoltre, si applica ai sensi e nei limiti del regolamento della Commissione europea 18.12.2013 n. 1407 sugli aiuti “de minimis”.
Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio
Sono prorogate fino al 31.3.2022 le agevolazioni a sostegno delle imprese di pubblico esercizio.
Dall’1.1.2021 al 31.3.2022, in particolare:
- sono esonerate dal pagamento del “canone unico” le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico;
- sono esonerati dal pagamento del canone di concessione di cui al co. 837 dell’art. 1 della L. 160/2019 i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio di attività commerciali su aree pubbliche di cui al DLgs. 114/98;
- non è dovuta l’imposta di bollo di cui al DPR 642/72 sulle domande di nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010;
non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004 la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all’attività svolta.
Proroga esenzione imposta di bollo sui certificati digitali
Viene estesa all’anno 2022 l’operatività dell’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati anagrafici digitali, ottenuti tramite l’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), inizialmente limitata al solo anno 2021 dall’art. 62 co. 3, quarto periodo, del DLgs. 82/2005.
Proroga esenzione imposta di bollo sulle convenzioni per i tirocini
Viene prorogata per l’anno 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo, introdotta (limitatamente al 2021) dall’art. 10-bis del DL 22.3.2021 n. 41 sulle convenzioni per i tirocini di formazione e orientamento.
Rinvio di “plastic tax” e “sugar tax”
È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.1.2023 dell’efficacia delle disposizioni relative:
- all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”);
all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).
Misure per il sostegno al credito delle imprese
Vengono prorogate alcune misure di sostegno alle imprese.
Fondo di Garanzia PMI
È prorogata al 30.6.2022 l’operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:
- dall’1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020);
- la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall’1.1.2022, all’80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall’1.4.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020).
Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 l’operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020).
Tra l’1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:
- l’importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;
- la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l’ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo);
- le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell’importo dell’operazione finanziaria, anziché dell’80%.
Garanzia SACE
Viene prorogata al 30.6.2022 l’operatività della Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020).
Garanzia green
Le risorse destinate alle garanzie concesse dalla SACE sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (art. 64 del DL 76/2020) saranno determinate con la legge di bilancio, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente da questa.
Bonus TV
Sono rifinanziate per il 2022 le risorse per i contributi per l’acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione.
Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”)
È prorogato al 31.12.2022 l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per:
- lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;
- cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.
Fino al 31.12.2022 è consentito l’accesso al Fondo anche per:
- mutui di importo non superiore a 400.000,00 euro;
- mutui a favore di contraenti che già fruiscano della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa;
mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.
Nuovo importo finanziabile con microcredito
È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l’importo massimo delle operazioni di microcredito (art. 111 del DLgs. 1.9.93 n. 385). Si prevede, inoltre:
- l’eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro;
- la possibilità di concedere finanziamenti a srl fino a 100.000,00 euro.
Le disposizioni attuative, nell’individuare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedranno una durata dei finanziamenti fino a 15 anni ed escluderanno ogni limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale.
Credito d’imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua
Viene prorogato al 2023 il credito d’imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua potabile.
3 ULTERIORI NOVITA' RILEVANTI
Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2022.
Conclusione del programma di cashback
Si conclude al 31.12.2021 il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (c.d. “cashback”).
Resta ferma la sospensione del programma per il periodo dall’1.7.2021 al 31.12.2021.
Fondo di solidarietà per proprietari di immobili occupati abusivamente
È istituito un Fondo di solidarietà a favore di proprietari di immobili a destinazione residenziale non utilizzati per effetto della denuncia all’autorità giudiziaria del reato di violazione di domicilio (art. 614 co. 2 c.p.) e occupazione abusiva (633 c.p.).
Le disposizioni attuative del Fondo saranno stabilite da un successivo decreto interministeriale.
Card cultura diciottenni
A partire dall’1.1.2022, è prevista l’assegnazione di una card cultura elettronica, in favore dei soggetti:
- residenti in Italia e in possesso, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno;
- nell’anno del compimento del 18° anno di età.
La card cultura elettronica, il cui importo sarà stabilito da un successivo DM, è utilizzabile per acquistare:
- biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- libri;
- abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale;
- musica registrata;
- prodotti dell’editoria audiovisiva;
- titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali.
La card è utilizzabile anche per sostenere i costi relativi ai corsi di musica, teatro o lingua straniera.
Esclusione dal reddito imponibile
Le somme assegnate con la card cultura diciottenni non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo ISEE.