Con DM 4.12.2020 sono stati stabiliti nuovi termini per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sono state introdotte procedure di integrazione dell’imposta di bollo relativa alle fatture transitate mediante Sistema di Interscambio che non recano l’assolvimento del tributo, pur essendo soggette all’imposta. Con il successivo provv. 4.2.2021 n. 34958 sono state definite le modalità attuative delle disposizioni contenute nel DM 4.12.2020. In particolare, con riferimento al primo trimestre 2021:
- entro il 15.4.2021 l’Agenzia delle Entrate presenta al soggetto passivo le fatture relative al primo trimestre 2021 che recano l’assolvimento dell’imposta e quelle che ne sono sprovviste pur essendone soggette;
- entro il 30.4.2021 il contribuente è tenuto ad accettare o a modificare gli elenchi proposti dall’Amministrazione finanziaria;
- entro il 15.5.2021 l’Agenzia delle Entrate comunica l’importo definitivo dell’imposta di bollo dovuta;
- entro il 31.5.2021 deve essere effettuato il versamento dell’imposta da parte del debitore.
Si ricorda che il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi 250,00 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno non superi, complessivamente, 250,00 euro.
INTEGRAZIONE DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio dall’1.1.2021, sulla base dei dati in proprio possesso, procede, per ciascun trimestre solare, all’integrazione delle fatture “che non riportano l’evidenza dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta” (art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014).
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente due distinti elenchi:
- l’elenco A, che non può essere modificato, nel quale verranno inserite le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il Sistema di Interscambio nel primo trimestre 2021 che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo;
- l’elenco B, che il potrà essere modificato dal contribuente, nel quale sono inserite le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel primo trimestre 2021, emesse via SdI, che non recano l’assolvimento dell’imposta, in presenza dell’obbligo.
Al fine della predisposizione dell’Elenco B, l’Agenzia delle Entrate selezionerà le fatture per le quali:
- la sommatoria degli importi (2.2.1.11 “Prezzo Totale” per le fatture ordinarie o 2.2.2 “Importo” per quelle semplificate) risulti superiore a 77,47 euro;
- il contribuente abbia indicato i codici natura N2.1 (operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità), N2.2 (altre operazioni non soggette), N3.5 (operazioni non imponibili a seguito di lettera d’intento), N3.6 (altre operazioni non imponibili), N4 (operazioni esenti);
- non sia stata riportata alcuna codifica che indichi il possibile non assoggettamento al tributo.
Operazioni soggette ad imposta di bollo se di importo superiore a 77,47 euro (tabella esemplificativa)
Codice natura | Tipologia operazione | Norma |
N2.1 | Cessione di beni non territorialmente rilevanti | Art. 7-bis del DPR 633/72 |
Prestazioni di servizi non territorialmente rilevanti | Artt. 7-ter - 7-septies del DPR 633/72 |
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N2.2 | Operazioni non soggette all’imposta | Artt. 2, 3 del DPR 633/72 |
Operazioni poste in essere da soggetti aderenti al regime “forfetario” | Art. 1 della L. 190/2014 | |
N3.5 | Operazioni non imponibili a seguito di lettera di intento | Art. 8 co. 1 lett. c) e co. 2 del DPR 633/72 |
N3.6 | Cessione di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA | Art. 50-bis co. 4 lett. c) del DL 331/93 |
Cessioni di beni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA | Art. 50-bis co. 4 lett. e) del DL 331/93 |
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Trasferimenti di beni da un deposito IVA all’altro | Art. 50-bis co. 4 lett. i) della L. 331/93 |
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N4 | Operazioni esenti | Art. 10 del DPR 633/72 |
Nell’Elenco B saranno indicate e messe a disposizione del cessionario/committente le autofatture selezionate secondo i criteri sopra evidenziati, emesse in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore ai sensi dell’art. 6 commi 8 e 9-bis del D.Lgs. 471/97 o ai sensi dell’art. 46 co. 5 del DL 331/93.
Al fine della predisposizione dell’Elenco B, l’Agenzia delle Entrate non terrà conto dei file XML caratterizzati dai codici:
- TD16 (integrazione fattura per reverse charge interno);
- TD17 (integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero);
- TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari);
- TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72).
Il contribuente nel caso ritenga che in relazione ad uno o più documenti contenuti nell’Elenco B non si siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, potrà comunicare tale informazione all’Agenzia delle Entrate selezionando le fatture interessate.
Il cessionario/committente (o l’intermediario da questi delegato) ha altresì facoltà di integrare il suddetto Elenco B, segnalando gli estremi identificativi delle fatture elettroniche non individuate dall’Agenzia, per le quali l’imposta di bollo risulta dovuta.
Le modifiche possono essere operate dal cedente/prestatore:
- “in modalità puntuale”, attraverso il servizio web messo a disposizione dall’Agenzia, che permette di intervenire direttamente sulla tabella in cui è riportato l’elenco delle fatture elettroniche prive di imposta di bollo;
- in “modalità massiva”, ovvero effettuando il download del file XML dell’Elenco B e, successivamente, l’upload del file modificato.
Il contribuente può modificare più volte l’Elenco B entro il 30.4.2021 (data ultima per la comunicazione delle variazioni relative alle fatture emesse via SdI nel primo trimestre dell’anno), ma soltanto l’ultima modifica verrà elaborata da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui il contribuente non comunichi alcuna variazione, gli elenchi si ritengono confermati.
È possibile effettuare il pagamento anche oltre le scadenze previste dall’art. 6 del
DM 17.6.2014, versando l’importo dovuto mediante il servizio web dell’Agenzia delle Entrate e corrispondendo le sanzioni e gli interessi da ravvedimento calcolati automaticamente dal sistema.
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
Entro il 15.5.2021 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione nell’area riservata del contribuente (presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”) l’importo dell’imposta di bollo dovuta con riferimento alle fatture trasmesse mediante Sistema di Interscambio nel primo trimestre del 2021.
Entro il 31.5.2021, il soggetto passivo potrà, alternativamente:
- effettuare il pagamento utilizzando la specifica funzionalità presente nel servizio web dell’Agenzia delle Entrate, che consente l’addebito diretto sul conto corrente del debitore;
- effettuare il pagamento tramite modello F24, in modalità telematica.
Nell’area riservata del contribuente saranno consultabili i versamenti effettuati con riferimento ai singoli trimestri solari.
Ravvedimento
Il servizio web messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate consente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, in caso di mancato pagamento dell’imposta di bollo alla scadenza prevista (31.5.2021 con riferimento all’importo dovuto per il primo trimestre). Il sistema calcola, infatti, automaticamente la sanzione ridotta e gli interessi dovuti in base ai giorni di ritardo rispetto alla naturale scadenza.
Il servizio rilascia una prima ricevuta di conferma che dell’inoltro della richiesta di addebito e una seconda attestante l’esito del pagamento.
GUIDA AGENZIA DELLE ENTRATE E PROSSIME SCADENZE
La messa a disposizione degli elenchi A e B relativi alle fatture emesse nel primo trimestre dell’anno è accompagnata dalla pubblicazione di una guida dedicata da parte dell’Agenzia delle Entrate sul nuovo servizio:
La guida dell’Agenzia delle Entrate fornisce un’utile tabella relativa alle scadenze per la messa a disposizione degli elenchi A e B relativi al bollo trimestrale, con le relative scadenze per la modifica ed il successivo versamento da parte del contribuente:
PERIODO DI RIFERIMENTO | MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B | DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B | VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO | SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO |
1° TRIMESTRE | 15 aprile | 30 aprile | 15 maggio | 31 maggio (*) (**) |
2° TRIMESTRE | 15 luglio | 10 settembre | 20 settembre | 30 settembre (**) |
3° TRIMESTRE | 15 ottobre | 31 ottobre | 15 novembre | 30 novembre |
4° TRIMESTRE | 15 gennaio dell’anno successivo | 31 gennaio dell’anno successivo | 15 febbraio dell’anno successivo | 28 febbraio dell’anno successivo |
(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.